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SCHEMA : IL CONTRATTO

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SCHEMA : IL CONTRATTO



Art. 1321 c.c. Il contratto è l'accordo per costituire, regolare o estinguere tra loro un

rapporto giuridico patrimoniale.


Art.1322 c.c. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei

limiti imposti dalla legge.

Le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.





Autonomia contrattuale come 1. Libertà di concludere o meno il contratto


2. Libertà di fissarne il contenuto

Contratti MISTI, ATIPICI, COLLEGATI



3. Libertà di scelta del contraente



4. Libertà per concludere contratti atipici







Requisiti del contratto (art. 1325 c.c.):

Accordo

Causa

Oggetto

Forma


CAUSA Soggettiva = scopo perseguito dal contraente


Oggettiva = funzione economica-sociale del contratto



CAUSA Dichiarata



Presunta (es. art.1988 c.c.)


Simulata (es. art c.c.)



CONCLUSIONE DEL CONTRATTO



PARTE In senso FORMALE = AUTORE DELL'ATTO



In senso SOSTANZIALE = DESTINATARIO




Parte    Unisoggettiva



Plurisoggettiva


In incertam personam




Art. 1326 c.c. Conclusione del contratto.

Il contratto è concluso al momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.


PROPOSTA: dichiarazione scritta o orale, recettizia con completezza del contenuto e con chiara intenzione di volersi vincolare.


ACCETTAZIONE: atto prenegoziale a carattere necessariamente recettizio, conforme alla proposta.







Conclusione del contratto: 1) PROPOSTA IRREVOCABILE

Il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo. (art.1329 c.c.)


La conclusione del contratto si ha nel momento in cui perviene l'accettazione al proponente, purché sia entro il termine stabilito.


2) CONTRATTI PLURILATERALI (art. 1321 c.c.)


Il contratto non si perfeziona quando tutte le parti hanno manifestato la propria volontà, perché si deve avere riguardo all'interesse nel senso che solo la partecipazione di determinate parti può all'occorrenza ritenersi condizionante la nascita del contratto.


3) CONTRATTI APERTI (art.1332 c.c.)


La perfezione del contratto si ha quando la proposta (adesione) viene accettata dall'organo o dai contraenti originari.


4) ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA ACCETTANTE (art.1327 c.c.)


Il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, purché conforme alla proposta quando la prestazione si debba eseguire senza una preventiva risposta.


5) CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE (art.1333 c.c.)


La perfezione del contratto si ha con l'accettazione entro il termine stabilito della proposta, scaduto il termine viene meno l'irrevocabilità della proposta.




IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE



OGGETTO del contratto    POSSIBILE impossibilità giuridica



fisica


LECITO: in base alla legge vigente al momento della stipulazione


DETERMINATO


DETERMINABILE: individuabile in base a criteri oggettivi



FORMA del Contratto   è il veicolo mediante il quale la volontà negoziale è manifestata o

la ura esteriore dell'atto che nella vita di relazione non è riconoscibile per gli altri se non attraverso la forma stessa.


Funzioni della forma:

Pubblicità (es. trasferimento di autoveicoli)

Certificazione (es. verbalizzazione adunanze)

Opponibilità (es. vendita di beni con riserva di proprietà)

Notificazione


Forma AD SUBSTANTIAM: è quello che impone la

legge al fine di giuridicizzare l'operazione. In questo caso la forma diventa elemento essenziale con conseguente nullità in caso di mancata osservanza.





AD PROBATIONEM: è richiesta la forma scritta non per la validità dell'atto, ma a fini probatori.




GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO



LA CONDIZIONE (art. 1353 c.c.): è un avvenimento futuro e oggettivamente incerto dal quale le

parti fanno dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto.


Condizione  Sospensiva: il contratto è perfetto, ma

produce effetti solo dal momento in cui la condizione si avvererà.


Risolutiva: il contratto produce immediatamente i suoi effetti, ma questi verranno meno se la condizione si avvererà.



Condizione   Volontaria: se apposta dalle parti


Legale: se apposta dalla legge


Condizione Potestativa: dipende dalla volontà del

contraente.


Casuale: non dipende dalla volontà del contraente.


Mista: che ha entrambi i caratteri sopra elencati.



Condizione Illecita: rende nullo il contratto


Impossibile naturale



giuridica





LA PRESUPPOSIZIONE



PRESUPPOSIZIONE ricorre quando una determinata situazione di carattere

obiettivo possa ritenersi tenuta presente dai contraenti stessi nella formazione comune avente valore determinante ai fini del loro permanere del vincolo contrattuale.


Es. Affitto di un balcone per vedere uno spettacolo



IL TERMINE


Termine Le parti possono fissare un termine a far tempo dal quale o fino al quale si

produrrano gli effetti del contratto.



IL MODO


Modus    Clausola dei negozi a titolo gratuito che obbliga il beneficiario dell'attribuzione

a devolverla in tutto o in parte per una data finalità.



I VIZI DELLA VOLONTA'



1) ERRORE (art. 1433 c.c.) Errore-vizio = falsa rappresentazione della realtà


Errore-ostativo = cade sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione ad opera della persona o dell'ufficio che ne è stato incaricato.


L'errore deve essere:

-  RICONOSCIBILE: si ha quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo in quanto palese.

-  ESSENZIALE: si ha quando ha influito in modo determinante sulla formazione della volontà del soggetto.

Art.1429 ipotesi tipiche di essenzialità


2) DOLO CONTRATTUALE (art c.c.) si ha quando l'errore è frutto di raggiri operati

dalla controparte o da un terzo.



3) VIOLENZA (art. 1434 c.c.)   consiste in ogni forma di coazione che menoma la

libertà di determinazione.


Violenza morale



fisica


La violenza, perché sia rilevante, deve esporre il soggetto o i suoi beni ad un MALE INGIUSTO E NOTEVOLE.





L'INVALIDITA' DEL CONTRATTO



1) LA NULLITA'    l'atto nullo è improduttivo di effetti per una intrinseca carenza a livello

di fattispecie.



nullita' in termini di qualificazione negativa: considerata come regola che

tollera eccezioni.


Viene attribuito al negozio giuridico una propria rilevanza sul piano sociale, quindi il negozio considerato nullo non potrà perdere tale rilevanza.


La nullità sta ad indicare non la mancata realizzazione del negozio, ma la negazione della stessa.


in termini di qualificazione positiva



art.1418 1°comma: norma di chiusura

2° comma: ipotesi tipiche di nullità

3° comma: norma di rinvio alle ulteriori ipotesi



Il contratto è nullo:

-  quando è illecito (art. 1346 c.c.) l'oggetto, il motivo, la causa e la condizione. I contraenti non osservano il disposto dell'art c.c. .

-  quando è contrario ad una norma imperativa , all'ordine pubblico e al buon costume. art. 1343 c.c.)

-  quando è illegale, si fa riferimento a norme imperative ed inderogabili anche di ordine pubblico.


Caratteristiche della nullità:

1)   legittimazione assoluta, l'iniziativa per la dichiarazione di nullità dell'atto deve poter partire da qualunque interessato, perché si tutelano interessi superindividuali. (art.1421 c.c.)

2)   rilevabilità d'ufficio (art c.c.)

3)   imprescrittibilità (art. 1422 c.c.)

4)   insanabilità (art c.c.), impossibilità per le parti di procedere ad una convalida.



L'ANNULLABILITA'


l'annullabilità è quella forma di invalidità che assoggetta il contratto alla

sanzione di inefficacia di applicazione giudiziale.





caratteristiche dell'annullabilità:

1)   legittimazione relativa: l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. (art.1441 c.c.)

2)   prescrizione di 5 anni, dalla conclusione del contratto o dalla conoscenza dell'errore o dolo, o dalla cessazione della violenza. (art.1442 c.c.)

3)   sentenza di annullamento è costitutiva, perché elimina ex tunc gli effetti prodotti dal contratto.

4)   convalida: il contratto annullabile può essere convalidato. (art. 1444 c.c.)



LA RAPPRESENTANZA





rappresentanza è il potere di un soggetto di compiere atti giuridici in nome di un

altro soggetto.




rappresentanza  diretta, quando l'attività è compiuta in nome e per conto del

rappresentato.



indiretta, quando il rappresentante non dichiara di agire in nome altrui




rappresentanza    volontaria



legale

rappresentato  procura rappresentante





negozio unilaterale a

carattere recettizio



GENERALE SPECIALE




capacità    del rappresentato

Il rappresentato deve avere la capacità di agire non solo sotto il profilo della attribuzione del potere di spendita del nome ma per il fatto di subire le conseguenze dell'attività.




del rappresentante

Il rappresentante deve avere la capacità di intendere e volere.




abuso di potere (art. 1394 c.c.): si ha quando il rappresentante persegue il proprio interesse o

quello di un terzo invece di quello del suo rappresentato.


Occorre perché sia conurabile il perseguimento in via esclusiva dell'interesse proprio o del terzo.


difetto di potere (art. 1398 c.c.) : si ha quando chi contrae come rappresentante non ha poteri

per assenza di procura o perché l'attività svolta eccede i limiti delle facoltà conferitogli.

Il contratto concluso in difetto di potere è inefficace.



Risoluzione per inadempimento



Conclusione del contratto  Risoluzione art c.c. e ss:

-  difetto funzionale sopravvenuto

-  colpisce solo contratti a prestazioni corrispettive

-  mira ad equilibrare la posizione economica patrimoniale dei contraenti eliminando gli effetti del contratto


Risoluzione per inadempimento (art.1453-l462 c.c.)



per impossibilità sopravvenuta (1463-l466 c.c.)


per eccessiva onerosità(1467-l468 c.c.)


In caso di inadempimento




Se la parte non ha adempiuto:  Se la parte ha adempiuto:

eccezione di inadempimento   costituzione in mora del debito


risoluzione


Risarcimento dei danni

art. 1453/2° comma    - - azione di adempimento interrompe la

prescrizione della risoluzione

- risoluzione può essere domandata sempre

- l'adempimento può essere domandato dopo la richiesta di risoluzione? Giurisp.


Art. 1453/3° comma    non si ha nel caso di inadempimento grave e definitivo



forse si deve costituire in mora il creditore quando la prestazione è grave e l'adempimento possibile.


Art. 1455 c.c.    gravità ed importanza dell'inadempimento




impostazione impostazione

soggettiva oggettiva


Inadempimento Diffida da adempiere (art c.c.)



Clausola risolutiva espressa (art.1456)




Termine essenziale (art.1457 c.c.)


Art. 1461 c.c. Sospensione dell'esecuzione



Effetti art.1458 c.c.:

   risoluzione parziale

   retroattività

   obbligo di restituire quanto ricevuto



Risoluzione per impossibilità sopravvenuta



Ris. per impossibilità sopravvenuta Modo di estinzione dell'obbligazione

diverso dall'adempimento


1463 c.c. ss.   Dettano la disciplina delle conseguenze della intervenuta

impossibilità quando il contratto è a prestazioni corrispettive



c.c.    Impossibilità totale

1256/ 2° comma impossibilità temporanea



Impossibilità parziale

" . l'impossibilità parziale non estingue l'obbligazione e il debitore è liberato se esegue la prestazione per la parte rimasta possibile"


Correttivo (art.1464) - riduzione della prestaz.

- recedere dal contratto



Contratto traslativo:


1.-se l'impossiblità soppravviene al trasferimento



acquirente non è liberato nell'eseguire la controprestazione, sia se non è stata consegnata sia se l'effetto traslativo sia stato differito allo scadere di un termine.




2.-Se si tratta di trasferimento di cosa generica




l'acquirente non è liberato dall'eseguire la controprestazione se la cosa è stata consegnata o è già stata individuata.




Risoluzione per eccessiva onerosità



Art.1467 c.c. "Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica

ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili . "



Squilibrio patrimoniale alterazione del rapporto di valore tra due

prestazioni in occasione di eventi straordinari ed imprevedibili.


Ambito di applicazione    -contratti corrispettivi con esecuzione

non immediata, esposta a variazioni economiche



-si applica anche ad altri contratti:

contratto preliminare

contratto di opzione

contratto ad esecuzione immediata ma con rinvio dell'adempimento


Criteri   straordinarietà = non ripetizione con frequenza e con

regolarità statica



prevedibilità = conoscenza delle parti


1467/3°comma 1450 c.c.





offerta di modifica del contratto



nesso di causalità nell'inadempimento



Art.1223 c.c. I danni risarcibili sono quelli legati da un nesso di

causalità adeguata con l'illecito.



Il fatto deve essere causa efficiente dell'effetto, deve averlo cagionato. Questo avviene ogni volta quello effetto non si sarebbe prodotto a prescindere da quel comportamento.



Ø  Ø   Se avviene un altro comportamento di per sé idoneo a produrlo, si avrà interruzione del nesso di causalità Ad es. Incidente stradale un ferito viene trasportato all'ospedale, ha uno scontro e muore . . . ..

Ø  Ø   Non ogni effetto dannoso sarà riconducibile al primitivo fatto, ma solo quelli che da tale fatto direttamente ed immediatamente scaturiscono. Ad es. in seguito ad un incidente un attore non può partecipare ad un film . . . ..

Ø  Ø   Impossibilità sopravvenuta, il debitore è responsabile dell'inadempimento se non prova che tale inadempimento sia dipeso da una causa a lui non imputabile.


Art.1223 c.c. Danno emergente = perdita subita dal creditore



Lucro cessante = mancato guadagno


Interesse positivo    determinandosi la stessa situazione che si sarebbe

se l'illecito non fosse stato commesso.


Quantum debeatur quanto il danneggiato abbia lucrato come consequenza immediata e

diretta dell'illecito.





Responsabilità precontrattuale



"Le parti , nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede." ( art.1337 c.c.)


Buona fede = esprime il principio di solidarietà contrattuale e si specifica nella lealtà e nella salvaguardia dei rapporti precontrattuali


Obblighi tipici della buona fede nella fase prenegoziale:

a)  a)   Dovere di informazione

b)  b)   Dovere di chiarezza

c)  c)   Dovere di segretezza e riservatezza

d)  d)   Obbligo di compiere tutti gli atti necessari per la piena validità ed efficacia dell'atto


Ipotesi di violazione del principio di buona fede:

1.    Trattative non serie

2.    Recesso ingiustificato

3.    Conoscenza cause di invalidità (art.1338 c.c.)

4.    Reticenza e obbligo di informazione


In caso di violazione degli art. 1337 e 1338 c.c.



Risarcimento del danno = interesse negativo (Cass.14/02/2000)


Conclusione delle trattative  Formazione progressiva del

consenso



Puntuazione


Natura giuridica respon. contrattuale



respon. extracontrattuale








OPZIONE


Art. 1331 c.c. "Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia la facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile . "


Diritto potestativo che se esercitato dall'opzionario conclude automaticamente il contratto.


Differenze tra Opzione e proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.)

Opzione = accordo/ prop. Irrevocabile = negozio unilaterale

Opzione = a titolo oneroso /prop. Irrevocabile =a titolo gratuito

Opzione = termine

Differenze tre Opzione e contratto preliminare (art c.c.)

Effetti in caso di inadempimento

Procedimento formativo

Disciplina dell'opzione

-  Applicazioni a tutti i contratti onerosi soprattutto mutuo e compravendita

-  Forma (quella pretesa dalla legge per il contratto che si vuole concludere)

-  In caso di alienazione del bene a terzi , c'è la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni.






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