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POTERI DI CONTROLLO E DI FRENO

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POTERI DI CONTROLLO E DI FRENO.

1) art. 62 Costituzione: convocazione straordinaria delle Camere; potere presidenziale, perché, evidentemente, né la maggioranza parlamentare, né il Governo che ne è l'espressione, la vogliono.

2) la PROMULGAZIONE delle leggi: articoli 87, quinto comma,73 e 74 Costituzione: atto di indirizzo politico costituzionale che dà esecutorietà alla legge approvata dai due rami del Parlamento.  

La promulgazione: atto di accertamento per constatare la regolarità del procedimento legislativo e l'identità dei consensi delle due Camere.

E' un atto vincolato, ma che può essere sospeso: art. 47 Costituzione: La prassi è nel senso che il Presidente della Repubblica possa esplicare questo potere, sia perché ritenga la legge costituzionalmente inopportuna, (sindacato nel merito), o perché presenti un vizio di non conformità alla Costituzione. L'art. 74, secondo comma Costituzione prosegue . se le Camere approvano nuovamente la legge (dopo il veto sospensivo del Presidente), questa deve essere promulgata; ma in un caso, il Presidente può ancora rifiutarsi di promulgarla: quando la pubblicazione possa essergli contestata come attentato alla costituzione o alto tradimento.



3) L'autorizzazione alla presentazione dei DISEGNI DI LEGGE GOVERNATIVI.

art. 87, quarto comma Costituzione:  è un potere presidenziale. I disegni di legge di iniziativa governativa sono i più autorevoli tra tutti i progetti di legge, perché vengono studiati dagli organi ministeriali, con informazioni più complete, in grado di giudicare la copertura di nuove spese; sono approvati dal Consiglio dei ministri.

Il controllo del Presidente della Repubblica è un CONTROLLO PREVENTIVO alla formazione della legge, ma ha lo stesso contenuto di quello successivo, cioè la promulgazione. Infatti, il Presidente può rifiutare l'autorizzazione per illegittimità costituzionale, o vizio di merito.

4) Potere di EMANAZIONE. art. 87, quinto comma Costituzione: " . il Presidente emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si tratta di un controllo di legittimità costituzionale. Controllo di merito per i decreti. Minore controllo sui regolamenti.

5) RATIFICA DEI TRATTATI.

art. 87, ottavo comma Costituzione; non è un potere proprio del Capo dello Stato; o segue a una autorizzazione delle Camere o completa un potere governativo.

6) Il comando delle FORZE ARMATE.

art. 87, nono comma Costituzione " . . "; non solo teoricamente. Può disporre delle forze armate: deve garantire UN NON INTERVENTO delle forze armate nelle vicende politiche; e il rispetto dei pincìpi che garantiscono la libertà e l'uguaglianza della persona umana anche nel campo delle forze armate. (difficile, per via della disciplina gerarchica molto rigida).

7) Presidenza del CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA.

In tal caso, il Presidente è assorbito nell'organo collegiale di cui assume la presidenza.

8) Presidenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

art. 104 Costituzione: organo di autogoverno magistratura: funzioni tipiche di presidenza (convocare e presiedere le sedute e può anche sciogliere anticipatamente il CSM).

9) SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELL CAMERE.

Art. 88 Costituzione:

scioglimento anticipato rispetto alla scadenza temporale delle Camere; atto presidenziale o governativo, oppure atto complesso (duumvirale); occorre la controfirma, ci deve essere la motivazione e deve provenire da Presidente della Repubblica.

Ma in quali casi lo scioglimento? Difficile e complessa valutazione di opportunità politica; non negli ultimi sei mesi del suo mandato. Ingorgo costituzionale: quando Camere e Presidente esauriscono contemporaneamente il loro mandato: allora il Presidente può sciogliere le camere e indire nuove elezioni.

Casi di scioglimento:

A)   Conflitto fra le due Camere.

B)   Quando un referendum dia esito contrario ad una legge di grande importanza approvata nella legislatura in corso.

C)   In generale, come risoluzione di conflitti politici che possono insorgere tra parlamento e organi costituzionali.


Il presidente è totalmente libero in questo potere: il parere dei due presidenti delle camere è obbligatorio ma non vincolante.

POTERI DI STIMOLO E DI IMPULSO, concepiti come stimolo per l'attuazione della Costituzione: il poteri di MESSAGGIO alle camere, art. 87, secondo comma Costituzione; il Presidente può inviare messaggi alle Camere non solo in occasione di un rinvio di una legge, ma anche in altre occasioni, per esprimere qualunque sua opinione: Non può invadere la sfera dell'indirizzo politico di maggioranza, dovendosi limitare a controllarlo ( o stimolarlo), sotto il profilo dell'indirizzo politico costituzionale.

Messaggi non formali: non soggetti alla controfirma (come i messaggi formali). Numerosissimi i messaggi non formali (per es. i messaggi di fine anno, ormai nella prassi.

Terzo gruppo di poteri presidenziali che tendono alla COPERTURA e al FUNZIONAMENTO degli organi costituzionali:

a)    Potere di nomina dei senatori a vita (art. 59, secondo comma Costituzione ).

b)    Potere di nomina dei giudici costituzionali (cinque ).

c) Potere di convocazione straordinaria delle Camere (già detto).

d)    Ma il potere più importante è quello della NOMINA DEL PRESIDENTE del CONSIGLIO; art. 92, secondo comma Costituzione: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio,e, su proposta di questo, i ministri. " La controfirma sul decreto di nomina del Presidente del Consiglio è apposta dallo stesso Presidente del Consiglio entrante (non da quello uscente). La Costituzione si limita a dire che i ministri sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio.

Il primo atto presidenziale (della Repubblica) è quello di RISERVA della accettazione delle dimissioni del Governo, con l'invito a restare in carica "per gli affari correnti".

La nomina del Presidente del Consiglio avviene attraverso consultazioni di personalità e esponenti politici, parlamentari e extraparlamentari, cui segue l'INCARICO al designato. Il Presidente designato, a sua volta, avvia le consultazioni per accertarsi se godrà la fiducia del Parlamento; poi, torna dal presidente per dichiarare se accetta o no; se accetta, il Presidente incaricato fornisce al Presidente della Repubblica:

a)    il programma che porterà davanti alle Camere.

b)    la lista dei ministri.

Probabilmente, il Presidente della Repubblica non ha "aperitivo oris" per quel che riguarda la piattaforma politica e la composizione del Governo. Come non può subire limitazioni il potere del Presidente della Repubblica circa la scelta del nuovo Presidente del Consiglio (?), così è libero il Presidente del Consiglio designato nelle sue scelte.

Altro discorso, sui poteri presidenziali tendenti a rendere esplicite le ragioni di una crisi di Governo. Quando si è di fronte a una crisi extraparlamentare, il Presidente della Repubblica deve invitare perentoriamente il Presidente del Consiglio dimissionario a presentarsi alle Camere per spiegare i motivi della crisi, in modo che Parlamento e pubblica opinione ,e non solo pochi iniziati, abbiano modo di essere informati sul comportamento dei gruppi politici e dei singoli.

POTERI RESIDUI:

amnistia, indulto e grazia. Modifiche introdotte nel 1992: Residui delle attribuzioni che spettavano alla Corona. Sono i cosi detti poteri di grazia:

  • Amnistia: mezzo di estinzione del reato.
  • Indulto:mezzo di estinzione generale della pena.
  • Grazia in senso stretto: è un mezzo di estinzione o di riduzione della pena individuale.

La legge n:1 del 1992 ha sottratto al Presidente della Repubblica la titolarità di concedere l'amnistia e l'indulto per passarla alle camere:

art. 79 Costituzione: procedimento legislativo aggravato, come per la revisione costituzionale: vedi art. 79, secondo e terzo comma Costituzione. art. 87, undicesimo comma Costituzione "Il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene".





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