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PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

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= LA LIBERTà, LA SOLIDARIETà E L'UGUAGLIANZA =


ART.1  à principio democratico e lavorista

Quest'articolo è fondato sul lavoro ovvero che non vi è una certa classe sociale piuttosto che un'altra, ma il lavoro, considerato come diritto-dovere riconosciuto a ciascuno e come elemento da cui dipende la crescita e lo sviluppo sociale del paese (principio lavorista).





ART.3 à il principio di uguaglianza

La 1° parte enuncia il principio di uguaglianza, in base a questo è stato abrogato il codice di procedura.

UGUAGLIANZA


1.FORMALE

Tipico delle costituzioni liberali, non ci sono  

Norme discriminatorie. parità di trattamento   

E divieto di privilegi (à costituzione).

Scritto sulla carta ma non attuato.

2. SOSTANZIALE

à diritto all'istruzione, protezione sociale,

analfabetismo, disoccupazione, ecc..

à discriminazione contro le donne per il lavoro

e viene attuato.



= LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE =


ART.7 à la religione cattolica

I rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica.

à lo stato italiano e lo stato del vaticano à il sovrano di propria competenza à i loro rapporti sono regolati con patti Lateranensi.



ART.8 à la libertà religiosa

à stato laico



= IL PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA =


ART.10 à il diritto internazionale e il trattamento degli stranieri

Si basa sul diritto degli stranieri.

1° parte = sanziona l'apertura dello stato italiano verso la comunità internazionale

2° parte = condizione giuridica dello straniero (diritto di asilo)

non è ammessa l'estradizione (il paese originale della persona a cui ci si riferisce può richiedere al paese dove l'individuo era ospitante, la consegna di questo) dello straniero per reati politici.

Possono esserci due tipi di stranieri secondo l'ordinamento politico:

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA : la loro posizione è simile a quella dei cittadini italiani.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI : sono assoggettati a restrizioni che limitano il diritto di ingresso, soggiorno e permanenza nel nostro paese.



= LA LIBERTà NELLA COSTITUZIONE =

la costituzione riconosce i diritti inviolabili dell'uomo già nei principi fondamentali.

I° PARTE: diritti civili

Prende tutte le libertà  che riguardano l'uomo come persona fisica, come essere spirituale e come individuo che vive in collettività: essa esalta la solidarietà sociale e lo spirito di partecipazione, ma riconosce comunque i diritti relativi alla sfera privata.


ART. 13 à la libertà personale.

(un arresto o un fermo). Viene regolata la tutela della libertà fisica o morale praticata sul soggetto. Questi atti che limitano la libertà personale possono essere adottati solo dall'autorità giudiziaria (giudici).


Questo articolo tutela la libertà personale dicendo che la libertà personale è INVIOLABILE!

LE POSSIBILI RESTRIZIONI ALLA LIBERTà : sono di competenza della magistratura i provvedimenti relativi a questi che per il cittadino la magistratura rappresentava una garanzia di indipendenza e neutralità.

IL TRIBUNALE DELLA LIBERTà : l'imputato, direttamente o indirettamente può richiedere di riesaminare il provvedimento di restrizione della libertà personale emesso dal giudice nei suoi confronti. Questo entro 3 giorni deve decidere se concedere o no il permesso di essere libero in quel momento. La costituzione proibisce ogni mezzo di tortura.

LA CUSTODIA CAUTELARE: dall'arresto della persona alla pena à qualora la persona sia detenuta in carcere.


ART.14 à l'inviolabilità del domicilio

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire perquisizioni, sequestri o ispezioni se non nei casi stabiliti dalla legge secondo garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.


Questo articolo tutela il diritto della riservatezza.

Nelle case può entrare solo la polizia se hanno adottato le dovute garanzie previste dalla legge.

SEQUESTRO:

probatorio à il bene viene preso come prova

conservatorio à quando il bene viene sottratto per soddisfare i creditori.


= LE LIBERTà GIURIDISDIZIONALI =

Riguardano cioè i rapporti fra il cittadino e la giustizia. I costituenti hanno mirato a rendere effettivi i diritti  di libertà e di uguaglianza : esse contengono infatti le disposizioni costituzionali in materia processuale e penale.

ART.24 à la tutela giurisdizionale

Riconosce a tutti la possibilità di ricorrere al giudice per la tutela dei propri diritti e interessi. La difesa è il diritto inviolabile(ora accusatorio). Sono assicurati anche coloro che non hanno mezzi sufficienti  per difendersi, poiché lo stato garantisce loro un avvocato che li possa difendere(gratuitamente).

Interesse legittimo: si intende la situazione giuridica in base alla quale il titolare può pretendere che l'attività della pubblica amministrazione sia svolta nel rispetto delle norme giuridiche.

Accusativo: in ogni stato del procedimento la persona colpevole può riconoscere le prove.


Secondo quest'articolo a tutti i cittadini e stranieri sono riconosciuti:

Il diritto di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento di un diritto o di un interesse;

Il diritto di difesa : 1. da parte di un legale

2. diritto di partecipare al processo e di fornire prove

3. e x chi non ha la possibilità di are un avvocato il gratuito patrocinio.

Il diritto al risarcimento in riparazione agli errori giudiziari: può richiedere quindi allo stato il risarcimento

Del danno di carattere patrimoniale e non.


ART.27 à la responsabilità penale

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è colpevole fino alla condanna definitiva.

Nessuno può essere sottoposto da prospettive di libertà se non per un atto commesso direttamente.

Fino a 14 anni = non si è punibili.

Dai 14 ai 18 anni = non si è puniti ma giudicati dal tribunale dei minorenni.


Quest'articolo afferma il carattere personale della responsabilità penale.

Stabilisce anche che una persona non può essere considerata colpevole finché non sia dichiarata tale dalla sentenza di un giudice, senza possibilità di appello a un giudice superiore.

(La costituzione ribadisce la non ammissibilità della pena di morte à soppressa nel 1944) 


= TUTELA DELLA FAMIGLIA =

ART. à la famiglia

Riconosce i diritti di famiglia come società fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge.

 



famiglia = universalità e perennità.

I° COMMA:

è una società naturale



I PRESUPPOSTI SU CUI

POGGIA LA FAMIGLIA è fondata sul matrimonio



La famiglia società naturale:

La famiglia è considerata una formazione sociale, è una società naturale: è cioè un'istituzione preesistente allo stato e si regge su valori e regole morali propri.

Fa parte di quei principi che si sono formati con l'uomo, si sono evoluti con lui e sono entrati infine a far parte degli istituti giuridici.


Il matrimonio fondamento della famiglia:

la famiglia si forma con un libero consenso dell'uomo e della donna e acquista valore giuridico tramite il matrimonio.

Sono considerati come famiglia di diritto soltanto i nuclei famigliari e non il libero amore, la convivenza di fatto e la poligamia.


Il matrimonio civile viene celebrato pubblicamente dal sindaco o da un delegato.

Il matrimonio religioso può essere celebrato da un sacerdote cattolico.

Il matrimonio concordatario può essere sia civile che religioso.

Per la validità ai fini civili, dopo la celebrazione deve essere compilato l'atto di matrimonio, che va trascritto nel registro civile.


L'indissolubilità del matrimonio:

il matrimonio non viene affermato che è indissolubile:

à introduzione dell'istituto del divorzio, per cui dal 1970 il vincolo del matrimonio può essere sciolto.


La legge sul divorzio:

nel 1974, la legge del divorzio è stata sottoposta ad un  referendum abrogativo, ma la maggioranza si è dichiarata favorevole al matrimonio di tale normativa.

Nel 1987 la legge sul divorzio è stata modificata e il matrimonio ora può essere sciolto :

quando non p stato consumato

se uno dei due coniugi è condannato all'ergastolo o a una pena superiore ai 15 anni

in caso di separazione legale e ininterrotta per tre anni.

Il divorzio può essere richiesto da entrambi i coniugi o solo da uno.

Essi dopo il divorzio possono risposarsi ma valido solo a effetti civili.


La riforma del diritto di famiglia:

nel II° comma viene affermata l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Il riconosci,emto fra la parità dei coniugi è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia, che ha fissato i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio.

Il marito non è più il "capo famiglia" in quanto spetta ad entrambi i coniugi concordare l'indirizzo della vita familiare, fondata sulla solidarietà e sulle responsabilità comuni.

Il nuovo diritto stabilisce che la moglie aggiunga al proprio cognome qll del marito, anziché metterlo al posto del suo.


I diritti e i doveri dei coniugi:

i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio sono gli stessi x entrambi.


ART.30 à l'istruzione e l'educazione dei li

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i li, anche nati fuori dal matrimonio.

 







Dall'uguaglianza dei coniugi, deriva che entrambi sono responsabili dei li.

L'articolo 30 afferma il dovere del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione dei li. Il comportamento non corretto dei genitori possono provocare conseguenze pregiudizievoli  per la prole; lo stato quindi riserva il diritto di sospendere la potestà e di disporre l'allontanamento dei li.

Il testo costituzionale prevede il diritto al mantenimento, all'istruzione, all'educazione non solo x i li legittimi (nati da genitori con contratto di matrimonio) ma anche x li illegittimi (senza matrimonio).

I li hanno anche il diritto al nome, al patrimonio famigliare, ma il dovere di rispettare i genitori, di vivere in famiglia fino ai 18 anni.


L'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO

ADOZIONE è l'istituto giuridico che ha il fine di: 1. dare una famiglia agli orfani, ai bambini abbandonati e

a quelli di cui i genitori non si possono occupare adeguatamente

2.consentire di avere un discendente

Nel codice civile del 1942 le caratteristiche dell'adozione erano le stesse del diritto romano, in quanto era prevista al solo scopo di dare un erede a chi non aveva discendenti.

Nel 1967 è stata introdotta ADOZIONE SPECIALE :consentita ai coniugi sposati da almeno 5 anni di educare, istruire e mantenere il minore da adottare, il quale doveva avere un età inferiore all'età di 5 anni.

Poi fu emanata una legge che ha esteso l'adozione a tutti i minori di 18 anni e ha introdotto l'AFFIDAMENTO.

AFFIDO FAMILIARE: quando un minore viene allontanato temporaneamente dai genitori naturali, che non sono in grado di provvedere adeguatamente ai suoi bisogni.


ADOZIONE ORDINARIA:l'adozione di persone che hanno raggiunto la maggiore età, è tutt'ora disciplinata dal codice civile ed è consentita a coloro che hanno compiuto i 35 anni, non hanno discendenti legittimi e superano di almeno 18 anni l'età dell'adottato.(non è consentita a chi ha li minori).






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