ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

RESCISSIONE E RISOLUZIONE

ricerca 1
ricerca 2

RESCISSIONE E RISOLUZIONE


Sono rimedi previsti dall'ordinamento a causa di anomalie del contratto.

La rescissione si applica ad anomalie genetiche cioè che erano presenti alla formazione del contratto:

contratto concluso in stato di pericolo (art.1447 CC);

azione generale di rescissione per lesioni (art.1448 CC).

La risoluzione si applica ad anomalie sorte in fase successiva alla formazione del contratto, durante la sua vita:

per inadempimento;

per impossibilità;

per eccessiva onerosità.




RESCISSIONE (art.1447 CC): Il contratto con cui la parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

Elementi necessari alla rescissione sono quindi: lo stato di pericolo attuale e grave per la persona e  che la situazione sia nota alla controparte.

Vi è una somiglianza tra la rescissione e l'annullamento causa violenza con la differenza che nell'annullamento la violenza e fatta da un soggetto verso l'altro mentre nella rescissione la violenza è solo conosciuta dall'altro soggetto.

Art.1448 CC: Azione generale di rescissione per lesione. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

Non sono ammessi i contratti aleatori.


RISOLUZIONE

per inadempimento. Occorre distinguere tra:

la nozione di inadempimento dell'obbligazione;

l'inadempimento come causa di risoluzione del contratto.

Art.1453 CC risoluzione del contratto per inadempimento: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può adempiere la propria obbligazione.

Non ogni inadempimento dà luogo all'azione di risoluzione, ma solo un inadempimento che, ai sensi dell'art.1455 CC, non sia di scarsa importanza avuto riguardo degli interessi dell'altra parte. L'inadempimento deve essere quindi grave.

E' l'azione giudiziaria che porta alla risoluzione del contratto. Stante però la difficoltà e la lunghezza dei tempi per l'azione giudiziaria si può pervenire ad una risoluzione di diritto:

diffida ad adempiere (art.1454 CC): non c'è più interesse nella prosecuzione del contratto e quindi tramite una sollecito scritto si invita l'altra parte ad adempiere entro un determinato periodo di tempo, trascorso il quale il contratto si riterrà risoluto di diritto;

clausola risolutiva espressa (art.1456 CC): è prevista alla stipulazione del contratto e copre l'interesse fondamentale di una parte, di cui è a conoscenza anche l'altra, dei modi della prestazione;

termine essenziale (art.1457 CC): scrivere sul contratto dell'essenzialità del termine temporale di esecuzione trascorso il quale c'è la risoluzione di diritto.


per impossibilità sopravvenuta. Si distingue tra:

impossibilità genetica comporta la nullità del contratto;

impossibilità funzionale comporta la risoluzione del contratto.

L'impossibilità può inoltre essere:

totale (art.1463 CC) comporta la restituzione, da parte del liberato, di ciò che ha ricevuto secondo le norme della ripetizione dell'indebito;

parziale (art.1464 CC) riduzione della controprestazione oppure possibilità di risoluzione.


per eccessiva onerosità (art.1467 CC). E' presente nei contratti a prestazioni corrispettive (l'esecuzione è continuata o periodica ovvero differita). Non si trova quindi nei contratti a prestazione istantanea o i contratti aleatori oppure i contratti unilaterali.

L'articolo stride un po' con il principio del contratto che ha forza di legge tra le parti.

Elementi sono la eccessiva onerosità; il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili nel momento della conclusione del contratto.

E' prevista una riconduzione all'equilibrio della prestazione.

L'art.1468 prevede che anche i contratti unilaterali si possono ricondurre ad equità.

Presupposto fondamentale per la riconduzione ad equità è che la prestazione (divenuta eccessivamente onerosa) non sia stata ancora eseguita.

Caratteristiche della risoluzione per eccessiva onerosità sono:

l'azione della parte a cui spetta la prestazione onerosa (non agisce automaticamente);

gli effetti della risoluzione retroagiscono al momento della stipulazione;

la risoluzione può essere evitata con la riconduzione del contratto ad equità.


L'evoluzione socio-economica ha portato al crearsi di una molteplicità di contratti speciali ed evoluti che sono regolati non solo dal Codice Civile.

La disciplina dei contratti è composta da:

disciplina generale del contratto (artt.132-l469 CC);

disciplina dei contratti speciali (dei singoli tipi di contratto).

L'evoluzione normativa è stata dovuta:

trasformazione interna ai tradizionali contratti tipici (es. contratto di locazione);

emergere di nuovi tipi di contratto (realtà mutevole e transnazionale es. leasing);

individuare nell'ambito del contratto diversi sottotipi (es. assicurazione vita o danni).

E' quindi sulla base del tipo di contratto che se ne evidenziano le norme regolatrici.



La presupposizione consiste in un presupposto oggettivo del contratto che le parti hanno avuto presente nel momento della sua conclusione, ma che non hanno menzionato nel contratto, al successivo venir meno di quel presupposto viene ricollegata la possibilità, per il contraente che vi ha interesse, di ottenere dal giudice la risoluzione del contratto. L'opposta soluzione tende a basarsi sull'applicazione delle clausole generali di buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto.






Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta