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I SOGGETTI - LA PERSONA FISICA, LE PERSONE GIURIDICHE, LE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI

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I SOGGETTI


LA PERSONA FISICA


Capacita'giuridica E'la capacita' di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi. Si distingue dalla capacita'di agire che e'la capacita' di disporre dei propri diritti.

Un bambinoha la capacita' giuridica ma non ha capacita' di agire perche' non puo' stipulare nessun negozio giuridico. Egli pertanto, non puo' esercitare i propri diritti ma a cio' puo' provvedereuna rappresentanza legale che puo' essere il genitore o un tutore. Quando invece, si tratta di un' incapacita' giuridica, il diritto non puo' venire esercitato ne' dall'incapace ne' da altri. La capacita'giuridica generale spetta a ogni uomo ma puo'venire esclusa la capacita' di essere soggetto di particolari rapporti giuridici. E' la cosiddetta limitazione della capacita' giuridica. I minori di 18 anni,xes, non possono contrarre matrimonio;il fallito non puo' essere tutore di un minorenne. Inoltre, bisogna ricordare che la legge non puo' limitare la capacita' giuridica secondo criteri in contrasto con l'art 3 cost che afferma l'eguaglianza dei cittadini.




La nascita e l'ácquisto della cap. giuridica La capacita' .giuridica si acquista al momento della nascita.Ma la legge prende in considerazione anche il concepito ammettendo che possa ricevere per donazione o successione a causa di morte con la condizione che egli nasca vivo. Questa disposizione e'giustificata dal fatto che se mancasse il padre durante la gestazione della moglie ,non potrebbe lasciare erede il lio nascituro. Durante la gestazione il nascituro ha solo un' aspettativa che al momento della nascita diventa diritto perfetto. La legge inoltre ammette anche che per testamento si possono lasciare beni al lio non ancora concepito di una data persona vivente.


Diritti della personalita'e liberta civili Il dir. riconosce a ciascun uomo diritti e liberta' fondamentali. Prima fra tutte e'garantita l'inviolabilita'fisica della persone. Ledere l'intergita fisica altrui costituisce un atto illecito( la stessa operazio. chirurgica richiede il consenso del paziente). La convenzione secondo la quale una persona disponga del proprio corpo vivente e'illecita e priva di effetto, quando l'atto cosi'consentito cagioni una diminuzione permante dell'integrita'fisica o sia contrario alla legge.( e'illecito il trapianto di cornea prelevata da un vivo; e'lecita la donazione di sangue poiche' non ha conseguenze permanenti). E'garantita poi la liberta'di movimento e la liberta'di fare o non fare. Ciascuno puo' impegnanrsi contrattualmente a svolgere 1un'attivita ma a tutela della personalita' umana, la legge ammette solo vincoli precari o di breve durata.(nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore puo recedere dal rapporto in qsi momento avendo solo l'obbligo di darne preavviso). Chi si sia impegnato a una prestazione personale di fare o non fare non puo' essere costretto ad eseguirla ;se non adempie incorrera' solo in una responsabilita' pecuniaria. Sono garantite poi le liberta' di religione, di parola, di opinioni politiche. Contro gli attentati a queste liberta' vi sono vari rimedi di diritto privato. Il diritto al nome e'tutelato contri chi ne usi indebitamente cagionando danno a un soggetto. Il danno puo' essere di natura patrimoniale e non patrimoniale. In giudizio si porra' chiedere la cessazione del fatto lesivo oltre al risarcimento del danno. Analoga tutela spetta allo pseudonimo. Il diritto all'onore poi e'tutelato contro l'ingiuria e la diffamazione. Viene garantito inoltre il diritto alla riservatezza della vita privata assicurando l'inviolabilita del domicilio e la segretezza della corrispondenza.


La capacita'di agire. Le incapacita'di protezione: La capacita' di agire e'la capacita' di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volonta'. Puo'essere limitata o esclusa dalla mancanza della capacita' di intendere e di volere. Il diritto consente l'annullamneto dei negozi giuridici stipulati dall'incapace.Viene affidato inoltre, a determinate persone il compito di provvedere agli interessi dell'incapace, sotto la sorveglianza del Tribunale. Le cause che possono limitare o escludere la capacita' di intendere e di volere sono la minore eta', l'alterazione delle facolta' mentali e altre minorazioni. L'abituale infermita' di mente da'luogo a una sentenza di interdizione. L'ínterdetto , privo della capacita' di agire viene affidato a un tutore. Se l'infermita mentale non e'cosi'grave allora avremo una sentenza di inabilitazione che attribuisce all'interdetto un curatore. Minori, interdetti, sono tutti in stato di incapacita' legale la quale dovra' pero essere distinta dall'incapacita' naturale ossia l'effettiva incapacita' di intendere e di volere che puo' derivare da una causa transitoria quale ubrichezza.. Quando vi e'incapacita' legale le norme protettive dell'incapace trovano applicazione anche se il soggetto abbia la capacita' naturale di intendere e di volere : qsi negozio giuridico e'sempre annullabile. Nel caso invece, in cui vi e' incapacita' natururale di intendere e di volere ma non incapacita' legale, nasce l'esigenza di tutelare l'incapace annullando l'atto entrando pero'in conflitto con la controparte la quale non si era resa conto di avere a che fare con una persona in stato di alterazione mentale. Quando vi e'incapacita' legale allora il conflitto si risolve afavore dell' íncapacita' poiche' la controparte puo' sempre accertare l'esistenza dello stato di incapacita' (documenti..). Quando vi e'solo incapacita' naturale di intendere e di volere gli interessi contrapposti possono risolversi con l'annullamento dei negozi del diritto di famiglia( matrim..),il testamento, la donazione.


La minore eta'. La potesta dei genitori :La piena capacita' di agire si acquista al compimento dei 18anni. La cura della persona del minore e l'amministrazione dei suoi beni e'affidata solitamente ai suoi genitori i quali hanno un insieme di poteri che costituiscono la potesta dei geni, potesta' che va esercitata nell'interesse del minore e il cui esercizio costituisce prima di tutto un dovere.(potere-dovere). La potesta' dei genitori comprende oltre al mantenimento anche il potere di sorveglianza e di educazione e ancora quello di amministrazione del patrimonio e di rappresentaza legale. I genitori che esercitano la potesta' hanno in comune l'usufrutto sui beni del lio tranne quelli che il lio abbia acquisito con il proprio lavoro.


Tutela dei minori Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potesta' si apre la tutela. Il giudice tutelare nomina tutore nomina tutore la persona designata dal genitore e se la designazione manca un' altra persona solitamente un parente. Il turore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Il turore deve per prima cosa stilare un inventario dei beni del minore, deve poi tenere una regolare contabilita della sua amministrazione e renderne conto al giudice tutelare. Il tutore puo' venire rimosso dall'ufficio per negligigenza , abuso..


LE PERSONE GIURIDICHE

Diritti, doveri e comportamenti non vengono riferiti solo uomini ma anche ad enti che possono venire considerati come soggetti della vita giuridica in modo analogo agli uomini e che per questo vengono designate come persone giuridiche. Gli scopi pratici che possono portare alla costituzione di una persona giuridica sono vari: si vuole realizzare uno scopo per il quale non bastano le forze di un singolo o si vuole giungere a una limitazione di responsabilita'. Quest'ultimo risultato si raggiunge conferendo denaro e beni a una persona giuridica che svolgera' l'attivita come un soggetto separato senza implicare la personale responsabilita' di chi opera per mezzo di essa. La legge italiana non consente al singolo di costituire una persona giuridica. Il beneficio dela limitazione della responsabilita' e'concessa solo ai gruppi che si organizzano in forma di societa', incoraggiando in questo modo la partecipazione ad imprese sociali.


Autonomia patrimoniale Perche' si possa parlare di persona giuridica. occorre essere i presenza di un patrimonio che sia staccato dal patrimonio di qsi persona fisica e sia sottoposto a vicende autonome dirette a realizzare uno scopo. La comunione non ha alcuna autonomia patrimoniale. Se i compropietari stipulano un contratto con un appaltatore , il credito del corrispettivo gli spetta direttamente nei confronti dei partecipanti e non nei confronti della comunione intesa come un soggetto a se'. Nella spa invece i soci non rispondono dei debiti della societa e il patrimonio sociale non e assoggettato in nessun modo alle pretese dei creditori di singoli soci. Si dice che l'ente ha un'autonomia patrimoniale perfetta. Negli enti ad autonomia patrimoniale imperfettainvece, i creditori possono rivolgersi anche contro i singoli partecipanti. Riassumendo possiamo dire che autonomia patrimoniale perfetta vuol dire insensibilita'del patrimonio del singolo partecipante ai debiti dell'ente e insensibile del patrimonio dell'ente ai debiti personali del singolo partecipante; autonomia patrimoniale imperfetta vuol dire responsabilita'dei partecipanti per i debiti dell'organizzazione.; esistenza di qualche schermo giuridico che difenda il patrimonio dell'organizzione dai contraccolpi dei debiti dei singoli partecipanti, assicurando in ogni caso la destinazione preferenziale dell'attivo dell'ente alla siddisfazione dei creditori dell'ente stesso.


Gli organi Elemento essenziale in tutte le organizzazione e'la presenza di uno o piu' persone a cui viene affidato il patrimonio da amministare. Esse costituiscono l'organo amministrativo dell'ente. ½ possono essere pero' altri organi : xes organizzazioni che hanno lo scopo di realizzare interessi generali (istituzioni) o organizzazioni a carattere associativo che si propongono di realizzare interessi di cui sono portatrici operanti all'interno della loro struttura(corporazioni). In esse i partecipanti deliberano riuniti in assemblea generale che rappresenta l'organo sovrano.


Classificazione delle persone giuridiche private Le pers.giur. possono avere la struttura di istituzioni o di corporazioni. Le istit. sono vincolate a uno scopo che e'prestabilito nell'atto costitutivo ed e'relativamente immutabile. Le corporazioni invece sono gruppi di persone che gestiscono sovranamente la propria organizzione e dispongono liberamente del patri comune. Fra le istituzioni ricordiamo le fondazioni : vengono costituite da uno o piu' fondatori i quali conferiscono il patrimonio iniziale e fissano nell'atto costitutivo lo scopo dell'ente e le norme sull'amministrazione. Gli enti a struttura corporativa invece prendono il nome di associazioni se il loro scopo non e' un' attivita produttiva, di societa'se lo scopo e'lucrativo, di consorzi se lo scopo e'il soddisfacimento in comune di un bisogno economico dei partecipanti.


LE ASSOCIAZIONI.

La liberta di associazione e la tutela dell'individuo nell'associazione: L'associazione e' un'organizzazione collettiva privata formata da una pluralita' di persone che perseguono uno scopo comune diverso dall'es. di un' attivita economica. Nasce per effetto di un accordo fra le persone che decidono di associarsi(atto costitutivo) e che stabiliscono le regole di funzionamento dell'associazione. Le associazioni possono essere xes culturali,professionali,politiche(i partiti).In Italia la liberta' di associazione e'garantita dalla Costituzione dall'18 il quale sostiene che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,senza autorizzazioni per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.


Il riconoscimento e l'auto.patri.Associazioni riconosciute e non riconosciute Le associazioni possono venire riconosciute con decreto del Capo dello Stato e del Presidente della Giunta regionale. Per associarsi non e'necessaria un' autorizzazione amministrativa (ved art18). Il controllo della liceita'puo venire esercitato solo dall'autorita giudiziaria. Il riconoscimento non e'presupposto per l'efficacia giuridica dei patti associativi ma si limita a conferire il beneficio della personalita' giuridica intesa come autonomia patrimoniale perfetta. Cio' significa che dei debiti sociali risponde solo l'associazionecon il suo patrimonio. In mancanza del riconoscimento alla responsabilita dell'associazione si accomna la responsabilita' personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa. il riconoscimento ha pertanto efficacia costitutiva della personalita' giuridica. La funzione del riconoscimento segna i limiti della discrezionalita' amministrativa nel concederlo o negarlo in quanto potra' venir negato quando quando il suo patrimonio appaia insufficiente a garantire le ragioni dei futuri creditori. Le condizioni che giustificano il beneficio della limitazione di responsabilita' devono permanere anche durante la vita dell'associazione e dunque un certo controllo dell'autorita amministrativa si esercita anche successivamente al riconoscimentp in quanto essa deve esaminare e approvare le modificazioni dell'atto costituivo e dello statuto. Gli atti piu' importanti della vita delle associazioni riconosciute (modificazioni statuarie, nomina e revoca degli amministratori, scioglimento) sono soggetti a pubblicita' nel registro delle persone giuridiche. Le differenze principali tra le associazioni riconosciute e non riconosciute risiedono nelle regole riguardanti l'autonomia patrimoniale e la pubblicita' e nella questione della capacita' di acquistare. Le associazioni non riconosciute hanno un importanza maggiore di quelle riconosciute in quanto la maggior parte dei gruppi organizzati (partiti politici e sindacati ) preferiscono la prima forma svincolata dal controllo dell'autorita' governativa e atta a favorire la riservatezza degli associati.


La soggettivita giuridica e il patri. delle assoc. Il fondo dell'associazione e'costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati ed e'proprieta dell'associazione e non dei comuni associati che non hanno alcun diritto su di esso e non hanno diritto alla liquidazione di una quota. Il patrimonio sociale e'dunque distinto rispetto a quello dei singoli associati sia nell'associazione rico sia in quella non. La legge qualifica come persone giuridiche solo le associazioni riconosciute poiche' nel linguaggio del codice questo termine indica l'auto patrimoniale perfetta


Atto costitutivo e statuto Per costituire un' associazione non riconosciuta non sono necessarie formalita' ptc. Basta l'accordo sugli elementi essenziali per l'esistenza dellá societa' ossia lo scopo, le regole sull'ordinamento interno e sull'amministrazione, i diritti degli associati . . se la societa'. vuole invece ottenere il riconoscimento ,l'atto costitutivo dovra' essere redatto in forma pubblica e dovra indicare il patrimonio, la sede ,la denominazione.


Gli organi dell'associazione L'assemblea degli associati delibera in base al principio maggioritario. Le deliberazioni possono venire impugnate davanti all'autorita giudiziaria. Il controllo giudiziario e'necessario a tutela dei singoli associati , dell'ente stesso e degli interessi generali. Esso non deve ledere l'autonomia dell'associazione e non puo' portarsi sulla opportunita' delle scelte operate dall'assemblea ma solo sulla conformita' alla legge, allo statuto e all'atto costitutivo. Si dice che il controllo e'di legalita'e non di merito.L'assemblea degli associati nomina gli amministratori.


Ammissione, recesso, esclusione degli associati: Le associazioni sono aperte all'adesione di nuovi membri. Le associazioni possono sempre recedere dall'associazione se non ha ssunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. L'ímpegno di partecipare all'associazione per tutta la vita o per una durata eccessiva e'nullo per la tutela della liberta' del singolo. L'esclusione di un associato non puo' essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi e dovra' essere motivata.Essa potra' venire impugnata di fronte all'autorita' giudiziaria la quale pero' non potra' sostituire la propria valutazione discrezionale a quella dell' assemblea rispettando cosi l'auto. dell'associazione. L'annulamento potra' venire pronunciato solo quando la deliberazione abbia un carattere discriminatorio o manifestamnete iniquo(eccesso di potere). L'associato receduto o escluso non puo' pretendere che gli venga liquidata una quota del patrimonio sociale. E'da notare la differenza con le societa' in dall' quanto alla fine del rapporto al socio spetta una quota di liquidazione.


L'estinzione dell'associazione.: L'associone si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto, e'diventato impossibile o siano venuti a mancare tutti gli associati.Le cause di estinzione nelle associazioni riconosciute devono essere dichiarate dall'autorita' governativa. L'associazione non si estingue immediatamente ma entra in liquiduidazione., fase in cui non si possono compiere nuove operazioni ma si devono solo definire i rapporto giuridici pendenti ando i creditori dell' associazione. Esaurita la liquidazione l'associazione si estingue.


FONDAZIONI E COMITATI

Costituzione, riconoscimento, cap. giuridica: La fondazione e'un' istituzione creata da un fondatore o piu' per attuare la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo. La fondazione si distingue dall'associazione poiche' quest'ultima consiste in un gruppo di persone che deliberano in assemblea e che possono deteminare e modificare liberamente gli scopi dell'associazione decidendone anche lo scioglimento. La fondazione invece persegue finalita esterne che sono predeterminate dal fondatore con l'atto costitutivo e sono relativamente immutabili. L'associazione ha un organo dominante che e'l'assemblea degli associati ;la fondazione, invece ha solo organi serventi. La fondazione e'costituita con atto pubblico o con testamento e l'atto costitutivo deve contenere lo scopo, la denominazione dell'ente, le norme sull'ordinamento e le modalita' di erogazione delle rendite. La fondazione acquista la persona giuridica con il riconoscimento amministrativo.


Organi.Controlli pubblici Gli amministratori sono nominati con criteri prescritti dall'atto di fondazione. Nelle associazioni l'attivita degli amministratori viene controllata dall'assemblea degli associati. Nelle fondazioni. invece un tale controllo non e'possibile poiche' si pregono di realizzare interessi esterni. Il controllo pertanto viene esercitato dall'autorita amministrativa per assicurare che il patrimonio sia effettiv. destinato allo scopo istituzionale con la capacita di annullare le deliberazioni contrarie all'atto di fondazione, a norme imperative, potendo anche sciogliere l'amministrazione.


Trasformazioni ed estinzioni delle fondazioni.: Se lo scopo si esaurisce o il patrimonio diventa insufficiente allora l'autorita governativa puo' trasformare la fondazione allantonandosi il meno possibile dal suo scopo originario. Nella seconda delle ipotesi il provvedimento piu' spesso adottato e'quello della fusione con altre fondazioni che abbiano scopo analogo. La fondazione si estingue per le cause previste dall'atto costitutivo o quando lo scopo e' stato raggiunto o divenuto impossibile.


Comitati Sono gruppi di persone che raccolgono presso terzi fondi destinati ad uno scopo annunciato che costituisce un vincolo di destinazione che grava sui fondi raccolti e che i componenti del comit. non possono modificare siccessiv.Se il comitato ottiene la persona giuridica allora sorge una vera e propria fondazione in mancanza del riconoscimento manca l'áutonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni assunte risponde non solo il fondo raccolto ma rispondono anche i componenti del comitato. I fondi raccolti pero hanno una certa autonomia poiche' non appartengono piu' a coloro che li hanno offerti (oblatori) e neanche ai componenti del comi. Si ha quindi una soggettivita' giuridica. La responsabilita' personale per le obbligazioni assunte grava sui componenti del comitato e non anche sui sottoscrittori. Coloro che si assumono la gestione dei fondi sono responsabili personalmente e solidamente della conservazione dei fondi e della loro destinazione.




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