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Le persone fisiche - Capacità di agire delle persone - Associazione - Fondazioni

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Diritto Privato – Lezione 2




Le persone fisiche.


Una citazione riguardo le persone fisiche vi è nel codice civile (art. 1, 1), che conferisce all’individuo la capacità giuridica fin dal momento della nascita. La legge riconosce alla persona un diritto di nome (art.6: ogni persona ha il diritto a un nome che è per legge attribuito: vi è prenome e cognome; in tal caso i genitori si sostituiscono al potere del lio, esercitando la patria podestà).




L’individuo assume inoltre i seguenti diritti:

Dirittto di residenza (art. 43,2): facendo riferimento all’abitazione individuale;

Diritto di domicilio (art 43,1): luogo dove si svolgono i propri affari.


L’individuo assume la cittadinanza italiana a seconda di vari criteri:

per diritto di suolo: è nato in Italia da genitori stranieri;

per adozione;

per matrimonio;

per benefici di legge (asilo politico);

per la cittadinanza: naturalizzazione.



Capacità di agire delle persone.


Non vi è una norma di legge che indica con precisione quando una persona è in grado di agire; soltanto se un individuo risulta incapace di agire, il codice civile trova le soluzione per chi è incapace di agire.


Un individuo risulta impossibilitato nell’agire quando:

risulta minore di età (tutto ciò che accade non è fattibile);

non risulta minore emancipato (16-l8 anni di età, per caratteri penalistici);

(art.414): interdizione giudiziale, over 18 e 16 anni, con infermità mentale, privi di autosufficienza: occorrerà nominare un soggetto terzo che possa tutelarlo (tutore);

(art.415): risulta inabilitato, vi è una declinazione di fatti psico-fisici eclatanti.


Occorre precisare che l’interdetto rimane nel suo status per tutta la sua vita, mentre l’abilitato può acquistare nel tempo l’abilitazione, e da quell’eventuale momento potrà essergli riconosciuta la capacità di agire.


La capacità giuridica viene meno al momento della morte, con l’apertura della procedura di successione.









Diritti della personalità.


I diritti della personalità sono divisi in varie categorie:

diritto della libertà (costituzione da art.13 a art.19; da art.21 a art.30) che comprendono i diritti di: libertà personale, inviolabilità del domicilio; corrispondenza; libero movimento; libera riunione; libera associazione; libertà religiosa; libertà di pensiero; libera educazione ai li;

diritto integrità fisica e diritto della vita (art.32 costituzione) [la Repubblica tutela l’assoluto come diritto fondamentale dell’individuo e le cure per i degenti sono gratuite], troviamo: nell’articolo 5 del codice civile gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati, nessuno può disporre del proprio corpo, è vietata l’eutanasia, è vietato perdere parti del corpo per fini economici; è possibile tuttavia la donazione degli organi;

diritto del nome (art 7 comma 1): la persona se lesa nell’utilizzo inadeguato e non autorizzato del proprio nome può richiedere risarcimenti;

diritto dell’immagine: occorre rispettare l’onore della persona, la sua reputazione e il suo decoro;

diritto all’onore (dal codice penale): chi aggredisce un individuo anche a livello verbale può essere denunciato per diffamazione;

diritto della riservatezza: tutela della privacy* dell’individuo.


*Privacy: tre sono gli elementi della privacy meritevoli di tutela:

1) inviolabilità del domicilio;

2) uso immagini privati, dati privati e la loro divulgazione;

3) privacy.

Vi è un organismo responsabile del controllo della privacy: il garante della tutela sulla privacy: egli detiene tutti i dati dei soggetti in una banca dati controllando che questi vengano utilizzati in maniera adeguata.

Chi risulta offeso del diritto della privacy può essere risarcito da un organismo amministrativo; oppure, seguendo l’iter giudiziario, può essere risarcito anche a livello pecuniario.


Associazione.


Un’associazione è un insieme di persone fisiche che decidono di svolgere una data attività, eseguendola in comune accordo. All’interno di tale società occorre definire un organigramma, grazie al quale è più facile perseguire lo scopo per il quale l’associazione è stata creata.

Vi sono due tipologie di società: quelle riconosciute e quelle non riconosciute; la differenza tra queste due categorie sta nella responsabilità delle persone che agiscono in nome della data associazione.

Per quanto riguarda le società riconosciute alla responsabilità degli amministratori risponde la società con il proprio patrimonio; mentre per le associazioni non riconosciute, eventuali debiti saranno ripianati esclusivamente con il patrimonio degli amministratori.


Un’associazione diventa riconosciuta quando vengono soddisfatti due elementi:

di carattere economico: deve dotarsi fin da subito di un valore economico significativo, non inferiore ai 500.000€;

atti notarili; il prefetto verifica lo scopo sociale e i presupposti economici dell’associazione; il ministero competente per materia riceve il contenuto dello statuto e, eventualmente, rilascia l’autorizzazione per tale associazione.


L’associazione non riconosciuta si ferma all’atto notarile e non sono necessarie rilevanti parti economiche.

Entrambe le associazioni sono senza scopo di lucro, cioè non comportano distribuzioni di eventuali utili: la differenza positiva è un “avanzo di amministrazione” e non occorre che sia obbligatoriamente reinvestita, ma deve entrare nella gestione di “reinvestimento utili”.


Fondazioni.


Il funzionamento delle fondazioni è equivalente a quello delle associazioni riconosciute.

Esse nascono per uno scopo specifico. Possono costituirsi per atto tra vivi o per mortis causa.

Nel primo caso esse avranno uno scopo benefico, sociale senza ovviamente scopi di lucro e i loro bilanci si chiuderanno sempre in pareggio; nel secondo caso esse vengono create per volontà di un testatore.






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