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VALIDITÀ E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO



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valiDItà e invalidità del contratto


La nullità e l'annullabilità sono sanzioni che rientrano nella categoria della invalidità del contratto.


Nullità: ciò che nullo non produce alcun effetto.

è la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento giuridico;

l'atto nullo non produce alcun effetto;

la nullità ha effetto retroattivo (agisce fin dalla formazione dell'atto).




Cause di nullità del contratto art.1418 CC)

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 (accordo tra le parti, forma, oggetto causa), l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 (possibile, lecito, determinato).


nullità parziale (art.1419 CC): se le clausole colpite da nullità sono elemento determinante per il consenso delle parti l'intero contratto diviene nullo. Se le clausole nulle sono sostituite da norme imperative il contratto non è soggetto a nullità.


Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (art.1421 CC)


L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione (art.1422 CC) ed inoltre il contratto nullo non può essere convalidato (art.1423 CC).

Esiste però la conversione dell'atto nullo che è comunque cosa differente dalla convalida. Mentre la convalida sana il negozio viziato con la conversione si permette di salvare gli effetti di un contratto diverso a determinate condizioni cioè che abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge (art.1424 CC) es. cambiale nulla diventa promessa di amento.


Annullabilità

Cause di annullabilità sono: l'errore, la violenza, il dolo e gli altri casi stabiliti dalla legge.

Le cause annullabilità possono essere suddivise in due grandi gruppi:

le cause attinenti all'incapacità di chi contrae (art.1425 CC) es. minore, interdetto, inabilitato;

le cause che attengono ai vizi del consenso: il soggetto che contrae è pienamente capace ma la sua volontà è viziata (errore, violenza o dolo) art.1427 CC.



L'errore può essere: errore vizio o errore ostativo.

L'errore è dovuto ad una falsa rappresentazione della realtà che nasce dalla mia percezione di essa. Se è indotta si parla di dolo. Viene a costituirsi un conflitto tra la salvaguardia del soggetto in errore ed il libero traffico economico. Quindi i tratti fondamentali perché l'errore sussista è la riconoscibilità dell'errore dall'altro contraente (art.1428 CC) e l'essenzialità dell'errore stesso.

Essenzialità dell'errore (art.1429 CC):

L'errore è essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.



Esiste anche l'ipotesi dell'errore di calcolo che però non porta alla nullità del contratto ma solo ad una sua modificazione.


La violenza può essere: fisica o psichica.

La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo (art.1434 CC).

Solo la violenza psichica porta all'annullabilità del contratto in quanto lascia due scelte: la scelta di stesura del contratto o conoscere se la minaccia era vera. La violenza fisica porta al contratto nullo in quanto fa mancare uno dei suoi elementi fondamentali: l'accordo tra le parti.


Il dolo può essere: determinante o incidente.

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (art.1439 CC).

Il dolo incidente non è causa di annullabilità del contratto in quanto il contratto sarebbe stato ugualmente stipulato anche se diversamente (art.1440 CC).



La convalida può essere solo per i contratti annullabili e non i nulli:

m   espressa: è effettuata mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e la dichiarazione che si intende convalidarlo;

m   tacita: si estrinseca dal comportamento concludente del contraente cui spetta l'azione di annullamento, il quale dà volontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivo dell'annullabilità.



Differenze tra nullità e annullabilità:

causa;

natura dell'interesse protetto (un interesse generale per la nullità mentre un interesse particolare per l'annullabilità);

soggetti e legittimazione attiva (i criteri distintivi attengono ai soggetti che possono far valere il vizio; più esteso nella nullità, più ristretto nella annullabilità);

prescrizione (l'atto nullo non si prescrive mai, l'atto annullabile si prescrive in 5 anni);

convalida (i negozi annullabili possono essere convalidati mentre non quelli nulli);

effetti (il negozio nullo non produce effetti fin dal suo nascere mentre il negozio annullabile produce effetti fino a quando non è esercitata con successo l'azione di annullamento).







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