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SISTEMA GIURIDICO

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SISTEMA GIURIDICO


Diverse definizioni di SISTEMA: 1) complesso di elementi interdipendenti che formano un tutto unitario; 2) complesso di nozioni e principi relativi ad una scienza o attività pratica; 3) complesso di operazioni che servono per perseguire determinati scopi.


SISTEMA = ORDINAMENTO GIURIDICO (nozione generale) l'insieme delle decisioni, ossia il diritto, viene ordinato tramite sistema.


E' assiomatico perchè si parte da un punto di riferimento, include alcuni elementi ma ne esclude altri. Il sistema giuridico è un sottoinsieme della società ed è prodotto dalla scienza giuridica. Gli elementi che compongono il sistema giuridico sono le istituzioni e le norme.


Differenza tra SISTEMA INTERNO à complesso unitario di elementi coerenti tra loro per mezzo di vincoli logici-deduttivi. SISTEMA ESTERNO à convenzionale sequenza di rappresentazione degli oggetti della scienza (esempio : sistema delle fonti).


WOLFF = elabora l'idea di sistema come complesso di concetti che il giurista può mettere in relazione per risolvere i casi concreti.


Nel periodo della Pandettistica à SAVIGNY = sistema esterno segue il principio dell'ordine mentre il sistema interno segue il principio di unità dell'ordinamento; PUCHTA = intende il sistema chiuso come insieme logico-deduttivo da cui derivano tutte le norme possibili.


KELSEN = ha una visione formale che si basa sul concetto della validità; immagina un sistema chiuso con a base la ground norm, cioè la norma presupposta da cui discendono in alternanza norme di autorizzazione e norme di competenza/emanazione (paragona la giurisprudenza alla geometria).


SANTI ROMANO = ha una visione materiale che si basa sul concetto dell'effettività; per lui ogni organizzazione sociale è un ordinamento à di conseguenza si crea pluralismo. Intende il sistema come aperto.




GIURISPRUDENZA DEI CONCETTI = si fonda sulla volontà razionale del legislatore. I concetti servono ai giuristi per risolvere u casi concreti e per colmare le lacune del diritto positivo. Il sistema persegue una funzione logicistica e descrittiva ed è chiuso e autoreferenziale.


GIURISPRUDENZA DEGLI INTERESSI = la legge è la ragione scritta ancora prima di essere volontà del legislatore. La legge ha un suo sognificato ed è compito del giurista trovarlo, cioè deve ricercare il fine/scopo della legge attraverso il metodo teleologico. INTERESSE = forza sociale che motiva il legislatore a produrre norme.

Si prege di colmare le lacune con nuove massime non espresse dalla legge. Il sistema viene ora visto come un insieme delle soluzioni dei problemi derivanti dagli interessi, cioè con funzione integrativa del diritto.


GIURISPRUDENZA VALUTATIVA = indipendenza dei principi di valutazione a cui fanno riferimento sia il legislatore che il giurista allo stesso modo. I valori ricavati diventano principi fondamentali, occorre soltato capire se la loro origine sia legilastiva o extralegislativa.


NUOVA ERMENEUTICA = il punto di partenza dell'interpretazione è il PROBLEMA del caso concreto. L'interprete interroga il testo svolge una pre-comprensione in modo da eliminare i fraintendimenti, ha dunque il compito di mediare il passato con il presente attraverso il principio della ragionevolezza, cioè deve trovare delle soluzioni plausibili adatte al singolo caso.


TOPICA = tecnica del pensare problematicamente; dal conflitto di opinioni ricaviamo argomenti plausibili ma non per forza veri. Topica e logica coesistono nel ragionamento giuridico. L atopica viene intesa come metodo di controlo delle decisioni o meglio come critica dell'ideologia. Con il processo di costituzionalizzazione, i valori da esterni diventano interni.





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