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NOZIONE GIURIDICA DI POPOLO



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NOZIONE GIURIDICA DI POPOLO.

In Costituzione: popolazione e popolo:

Popolazione: art. 56 Costituzione , art. 132 primo comma, 4° e 9° disposizione transitorie.

Popolo: art. 71, art. 75, art. 101 e art. 138.

(All'art. 11, invece che "popoli" i costituenti intesero "le diverse comunità politiche esistenti"; art. 47, "risparmio popolare", come risparmio dei ceti sociali meno abbienti).

MODO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA:

Ius sanguinis.



Ius soli.

Solo l'articolo 22 della Costituzione:"Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. "(materia senza garanzie; manca una riserva di legge).

Acquisto della cittadinanza italiana: oltre allo ius sanguinis e (in mancanza) lo ius soli: PER FATTO VOLONTARIO da uno STRANIERO: e, in altri casi, con decreto del Presidente della Repubblica; infine "iuris communicatio" (coniuge straniero o apolide può acquisire la cittadinanza italiana a certe condizioni.







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