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OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO



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OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO


Il bene  viene definito come qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti [art. 810 codice civile]. In senso giuridico il bene è il diritto stesso suscettibile di negoziazione.


Classificazione dei beni :


Beni immobili il suolo e tutto quello che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo [art. 812 codice civile].



Ne fanno parte muli bagni ed edifici galleggianti

E' richiesto l'atto scritto per la cessione o la Costituzione di qualsiasi diritto reale su un bene immobile [art. 1350 codice civile].

Beni mobili categoria che comprende tutti i beni non immobili  e le energie naturali[art. 812 codice civile].

Gli atti relativi alla circolazione dei beni mobili non sono di norma soggetti a forma vincolata.

Solo determinati beni mobili (mobili registrati) sono soggetti ad un regime di pubblicità; gli atti riguardanti beni mobili registrati necessitano degli stessi requisiti di quelli riguardanti beni immobili. Sono considerati beni immateriali poesie, romanzi, films i beni che diventano oggetto d'interesse.


Beni fungibili beni che possono essere indifferentemente sostituiti con altri dello stesso genere - interessa la quantità di beni di tale genere.

La fungibilità di un bene dipende dalla sua natura o dalla volontà delle parti.

La separazione o specificazione  consiste nella pesatura, numerazione o misura del bene.


Beni infungibili beni che non possono essere sostituiti con altri dello stesso genere - interessa il preciso bene fisicamente individuato.

Beni consumabili beni il cui utilizzo comporta la loro distruzione o alienazione.

I beni consumabili non possono essere oggetto di rapporti in cui si concede ad altri il godimento del bene con l'obbligo di restituirlo.


Beni inconsumabili strumentali suscettibili di utilizzazione continuata.

L'usufrutto viene concesso solo su questo tipo di beni

Beni divisibili suscettibili ad essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica.

La divisibilità di un bene può dipendere anche dalla volontà delle parti.


Beni indivisibili tutti i beni che non sono divisibili.

Per sciogliere la comunione su questi beni bisogna per forza ricorrere alla vendita.

Beni presenti beni già esistenti in natura; sono i soli a poter formare oggetto di proprietà o di diritti reali.


Beni futuri beni tuttora non esistenti in natura; possono formare oggetto dei soli rapporti obbligatori quando non sia diversamente disposto dalla legge.



Possono far parte di contratti reali ma nulla è dovuto se non vengono ad essere; possono essere oggetto di contratti aleatori.




I frutti naturali beni provenienti in maniera diretta da latro bene, con o senza la concorrenza dell'opera dell'uomo [art. 820 codice civile]; affinché un bene possa essere classificato come frutto naturale la sua produzione deve avere carattere di periodicità e non deve incidere sulla destinazione economica della cosa madre. Fin quando non avviene la separazione dalla cosa madre i frutti si dicono pendenti, e sono parte integrante della cosa madre.


I frutti civili sono redditi che conseguono da un bene come corrispettivo del suo godimento concesso ad altri. I frutti civile debbono presentare il requisito della periodicità.

Cosa semplice è quella i cui elementi non possono essere divisi senza alterare o distruggere la fisionomia della cosa. Cosa composta è invece la risultante dalla connessione materiale e fisica di più cose, che anche singolarmente avrebbero propria rilevanza giuridica ed economica.


La pertinenza è una cosa posta a servizio o ad ornamento di un altra cosa senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza [art. 817 codice civile](esempi sono pozzi, garages recinti). Le pertinenze possono essere sia mobili che immobili. È il vincolo che lega le due cose a determinare la pertinenza e questo  deve essere durevole e non occasionale, e deve inoltre essere realizzato da chi è proprietario della cosa principale ovvero da chi ha un diritto reale su questa. Le pertinenze seguono il destino della cosa principale se non disposto diversamente [art. 818 codice civile]. Non occorre che la cosa accessoria appartenga al medesimo proprietario della cosa principale. I terzi proprietari di pertinenze possono rivendicarle contro i proprietari della cosa principale. Se la cosa principale è un bene mobile in caso di alienazione viene protetto l'acquirente in buona fede del bene principale contro i terzi che vantano diritti sulle pertinenze mediante applicazione del possesso vale titolo.


Universalità di mobili sono una pluralità di cose appartenenti alla stessa persona, aventi destinazione unitaria e distinguono dalla cosa composta in quanto non vi è rapporto di subordinazione tra le parti; a volte i beni possono essere considerati separatamente. La regola del possesso vale titolo non si applica alle universalità di mobili.




L'azienda: art 2555: è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. È una ura sui generis; ad essa è legata la ura dell'avviamento che è la capacità di produrre un reddito; tale avviamento è tutelato nei contratti di locazione che vengono a cessare purché non a seguito di inadempienza o dolo. Il codice non da la definizione di impresa, ma da quella di imprenditore: art 2082: l'imprenditore è chi esercita professionalmente e cioè sistematicamente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.  L'impresa è quindi vista come l'attività economica svolta dall'imprenditore.

Il patrimonio è il complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica facenti capo ad una persona. È una universitas.

Art 2740: Ogni soggetto ha un patrimonio ed un patrimonio sol col quale risponde dei propri debiti. L'imprenditore risponde dei debiti contratti nell'esercizio dell'impresa anche con i beni che non abbia destinato a questa attività.

Il patrimonio autonomo è quello che si crea con la costituzione di una persona giuridica.



Beni pubblici si dividono in due categorie :

beni appartenenti ad enti pubblici;

beni soggetti ad un regime diverso dalla proprietà privata (beni demaniali: demanio marittimo, militare, idrico stradale); questi sono inalienabili e non possono formare oggetto di possesso; sono regolati dal diritto pubblico. Ci sono poi i beni non demaniali appartenenti ad ente pubblico che si chiamano patrimoniali; ne abbiamo di due tipi: disponibili che non sono destinati direttamente a pubblici servizi e che sono soggetti alle norme del codice civile , e indisponibili miniere, foreste o pubblici uffici che non possono essere alienati.










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