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TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

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TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI


La tutela del diritto soggettivo è affidata al titolare solo in rari casi che vengono denominati autotutela(es. il diritto di ritenzione,eccezione di inadempimento,la diffida ad adempiere)  e la legittima difesa. Di regola il soggetto che vuole, far valere un proprio diritto da altri contestatogli ha il diritto di rivolgersi al giudice;questo diritto si chiama azione. Chi esercita l'azione proponendo la domanda giudiziale è detto attore; colui contro il quale l'azione si propone è detto convenuto. Il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi è oggetto di una specifica garanzia costituzionale e quindi non può essere soppresso o limitato verso nessuno e per nessun motivo, dal pari è un diritto inviolabile anche la possibilità di difendersi in giudizio. Attraverso il processo di cognizione il giudice può verificare la sussistenza del diritto soggettivo, individuare il comando contenuto della norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto e costituire,modificare o estinguere i rapporti giuridici(es.la sentenza che modifica un negozio giuridico contratto risolto). Il processo esecutivo ha la finalità di dettare le disposizioni per l'esecuzione del comando contenuto nella sentenza. Tale processo inizia se non viene adempiuto il comando contenuto nella sentenza. Solo in alcuni casi questo processo può coattivamente obbligare al rispetto del comando(c.d. esecuzione forzata in forma specifica) e più specificatamente quando:



  • si ha un obbligo a consegnare una cosa determinata,mobile o immobile ha una precisa scadenza(es.riconsegnare l'immobile al proprietario al termine della locazione)
  • si ha un obbligo che ha per oggetto un "facere" fungibile(appaltatore ha l'obbligo di ultimare l'edificio)se il "facere" è infungibile il detentore del diritto avrà un risarcimento danni
  • si ha un obbligo avente ad oggetto quel particolare "facere" che consiste nella conclusione del contratto
  • si ha un obbligo avente per oggetto un "non facere"(es.obbligo di non sopraelevazione di un muro).

La forma più importante di processo esecutivo è però il pignoramento ossia l'espropriazione dei beni del debitore. Tali beni verranno poi venduti ai pubblici incanti e la somma ricavata ripartita tra i creditori. L'art 2913 stabilisce che non hanno efficacia, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento. Tale inefficacia dipende non dalla incapacità del debitore ,non dalla perdita della proprietà dei beni,che non è ancora avvenuta,ma bensì dalla destinazione che essi hanno alla espropriazione. Inoltre questa inefficacia è relativa perché può essere fatta valere solo dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti nell'esecuzione. Tuttavia la legge tutela la situazione dei terzi che hanno acquistato in buona fede ignorando il pignoramento.

Il processo cautelare la sua finalità è cautelare lo stato di fatto esistente per rendere possibile l'esecuzione della sentenza o, eventualmente l'accertamento che si è richiesto al giudice.

Per meglio assicurare la conformità della sentenza a giustizia è concesso alle parti di promuovere il riesame della lite,impugnando la decisione. Tuttavia,questo riesame non può andare all'infinito e non può essere consentito senza limiti,ossia verificatesi certe condizioni il comando contenuto nella sentenza non può essere più modificato da alcunaltro giudice;ossia la sentenza è passata in giudicato. Ma la sentenza in giudicato ha anche un valore sostanziale:non soltanto non può più essere impugnata,ma in se stessa il diritto soggettivo oggetto della controversia non può più formare oggetto di discussione o di riesame tra le stesse parti in futuri processi.





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