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SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO



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SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

Nel nostro ordinamento giuridico sono soggetti del diritto:

La persona fisica

La persona giuridica

Gli enti di fatto


La persona fisica, la nostra Costituzione art 3 in materia di persona fisica sancisce due principi:



  1. ogni uomo in quanto tale è soggetto di diritto
  2. ogni soggetto di diritto ha eguale grado di soggettività giuridica

Il primo principio richiama la capacità giuridica: ossia la idoneità a diventare titolari di diritti e doveri. Secondo l'art. 1 del c.c tale idoneità si acquista al momento della nascita intesa come separazione del feto,purché vivo,dal corpo materno. Non è considerato soggetto il concepito. La legge comunque tutela anche il feto(tutela vita umana in qualunque forma) eccezionale capacità del nascituro infatti la legge attribuisce al concepito sia la capacità di succedere sia la capacità di ricevere donazioni. La capacità giuridica si perde con la morte del soggetto. La capacità giuridica secondo l'art 3 della Cost. non può essere limitata per sesso religione, razza, opinioni politiche o condizioni sociali. Lo straniero gode di diritti civili a condizione di reciprocità cioè nei limiti in cui lo Stato di appartenenza riconoscerebbe gli stessi diritti ad un cittadino italiano. Capacità giuridica speciale (dottrina) in relazione a determinati atti solo alcune persone possono godere di determinati benefici (Art 350 codice civile).

Il secondo principio fa riferimento alla capacità di agire ossia l'idoneità a compiere validamente atti giuridici che competono al soggetto di acquisire ed esercitare diritti ed assumere obblighi;la capacità di agire si acquista con la maggiore età( 18 anni) e si conserva fino alla morte; gli atti posti in essere da un minore sono annullabili per incapacità legale di una delle parti a meno che il minore non abbia dichiarato il falso o occultato la sua minore età con raggiri. L'atto annullabile può essere impugnato dal rappresentante legale del minorenne o dallo stesso maggiorenne però mai dalla controparte maggiorenne.

La capacità di agire è comunque legata all'idoneità del soggetto a curare i propri interessi;nei casi in cui venga a mancare(oltre che quando si è minorenni) si parla di interdizione( legale e giudiziale e amministratore di sostegno),inabilitazione,incapacità naturale e relativa.

Interdizione giudiziale: si ha quando un soggetto si trova affetto da abituale infermità di mente ed è dichiarato incapace con sentenza incapace di provvedere ai suoi interessi. La sentenza è soggetta a pubblicità in quanto è comunicata dal cancelliere all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita. Gli atti compiuti dall'interdetto sono annullabili(stesso discorso fatto per i minorenni). L'interdizione può essere chiesta al tribunale dal coniuge,dai parenti fino al 4° grado, dagli affini entro il 2° ,dal pubblico ministero. Sulla base della sentenza,il giudice tutelare nomina con decreto il tutore definitivo . L'incapacità dovuta all'interdizione cessa per effetto della sentenza di revoca dell'interdizione pronunciata quando sia cessata la causa che vi da luogo; in tal caso però può essere disposta con decreto la nomina di un amministratore di sostegno: che ha il compito di assistere la persona che per effetto di una infermità si trovi nella impossibilità,anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. In sostituzione dell'interdizione si può chiedere la nomina dell'amministratore. Esso non tutti gli atti in nome dell'infermo ma solo quelli espressamente previsti dal giudice tutelare. L'amministratore agisce nell'interesse del soggetto e se i bisogni e le aspirazioni infermo sono in contrasto con le sue idee deve informare il giudice.

Gli atti posti in essere dall'amministratore contro la legge, o in eccesso o in contrasto rispetto ai suoi compiti o sono annullabili su istanza del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa. L'amministrazione può essere revocata quando ne siano venuti meno i presupposti.

Interdizione legale: è una pena accessoria ad una condanna per reclusione per un periodo non inferiore ai cinque anni o all'ergastolo;dura fino all'esaurimento della pena e concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni dell'interdetto. Opera automaticamente senza bisogno di un giudizio apposito.

Incapacità naturale:è incapace naturale la persona che sebbene legalmente capace,sia tuttavia incapace di intendere e di volere(l'anziano,il drogato ecc..). Non importa se lo stato sia transitorio o permanete, quello che conta è la condizione nel momento dell'atto. Tutti gli atti posti in tale condizione sono impugnabili e in particolare:

  • per i contratti dimostrare la mala fede dell'altro contraente o il pregiudizio derivante dal tipo di contratto
  • per gli atti unilaterali dimostrare l'incapacità e un grave pregiudizio a danno dell'incapace
  • per gli altri atti basta dimostrare l'incapacità naturale

N.B. Interdizione legale e giudiziale,incapacità naturale e minore età si dicono incapacità assolute poiché non consentono al soggetto di compiere alcun atto giuridico.

Incapacità relativa: si ha questa incapacità quando il soggetto non può compiere atti che possono incidere sul suo patrimonio in modo netto ma può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione,ossia gli atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che il bene dà. Incapaci relativi sono il minore emancipato e l'inabilitato:

Minore emancipato è il minore che abbia ottenuto dal giudice,compiuti i 16 anni l'autorizzazione a sposarsi prima dei 18 anni(art 84 c.c);con il matrimonio il minore risulta emancipato di diritto.

Inabilitato situazione giuridica conseguente a particolari condizioni fisiche e psichiche del soggetto tali da limitarne la capacità giuridica,pronunciata dal giudice. Cause dell'inabilitazione sono l'infermità mentale non grave,abuso di alcool o droghe,prodigalità,imperfezioni o menomazioni fisiche. La revoca dell'inabilitazione si ha con sentenza del tribunale quando vengono meno i motivi che la hanno causata;la revoca può essere chiesta dai soggetti che promuovono la richiesta di inabilitazione e ha effetti solo quando passa in giudicato.


Il rappresentante legale viene nominato quando un soggetto è legalmente incapace di agire; per i minorenni sono i genitori che se assenti sono sostituiti da un tutore, nominato dal giudice tutelare. Sia i genitori che il tutore non possono compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'intervento del giudice.

Il curatore è invece colui che fornisce assistenza quindi egli non si sostituisce all'incapace nelle decisioni ma integra la sua volontà. Il curatore è nominato dal giudice tutelare. Si ha nei casi di incapacità relativa.

In entrambe i casi qualora vengano a presentarsi atti che possono depauperare il patrimonio dell'incapace occorre l'autorizzazione di un organo pubblico il quale controlla che l'atto corrisponda agli interessi del minore.

La legittimazione è l'idoneità giuridica dell'agente ad essere soggetto del rapporto che si costituisce con il compimento dell'atto e il legittimato è colui che ha il potere di disposizione rispetto ad un particolare diritto. Non sempre la legittimazione coincide con il legittimato,es. il mandatario può vendere le cose che il mandante detiene. La legge inoltre per facilitare l'esercizio del diritto può consentire talvolta di prescindere dalle indagini sulla effettiva appartenenza del diritto in capo a chi lo esercita si parla in tal caso di apparenza della titolarità del diritto. Es. del negoziante che vende orologio.


Sede della persona:il luogo in cui la persona vive ,svolge la propria attività ,ha importanza per l'ordinamento giuridico. In relazione alla persona fisica l'ordinamento prende in considerazione:

domicilio luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi e affari,prescinde dalla presenza fisica della persona poiché riguarda la sua sfera socio-economica. Nel caso degli interdetti o minori  il domicilio è detto legale negli altri casi volontario,si parla anche di domicilio speciale o generale a seconda che sia ho no la sede principale degli intessei o affari del soggetto

residenza luogo in cui la persona ha abitualmente dimora

dimora luogo in cui la persona attualmente si trova


Cittadinanza è la situazione d appartenenza di un individuo ad un determinato Stato; nessuno può esserne privato. La cittadinanza si acquista per:

  1. nascita, se uno dei genitori o entrambe sono cittadini, a prescindere dal luogo di nascita,anche i li adottivi ,se stranieri acquistano la cittadinanza.
  2. nascita nel Territorio, per genitori apolidi o ignoti o per rinuncia alla cittadinanza dei genitori,inoltre uno straniero nato in Italia acquista la cittadinanza se vi risiede da almeno tre anni.
  3. il coniuge dopo almeno sei mesi di permanenza nel territorio e almeno tre anni di matrimonio.
  4. al cittadino CEE dopo 4 anni a qualsiasi straniero che risieda da almeno 10 anni in Italia,chi lio o nipote di cittadino,che risieda in Italia da almeno 3 anni e assuma pubblico impiego alle dipendenze dello Stato,chi anche all'estero sia alle dipendenze dello Stato da almeno 5 anni.

E' ammessa la doppia cittadinanza


Posizione della persona nella famiglia ossia il rapporto che lega le varie persone all'interno  di una famiglia. La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o stipite, si misura in linnee e gradi. Linee rette per i discendenti diretti, linee collaterali per stipite comune ma non discendenti. I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite(es.tra fratelli: padre, fratello, fratello sono tre meno lo stipite che è il padre si ottiene due quindi i fratelli sono parenti di 2°gado. Affinità è il vincolo che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela dell'affine col coniuge.


Cessazione della persona fisica;la personalità giuridica della persona fisica si estingue con la morte intesa come cessazione di ogni attività celebrale. Con la morte si perdono oltre alla capacità giuridica anche diritti patrimoniali e della personalità e si apre la successione. Se due persone muoiono a causa dello stesso evento si parla di commorienza quando nessuno ha interesse ha vendicare  la morte posteriore di una rispetto all'altra,ecco perché stabilire il momento della morte è molto importante. Può accadere che ci siano dei dubbi anche sulla esistenza di una persona, e la legge ricollega tale dubbio a tre istituti:ssa,assenza,morte presunta.



Si considera persona ssa il soggetto che si è allontanato dal suo domicilio o residenza, e di cui non si hanno notizie. Il tribunale dell'ultimo domicilio o residenza della persona ssa può nominare un curatore quale rappresentante per amministrare il patrimonio del soggetto. L'assenza si ha quando la ssa dura da almeno due anni;essa è dichiarata con sentenza del tribunale dell'ultimo domicilio o residenza, esso ordina l'apertura dei testamenti e si procede con l'assegnazione dell'eredità ma i beni non entrano nel patrimonio disponibile dell'erede,esso ne ha solo il diritto di godimento. L'assenza non scioglie il matrimonio. La morte presunta viene dichiarata con sentenza del tribunale dopo 10 anni di assenza o un termine più breve nel caso di guerre, calamità ecc Gli eredi possono disporre dei beni il coniuge può risposarsi, tuttavia se il soggetto si ripresenta ha diritto a riavere il prezzo dei beni alienati e il nuovo matrimonio del coniuge è invalido.

Gli atti dello stato civile,i registri in cui vengono annotate le vicende delle persone fisiche sono quattro: nascita, cittadinanza, matrimonio e morte; sono pubblici e svolgono proprio una funzione pubblicitaria.


Ente, complesso organizzato di persone e di beni rivolto ad uno scopo.


La persona giuridica,ente al quale la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto.

Le persone giuridiche si dividono in :

enti pubblici e privati ,tra i primi vi è lo Stato,gli enti territoriali e tutti gli altri enti pubblici(inps).Gli enti pubblici non sono disciplinati da una normativa specifica a carattere generale,ma da regole dettate di volta in volta,oltre ai principi di diritto comune per la parte non regolamentata. Gli enti privati  per eccellenza,regolati dal diritto privato, sono le associazioni e le fondazioni. Tra gli enti privati trovano poi rilevanza anche le società e i comitati(art 12cc)

enti registrati e enti di fatto(le associazioni non riconosciute)

enti a struttura associativa ed enti a struttura istituzionale i primi hanno una struttura a base contrattuale i secondi costituiti da volontà unilaterale di un costituente.

enti con finalità di lucro e con finalità ideali; tra gli enti con finalità di lucro si distingue tra enti con finalità egoistiche e enti no-profit.


Elementi costitutivi della persona giuridica,sono elementi costitutivi della persona giuridica:l'autonomia patrimoniale perfetta, la pluralità di persone,lo scopo ed il riconoscimento statale.

L'autonomia patrimoniale perfetta il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti, i creditori dei soci non possono rivalersi sul patrimonio associativo e viceversa. La irresponsabilità dei singoli per le obbligazioni assunte dalla persona giuridica viene mitigata dal principio che gli amministratori di un ente sono responsabili,sia verso l'ente che terzi,per i danni arrecati violando doveri inerenti la loro carriera.

Pluralità di persone requisito indispensabile per l'esistenza in vita della persona giuridica,tanto che il venir meno di tutte la persone fisiche che la compongono e ne formano la volontà è causa di estinzione della stessa.

Scopo,lo scopo deve essere lecito e determinabile in base al patrimonio dell'ente.

N.B. In riferimento a tali elementi bisogna però evidenziare una distinzione esistente negli  enti privati per eccellenza ossia le associazioni e le fondazioni infatti il patrimonio che per le fondazioni è elemento costitutivo per le associazioni e solo un mezzo per raggiungere lo scopo.

Questi tre elementi della persona giuridica costituiscono il c.d.substrato materiale,ma non sono sufficienti per l'esistenza della suddetta, infatti affinché l'ente acquisti la personalità giuridica è necessario il :

Riconoscimento statale,in passato tale riconoscimento veniva concesso con decreto del Presidente della Repubblica,oggi a seguito del D.P.R. del 10/02/200 n361 il riconoscimento è genericamente conferito dalla legge e si consegue mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture.


Costituzione delle persone giuridiche private:il riconoscimento della personalità giuridica agli enti privati deve essere preceduto dalla costituzione dell'ente L'atto con il quale più persone decidono di dar vita ad un'organizzazione si chiama atto costitutivo,è richiesta per la validità dell'atto la forma dell'atto pubblico(nel caso delle fondazioni si parla di negozio di fondazione ossia l'atto con cui una persona separa alcuni beni dal proprio patrimonio e li destina ad uno scopo determinato). La vita e l'attività di una persona giuridica è regolata dallo statuto; interventi pubblici all'interno degli enti privati oltre che al momento iniziale e finale si anno durante tutto l'arco della vita infatti l'autorità amministrativa ha anche poteri di controllo e di vigilanza.

Capacità delle persone giuridiche:le persone giuridiche godono di capacità giuridica generale però più limitata rispetto a quella delle persone fisiche, la differenza sta in quei diritti strettamente attribuibili alle solo entità fisiche come i diritti di famiglia della personalità etc.. Peraltro esse non sono idonee a formare ed esprimere la loro volontà(capacità di agire) se non attraverso persone fisiche,che agiscono come organi della persona giuridica. L'organo principale della persona giuridica sono gli amministratori che gestiscono l'ente e lo rappresentano di fronte a terzi. I poteri che appartengono ad essi sono stabiliti nello statuto. Nelle associazioni, a differenza degli alti enti,l'organo principale non sono gli amministratori ma l'assemblea formato dall'intera collettività degli associati. Ad essa spetta ogni decisione relativa all'esistenza,alla disciplina e all'attività dell'ente. L'assemblea delibera secondo il principio maggioritario e la decisione anche se proveniente da più consociati,è unica;il c.c. atto collegiale.

La nazionalità è l'equivalente della cittadinanza per le persone fisiche, e viene determinata dallo Stato che ha proceduto al riconoscimento. Allo stesso modo la residenza e la dimora sono sostituiti dalla sede che è il luogo in cui la persona giuridica svolge la sua principale attività.


L'estinzione della persona giuridica si ha per vari motivi:

-cause previste dalla volontà degli associati o fondatore previste nell'atto costitutivo o nello statuto(obiettivo raggiunto, scadenza del termine . .)

-il venir meno dello scopo,per il raggiungimento o per sopravvenuta impossibilità di esso Nel caso di associazioni l'estinzione può avvenire anche

- per il venir meno degli associati

-lo scioglimento disposto dal Governo

-la deliberazione assembleare di scioglimento

L'estinzione  non ha luogo automaticamente ma è necessario un provvedimento di carattere pubblico:dichiarazione dell'autorità governativa su istanza di qualunque interessato o di ufficio. Questo provvedimento determina poi il passaggio alla fase di liquidazione ; fase di transizione,in cui l'ente continua ad esistere ma può porre in essere solo atti che sono mirati alla stessa. In questa fase si definiscono i rapporti giuridici pendenti e si provvede alla sorte dei beni. La liquidazione è affidata ad un apposito organo,i liquidatori che devono provvedere ad estinguere la passività dell'ante. Il patrimonio residuo viene disposto come per atto costitutivo o statuto in mancanza di tali disposizioni provvede l'autorità governativa. Al termine della liquidazione la persona giuridica può dirsi estinta.


Enti di fatto(associazioni non riconosciute):cioè gli enti che non abbiano chiesto il riconoscimento o a cui tale riconoscimento sia stato negato o ancora, non concesso(partiti politici,sindacati,associazioni sportive etc..) . Essi godono tuttavia nel nostro ordinamento di una particolare condizione giuridica: viene riconosciuta efficacia per quel che riguarda i rapporti tra gli associati per quanto attiene all'ordinamento interno;i soci sono comproprietari di un fondo comune senza la possibilità di riscatto della propria quota; tali associazioni godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero i creditori possono fare valere i propri diritti sul fondo comune, e, qualora questo non fosse sufficiente, risponderanno personalmente ed in solido coloro i quali hanno agito in nome e per conto della società. Il presidente o il direttore sono rappresentanti nel diritto processuale; Le associazioni non riconosciute possono beneficiare di donazioni o lasciti grazie all'abrogazione degli art 600 e 786 del codice civile; prima per poterne godere dovevano richiedere il riconoscimento. L'ente di fatto grazie alla legge 27/02/1985 n52 oggi può anche acquistare beni immobili e mobili registrati.


Comitati,organizzazione di persone che si propone il raggiungimento di uno scopo di interesse pubblico(beneficenza,opere pubbliche etc . ) attraverso un fondo . I fondi si costituiscono con le offerte di singoli che,di regola ,avendo per oggetto beni mobili di poco valore prendono il nome di donazioni naturali. Gli organizzatori sono responsabili sia verso i donatori sia verso i destinatari del fondo, questa responsabilità a volte oltre che civile può essere anche penale. I responsabili del comitato rispondono anche vero terzi. Anche i comitati hanno capacità processuale nella persona del presidente. Se i fondi raccolti sono insufficienti o lo scopo non si può attuare o al raggiungimento di esso residuano fondi,sulla devoluzione di tali beni decide l'autorità governativa. Anche essi godono di autonomia imperfetta.


OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO:


I beni: rapporti giuridici hanno per oggetto beni e servizi,che vengono denominati oggetto del diritto. Nell'uso comune si è soliti impiegare indifferentemente i termini bene o cosa,tuttavia l'art.810 definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti,discende quindi un concetto più ristretto di bene ,per cui non tutte le cose sono considerate beni. I beni in senso giuridico sono tutte le cose utili o utilizzabili delle quali l'uomo può appropriarsi ossia devono essere:

  • utili,ossia idonei a soddisfare un bisogno all'uomo
  • accessibili, cioè suscettibili di appropriazione da parte dell'uomo
  • limitati, disponibili in natura in quantità limitata rispetto ali bisogni dell'uomo
  • valore economico deve essere valutabile in  termini economici.

Non possono quindi considerarsi beni quelli che sono inaccessibili(metalli al centro della terra),quelli presenti in natura in maniera illimitata(aria,calore del sole etc..) sia quelli non commerciabili per legge( es i beni demaniali).





Classificazione dei beni


Beni materiali beni che hanno una corporeità e una valutazione economica tra essi il legislatore ricomprende pure le energie naturali.

Beni immateriali a quseta categoria appartengono i diritti sulle cose, gli strumenti finanziari,i marchi brevetti etc . ossia tutti valutabili economicamente ma nessuno fisicamente tangibili.



Beni immobili il suolo e tutto quello che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo [art. 812 codice civile].

Ne fanno parte muri bagni ed edifici galleggianti

E' richiesto l'atto scritto per la cessione o la Costituzione di qualsiasi diritto reale su un bene immobile [art. 1350 codice civile].

Beni mobili categoria che comprende tutti i beni non immobili  e le energie naturali[art. 812 codice civile].Gli atti relativi alla circolazione dei beni mobili non sono di norma soggetti a forma vincolata.Solo determinati beni mobili (mobili registrati) sono soggetti ad un regime di pubblicità; gli atti riguardanti beni mobili registrati necessitano degli stessi requisiti di quelli riguardanti beni immobili.


Beni fungibili beni che possono essere indifferentemente sostituiti con altri dello stesso genere - interessa la quantità di beni di tale genere.

La fungibilità di un bene dipende dalla sua natura o dalla volontà delle parti.

La separazione o specificazione consiste nella pesatura, numerazione o misura del bene.


Beni infungibili beni che non possono essere sostituiti con altri dello stesso genere - interessa il preciso bene fisicamente individuato.

Beni consumabili beni il cui utilizzo comporta la loro distruzione o alienazione.

I beni consumabili non possono essere oggetto di rapporti in cui si concede ad altri il godimento del bene con l'obbligo di restituirlo.


Beni inconsumabili strumentali suscettibili di utilizzazione continuata.

L'usufrutto viene concesso solo su questo tipo di beni

Beni divisibili suscettibili ad essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica.

La divisibilità di un bene può dipendere anche dalla volontà delle parti.


Beni indivisibili tutti i beni che non sono divisibili.

Per sciogliere la comunione su questi beni bisogna per forza ricorrere alla vendita.

Beni presenti beni già esistenti in natura; sono i soli a poter formare oggetto di proprietà o di diritti reali.


Beni futuri beni tuttora non esistenti in natura; possono formare oggetto dei soli rapporti obbligatori quando non sia diversamente disposto dalla legge.

Possono far parte di contratti reali ma nulla è dovuto se non vengono ad essere; possono essere oggetto di contratti aleatori.



I frutti sono beni prodotti periodicamente da un altro bene senza che ciò modifichi la sua natura o la sua destinazione economica. Essi si distinguono in due categorie:

I frutti naturali,beni provenienti in maniera diretta da altro bene, con o senza la concorrenza dell'opera dell'uomo [art. 820 codice civile]; Fin quando non avviene la separazione dalla cosa madre i frutti si dicono pendenti, e sono parte integrante della cosa madre,appartengono al proprietario del bene che li produce,possono essere oggetto di disposizione separata,la loro proprietà può essere distribuita ad altri dalla legge.

I frutti civili sono quelli che conseguono da un bene come corrispettivo del suo godimento concesso ad altri. Essi si acquistano col decorso del tempo in ragione della durata del diritto.-


Combinazione di beni i beni possono essere impiegati dall'uomo,separatamente, insieme o collegati,di qui una serie di distinzioni:

cosa semplice è quella i cui elementi non possono essere divisi senza alterare o distruggere la fisionomia della cosa.

cosa composta è invece la risultante dalla connessione materiale e fisica di più cose, che anche singolarmente avrebbero propria rilevanza giuridica ed economica.



Si ha invece connessione quando due o più cose vengono poste in relazione tra loro,ma è possibile distinguere una cosa principale ed una accessoria. ure di connessione sono l'incorporazione e la pertinenza.


Incorporazione,quando una cosa mobile è naturalmente o artificialmente compenetrata in un'altra(immobile). Le cose mobili incorporate perdono la propria individualità economica e giuridica e seguono il regime giuridico del benne immobile in cui sono incorporate(art 812).

Si distinguono due tipi di incorporazione:

  1. primaria o immediata,se le cose mobili sono incorporate direttamente al suolo
  2. secondaria o mediata se le cose mobili sono incorporate ad altre a loro volta incorporate al suolo(es. statua incorporata nella nicchia).

La pertinenza è una cosa posta a servizio o ad ornamento di un altra cosa senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza ma che ne accresce l'utilità o il pregio [art. 817 codice civile](esempi sono pozzi, garages recinti).

E' legittimato ad effettuare tale destinazione della cosa accessoria il proprietario della cosa principale o chi è titolare di un diritto reale sulla medesima.

La pertinenza forma con la cosa principale,un utilità in senso economico;ne consegue che essa è sottoposta allo stesso regime giuridico della cosa principale senza però escludere che possa formare oggetto di autonomi rapporti.

Il vincolo di pertinenza può intercorre tra:

  • immobile ed immobile(es.pozzo-fondo)
  • mobile ed immobile(es.strumenti rurali-fondo)
  • mobile a mobile(paracadute di un aeromobile)

Il rapporto di pertinenza cessa col venir meno della destinazione,col perimento della cosa principale o della pertinenza o con la sopravvenuta inidoneità della pertinenza ad adempiere alla sua funzione.

Non è detto che la cosa accessoria appartenga al medesimo proprietario della cosa principale e quindi i proprietari di pertinenze possono rivendicarle contro i proprietari della cosa principale. Tuttavia il vincolo pertinenziale può creare nei terzi la convinzione che il bene accessorio appartenga al proprietario della cosa principale. La legge tutela perciò la buona fede di questi terzi nel caso in cui il proprietario ha alienato  la cosa principale senza esclusione della pertinenza.

In particolare:

  • se la cosa principale è un bene mobile o immobile registrato ai terzi in buona fede non si può opporre l'esistenza di diritti altrui sulle pertinenze
  • se la cosa è un bene mobile non registrato viene protetto il terzo acquirente in buona fede mediante applicazione del possesso vale titolo.

La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile a terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Quanto alle ure più note di pertinenza sono da ricordare la pertinenze del fondo agricolo e le pertinenze industriali.


Universalità sono una pluralità di cose mobili appartenenti alla stessa persona, aventi destinazione unitaria(art 816);le universalità di mobili costituiscono una nuova entità,dal punto di vista economico-sociale,infatti essa nel suo insieme ha un valore economico maggiore rispetto alla somma dei valori di ciascun bene isolatamente considerato(es.collezione fumetti). Esse si distinguono sia dalle cose composte,perché mancano di quella coesione fisica tra loro sia dalle pertinenze,in quanto non è conurabile quel rapporto di subordinazione tipico dei complessi pertinenziali. Le singole cose che compongono l'universalità non perdono,per effetto dell'unitarietà della destinazione la loro autonomia,per cui possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici. Sotto vari aspetti l'ordinamento giuridico stabilisce per l'universalità un regime proprio e diverso da quello che disciplina le singole cose, infatti per le universalità di beni mobili il possesso può essere tutelato con l'azione di manutenzione che non è valida per i beni mobili singolarmente. Dalla ura della universalità di beni mobili occorre distinguere la c.d. universalità di diritto che si verifica quando una pluralità di rapporti giuridici è considerata e regolata unitariamente dalla legge senza la necessità di aggregazione materiale tra i suoi eterogenei elementi(es.eredità). 


L'azienda: un posto particolare tra le combinazioni di cose spetta all'azienda,essa (art 2555) è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'azienda è costituita da un insieme di beni vari,tutti organizzati per il fine comune della produzione. L'azienda è considerata da alcuni una universalità di fatto anche se i beni che la compongono non è detto che appartengano allo stesso proprietario. Per altri l'azienda è considerata una cosa composta funzionale,in cui le cose non sono collegate materialmente ma funzionalmente ma probabilmente l'azienda e una ura sui generis; ad essa è legata la ura dell'avviamento che è la capacità dell'azienda di produrre un reddito;tale avviamento è per la Cassazione una qualità dell'azienda anche se molti lo considerano diversamente;alcuni lo confondono nella clientela e altri lo considerano un bene immateriale frutto dell'ingegno. Uno dei fattori che contribuiscono a formare l'avviamento,ossia la sede dell'azienda è tutelato nei contratti di locazione delle aziende che hanno il diritto di conseguire una indennità qualora venga a cessare la locazione dell'immobile purché non a seguito di inadempienza o dolo. Ha dato luogo a dispute anche il rapporto tra le nozioni di impresa ed azienda.  Il codice non da la definizione di impresa, ma da quella di imprenditore: (art 2082) è chi esercita professionalmente e sistematicamente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Secondo l'opinione comune l'impresa è vista come l'attività economica svolta dall'imprenditore mentre l'azienda è il complesso di beni di cui l'imprenditore si avvale per svolgere l'attività stessa.


Il patrimonio è il complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica facenti capo ad una persona. Il patrimonio non è considerato come un bene unico e quindi non è una universalità.

Art 2740: Ogni soggetto ha un patrimonio ed un patrimonio solo,col quale risponde dei propri debiti. Non è concesso al singolo di staccare dei beni o dei rapporti giuridici dal proprio patrimonio per riservali ad alcuni creditori,escludendo gli altri;ciò può avvenire solo se espressamente previsto dalla legge(patrimonio separato). L'imprenditore risponde dei debiti contratti nell'esercizio dell'impresa anche con i beni che non abbia destinato a questa attività.

Il patrimonio autonomo è quello che viene attribuito ad un nuovo soggetto con la costituzione di una persona giuridica.



Beni pubblici

La locuzione 'beni pubblici' si riferisce ai beni che appartengono allo Stato od ad altri enti pubblici (c.d. patrimonio dello Stato), e che costituiscono gli strumenti attraverso i quali la P.A. realizza le finalità assegnatele dall'ordinamento

Si distinguono in:


1)beni pubblici demaniali = categoria disomogenea di beni pubblici in cui sono collocati i beni immobili, e le relative pertinenze, nonché le universalità di mobili, che appartengono agli enti pubblici territoriali.  Tali beni non possono formare oggetto di negozio di diritto privato, sono inalienabili e non possono formare oggetto di possesso; sono regolati dal diritto pubblico.

I beni demaniali a loro volta si dividono in:

a)  demanio necessario = beni che appartengono necessariamente allo Stato (salvo alcune eccezioni 'regionali'; cfr. art. 822, comma 1: demanio idrico, marittimo e militare);

b) demanio accidentale = beni che, se appartengono allo Stato od ad altro ente pubblico territoriale, fanno necessariamente parte del demanio (art. 822, comma 2 ed art. 824: demanio stradale, aeronautico)ma possono appartenere anche ai privati.


2. beni pubblici del patrimonio =tutti gli altri beni, mobili ed immobili, che appartengono allo Stato ed agli enti pubblici, che non rientrano nella categoria dei beni demaniali(art 826).  Tali beni si distinguono in:

a)  beni del patrimonio indisponibile = i beni destinati ad un pubblico servizio (cfr. art. 826, comma 3, parte finale), e quelli espressamente qualificati come tali (cfr. art. 826, comma 2). Non possono essere alienati(miniere,pubblici uffici..).

b) beni del patrimonio disponibile = beni che non sono destinati direttamente ai pubblici servizi e sono soggetti alle norme del diritto privato.
Per tale ragione, una parte della dottrina li definisce 'beni soltanto soggettivamente pubblici'.


3. beni privati e d'interesse pubblico(e privatizzati) = categoria intermedia tra i beni pubblici ed i beni privati, che abbraccia i beni in proprietà privata che risultano in qualche modo collegati funzionalmente a qualche interesse pubblico. Per tale ragione sottoposti a limitazioni, controlli e, talvolta, vincoli nel godimento e nelle facoltà di disposizione. 


Da oltre un decennio ,nell'ambito delle misure di risanamento finanziario,è stato avviato un processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ossia lo Stato e gli altri enti territoriali sono abilitati a costituire società a responsabilità limitata cui trasferire,a titolo oneroso,beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico affinché queste ultime procedano alla loro alienazione sul mercato.

La disciplina degli enti ecclesiastici è dettata dalla legge  20/05/85 n 222. per quanto riguarda il regime giuridico delle chiese va ricordato che esse possono appartenere anche a privati e sono soggette a disciplina del diritto privato,ma finché non siano sconsacrate secondo le regole del diritto canonico,non possono essere sottratte alla loro destinazione e al culto.









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