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MATRIMONIO CIVILE

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MATRIMONIO CIVILE



E' l'unione tra due persone di sesso diverso con effetti giuridici.

Agli occhi della legge quello che è rilevante e quindi ciò che dovrà essere analizzato non sono tanto i sentimenti tra i coniugi quanto piuttosto da un lato la forma dell'atto matrimoniale,e dall'altro lato i conseguenti effetti tipizzati.




LA FORMA DELL'ATTO MATRIMONIALE





Si discute circa la natura giuridica dell'atto di matrimonio,sicuramente non è un contratto(dal momento che gli sposi non costituiscono,né regolano un rapporto giuridico patrimoniale),ma è un negozio giuridico bilaterale come per il testamento,il legislatore ha dettato una disciplina apposita ,infatti si tratta di un atto tipico sottratto a qualsiasi manifestazione di volontà che non sia il fatidico "si".Infatti l'autonomia privata in questo caso si manifesta unicamente nella libertà di addivenire all'atto,cioè di scegliere se compiere o meno l'atto e non già nella libertà di determinare il contenuto:

ATTO PURO  ATTO INCOERCIBILE

la dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e  il matrimonio è anche un atto incoercibile al pari del testamento.E così come

moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione;  per quest'ultimo sono vietati i patti successori,per il matrimonio è oltretutto

l'atto puro,infatti,non tollera né termini né condizioni    vietato ogni patto che mira a far nascere un obbligo a contrarre

matrimonio


PROMESSA DI MATRIMONIO

Così la promessa di un matrimonio avente effetti civili(quindi non solo quello religioso)non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di inadempimento.

Restituzione dei doni.Entro un anno dal giorno in cui è avvenuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti,si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa,a prescindere dal motivo della rottura.

Obbligo risarcitorio.Se poi la promessa è vicendevole ed è stata fatta per atto pubblico o tramite scrittura privata da un maggiore di età o da un minore autorizzato a contrarre matrimonio oppure chi senza giusto motivo rifiuti di eseguire le pubblicazioni è tenuto oltre alla restituzione anche a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa stessa nei limiti in cui esse corrispondono alla condizione delle parti e sempre che l'azione sia proposta entro un anno dal rifiuto.Lo stesso risarcimento è dovuto è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.Giusto motivo è ogni fatto non pretestuoso che fosse stato conosciuto o si fosse verificato prima della promessa e avrebbe indotto l'interessato a non formularla(es:l'infedeltà,la scoperta di precedenti immorali come la tendenza al gioco e al bere ma non ad es.l'opposizione dei genitori).


REQUISITI PER POTER CONTRARRE MATRIMONIO

la maggiore età oppure l'età di almeno sedici anni(se il tribunale concede l'autorizzazione,se sussistono gravi motivi e sempre che sia stata accertata la maturità psico-fisica del minore che ha avanzato l'istanza e la fodatezza delle ragioni addotte);

la piena sanità mentale,non può pertanto contrarre matrimonio l'interdetto per infermità mentale;

la libertà di stato,non può pertanto contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente che abbia effetti civili.


IMPEDIMENTI A CONTRARRE MATRIMONIO

La legge pretende che non siano presenti talune situazioni di impedimento:

impedimenti dirimenti impedimenti impedienti

l'esistenza di un rapporto di parentela,affinità,adozione,affiliazione entro i limiti   1.il cosidetto lutto vedovile,in base al quale,al fine di evitare ogni dubbio in

E il grado fissati dalla legge e se il tribunale non può concedere la dispensa;  ordine alla paternità di un eventuale lio,non può contrarre matrimonio la

l'omicidio tentato o consumato da un nubendo sul coniuge dell'altro,purchè   donna se non trecento giorni dopo lo scioglimento,dall'annullamento o dalla

non colposo o preterintenzionale e in ogni caso accertato con sentenza di cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio;

condanna passata in cosa giudicata; 2.l'omissione di pubblicazione,salvo i casi di esonero concessi dal tribunale

per motivi gravissimi e di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita.



PUBBLICAZIONE   E OPPOSIZIONE

Le pubblicazioni devono precedere la celebrazione del matrimonio: La pubblicazione ha la funzione di permettere ai parenti indicati dalla legge

-da chi è fatta e chi la richiede:la pubblicazione è fatta a cura dell'uff.    (genitori o in mancanza gli ascendenti e i collaterali entro il 3° grado)o al

dello stato civile.Su richiesta di ambedue gli sposi o di persona che ha da P.M.(tramite un terzo soggetto)di fare opposizione al matrimonio per

essi ricevuto uno speciale incarico;  qualsiasi causa che osti alla sua celebrazione,citando gli sposi e l'ufficiale

-in cosa consiste e cosa indica:la pubblicazione consiste nell'affissione    dello stato civile innanzi al tribunale.Se l'opposizione è respinta(che non sia

alla porta della casa comunale di un atto dove si indica:il nome,il cognome,  l'ascendente o il P.M.)può essere condannato al risarcimento dei danni.

la professione,il luogo di nascita,la residenza dei nubendi,se essi sono  L'opposizione sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando la

minori o maggiorid'età,il luogo di celebrazione del matrimonio;    decisione del giudice non sia passata in cosa giudicata.

-come si richiede:la pubblicazione deve essere richiesta producendo i

documenti previsti dalla legge all'uff.dello stato civile del comune dove uno

degli sposi ha la residenza.Se l'uff.rifiuta la pubblicazione può farsi ricorso al

tribunale.


CELEBRAZIONE

In assenza di opposizioni si può procedere alla celebrazione del matrimonio:

-nel giorno fissato dalle parti,con la presenza di due testimoni(anche se parenti)l'uff.di stato civile da lettura degli artt.143-l44-l47;

-l'uff.di stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente,l'una dopo l'altra,le dichiarazioni in base alle quali essi si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie;

-l'uff.di stato civile,di seguito,dichiara che essi sono uniti in matrimonio.

LUOGO=il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'uff.di stato civile,al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione,salvo che per necessità,costui non richieda la celebrazione ad ufficiale di altro luogo.Il matrimonio può essere celebrato nel luogo dove si trova uno degli sposi,che sia impedito per infermità o per altra giustificata causa,con la presenza di quattro testimoni.

INCOMPETENZA DELL'UFF.DI STATO CIVILE=l'uff.di stato civile che celebra il matrimonio,benchè incompetente o senza testimoni è soggetto ad un'ammenda.

APPARENZA=il matrimonio è valido ed efficace,purchè gli sposi fossero in buona fede,anche se celebrato innanzi ad un uff.di stato civile che tale appare ma che in realtà non è.


MATRIMONIO PER PROCURA

CHI PUO' SPOSARSI PER PROCURA:

-i militari

le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate

-colui che risiede all'estero(previa autorizzazione del tribunale e solo per gravi motivi)

LA PROCURA DEVE ESSERE RILASCIATA:

A CHI=al nuncius(non si tratta di un vero procuratore perché non manifesta una propria volontà nell'interesse e nel nome altrui,e perché non ha nessun potere se non quello di pronunciare il "si".

IN CHE FORMA=con atto pubblico,e per i militari nelle forme speciali ad essi consentite.

VIZI

I vizi della procura si riflettono sulla validità del matrimonio.Esso è nullo se la procura non è stata rilasciata per atto pubblico e se non indica il nome dell'altro nubendo.Oltre ai vizi della forma,il matrimonio è nullo se la celebrazione avviene trascorso il termine di efficacia della procura.

REVOCA

La procura può essere revocata e allora il matrimonio è nullo,anche se viene celebrato nella inconsapevolezza dell'altro nubendo di tale revoca,a meno che non vi sia stata coabitazione(cioè pura e semplice convivenza sotto lo stesso tetto pur in assenza di rapporti sessuali)anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio.


PROVA

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio se non presenta l'atto di matrimonio estratto dai registri dello stato civile italiano,esso è importante per la nascita dello status di coniuge.La prova è libera.Nel contesto probatorio si inserisce anche la eventualità che i coniugi possano vantare il cosidetto possesso di stato cioè quel complesso di fatti e situazioni,da cui,secondo la prassi sociale si può presumere e desumere l'esistenza di un corrispondente titolo(quello di coniuge)come ad es:

-uso dello stesso cognome

-comportamento osservante dei diritti e dei doveri coniugali

-opinione della comunità sociale.

Il possesso di stato non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione,lo si può sostituire nel caso vi siano indizi di colpa o dolo del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non fosse stato iscritto nei registri.Esso inoltre vale a sanare ogni difetto di forma dell'atto stesso(come ad es.l'età o il numero di testimoni).



LE INVALIDITA' MATRIMONIALI


Il matrimonio civile non può essere valido per:


VIZI DI FORMA=mancanza della dichiarazione delle parti che vogliono essere marito e moglie e che deve essere espressa dagli sposi davanti all'ufficiale di stato civile.

IMPEDIMENTI=senza la necessaria autorizzazione del tribunale a superarli:

-mancanza della maggiore età o per i sedicenni mancanza dell'autorizzazione del tribunale

-rapporto di parentela fra zii e nipoti

-affinità

-mancato rispetto dei trecento giorni fra un matrimonio e un altro

VIZI DEL CONSENSO=matrimonio contratto in seguito a violenza,timore od errore.Molto delicata è la materia dei vizi del consenso,che è stata regolamentata in sede di rifiorma del diritto di famiglia del 1975 dandosi più spazio alla tutela della volontà effettiva degli sposi.In particolare costituiscono motivo di annullamento:

1.violenza morale,essa deve presentare gli stessi caratteri della violenza come vizio del consenso per la nullità del contratto,e pertanto deve essere di tale natura da fare impressione su di una persona sana e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole,tenuto conto dell'età,del sesso e delle condizioni della persona.

2.timore,che non presuppone una minaccia,ma che deve essere di eccezionale gravità e derivare da cause estranee allo sposo.Pertanto il cosidetto "timore reverenziale"che dipende solo da una condizione soggettiva dell'intimorito,è del tutto irrilevante.La dottrina ravvisa,invece,ipotesi di timore nelle persecuzioni raziali e politiche alle quali si cerchi scampo con il matrimonio.Il timore può anche non essere esternato,cosicchè esso può atteggiarsi come riserva mentale rilevante.

3.errore

-errore sull'identità della persona.E' l'ipotesi del vero e propeio scambio di persona.Il matrimonio sotto falso nome è invece perfettamente valido,dovendosi solo procedere alla rettificazione dell'atto di matrimonio

-errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.L'essenzialità si ravvisa quando,tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e sempre che l'errore riguardi tassativamente una delle seguenti condizioni:

-esisteva una malattia fisica o phisica o una anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.La malattia deve

Sussistere al momento del matrimonio e non essere conosciuta dall'altro coniuge.Essa deve comportare un pericolo per i familiari(pazzia,malattia

contagiosa)ed essere fortemente ripugnante come le deviazioni sessuali e quella a procreare;

-pronuncia prima del matrimonio di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni.In tal caso l'azione di

Annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

-dichiarazione di delinquenza abituale;

-condanna dell'altro coniuge a pena non inferiore a due anni per delitto concernente la prostituzione.Anche se in tal caso l'azione di annullamento non

Può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile

-stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore.

LEGITTIMAZIONE all'azione

La regola è analoga a quella posta in materia di contratto:

-da un lato è attribuita al solo soggetto la cui volontà è risultata viziata

-dall'altro l'azione può essere iniziata(e dunque la prescrizione comincia a decorrere)solo una volta cessata la violenza o cessate le cause che hanno determinato il timore oppure sia stato scoperto l'errore.

Anche in tal caso la coabitazione protrattasi ininterrottamente per un anno dalo giorno in cui l'azione poteva essere iniziata ne determina la improponibilità.



NULLITA' E ANNULLABILITA'


Dall'analisi delle varie ipotesi concrete,dottrina e giurisprudenza,si sono dedicate al complesso sistema delle invalidità matrimoniali pervenendo a conclusioni non sempre univoche.

Si ravvisa nullità nei seguenti casi:  Si ravvisa annullabilità nei casi:

1.matrimonio contratto senza godere dello stato civile libero in 1.matrimonio contratto senza rispettare i divieti dispensabili(quelli per cui il

violazione dell'art.86   tribunale ha concesso la dispensa)derivanti da parentela,affinità,adozione,

2.matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto,qualora si affiliazione.In tal caso la legittimazione spetta a coloro i quali abbiano un

Accerti dopo,che invece costui è vivo  interesse ad impugnarlo e l'impugnativa deve essere proposta entro un anno

3.matrimonio contratto senza osservare i divieti non dispensabili(per dalla celebrazione

I quali il tribunale non può concedere la dispensa)derivanti da  2.matrimonio contratto dal minore infrasedicenne o da quello ultrasedicenne

Parentela,affinità,adozione,affiliazione,contro il disposto dell'art.87 senza autorizzazione del tribunale.In tal caso la legittimazione spetta ai

4.matrimonio contratto in violazione dell'impedimento da omicidio coniugi(anche se minori) a ciascuno dei genitori di entrambi i coniugi,al P.M.

Tentato o consumato.   (in questi ultimi due casi la domanda deve essere respinta ove il minore

Per i casi 1-2-3-4 la legittimazione alla impugnativa spetta ai coniugi   abbia raggiunto la maggiore età oppure vi sia stato concepimento o

Agli ascendenti prossimi,al P.M. e a tutti coloro i quali abbiano un  procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore stesso di

Interesse legittimo e attuale per impugnarlo   mantenere in vita il vincolo matrimoniale

5.matrimonio contratto non volontariamente.Il difetto di consenso è  3.matrimonio contratto dall'interdetto per infermità di mente,se al tempo

Cosa diversa dal semplice vizio,quando l'atto è voluto anche se in della celebrazione vi era già sentenza passata in giudicato oppure se la

Base ad una volontà non liberamente e correttamente formatesi.Si   interdizione è stata formulata posteriormente ma l'infermità esisteva già al

Ritiene quindi che dettermini nullità:violenza fisica,stato ipnotico,    momento della celebrazione.Legittimati all'azione sono il tutore,il P.M.e

Ubriachezza,intossicazione da droga,quando impediscono addirittura  tutti coloro che abbiano un interesse legittimo(come il coniuge

Di comprendere il significato dell'atto che si compie e infine l'intenzione dell'interdetto o lo stesso interdetto nel caso venga revocata l'interdizione).

(il matrimonio contratto ioci causa).La legittimazione in questo caso In ogni caso l'azione non può essere proposta se dopo la revoca vi è stata

Spetterà in base ai principi generali a qualunque interessato.    coabitazione per un anno.

INESISTENZA E NULLITA'    4.matrimonio contratto dall'incapace d'intendere e di volere.La

Nell'ambito delle invalidità si ritiene vada distinta l'ipotesi di :   legittimazione spetta al solo coniuge incapace,ma l'azione non può essere

-inesistenza=si ravvisa essenzialmente quando manca anche la stessa proposta se vi è stata coabitazione per un anno,dopo che il coniuge

parvenza di un atto matrimoniale.Es:la celebrazione che avviene senza la  incapace ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali.

presenza dell'uff.di stato civile.Oppure quando si attesta un consenso

degli sposi che non è mai stato dato.Si ritiene invece che non sia causa

di inesistenza il matrimonio celebrato sotto falso nome.

-nullità=l'art.128 sul matrimonio putativo,presuppone un matrimonio nullo

ma celebrato effettivamente in buona fede di almeno di uno dei coniugi.

La distinzione tra nullità e annullabilità ha rilevanza specialmente per quanto riguarda la :


PRESCRIZIONE DELL'AZIONE



PRESCRIZIONE DECADENZA

La giurisprudenza ritiene :

-solo per le azioni di nullità=imprescrittibilità  Talvolta però è la legge stessa a fissare un termine temporale non di prescrizione

-per le azioni di annullabilità=applicazione della ma di decadenza di un anno.L'art.117: (1°comma)nel caso di matrimonio

prescrizione ordinaria contratto dal minore la relativa azione di annullamento può essere proposta anche

(10 anni) personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età

oltre ai genitori e al P.M.(4°comma)Nel caso di matrimonio tra parenti e affini

senza previa autorizzazione del tribunale nei casi dispensabili(cioè nei casi in cui si

sarebbe potuta accordare l'autorizzazione)il matrimonio non può essere impugnato

dopo un anno dalla celebrazione.

Altre volte è la stessa legge a fissare come termine di decadenza un fatto o per

meglio dire la legge individua taluni fatti a cui fa conseguire la decadenza della

azione,sempre l'art.117 dice : (2°comma)nel caso di matrimonio contratto dal

minore senza l'autorizzazione del tribunale,la relativa azione di annullamento può

essere proposta anche dal minore ma anche dai genitori o dal P.M.L'azione in

questo caso decade in seguito a fatti come: se il minore ha raggiunto la maggiore

età oppure vi sia stato concepimento o procreazione oppure se sia accertata la

volontà del minore stesso di mantenere il vincolo matrimoniale.

Succede anche nel caso di coabitazione protratta o addirittura iniziata,una volta

venuta meno la causa efficiente del vizio.

Diverso è il caso del matrimonio simulato in cui non si richiede semplice

coabitazione protratta per un anno,ma convivenza come coniugi anche per un più

breve periodo.Se una volta venuto meno il vizio i coniugi continuano a coabitare,

l'ordinamento considera tale comportamento incompatibile con l'intenzione di

porre nel nulla il vincolo in un momento successivo.Taluni ritengono la coabitazione

una sorta di sanatoria dell'atto matrimoniale,ma questa tesi è da respingere.

Anzi è l'ordinamento stesso a respingere tale tesi,perché non considera la volontà

di vivere come marito e moglie quale elemento sanante dell'atto,ma considera tale

volontà(espressa tacitamente tramite un comportamento concludente)un fatto al

quale ricollega una decadenza.

Non a caso la legge utilizza l'espressione coabitazione e non già convivenza,con

ciò intendendo ricollegare la decadenza ad un semplice fatto esterno costituito dal

vivere sotto lo stesso tetto e non già ad un'indagine più complessa quale quella di

un'esistenza di una comunione più spirituale ed affettiva che è tipica del rapporto

coniugale.


LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE


CONIUGE EREDE DEL CONIUGE PUBBLICO MINISTERO

Il coniuge è in qualunque tempo L'azione per impugnare il matrimonio non si Talvolta è legittimato all'impugnativa anche il P.M.atteso

legittimato ad impugnare il  trasmette agli eredi(se non quando uno dei l'interesse pubblico ravvisato dalla legge.

matrimonio dell'altro coniuge. coniugi ha già agito e l'erede di questo può Quando il matrimonio è impugnato,il tribunale adito può su

continuare nel giudizio). istanza di uno dei coniugi,ordinare la loro separazione

Tale regola non vale ogniqualvolta la norma temporanea durante il giudizio.

preveda il potere di informativa in favore di

qualunque terzo interessato(art.117)



MATRIMONIO SIMULATO


Del tutto distinta dai vizi del consenso è l'ipotesi di simulazione prevista dal legislatore nel contesto della riforma del 1975.L'art.123 in poche parole dice che il vincolo matrimoniale non produce effetti e può essere impugnato se gli sposi fino al momento della stipulazione del matrimonio,hanno deciso che non avrebbero rispettato gli obblighi previsti dalla legge.

SCOPO

Lo scopo di un matrimonio simulato è quello di far ottenere agli sposi dei vantaggi economici o far acquisire loro particolari diritti(es:una persona straniera che sposa una persona italiana al solo scopo di ottenere la cittadinanza italiana).

ANNULLAMENTO

Si discute circa la natura dell'impugnazione,cioè si discute se essa:

-sia analoga alla simulazione del contratto

-se si trati di un'ipotesi di annullabilità del matrimonio

-se si tratti di una ura del tutto peculiare.

Ciascuno dei coniugi può chiedere l'annullamento al giudice entro un anno dalla data della celebrazione del matrimonio.Ma se i coniugi dopo il matrimonio hanno vissuto insieme ,tale azione non può essere proposta in quanto gli sposi hanno dimostrato di volere rispettare gli obblighi previsti dalla legge.



MATRIMONIO PUTATIVO


Art.128 : il matrimonio putativo è un matrimonio invalido(cioè dichirato nullo o annulato con sentenza costitutiva)ma contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi.

Questo istituto che rappresente un'eccezione,è a volte richiamato dalla dottrina al fine di dimostrare la possibilità che un atto nullo sia sanato e possa così produrre i suoi effetti più tipici.In realtà questa tesi è da respingere perché del tutto erronea:infatti questa tesi non tiene conto che il matrimonio putativo produce degli effetti ma che questi sono limitati nel tempo e che derivano da una fattispecie complessa = atto di matrimonio + buona fede :

ATTO DI MATRIMONIO + BUONA FEDE

Un atto di matrimonio sia pure valido è sempre e comunque necessario.    Essa equivale all'ignoranza della causa di invalidità.L'errore può essere:

Infatti non si potrebbero invocare gli effetti del matrimonio putativo nel   errore di fatto errore di diritto

caso in cui mancasse lo stesso atto matrimoniale per esservi,le parti,  ad es:l'ignoranza del vizio ad es:l'ignoranza del concetto di

sposate da sole senza l'intervento dell'uff. di stato civile(si parla al del consenso ascendenza o affinità

riguardo di "inesistenza dell'atto").  Secondo le regole generali la buona fede si presume edve essere presente al

momento della celebrazione.

Naturalmente il dubbio circa l'invalidità è sufficiente ad escludere la buona

fede.

EFFETTI

Per i coniugi Per i li

Se essi erano in buona fede gli effetti del matrimonio si producono -nel caso di buona fede di anche uno solo dei coniugi,gli effetti del

Fino al giorno del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara matrimonio si producono per tutti i li nati o concepiti durante il

La nullità o pronunzia l'annullamento. Matrimonio,oppure nati prima del matrimonio ma riconosciuti prima che sia

Per quanto riguarda il periodo successivo alla sentenza: passata in giudicato la sentenza che dichiara la nullità o pronuncia

-nel caso di buona fede di entrambi i coniugi il giudice può condannare   l'annullamento;

Alla corresponsione di un vero e proprio assegno periodico di   -nel caso di malafede di entrambi i coniugi il matrimonio produce effetti per i

Mantenimento per tre anni,dopo cessa ogni rapporto obbligatorio;  li nati o concepiti dopo il matrimonio,salvo che l'invalidità del matrimonio

-nel caso di malafede di un coniuge costui da un lato deve versare una    dipenda da bigamia o da incesto.In quest'ultimo caso anche se vi era

Indennità una tantum che ha natura più sanzionatoria che risarcitoria,ma   malafede di entrambi i coniugi i li mantengono lo status di lio legittimo.

Dall'altro dovrà anche versare un assegno alimentare senza termini Non si è in presenza di un atto eccezionale da atto nullo né può parlarsi di

Temporali;    sanatoria.La ratio legis è invece da individuare in un atteggiamento

-nel caso la nullità è imputabile ad un terzo(l'indennità ma non l'obbligo   favorevole e positivo da parte della legge per la filiazione legittima,per cui

Alimentare)nei confronti del coniuge in buona fede,è a carico di costui,    una volta acquistato il relativo status esso non può più perdersi.Del resto

solidalmente con l'altro coniuge se vi sia stato concorso nel determinare   succede anche per lo status di coniuge e di erede.

la nullità o se costui,in caso di violenza o di timore di eccezionale gravità, Il coniuge putativo che erdita in buona fede prima del passaggio in

derivante dal terzo,era in grado di avvertire l'altro coniuge.  Giudicato della sentenza che pronuncia l'invalidità,egli mantiene lo status di

erede.In questa ipotesi l'unico limite è costituito dalla bigamia,perché il

coniuge putativo deve cedere di fronte al coniuge legittimo.





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