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RISARCIMENTO DEI DANNI PER INADEMPIMENTO O RITARDO

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RISARCIMENTO DEI DANNI PER INADEMPIMENTO O RITARDO.


il debitore ha l'obbligo di risarcire il danno comprensivo di perdita subita dal creditore e del mancato guadagno. il criterio di valutazione è stabilito dall'art.1223 del Cc.

Danno emergente: valutazione effettiva delle perdite del creditore.

Lucro cessante: perdite del creditore intese come mancato guadagno.

solitamente vengono inserite nel contratto delle clausole particolari come la clausola penale e la caparra.MORA DEL DEBITORE.

Il ritardo nell'adempimento viene detto MORA. il creditore ha diritto di rendere riconoscibile il debitore quando è in mora, cioè quando alla scadenza egli non adempie alla sua obbligazione.per fare ciò serve un atto scritto:l'Intimazione ad Adempiere.

l'Intimazione ad adempiere risulta non necessaria(quindi il ritardo comporta la costituzione di mora) quando:



1)il debito deriva da fatto illecito

2)quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere.

3)quando la prestazione può riguardare amenti in denaro e viene fatta al domicilio del creditore.

la costituzione di mora produce effetti favorevoli alle ragioni del creditore art1221:

-il debitore non può liberarsi dall'obbligazione per causa a lui non imputabile.

-il debitore deve risarcire i danni calcolabili come danno emergente al lucro cessante.

il debitore costituito in mora dovrà dare oltre alla prestazione prevista gli interesi moratori che sono definiti dalla legge come il 10% su base annua oppure decisi dalle parti attraverso un accordo contrattuale.

MORA DEL CREDITORE:

il creditore ha il diritto di ricevere l'adempimento e di collaborare con il debitore affinché lui possa eseguire la prestazione.se ciò non avviene il debitore ha diritto di costituire in mora il creditore.questo avviene attraverso l'offerta reale al creditore delle cose mobili da consegnare al suo domicilio o per intimazione per i beni da consegnare fuori dal domicilo del creditore.

gli effetti della mora del creditore sono (art1207):

-il creditore è tenuto alla controprestazione in caso di impossibilità sopravvenuta alla prestazione

-non sono dovuti interessi moratori a suo favore

-rimborso al debitore delle spese di custodia e di costituzione in mora.

Nel caso di evidente difficoltà nell'adempiere o in caso di rifiuto ad accettare l'adempimento, il debitore potrà liberarsi dell'obbligazione depositando la somma in banca o dare i beni ad un sequestratario nominato dal giudice.


Le obbligazioni possono estinguersi in modi che la dottrina distingue in satisfatori e non satisfatori.

Si dicono satisfatori i modi di estinzione delle obbligazioni che garantiscono la piena soddisfazione delle pretese del creditore.

Non satisfatori sono invece i modi in cui non vi è il soddisfacimento del creditore.

I modi satisfatori sono:

LA CONFUSIONE AVVIENE QUANDO IL DEBITORE E IL CREDITORE SI RIUNISCONO IN UNA STESSA PERSONA. Esempio: causa di morte o cessione dell'azienda

LA COMPENSAZIONE AVVIENE CON UN CONTRATTO, MA SPESSO SI Può VERIFICARE AL DI FUORI DELLA VOLONTà DELLE PARTI.

Nel concreto la compensazione opera tra due soggetti che hanno reciprocamente debiti e crediti tra loro.



COMPENSAZIONE LEGALE: la compensazione avviene di diritto se si parla di beni fungibili e omogenei, liquidi ed esigibili cioè già giunti a scadenza e definiti in una somma di denaro.

Compensazione giudiziale: quando è necessario l'intervento del giudice e il debito deve essere omogeneo esigibile ma non liquido.

COMPENSAZIONE VOLONTARIA: quando è voluta e regolata da un rapporto contrattuale. Esempio: contratto di conto corrente


Sono modi non satisfatori la

REMISSIONE: è un atto unilaterale con il quale il creditore rinuncia al credito.

L'IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA della prestazione per causa non imputabile al debitore. L'impossibilità non può essere fatta valere per le obbligazioni di genere.



L'impossibilità può essere anche TEMPORANEA cioè il debitore deve eseguire la prestazione quando l'evento che ha comportato l'impossibilità viene a cessare.

Impossibilità PARZIALE quando il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la parte della prestazione che rimane possibile. l'impossibilità vale solo per le obbligazioni di genere o da beni divisibili.

LA NOVAZIONE OGGETTIVA: è l'estinzione dell'obbligazione per volontà delle parti mediante la costituzione di una nuova obbligazione.

Prescrizione estintiva: il diritto del creditore di pretendere l'adempimento si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, di regola 10 anni.





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