ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

ricerca 1
ricerca 2

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI


-Controversia:si verifica quando la pretesa di uno stato viene contestata da un altro stato o quando uno stato protesta per la lesione di un proprio interesse.E' la condicio sine qua non per la giurisdizione internazionale.

-Controversie giuridiche vs controversie politiche in base alle ragioni portate a tutela dei propri interessi.Entrambe sono azionabili dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia.

-Art.2 Carta delle Nazioni Unite:obbliga gli stati a risolvere pacificamente le controversie e vieta l'uso della forza.

-Art.33 Carta delle Nazioni Unite : elenco non tassativo dei mezzi possibili per dirimere le controversie.

-Se gli stati non si accordano sul modo per dirimere la controversia,essa resta irrisolta.

-I mezzi si dividono in mezzi che presuppongono la presenza di un terzo e mezzi che non la prevedono. I primi si dividono in mezzi diplomatici e mezzi obbligatori.I primi facilitano un accordo fra le parti,i secondi impongono un obbligo.



-Negoziato:non prevede la presenza di un terzo.Le parti giungono ad un accordo vincolante per entrambe attraverso la negoziazione.

-Buoni uffici:il terzo favorisce l'avvicinamento delle parti spingendole a rinegozionare:non propone una soluzione,non è vincolante.E' un mezzo diplomatico.

-Inchiesta:viene affidato ad un terzo l'accertamento dei fatti.Il terzo è imparziale e la sua dichiarazione non ha carattere vincolante ma può aiutare per il raggiungimento di una soluzione.E' un mezzo diplomatico.

-Mediazione: il terzo cerca di avvicinare le parti aiutandole a trovare un accordo. Propone una soluzione.Non ha carattere vincolante.E' un mezzo diplomatico.

-Conciliazione:una commissione composta da individui giunge ad una raccomandazione per dirimere la controversia,con carattere non vincolante. E' un mezzo diplomatico.

-Arbitrato: uno o più individui scelti dalle parti formano il tribunale arbitrale che giunge ad una soluzione della controversia attraverso un lodo vincolante per le parti.Gli arbitri sono scelti di volta in volta.E' necessaria la volontà delle parti che può essere manifestata per mezzo di:

-un compromesso

-una clausola compromissoria presente nel trattato

-un trattato generale di arbitrato fra le parti

Il lodo deve essere iscritto.E' vincolante.Vale come giudicato ed è sottoponibile alla sola revisione. Trattasi di mezzo obbligatorio.

-Giurisdizione:un organo permanente es.CIG(o tribunali internazionali specifici es.corte penale internazionale,tribunale internazionale dei diritti del mare,corte africana dei diritti dell'uomo)precostituito(che è stato costituito a differenza dell'arbitrato,prima della nascita della controversia),che segue regole prestabilite,giunge ad una conclusione vincolante per le parti attraverso una sentenza.Trattasi di mezzo obbligatorio.

-I Vari mezzi possono essere combinati fra loro.

-Corte Internazionale di Giustizia: è composta da 15 membri eletti per 9 anni dall'Assemblea Generale(godono delle immunità diplomatiche)e a sede all'Aja. Solo gli stati possono essere parte di controversie portate dinnanzi alla corte.Deve essere espresso il consenso dello stato,prima o dopo la controversia,alla giurisdizione della Corte. Spesso lo stato ricorre ad una preventiva dichiarazione unilaterale di competenza della Corte.Tale consenso può anche essere ricavato da fatti concludenti. (compromesso,clausola interna all'accordo,accettazione espressa o tacita della giurisdizione della CIG richiesta unilateralmente dalla controparte).Il procedimento si articola in una fase scritta,con presentazione delle memorie,e in una fase orale,in cui assistiamo al contraddittorio.Un terzo,non implicato nel trattato in discussione,può intervenire comunque nella controversia,qualora ritenga che un suo interesse potrebbe essere leso.In tal caso non sarà vincolato alla giurisdizione della Corte.Qualora il terzo sia invece coinvolto nel trattato in questione,esso sarà vincolato,una volta intervenuto,dalla sentenza della Corte. La Corte giudica solitamente secondo diritto ma,qualora le parti lo prevedano,può giudicare secondo equità.La corte di giustizia non ha gradi diversi.La sentenza deve essere motivata e indicare i giudici consenzienti e dissenzienti.Non è appellabile e ha efficacia di giudicato in senso sostanziale e formale. Qualora lo stato soccombente non seguisse la sentenza vincolante,è riconosciuto alla controparte il potere di adire il Consiglio di Sicurezza che può formulare raccomandazioni o decidere misure per dare effetto al giudizio. E' possibile richiedere l'interpretazione (in caso non sia chiara la portata della sentenza)o la revisione della sentenza(nel caso vengano a galla nuovi elementi fondamentali).La revisione può essere chiesta entro sei mesi dalla scoperta del fatto in questione e comunque non oltre i dieci anni dalla sentenza. E' possibile inoltre richiedere pareri non vincolanti alla Corte.I soggetti legittimati a farlo sono l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza.Anche le organizzazioni internazionali possono richiedere pareri alla Corte e possono altresì stabilire che essi siano vincolanti raggirando così l'ostacolo della giurisdizione della Corte valida solo quando le partti siano rappresentate da Stati.

-In caso di stato inadempiente, non è comunque possibile utilizzare la forza,sarà solo possibile ricorrere a contromisure.E' possibile adire il Consiglio di Sicurezza affinchè prenda provvedimenti di carattere vincolante o meramente esortativi.

-Nelle Nazioni Unite la funzione conciliativa è assegnata a:

-Consiglio di Sicurezza: può essere adito da qualsiasi membro delle nazioni unite,dal Segretariato Generale e dall'Assemblea Generale, in caso di controversia che metta a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale. Ha un ampio potere d'inchiesta.Il suo compito è quello di suggerire il mezzo da utilizzare per dirimere la controversia. Qualora non si raggiunga un accordo esso può fungere da conciliatore , proponendo una soluzione entrando nel merito,o istituendo una commissione ad hoc per la conciliazione.

-Assemblea Generale: può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che possa arrecare danno al benessere generale e al clima amichevole fra le nazioni.Non ha giurisdizione se la controversia è stata rimessa al giudizio del consiglio di sicurezza.

-Segretariato Generale:richiama l'attenzione del CdS su ogni situazione che possa ledere la pace internazionale e,quando gli viene conferito il mandato da parte dell'Assemblea Generale o da parte del CdS,pone in essere specifiche attività diplomatiche tra le parti in lite.





Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta