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Le trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana

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Le trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana

Le caratteristiche fondamentali dello Statuto Albertino

Viene concesso il 4 marzo 1848 da Re Carlo Alberto, Re di Sardegna, divenuto poi Costituzione del Regno di Italia nel 1861. Esso segna tutta la prima fase della nostra storia costituzionale rimanendo in vigore fino al 1948,anno dell'entrata in vigore della Costituzione.

Si presenta come un versione moderata dei principi enunciati durante la Rivoluzione Francese.

Caratteristiche dello statuto:

Costituzione "OTTRIATA":concessa ai Sudditi dal Sovrano, che fino ad allora aveva governato in veste di Sovrano assoluto, senza che la stessa fosse sottoposta ad alcuna verifica.



Ciò dimostra il voler accogliere parzialmente la democratizzazione dello Stato, ma nel quadro di un sistema che conservasse comunque al Sovrano un ruolo centrale.

Costituzione "FLESSIBILE": di grado pari alla legge ordinaria; lo Statuto era modificabile con un semplice procedimento legislativo ordinario,non offrendo nessuna garanzia di tutela ai cittadini; un meccanismo cioè che NON prevede alcun meccanismo giuridico di reazione nei confronti di possibili <<abusi>> del legislatore ordinario, e che affida ad esso la più ampia autonomia decisionale.

una MONARCHIA COSTITUZIONALE PURA, di tipo dualista, basata su 2 centri di potere:

i. il Sovrano;spetta al Re:

A-    nominare e revocare i "suoi" ministri;

B-    condivide il potere legislativo con Parlamento,attraverso il potere di sanzionare le leggi;

C- nominare i membri del Senato;

D-    potere di scioglimento della Camera elettiva;

E- è capo supremo dello Stato;

F- ha il comando delle forze armate;

G-    esercita il potere estero

H-    previsione del Sovrano come organo irresponsabile, riversandosi la responsabilità degli atti regi sui ministri chiamati a controfirmarli.

ii. il Parlamento. Esso è formato:

Camera elettiva;

Senato, di nomina regia.

Ad esso spetta, insieme al Sovrano:

a)  il potere legislativo;

b)  la funzione di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato.

Lo Statuto da grande importanza ai diritti di libertà, cui è dedicato un intero titolo (<<diritti e doveri dei cittadini>>). ½ sono pochissime libertà garantite: in 9 articoli sommari, riferiti alle sole libertà individuali, quali quella di proprietà.

Fa poi rinvio alla legge per la definizione dei limiti al concreto esercizio dei diritti di libertà;lascia libero il legislatore di dare l'interpretazione, non trovando in esse alcuna limitazione.

Gli sviluppi della forma di governo: dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare

La forma di Governo disegnata dallo Statuto doveva presto scontrarsi con la sua inadeguatezza rispetto alle trasformazioni politiche e sociali che andavano diffondendosi. Ciò si tradusse in una progressiva erosione dei poteri regi a favore del binomio Governo-Parlamento, attraverso la previsione espressa dal voto di Fiducia o sfiducia. Esso rafforza il Governo rispetto al Parlamento, ma dall'altro lo rafforzava anche nei confronti del Sovrano. Da qui prende avvio una tendenza che porterà ad una maggiore estensione dei poteri del Governo, passando così ad una forma di governo incentrata sull'equilibrio dei rapporti tra Governo e Parlamento, mentre il ruolo del Sovrano passa in secondo piano.

A questo cambiamento di forma di Governo si accomna la progressiva accentuazione della rilevanza politica del Presidente del Consiglio.

Ciò è testimoniato anche dall'espansione dei suoi poteri normativi, i quali tendono ad investire la sfera della formazione primaria,mediante il ricorso a decreti legge ed ai decreti legislativi.

La legislazione elettorale: dal criterio censita rio al suffragio universale maschile

Il carattere censitario di questo periodo finisce per ridurre fortemente il carattere rappresentativo della Camera elettiva. La legge elettorale adottata nel 1848 consentì l'esercizio di voto ad una percentuale non superiore al 2% della popolazione.

Una prima novità si ha solo nel 1877, quando il diritto di voto viene esteso ai cittadini di sesso MASCHILE che avessero raggiunto la MAGGIORE età e che avessero adempiuto l'obbligo scolastico ( = tre classi elementari ), non si superò comunque il 7% della popolazione.

Con le leggi elettorali del 1912 e del 1919 si arriva all'introduzione del suffragio elettorale maschile:

quella del 1912 consente l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini di sesso maschile con più di 30 anni, nonché ai maggiorenni che sapessero leggere e scrivere o avessero prestato servizio militare.

La legge del 1919 estende il diritto di voto a tutti i cittadini di sesso maschile che abbiano raggiunto la maggiore età. Essa introdusse per la prima volta un sistema elettorale di tipo PROPORZIONALE.

Bisogna però attendere il1945 perché si avveri la piena affermazione del principio di suffragio universale anche Femminile.

La costruzione di un modello accentrato e l'accantonamento dell'ipotesi regionalista

Già durante il periodo cavouriano l'amministrazione statale era andata conformandosi secondo un modello ACCENTRATO di derivazione francese: esso faceva perno:

A-  al centro sui Ministri;

B-   sul piano locale sui Governatori delle Provincie, i quali rappresentano il Governo e al tempo stesso sono a capo delle amministrazioni provinciali;

C-   sui Sindaci, scelti anch'essi dal Governo tra i membri dei consigli comunali.

Vi era un rigido sistema di controlli sia di legittimità che di merito sugli atti degli enti locali.

Anche dopo l'Unità si scelse di mantenere questo assetto politico, espandendolo a tutte le altre regioni italiane ( ciò è risposta delle leggi di unificazione amministrativa del Regno ).

In questo contesto si ha un significativo riordinamento degli organi ausiliari del Governo e quelli giurisdizionali:

Consiglio di Stato come organo di consulenza giuridico amministrativa del Governo;

Corte dei Conti organo di controllo esterno sugli atti di spesa del Governo stesso;

Giudici con una posizione di autonomia, nei confronti dei quali il Governo mantiene tuttavia una serie di poteri;

Vi è la nascita del sistema di giustizia nell'amministrazione, ossia di un sistema che consente al singolo di chiamare l'amministrazione a rispondere delle eventuali illegittimità commesse nell'esercizio delle sue funzioni davanti a un giudice ordinario. Nel 1889 si avrà un'ulteriore risposta a questo nell'istituzione della:

IV Sezione del Consiglio di Stato, con il compito di decidere quelle controversie che avessero ad oggetto anche la violazione di altre posizioni soggettive, tutelate con minore intensità dall'ordinamento. Si tratta di un giudice speciale.

Negli stessi anni si assiste ad un primo allargamento dell'autonomia degli enti locali territoriali, un accrescimento quantitativo degli apparati pubblici, nonché una loro progressiva differenzazione.

Accanto alle tradizionali strutture ministeriali, cominciano a nascere:

le prime AZIENDE PUBBLICHE, dotate di autonomia gestionale e finanziaria;

i primi ENTI PUBBLICI NAZIONALI (es. INA ), in grado di operare secondo modalità analoghe a quelle dell'impresa privata, sia pure secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza ministeriale.


La legislazione ordinaria in tema di diritti e libertà e i rapporti tra Stato e Chiesa

La disciplina dei diritti di libertà nello Statuto Albertino si limita ad una enunciazione di tali diritti, lasciando al legislatore ordinario la disciplina dei limiti al loro concreto esercizio.

Ciò avviene soprattutto per le libertà personali: la legislazione di pubblica sicurezza di questo periodo e quella penale si caratterizzano come estremamente severe nella prevenzione e repressione dei reati,ma anche dei comportamenti ritenuti antisociali o pericolosi per il sistema politica,con una vastissima attribuzione di poteri decisionali agli organi di polizia. Ciò portò a delle resistenze tra coloro che vedevano l'espansione della discrezionalità dei poteri un sostanziale svuotamento di tali garanzie.

Grazie a queste resistenze cominciarono a registrarsi le prime modifiche in senso liberale sul piano della legislazione penale ( es. codice penale Zanardelli del 1889 ) e si diffuse una sempre più presa di coscienza circa l'impossibilità di uscire dalle difficoltà sociali e politiche esistenti senza un effettivo rispetto delle libertà affermate dallo Statuto.

Tutela della libertà religiosa: lo Statuto sembrava preurare uno Stato confessionale; in realtà immediatamente dopo la sua entrata in vigore, si sviluppò una legislazione ispirata all'opposto della laicità dello Stato, che puntava a ridurre le differenze giuridiche nella tutela delle diverse confessioni religiose; un conflitto che il nuovo Stato aveva cercato di sanare con l'approvazione della LEGGE DELLE GUARENTIGIE (legge 349/1871), con la quale si intendeva garantire il libero esercizio delle funzioni del Pontefice e della Santa Sede, ma che viceversa era destinato a durare ancora a lungo, per il rifiuto del Papa di accettarne i contenuti, ritenuti insufficienti.

8. le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana

La nuova Costituzione si conura come un sistema costituzionale radicalmente difforme da quello che aveva trovato espressione nello Statuto Albertino.

Nuovo è il fondamento di legittimazione dello Stato:

art 1.2 Cost.<< la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione >> = PRINCIPIO DELLA SOVRANEITA' POPOLARE. Esso sta ad indicare che NESSUN organo di governo potrà avere una legittimazione autonoma all'esercizio delle massime funzioni statuali, ma dovrà poter contare su una legittimazione proveniente dal popolo l'unico che è in grado di attribuire l'esercizio ad altri soggetti.

( Gli organi costituzionali = Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo e la Corte Costituzionale )

Tutti gli organi che hanno un rapporto più o meno diretto con il popolo ( = organi rappresentativi ) hanno:

il compito di determinare gli obiettivi della politica nazionale nel quadro dei principi costituzionali ( = organi titolari della funzione di indirizzo politico );

sono indispensabili al corretto funzionamento del sistema costituzionale ( = organi necessari );

non possono, se non in casi necessari, essere sostituiti nell'esercizio delle loro funzioni ( = organi indefettibili ).

La scelta preliminare è stata quella di conurare tutta una serie di diritti e doveri individuali e collettivi e di regole di funzionamento delle istituzioni.

Il ruolo dello Stato si riassume:

A in una funzione strumentale di GARANZIA

A di pieno sviluppo dei valori personalistici e comunitari dei cittadini.

L'articolo 2 Cost. afferma che << la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità >>, facendo riferimento a tutti gli uomini, individuati come portatori di valori individuali e sociali preesistenti alla stessa organizzazione statuale.

L'ultima comma affianca ai << diritti inviolabili >> i << DOVERI INDEROGABILI di solidarietà politica, economica e sociale >>.

Il primo comma dell'articolo 3 Cost. riprende e ribadisce il principio liberale dell'eguaglianza di TUTTI i cittadini, dotati di << pari dignità sociale >>, ed << eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali >>.

Il secondo comma esprime il SUPERAMENTO dello Stato liberale a favore dello Stato sociale,, prescrivendo che << è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese >>.

Tutto ciò comporta l'inserimento di diritti sociali, concepiti come diritti ad un impiego di pubblici poteri ad operare, in positivo, per il raggiungimento di condizioni di maggiore giustizia e di più equo sviluppo. (si tende a favorire i ceti sociali più deboli )

Nel quadro di una Costituzione rigida e garantista, si giustifica la previsione di conseguenti ed adeguate tecniche giuridiche a tutela delle situazioni di libertà individuali e collettive ( = varie riserve di legge ).

Vi sono però molte più libertà garantite, in particolare emergono le libertà collettive che in precedenza erano state ignorate. Si ha l'attribuzione di veri e propri poteri ad alcune essenziali formazioni sociali, di cui si riconosce un ruolo incomprimibile ( Es. la famiglia ).

L'articolo 1 Cost., definendo l'Italia come << una Repubblica fondata sul lavoro >>, individua nel lavoro, inteso come contributo che ciascuno dà al progresso materiale e culturale alla società, il valore sociale primario.

Il rapporto tra Stato ed economia, ovvero i principi della Costituzione economica, toccano i rapporti di lavoro e in particolare riconoscono oltre alla libertà sindacale (Art 39 Cost.), ma anche il diritto di sciopero (Art. 40 Costi). In secondo luogo, quelli che attengono da un lato la disciplina dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica, dall'altro la disciplina dell'intervento diretti dei pubblici poteri nell'economia;nel riaffermare la tutela di tali diritti, ne consente varie limitazioni a fini sociali:

L'articolo 42.2 Cost. Riconosce e garantisce la proprietà privata, ma ne consente una disciplina legislativa che ne assicuri la funzione sociale e ne favorisca l'accesso al maggior numero possibile di soggetti.

L'articolo 41 Cost. afferma la libertà di iniziativa economica privata, ma contestualmente non solo vieta che essa possa essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale, con la sicurezza e la libertà e dignità umana, ma prevedere anche che essa possa essere indirizzata e coordinata dalla legge al raggiungimento di fini sociali.

Quanto all'intervento dello Stato nell'economia la linea di fondo è quella volta all'istituzione di un sistema MISTO, nel qual iniziative pubbliche e private, nell'ambito dei programmi generali fissati dal legislatore, contribuiscano al perseguimento delle finalità di riequilibrio e sociale indicate dall'art 3.2.

Un intervento dello stato non visto come obbligatorio, ma come facoltativo, così come disposto dall'articolo 43 Cost.,ove si afferma che, per fini di utilità generale, la legge può riservare allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese.

Per quanto riguarda "Ordinamento della Repubblica",esso viene trattato solo nella seconda parte (artt. Da 55 a 139), preceduta dai "Principi fondamentali" (artt. 1 a 12), e dalla prima parte, dedicata ai "Diritti e doveri dei cittadini" (artt. 13 a 54).

Si ha un autorevole sistema statale centrale, un articolato e forte sistema di autonomie regionali e locali; al primato degli organi rappresentativi della volontà popolare, il ruolo davvero autonomo degli organi di giustizia costituzionale ed ordinaria.

Accanto alle disposizioni che segnano il nostro sistema politico come un sistema rappresentativo, vi sono altre disposizioni che disciplinano alcuni importanti strumenti di democrazia diretta, quali l'istituto dell'iniziativa legislativa popolare e il Referendum.

I partici politici vengono intesi come strumento di permanente partecipazione dei cittadini all'elaborazione ed attuazione della politica nazionale, nonché nella riserva alle forze sindacali del potere di disciplinare, mediante la contrattazione collettiva, aspetti essenziali del rapporto di lavoro.

Al sistema politico centrale si affiancano i sistemi politici regionali o locali, introdotti sia al fine di adeguare meglio l'amministrazione pubblica alle tante e diverse esigenze locali, sia al fine di arricchire il quadro istituzionale attraverso la formazione di sedi di mediazione degli interessi più ravvicinati ai cittadini.

La grande concentrazione di poteri tipica dello Stato contemporaneo trova un suo bilanciamento, oltre che nel sistema delle forze politiche, nel ruolo autonomo e nelle funzioni degli organi giudiziari.

La Costituzione ha introdotto notevoli novità in riferimento:

alla garanzia di indipendenza della magistratura ordinaria;

al Consiglio superiore della magistratura, un nuovo organo prevalentemente rappresentativo degli stessi magistrati, ma formato anche da soggetti designati dal Parlamento e presieduto dallo stesso Presidente della Repubblica.

Al tempo stesso il divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali, diversi da quelli esplicitamente previsti dalla Costituzione, contribuisce a rafforzare la garanzia dell'effettività del giudice e riduce il rischio di disfunzioni.

Tutto il sistema costituzionale trova nell'istituzione e nei poteri della Corte costituzionale lo strumento di garanzia fondamentale del rispetto della legalità costituzionale. I suoi poteri di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni, di risolvere conflitti di attribuzione che sorgono fra i supremi poteri dello Stato o fra Stato e Regioni, di giudicare sulle eventuali responsabilità penali del Presidente della Repubblica.

Si è scelto per una forma di governo di tipo parlamentare razionalizzata e parzialmente corretta dalla previsione di alcuni poteri, affidati ad altri organi costituzionali, incidenti sul funzionamento e sui poteri del Parlamento.

Ad esso vi è però posto un freno rappresentato dal Presidente della Repubblica e da suoi particolari compiti (es. scioglimento anticipato delle Camere).

Un ulteriore elemento caratterizzante della Costituzione repubblicana è rappresentato dalla particolare apertura internazionalista che essa manifesta (Art. 10 Cost. che afferma la subordinazione dell'ordinamento giuridico nazionale alle norme internazionali generalmente riconosciute), nonché dall'esplicita adesione al principio pacifista, in base al quale l'Italia << ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali >> (Art. 11 Cost.); principio che impegna l'Italia, in nome della pace e della giustizia tra le Nazioni, a consentire delle limitazioni di sovranità che a questo fine si rendessero necessarie, nonché a favorire le organizzazioni internazionali rivolte alle stesse finalità.

È sulla base di questi principi che l'Italia ha chiesto ed ottenuto di far parte dell'ONU ( = Organizzazione delle Nazioni Unite )ed ha svolto un ruolo da protagonista nella formazione della Comunità Europea.

Costituzione rigida e apertura internazionalista sono gli elementi sui quali si realizzo il "COMPROMESSO" tra le tre grandi correnti ideologiche che animarono il dibattito in Assemblea Costituente:

Ideologia cattolica;

Ideologia marxista;

Ideologia che si rifaceva alla tradizione laico- liberale prefascista.

Si tratta di un compromesso che appare come il frutto di un lungo confronto di ampio respiro, a volte anche molto aspro, che aveva al centro le sorti future del Paese.

Dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi, il testo originario ha subito numerose modifiche, in gran parte puntuali ( = relativa a specifiche disposizioni), alcune di portata ampia, relative ad interi Titoli.

Tra le prime:

I. Modifiche all'Art 48 Cost., in ordine al voto degli Italiani all'estero ( legge Cost. 1/2000 ;

II. Dell'art. 51 Cost., in ordine alle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive ( legge Cost. 1/2003);

III. Dell'art .56 Cost., in ordine alla composizione della camera ( Legge Cost. 2/1963 e legge Cost.1/2001);

IV. Dell'art 57 Cost., in ordine alla composizione del senato ( Legge Cost. 2/1963 legge Cost.1/2001);

V. Dell'art. 60 Cost., in ordine alle immunità dei membri del Parlamento (legge Cost. 3/1993);

VI. Dell'art 79 Cost., in ordine alla disciplina dell'amnistia e dell'indulto (legge Cost. 1/!992);

VII. Dell'art 88 Cost., in ordine ai poteri del Presidente della Repubblica nell'ultimo semestre del suo mandato ( legge Cost. 1/1991);

VIII. Dell'art 96 Cost., in ordine ai reati ministeriali (legge Cost. 1/1989);

IX. Dell'art 111 Cost., in ordine alla disciplina del giusto processo (legge Cost.2/1999)

X. Dell'art 134 Cost., in ordine alle competenze della Corte costituzionale (legge Cost. 1/1953 e legge Cost. 1/1989).

Tra le seconde:

Riforma del Titolo V ( le Regioni, le Provincie e i Comuni ) operata con la legge Cost. 1/1999 e la legge Cost. 3/2001);

La riforma dell'intera seconda parte della Costituzione, approvata in seconda lettura dal Parlamento il 16 novembre 2005, la quale toccava i profili importanti della forma di Governo e di Stato.

quanto alla forma di governo, la riforma si proponeva di rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio ( cui venivano conferiti i poteri di revoca e nomina dei Ministri, il potere di chiedere lo scioglimento anticipato delle Camere);quanto alla forma di Stato, si sommavano competenze legislative regionali esclusive e forti condizionamenti centralistici, cui si aggiungeva la trasformazione del Senato in una Camera federale. La legge di riforma è stata respinta dal corpo elettorale con il referendum tenutosi il 25 e 26 giugno 2006.






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