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L'ordinamento giuridico

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L'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico

Ogni società, ogni aggregazione umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra le persone. L'ordinamento giuridico è costituito dal complesso di norme e di istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli. Non ogni forma di collaborazione umana dà luogo ad una 'collettività'. Questa qualifica dev'essere riservata ai soli agglomerati di persone che costituiscono un gruppo organizzato. Per avere un gruppo organizzato occorrono tre condizioni:

a)  che il coordinamento degli apporti individuali venga disciplinato da regole di condotta;

b)  che queste regole non siano poste ed applicate in via transitoria o per una sola occasione, e siano decise da appositi organi in base a precise regole di struttura;



c)  che tanto le regole di condotta quanto quelli di struttura vengano effettivamente osservate.

Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività viene chiamato 'ordinamento'; qualsiasi ordinamento non è un dato obiettivo fisso bensì è il risultato dei comportamenti dei membri della collettività. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un'altra organizzazione.

La norma giuridica

L'ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole; ciascuna di esse si chiama norma giuridica. Essa non va mai confusa con la norma morale. I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Non bisogna, inoltre, confondere il concetto di norma giuridica con quello di legge; la legge è un atto normativo che contiene norme giuridiche. Accanto a norme aventi forza di legge, cioè gerarchicamente superiori, ogni ordinamento conosce altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi (regolamenti, ordinanze, contratti).

Diritto positivo e diritto naturale

Il complesso delle norme rappresenta il diritto positivo di quella società, ma esiste pure il diritto naturale inteso come matrice dei singoli diritti positivi. Il concetto di diritto evoca quello di giustizia.

La sanzione

Secondo un'antica concezione, le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata (coercizione) o sarebbero garantite dalla predisposizione, per l'ipotesi di trasgressione, di una conseguenza in danno del trasgressore, chiamata sanzione. Accanto a norme di condotta (dette primarie), il legislatore prevede una reazione dell'ordinamento (norme sanzionatorie o secondarie) da fare scattare in caso di inosservanza del comportamento prescritto. La sanzione può operare in modo diretto (realizzando il risultato che la legge prescrive) o in modo indiretto: in questo caso l'ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l'osservanza della norma.

Caratteri della norma giuridica. Il principio di eguaglianza

I caratteri essenziali della norma giuridica avente forza di legge sono la generalità e l'astrattezza dei relativi precetti. Con il carattere della generalità s'intende sottolineare che la legge non dev'essere dettata per i singoli individui bensì per tutti; con il carattere dell'astrattezza s'intende sottolineare che la legge non dev'essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie (stato di cose) astratte, ossia per situazioni individuate ipoteticamente. Più importante è diventata l'esigenza del rispetto del 'principio di eguaglianza', che è solennemente proclamato da una tra le più importanti delle disposizioni della nostra carta costituzionale. Dal principio di eguaglianza va distinto il principio dell'imparzialità, ossia l'obbligo di applicare le leggi in modo eguale, senza arbitrarie differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei singoli interessati. Nell'articolo 3 della costituzione è codificato il vero principio di eguaglianza, che ha due profili:

a)  il primo è di carattere formale, ed importa che 'tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali';

b)  il secondo è di carattere sostanziale, ed impegna la Repubblica a 'rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana'.

L'equità

La norma giuridica avente forza di legge contiene la previsione astratta di una situazione - tipo. L'equità è stata definita la giustizia del singolo caso. Nel diritto privato, il ricorso all'equità è ammesso solo in casi eccezionali e precisamente in quelli in cui la stessa norma giuridica rinvia all'equità. In tutte le altre ipotesi la norma deve essere rigorosamente applicata.





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