ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto economia

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - PROF.SESTA - CODICE CIVILE

ricerca 1
ricerca 2

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO


Diritto:

sistema di regole per la soluzione dei conflitti fra gli uomini

Caratteristiche:

VALIDITA' necessità della presenza di una autorità superiore con funzioni di creare le regole e di farle applicare



EFFETTIVITA' il diritto vige perché accettato, la sua legittimazione è il consenso

COGENZA (coercività) presenza di un sistema organizzato per imporre l'osservanza delle regole (sanzione).


Norma giuridica:

unità elementare del sistema del diritto, ricopre una funzione precettiva.

insieme di norme = ordinamento giuridico

insieme di norme coordinate per assolvere una funzione unitaria = istituto

caratteristiche:

PRECETTIVITA' impone un comportamento;

GENERALITA' rivolta non ad un singolo soggetto ma ad una serie di persone;

ASTRATTEZZA riguarda una serie ipotetica di fatti.

La norma giuridica è precostituita allo svolgersi dei conflitti che va a regolare, assolvendo così la funzione di assicurare uniformità di soluzioni e rispondendo allo stesso modo al principio della certezza del diritto


Diritto privato è il diritto comune

Diritto pubblico è dato da una serie di norme regolatrici l'esercizio della sovranità e quindi riguarda i rapporti tra soggetti dove lo stato o altro ente pubblico sono partecipanti come enti dotati di sovranità.

Si parla di Stato di diritto con il principio secondo il quale lo Stato è esso stesso sottoposto al diritto e vincolato alle proprie leggi.

Diritto privato nell'economia è rivolto agli operatori economici e può essere visto sotto un triplice aspetto:

vincolo all'agire economico (in riferimento al suo carattere di cogenza);

ambito dell'agire economico (regolamentazione quadro dell'attività economica);

strumento dell'agire economico (diritto contrattuale).


Diritto oggettivo norma generale e astratta che regola i rapporti tra gli uomini nel tempo e nello spazio e imponendo loro dei doveri

Diritto soggettivo interesse protetto dal diritto oggettivo (dovere di un soggetto nei confronti di un altro) es. proprietà.

I diritti soggettivi possono essere:

assoluti cioè diritti riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà art.832 CC, diritto personalità art.2 Cost. e artt.5,6,10 CC) la violazione di questi diritti obbliga chi l'ha commessa a risarcire il danno art.2043 CC "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno";

relativi cioè diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di un determinata o determinabile categoria di persone (es. diritto di credito artt.1173,1174, 1218 CC e diritti reciproci tra i componenti della famiglia 143, 147 CC. La violazione di un diritto relativo porta a conseguenze di responsabilità contrattuale art.1218 ss CC.

Potestativi potere riconosciuto ad un soggetto di realizzare da sé il proprio interesse, a cui corrisponde dal lato passivo una situazione di soggezione per cui un soggetto è costretto a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui (es. art.874 CC, art.1111 CC scioglimento della comunione, art.1500 CC).

La protezione giurisdizionale degli interessi soggettivi spetta all'autorità giudiziaria.


Interesse legittimo interesse che la legge protegge solo indirettamente in quanto coincidente con l'interesse pubblico. La protezione degli interessi legittimi del cittadino lesi da atti illegittimi della Pubblica Amministrazione spetta alla giurisdizione amministrativa (es. candidato che partecipa al concorso).

Potestà ricorre qualora il diritto oggettivo attribuisca ad un soggetto un potere a protezione di un interesse altrui (art.318 CC patria potestà).

Onere comportamento che un soggetto è libero di osservare, ma che deve osservare vuole realizzare un dato risultato (art.2697CC onere della prova).

Diritti patrimoniali diritti su una cosa o prestazione avente valore economico.

Rapporto giuridico rapporto tra soggetti regolato dal diritto oggettivo con una posizione di potere ed una di obbligo.

Fatto giuridico accadimento, naturale o umano, volto ad avere un effetto costitutivo, modificativo o estintivo di un rapporto giuridico (art.2 Cost. e art.1173 CC).

I fatti giuridici si distinguono in:

fatti naturali es. alluvione;

fatti umani: possono essere leciti (1321 CC) o illeciti (2043 CC).

Atto Giuridico atto destinato a produrre effetti giuridici. Possono essere:

dichiarazioni di volontà: occorre la volontà dell'effetto;

dichiarazione di scienza: conoscenza di un fatto giuridico.

Negozio giuridico dichiarazione di volontà diretta ad uno scopo garantito dalla legge (es. contratti).

E' un'elaborato della dottrina in quanto non presente nel CC. (art.1324 CC).


Fonti del diritto:

Le fonti del diritto vengono enunciato nell'art.1 delle preleggi del C.C.

fonti di produzione (es. Parlamento)

fonti di cognizione (es. Gazzetta Ufficiale)

Formanti giuridici:

regola legale = legge sistema di proposizioni normative espresse in documento scritto in linguaggio deontico;

giurisprudenziale = riconosciuti come casi tipici esemplari;

enunciato dottrinale = pareri teorie e concetti elaborati dagli esperti del diritto;

regola consuetudinaria = comportamento uniforme e costante nel tempo con convinzione di porre in essere una norma giuridica.

Vi è comunque una unità dell'ordinamento giuridico.


I caratteri delle regole giuridiche in rapporti alle fonti del diritto sono:

validità espresse da organo legittimato a produrle;

efficacia espresse da organo competente a irrogare l'effetto sanzionatorio;

accettazione;

autorità.

PROF.SESTA

Ordine delle fonti del diritto:

Costituzione e leggi costituzionali    Trattato Comunità Europea e regolamenti comunitari;

Leggi ordinarie dello Stato;

Leggi Regionali, provinciali e comunali;

Regolamenti;

Usi e consuetudini.


Carta Costituzionale detta i principi relativi a situazioni dei singoli e dei gruppi nelle materie del diritto privato.

E' rigida in quanto la procedura di modifica è differente rispetto alla formazione delle leggi ordinarie.

E' così composta:

art.2 (PERSONA) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti alla persona, anche all'interno delle formazioni sociali;

art.3 Principio di uguaglianza;

art.29 (FAMIGLIA) società naturale fondata sul matrimonio, rapporto tra coniugi di eguaglianza;

art.30 (RAPPORTI DI FILIAZIONE) uguaglianza tra li nati dentro o fuori del matrimonio;

art.35 (LAVORO) la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

art.36 il lavoratore ha diritto ad una retribuzione. la prestazione di lavoro deve avere in cambio un compenso tale da assicurare una esistenza libera e dignitosa. Per questo è stato esteso anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati i benefici delle contrattazioni collettive (CNL). Quindi il contratto vincola anche i non aderenti ai sindacati o organizzazioni di categoria;

art.39-40 (DIRITTO DI SCIOPERO) sindacati descritti come persone giuridiche ma che poi nella prassi sono rimaste associazioni non riconosciute;

art.41 (INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA) stabilisce il libero mercato ed ha questo caratteristiche:

libera;

non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale;

legge determina programmi e controlli  perché l'attività economica possa essere indirizzata a fini sociali.

L'imprenditore dal punto di vista giuridico è il soggetto che organizza i fattori della produzione e stringe una serie indefinita dei contratti.

Strumenti dell'iniziativa economica privata sono il contratto e la proprietà.

L'autonomia contrattuale è indirettamente garantita con l'art.1322 del C.C.

art.42-43 (PROPRIETA')

L'art.832 del C.C. recita "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

Nella Costituzione trova collocamento non tra i diritti della persona ma tra l'attività economica.

Si parla di diritto di proprietà con assicurarne la funzione sociale; tale richiamo è da intendersi come rivolto al legislatore (es. equo-canone, affitto forzato dei terreni incolti o il Piano Regolatore).

La proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale e salvo indennizzo (riferimento art.834 C.C.).

Art.43 Cost. si parla di interesse generale in riferimento all'interesse di un ente pubblico.

Art.834 C.C. si parlo di interesse pubblico in riferimento all'interesse della collettività e non dello Stato (es. Edilizia popolare).


CODICE CIVILE:


Si può definire come serie di norme poste in maniera sistematica

Non tutto il diritto privato si trova nel C.C. ma anche nelle leggi speciali.

E' costituito da:

Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) regole fondamentali per la produzione del diritto (artt.1-l6);

6 Libri "delle persone e della famiglia", "delle successioni", "della proprietà", "delle obbligazioni", "del lavoro", "della tutela dei diritti

disposizioni di attuazione e transitorie.


LIBRO PRIMO "DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA" (artt.1-455)

contiene la disciplina (titoli):

delle persone fisiche (artt.1-l0) riguardanti l'uomo nella sua più vasta eccezione;

delle persone giuridiche (artt.11-35) soggetti di diritto diversi dall'uomo cioè enti (pubblico), associazioni (privato);

delle associazioni non riconosciute (artt.36-42);

del matrimonio (artt.79-l42)  riferimento art.29 Cost.;

dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio (artt.143-l48);

dello scioglimento del matrimonio (art.149-l58) il divorzio viene trattato con una legge fuori dal C.C.;

del regime patrimoniale della famiglia (artt.159-230 bis);

della filiazione (artt.231 ss);

degli atti dello stato civile (artt.449-455).


LIBRO SECONDO "DELLE SUCCESSIONI" (artt.456-809)

delle successioni in generale (artt.456-535);

dei diritti riservati ai legittimari (artt.536-565) viene riconosciuta ai legittimari (coniuge, li legittimi, ecc.) una quota di eredità. I li legittimi sono equiparati ai li naturali;

delle successioni legittime (artt.566-586);

delle successioni testamentarie (artt.587-712);

della divisione (artt.713 ss) contratto in cui si scioglie una comunione;

della donazione (artt.768-809).


LIBRO TERZO "DELLA PROPRIETA'" (artt.810-l172)

dei beni (artt.810-831) cose che formano oggetto di diritto;

della proprietà (artt.832 ss) "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico";

dei modi di acquisto della proprietà (artt.922-947);

delle azioni a difesa della proprietà (artt.948-951);

dei diritti reali su cose altrui (artt.978-l099) diverso da proprietà (es. usufrutto);

della comunione (artt.1100-l139);

del possesso (artt.1140 ss);

delle azioni a difesa del possesso (artt.1168-l172).


LIBRO QUARTO "DELLE OBBLIGAZIONI" (artt.1173-2059)

della disciplina in generale (artt. ss) "le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico"

all'adempimento (artt.1176-l229) estinzione dell'obbligazione;

degli altri modi di estinzione (artt.1230-l276) es. novazione (sostituzione), remissione;

dei contratti in generale (artt. -l469) "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale";

dei contratti del consumatore (artt.1469bis-sexies);

dei singoli contratti tipici (artt.1470-l986) es. vendita, assicurazione, contratti bancari e altri fatti fonte di obbligazione;

delle promesse unilaterali (artt.1987-l991);

dei titoli di credito (artt.1992-2027);

della gestione di affari (artt.2028-2032);

del amento dell'indebito (artt.2033-2040);

dell'arricchimento senza causa (artt.2041-2041);

dei fatti illeciti (artt.2043-2059)obbligazione di ripristinare il danno dato da fatto doloso o colposo.


LIBRO QUINTO "DEL LAVORO" (artt.2060-2642)

materia unificata dal concetto di impresa

delle attività professionali (artt.2060-2081);

del lavoro nell'impresa (artt.2082-2221);

del lavoro autonomo (artt.2222-2238);

del lavoro subordinato particolari rapporti (artt.2239-2246);

delle società (artt.2247 ss) società di persone e di capitali.


LIBRO SESTO "DELLA TUTELA DEI DIRITTI" (artt.2643-2969)

della trascrizione (artt.2643-2696) forma di pubblicità di determinati atti relativi al trasferimento dei diritti reali su beni immobili;

delle prove (artt.2697-2739) congiunge il diritto sostanziale con il diritto processuale;

della responsabilità patrimoniale (artt.2740-2744);

delle cause di prelazione;

della conservazione della garanzia patrimoniale (artt.2900-2906) es. sequestro conservativo;

della tutela giurisdizionale dei diritti (artt.2907-2933);

della prescrizione e della decadenza: prescrizione è il diritto non esercitato per un tempo determinato dalla legge, la decadenza è quando un diritto deve esercitarsi entro un determinato tempo pena la decadenza.



PERSONE FISICHE

Soggetti di diritto:

persone fisiche  uomo;

persone giuridiche  enti, associazioni, fondazioni, società.

Art.1 CC capacità giuridica come attitudine dell'uomo ad essere titolare di diritti e doveri.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati alla nascita (art.462 CC successione e art.784 donazioni).

La perdita della capacità giuridica è trattata dall'art.22 Cost.


Diritti del nascituro da normare:

diritto alla vita, non è condizionato in modo assoluto (interruzione di gravidanza L.194/78);

embrione;

danni prenatali che possono essere dati da fatti lesivi sofferti nella vita entrouterina o da malattie ereditarie.


Differenza tra capacità giuridica (essere titolari di diritto) e capacità di agire (art.2 CC).

Capacità di agire attitudine a compiere atti giuridici attraverso i quali acquistare diritti o assumere doveri (es.art.84 CC età per contrarre matrimonio, art.320 CC rappresentanza e amministrazione dei genitori).

Rappresentanza legale del minore ai genitori o al tutore spetta l'amministrazione dei suoi beni e il compimento di atti giuridici (art.316 CC esercizio di potestà, art.320 CC rappresentanza e amministrazione). In via eccezionale possono anche compiere atti di straordinaria amministrazione (es. alienare o ipotecare beni).

Atti giuridici eccezionalmente consentiti al minore (art.2 CC  si stabilisce un'età inferiore relativamente alla capacità di prestare lavoro con l'esercitazione di diritti e azioni derivanti dal contratto di lavoro, art.84 matrimonio, art 250 riconoscimento li naturali con limite dei 16 anni).

Emancipazione limitazione della capacità d'agire agli atti di ordinaria amministrazione (condizione intermedia rivolta ai minori). Capacità di ordinaria amministrazione, la straordinaria amministrazione è affidata al curatore e al giudice tutelare.


Capacità giuridica è inalienabile mentre la capacità di agire può essere limitata o

revocata:

interdizione giudiziale (art.414-432 CC infermità mentale) caratteristica della pubblicizzazione. L'interdizione è conseguenza di una sentenza del giudice che necessita di una visione diretta del giudice della persona da interdire;

inabilitazione (art.415-432 CC)minore gravità di infermità, anche le persone cieche e sordomute, se non hanno ricevuto una adeguata educazione possono essere inabilitate;

Interdetto ha una situazione di assoluta incapacità di agire e quindi la sua rappresentanza di agire è affidata ad un tutore (art.424, 357CC).

Inabilitato ha capacità limitata di agire alla ordinaria amministrazione e per gli altri atti è affidato al curatore (art.424, 357CC).

Gli atti compiuti da interdetti o inabilitati possono essere annullati (art.427 CC)


Capacità di intendere e di volere naturale capacità di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti.

Si ha incapacità di intendere e di volere nel caso di maggiorenne infermo di mente ma non interdetto né inabilitato oppure per causa transitoria (es.ubriachezza).

Minorenne alla vigilia della maggiore età non ha capacità di agire ma ha naturale capacità di intendere e di volere.

Incapacità naturale (art.428 CC) atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere (es. il contratto è annullabile se risulta un grave pregiudizio da parte dell'autore, malafede).

Art.120 CC incapacità di intendere e volere nel matrimonio.

Art.691 CC incapacità nel testamento.

Art.1389 CC capacità del rappresentante e del rappresentato.

Art.2046 CC imputabilità fatto dannoso (non chi si mette alla guida in stato di ubriachezza).


DIRITTI DELLA PERSONALITA':

Testo fondamentale è l'art.2 della Cost. ove "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo..". Non c'è quindi un catalogo fisso di diritti ma invece un catalogo aperto al cambiare della società e del suo sentire.

Profilo storico:

dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789 Francia);

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU 1948);

convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Consiglio Europa 1950).

I diritti della personalità, che spettano all'uomo in quanto nato, hanno i caratteri de:

l'assolutezza (diritti soggettivi assoluti riconosciuti nei confronti di tutti);

indisponibilità (non sono diritti con carattere patrimoniale ma ne possono avere dei risvolti);

imprescrittibilità (non si estinguono anche se non c'è l'uso).

I diritti della personalità sono i seguenti:

atti di disposizione del proprio corpo (art.5 CC) divieto di disporre della propria integrità fisica dando il consenso ad atti che possano lederla.

Per quanto riguarda gli interventi sanitari vige la regola del consenso informato con l'eccezione dello stato di necessità (art.2045 CC). Collegato a questo diritto c'è la normativa che regola i trapianti (L.458/87 e L.644/75) e la natura degli atti a disposizione che si devono comunque intendere come volontari e non soggetti a nessun obbligo contrattuale (es. donazione sangue).

diritto al nome (art.6 CC) entro 10 gg dalla nascita deve essere comunicato allo stato civile il prenome. Tutela del diritto al nome (art.7 CC) se risentiti dall'uso che altri ne possono fare indebitamente. Allo stesso modo può essere tutelato lo pseudonimo (art.9 CC).

abuso dell'immagine altrui (art.10 CC)

I casi consentiti dalla legge si evidenziano da:

L.633 del 22/04/41 sulla protezione del diritto d'autore di altri diritti connessi al suo esercizio dove l'art.96 dice che "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa ad eccezione che la riproduzione sia giustificata dalla notorietà o dal pubblico ufficio ricoperto o collegata a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona o ci sia rilevanza patrimoniale dell'immagine".

Diritto all'onore (diritto alla reputazione) si desume dal Codice Penale che punisce l'ingiuria e la diffamazione.

La protezione è accordata indipendentemente dalla veridicità del fatto.

C'è diffamazione civile in quanto anche il giudice civile, indipendentemente dal giudice penale ed ai fini della condanna al risarcimento, può accertare la violazione del diritto.

NUOVI DIRITTI:

Diritto alla riservatezza

diritto che non siano divulgati con strumenti di comunicazione di massa fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se di per sé veri e non lesivi della sua dignità.

Propongono un conflitto tra interessi opposti:

diritto alla riservatezza;

diritto alla libera manifestazione del pensiero (art.21 Cost.).

La casistica giurisprudenziale alla ricerca di un difficile punto di equilibrio tra i due interessi.

Diritto all'identità personale

diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica e sociale con la attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate.

Casistica giurisprudenziale (Corte di Cassazione su caso parole oncologo travisate).


Problema raccolta dati:

Con la L.672 del 31/12/96 si è data attuazione alla direttiva comunitaria n.95/46/CE del 24/10/95 "Relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati". La legge promuove due novità:

la necessità del consenso al trattamento dei dati;

la costituzione di un Garante.


Tutela dei diritti della personalità (difficoltà dovuta al carattere non patrimoniale di questi diritti):

risarcimento del danno (art.2043 ss CC);

insufficienza dei criteri di legge stante il carattere non patrimoniale del pregiudizio (art.2059 CC);

danni punitivi (sanzione presente più nell'ordinamento penale e non nel civile).


PERSONE GIURIDICHE (Artt.11-l3 CC): Vedi Galgano

Si distinguono a seconda dello scopo in:

con scopo non di profitto (Libro I°) associazioni riconosciute e fondazioni (artt.14-35 CC), associazioni non riconosciute (artt.36-38 CC), comitati (artt.39-42 CC);

con scopo di profitto (Libro V°) art.13 CC, società di persone (artt.2251-2324 CC), società di capitali (artt.2325-2497 bis CC).


Associazioni (art.18 Cost.)

Nasce da un contratto plurilaterale con comunione di scopo.

Le differenze di regolazione legislativa tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute derivano unicamente dall'assenza di personalità giuridica delle seconde.

Caratteristiche:

le parti possono essere due o più di due e in ogni caso le prestazioni di ciascuna delle parti è diretta al perseguimento di uno scopo comune

è una organizzazione a struttura aperta in quanto le nuove adesioni sono possibili senza che ciò implichi una modificazione del contratto.


Modi di attribuzione della personalità giuridica ad associazioni e fondazioni.

sistema concessionario:

il riconoscimento si consegue attraverso un provvedimento di natura amministrativa specifico e che viene emesso caso per caso valutando le ragioni ed i mezzi;

il riconoscimento è concesso per decreto del Capo dello Stato (art.12 CC) o regionale (DPR 616/77) Autorità amministrativa e registrato sul registro delle persone giuridiche tenuto presso la cancelleria del tribunale (funzione di rendere opponibili a terzi i fatti trasmessi).

L'autorità amministrativa continua ad esercitare controlli anche dopo la loro costituzione seguendo la conformità alla legge dello statuto e dell'atto costitutivo con le loro successive modificazioni, l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali dell'ente rispetto allo scopo da perseguire.

La personalità giuridica è attribuita ad associazioni e fondazioni dotate di autonomia patrimoniale perfetta (art.33 CC) cioè il patrimonio dell'ente è distinto dal patrimonio degli associati. Il riconoscimento per decreto da parte da parte della pubblica amministrazione non è tanto per legittimare lo scopo o la struttura ma per attribuire autonomia patrimoniale perfetta.


Modi di attribuzione della personalità giuridica a enti commerciali.

sistema normativo:

l'acquisto delle personalità giuridica non richiede una verifica caso per caso ma è automatica conseguenza dell'adempimento delle formalità previste dalla legge.

fasi della procedura sono l'omologazione dell'atto costitutivo da parte del tribunale, la registrazione (iscrizione nel Registro delle Imprese) art.2331 CC.


Atto costitutivo o statuto:

le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche per testamento (art.14 CC);

lo statuto è il testo normativo che disciplina la attività dell'ente.

L'atto costitutivo delle associazioni è un contratto di natura consensuale e si perfeziona per effetto dell'accordo intercorso tra le parti. Il rapporto che si crea ha una patrimonialità che si determina in ragione del fatto che le prestazioni, cui le parti sono obbligate, sono suscettibili di valutazione economica.

Requisiti essenziali del contratto di associazione sono:

lo scopo dell'associazione;

le condizioni per l'ammissione degli associati;

le regole sull'ordinamento interno

L'ammissione successiva all'associazione ha giuridicamente la medesima natura dell'originaria partecipazione e sono inammissibili le clausole che vietassero le nuove adesioni all'associazione come d'altra parte che imponessero l'accoglimento di nuove domande di ammissione (atto di autonomia contrattuale).

I contributi possono essere determinati periodicamente dagli organi dell'associazione.


Organi:

assemblea (artt.20-23 CC) i soci devono avere parità di diritti e doveri;

amministratori (artt.18-l9 CC);

organo di controllo (proibiviri).


Responsabilità patrimoniale nelle associazioni riconosciute e fondazioni.

Il patrimonio delle associazioni riconosciute non appartiene ai singoli associati ma all'associazione, pertanto su di esso possono agire solo i creditori dell'associazione e non anche i creditori degli associati.


Acquisti nelle associazioni riconosciute e fondazioni.

Possono acquistare beni mobili ed immobili sia a titolo oneroso che gratuito.


La facoltà di recesso è concessa ad ogni associato.

L'esclusione dell'associato è ammessa solo per gravi motivi motivati in modo specifico da un fatto determinato. In caso di richiesta di un intervento giudiziale   il giudice ha il compito di stabilire l'effettiva gravità dei fatti contestati.

L'estinzione dell'associazione si compie per:

le clausole previste dall'atto costitutivo (scadenza);

deliberazione dell'assemblea;

raggiungimento dello scopo o impossibilità a conseguirlo;

il venire a mancare di tutti gli associati.


Fondazione come stabile organizzazione volta a destinare il patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità e soggetto a controlli governativi.


Nelle Associazioni prevale l'elemento personale (artt.16,20,24 CC).

Nelle Fondazioni prevale l'elemento patrimoniale (art.14 CC).


Associazioni non riconosciute (enti di fatto)

Costituite da enti creati in autonomia dai privati e che non ottengono o non viene richiesto il riconoscimento.

Sono regolate dagli accordi tra associati (art.36 CC) e quindi non statuti ed hanno un fondo comune (art.38 CC) che differenzia dal patrimonio in quanto non c'è autonomia patrimoniale perfetta.


Responsabilità patrimoniale nelle associazioni non riconosciute.

Delle obbligazioni rispondono anche personalmente le persone che hanno agito  in nome e per conto dell'associazione. Per gli associati c'è invece uguale posizione che per le associazioni riconosciute.

Gli acquisti di beni mobili ed immobili, nelle associazioni non riconosciute, può avvenire solo a titolo oneroso

Le disposizioni testamentarie (art.600 CC) o le donazioni (art.786 CC) a enti non riconosciuti non sono validi se entro un'anno non hanno ricevuto il riconoscimento.


Comitati (artt.39-42 CC)

Nascono dall'esigenza di perseguire un fine di pubblica utilità e attuato grazie a fondi raccolti mediante pubblica sottoscrizione.

Ha quindi caratteri di durata limitata nel tempo e la raccolta fondi


Responsabilità patrimoniale (art.40 CC).

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato.

I suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse (art.40 CC).

Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti al raggiungimento dello scopo l'autorità governativa stabilisce come destinare i fondi.


L'interesse del legislatore è ad assicurare che gli elementi patrimoniali di questi enti senza scopo di lucro siano sempre e solo destinati allo scopo per cui era nata l'associazione stessa.


Persone giuridiche con scopo di lucro (Libro V°):

Società di persone date da società semplici, SNC, SAS. Dove la responsabilità patrimoniale è illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali e il potere di amministratore inerisce direttamente alla qualità di socio. Intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci;

Società di capitali date da SPA, SRL SAPA. Dove la responsabilità patrimoniale è limitata e il potere di amministratore è diverso dalla qualità di socio. Liberamente trasferibile la qualità di socio.


FAMIGLIA:

Rapporto personale tra coniugi:

Artt.29-30 Cost.: famiglia come società naturale fondata sul matrimonio con elemento caratteristico la parità tra coniugi.

Modello di famiglia del '42 di tipo gerarchico con un capofamiglia avente diritti sugli altri componenti che erano a lui subordinati.

Il diritto sulla famiglia è stato riformato nel 1975 in quanto il modello del 1942 non faceva più parte del sentire comune.


Matrimonio (artt.82-l42 CC):

senza matrimonio non c'è famiglia, c'è quindi una minore tutela per le famiglie di fatto con la salvaguardia però per i li. Il matrimonio sotto un duplice aspetto:

matrimonio come atto in cui il consenso viene esposto nelle forme proprie della celebrazione del matrimonio. Due persone si scambiano dichiarazioni di volontà di prendersi rispettivamente in marito e moglie;

matrimonio come rapporto in quanto è il rapporto giuridico che l'atto instaura tra i coniugi.

La cerimonia del matrimonio può essere:

civile è regolata con legge dello Stato e celebrato davanti all'ufficiale di stato civile (art.84 ss CC) tale matrimonio è entrato in uso dal 1865;

religioso che è quello regolato da codice di diritto canonico e celebrato davanti al ministro del culto cattolico o di altri culti (artt.82-83 CC). ½ è una differenza tra il matrimonio celebrato da un ministro della fede cattolica o quelli di altri culti in quanto solo a quello cattolico, in base all'art.29 del Concordato, può essere riconosciuto un effetto civile tramite la trascrizione.


Diritti e doveri reciproci dei coniugi (art.143 CC):

Il legislatore si è ispirato ad un modello di parità all'interno di una comunità e subordinando l'interesse personale dei coniugi all'interesse collettivo della famiglia.

con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;

dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco della fedeltà., all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia;

entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia (da notare la pari dignità riconosciuta tra il lavoro professionale e quello casalingo).

art.143 bis CC la moglie assume il cognome del marito conservandolo durante lo stato vedovile e fino a nuove nozze.

art.144 CC l'indirizzo della vita famigliare e la residenza come scelta comune dei coniugi.

art.145 CC intervento del giudice in caso di mancato accordo su questioni fondamentali della convivenza.

art.147 CC il dovere verso i li appartiene ad entrambi i genitori che devono tenere conto nelle loro decisioni della personalità dei li.


Separazione personale (art.150 CC):

Fa venire meno l'obbligo della coabitazione e della fedeltà. Allenta il vincolo matrimoniale ma non la riunione.

La separazione, che può essere richiesta esclusivamente dai coniugi, può essere:

giudiziale (art.151 CC)

quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o danneggiano la prole. Il giudice dichiara a quale coniuge addebitare la separazione che però non rileva agli effetti dell'affidamento della prole ma invece:

agli effetti della corresponsione dell'assegno di mantenimento. Chi subisce l'addebito non ha diritto al mantenimento ma solo agli alimenti;

agli effetti successori (art.548,585 CC) il coniuge con addebitata la separazione perde i diritti successori, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio.

consensuale (art.158 CC)

il consenso è omologato dal giudice.



Gli effetti della separazioni si possono riassumere ne:

venire meno della coabitazione

venire meno della fedeltà

presenza dell'assegno di mantenimento

presenza di provvedimento riguardanti i li (art.155 CC). Il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale coniuge i li sono affidati. Stabilisce anche come l'altro coniuge deve provvedere ai li. Il coniuge a cui sono affidati i li ha l'esercizio esclusivo della podestà;

l'abitazione della casa familiare viene data al coniuge a cui sono affidati i li.


Divorzio

E' una causa di scioglimento del matrimonio introdotta con la L.898/70 e modificata con L.74/87.

Può essere domandata da uno dei due coniugi quando sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Le cause possono essere in uno dei seguenti fatti:

i coniugi vivono separati da almeno un triennio;

condanna penale di un coniuge;

non consumazione dell'atto coniugale;

uno dei coniugi se straniero abbia ottenuto all'estero annullamento o scioglimento;

cambiamento di sesso (L.174/82).

L'affidamento della prole segue i principi indicati all'art.6 comma II e III (che ripercorrono i principi già visti nella separazione).

Viene inoltre riconosciuto un assegno di mantenimento (art.5 VI) in mancanza, da parte di un coniuge, di mezzi adeguati o all'impossibilità oggettiva a procurarseli.


RAPPORTO PATRIMONIALE TRA CONIUGI:

Dal matrimonio discendono anche rapporti patrimoniali tra coniugi.


Regime patrimoniale:

Salvo diversa convenzione il regime patrimoniale legale tra i coniugi è costituito dalla comunione dei beni (art.159 CC). Si va così a sottolineare il principio di uguaglianza stabilito dall'art.29 Cost. così anche nell'art.160 CC che parla della inderogabilità dei diritti e doveri previsti dall'istituto del matrimonio (art.143,147,148 CC).

Il regime della separazione dei beni che ora deve essere successivo ad una chiara scelta dei coniugi fino al 1975 era invece il regime patrimoniale di riferimento nell'istituto del matrimonio.

Oggetto della comunione legale (art.177 CC):

a)  comunione immediata:

acquisti di beni compiuti durante il matrimonio ad esclusione di quelli personali

aziende costituite e gestite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio. Se l'azienda era di proprietà di uno dei due coniugi antecedentemente il matrimonio, ma poi era gestita da entrambi, la comunione riguarda solo gli utili prodotti;

b)  comunione residuale (art.177 b-c CC)

i redditi di attività personale non fanno direttamente parte della comunione, ma diventano comuni se non sono stati consumati al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Così come le imprese (art.178 CC).

Beni personali (art.179 CC):

beni di cui prima del matrimonio era proprietario o titolare di un diritto legale di godimento;

beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;

beni di uso strettamente personale;

beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;

Dopo il matrimonio per i coniugi esistono due tipi di beni: quelli personali e quelli in comune.

Amministrazione dei beni in comune (art.180 CC):

L'amministrazione e rappresentanza ordinaria spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi;

gli atti di straordinaria amministrazione spettano congiuntamente ad entrambi.

Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il necessario consenso (art.184 CC) sono annullabili se riguardano beni immobili o mobili registrati. L'azione deve però essere portata entro un anno della data dell'atto o entro un anno dalla data di trascrizione.

Se gli atti riguardano invece beni mobili il coniuge che ha compiuto l'atto è obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui era precedentemente l'atto.

Obblighi gravanti sui beni della comunione (art.186 CC):

i beni della comunione rispondono:

di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

di tutti i carichi dell'amministrazione;

delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei li e di ogni obbligazione contratta dai coniugi anche separatamente nell'interesse della famiglia

di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi (art.189 CC):

i creditori possono ricevere soddisfazione dei loro crediti, dopo aver attinto ai beni personali, sulla metà dei beni della comunione e se non sono sufficienti possono essere chiamati anche i beni personali dell'altro coniuge.

Vige quindi una responsabilità sussidiaria dei beni personali (art.190 CC).

Scioglimento della comunione (art.191 CC):

avviene nei seguenti casi:

dichiarazione di assenza o di morte presunta;

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

separazione personale;

separazione giudiziale dei beni;

mutamento convenzionale del regime patrimoniale;

fallimento di uno dei due coniugi.

Modifiche convenzionali dalla comunione legale dei beni (art.210 CC):

i coniugi possono modificare il regime della comunione legale dei beni purchè enuncino in modo concreto i nuovi patti regolatori.

Impresa famigliare (art.230 bis CC):

la norma ha carattere residuale in quanto la sua applicazione trova motivo se il rapporto non è conurabile diversamente (es. lavoro subordinato, società).

L'impresa se appartiene ad uno dei famigliari resta come tale e non diventa impresa famigliare.

Solo se si lavora nell'ambito dell'impresa si acquista il diritto agli utili o ai suoi beni. Il lavoro domestico da diritti sull'impresa solo se ha efficacia causale nella gestione imprenditoriale.


BENI E PROPRIETA'

Art.42 Cost. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato ed enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto (art.810 CC) quindi no l'aria o la luce.

Distinzione beni immobili (legati al suolo) e mobili (altri beni) (art.812 CC).

Sono beni mobili anche le energie naturali che fanno valore economico (art.814 CC).

Esistono dei particolari beni mobili iscritti in pubblici registri e normati da apposite disposizioni o in mancanza di queste da quelle riguardanti i beni mobili, es. automobili, aerei, navi (art.815 CC).

La distinzione tra beni mobili e immobili rileva ai fini:

della forma scritta richiesta, pena la nullità, nei contratti immobiliari (art.1350 CC);

della pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari (art.2643 ss CC);

dell'acquisto a titolo originario;

della disciplina degli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge in regime di comunione legale (art.184 CC).

Beni mobili ed immobili seguono regole di circolazione differenziate, con la ragione che il legislatore voleva dare maggiore tutela, vista l'importanza che i beni immobili rivestivano negli anni vicini al 1942. Negli anni successivi l'importanza dei beni immobili è diminuita in quanto si sono sviluppate forme di ricchezza basate sul possesso anche di altre categorie di beni mobili (es. azioni).


Pertinenze (art.817 CC):

Sono cose destinate, in modo durevole, a servizio ed ornamento di altre cose. La destinazione può essere fatta dal proprietario della cosa principale o da chi ne ha un diritto reale.

Regime delle pertinenze: gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (art.818 CC).


Frutti (art.820 CC):

frutti naturali quelli che provengono direttamente e naturalmente dalla cosa (es. frutti agricoli) e finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa stessa;

frutti civili quelli che ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (interessi capitali, corrispettivo locazioni).

L'acquisto dei frutti avviene:

per i frutti naturali essi appartengono al proprietario della cosa che li produce, se appartengono ad altri la proprietà si acquista solo con la separazione;

i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.


Beni pubblici (art.822 ss CC):

Il proprietario è un ente pubblico di beni che sono destinati al soddisfacimento di interessi pubblici.

Fanno parte del demanio pubblico necessario i lidi del mare, laghi, fiumi, opere della difesa, ecc. Mentre sono considerati demanio eventuale le strade statali, immobili interesse storico, ecc.

Condizione giuridica del demanio pubblico (art.823 CC) sono beni inalienabili e non formano oggetto di diritti a favore di terzi se non diversamente normato.

I beni pubblici possono non essere demaniali ma far parte del patrimonio dello Stato, Provincie o Comuni. Si parla allora di patrimonio disponibile (art.826 I CC) e patrimonio indisponibile (art.826 II CC) come le foreste.

La loro condizione giuridica (art.828 CC) è soggetta alle regole particolari che li riguardano o alle regole del CC dove i beni indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione. I beni del patrimonio disponibile sono regolati dal sistema privatistico.


Diritti reali:

Diritto sulle cose aventi carattere di assolutezza perché spettano ad un soggetto nei confronti di tutti gli altri.

hanno diritto si seguito;

godono di difesa assoluta;

sono suscettibili di possesso e di acquisto originario.

Diritti reali di godimento (facoltà diretta all'utilizzazione del bene):

su cosa propria (proprietà);

su cosa altrui (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediale e diritti reali minori).

Diritti reali di garanzia (vincolano il bene alla garanzia dell'adempimento di una obbligazione:

pegno e ipoteca.

Diritto di proprietà (art.832 CC):

Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Nell'articolo del CC c'è un riferimento agli articoli 42 e seguenti della Costituzione che sanciscono una funzione sociale della proprietà

Il proprietario vive il suo diritto assoluto con delle limitazioni:

nell'interesse generale: atti di emulazione, espropriazione per pubblico interesse;

nell'interesse dei privati: immissioni, distanze, luci, vedute.

Atti di emulazione (art.833 CC) il proprietario non può compiere atti con il solo scopo di nuocere ad altri. E' di difficile applicazione nella giurisprudenza ma si trova in sintonia con l'art.42 della Cost.

Espropriazione (art.834 CC) si può essere privati di beni o di parte di essi solo per cause di pubblico interesse e contro il amento di una indennità.

Differenze tra CC che parla di pubblico interesse e la Cost. Art.42 che parla di interesse generale che è più ampio. Il CC parla di giusto indennizzo mentre la Cost. solo di indennizzo.


Proprietà fondiaria (art.840 CC):

proprietà di un fondo si estende al sottosuolo e non ci si può opporre ad attività nelle profondità o nello spazio sovrastante a meno che non si abbia interesse ad escluderle (gallerie, traffico aereo). Inoltre in determinati casi (art.843 CC) si deve consentire l'accesso al fondo (riparazioni del vicino o cosa introdotta accidentalmente nel fondo).


Immissioni (art.844 CC):

stabilisce cosa il proprietario può pretendere dai proprietari dei fondi vicini.

La tutela delle immissioni va ad interesse soprattutto il diritto alla salute salvaguardata anche da norme costituzionali.

Giurisprudenzialmente bisogna vedere dove si trova il fondo (zona residenziale, zona industriale, ecc.) per poter stabilire la tollerabilità alle immissioni.


Proprietà edilizia normata soprattutto fuori dal CC nelle leggi speciali. C'è stata negli anni una progressiva regolamentazione pubblicistica dell'attività edificatoria:

L.1150/42, L. 785/67 che ha portato tutti i comuni a dotarsi di piani regolatori e L.10/77 che ha introdotto la concessione edilizia onerosa.

Negli artt.869-871 CC richiamo ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali.

Art.872 CC proprietario come oggetto passivo di una sanzione privatistica.


Distanze (art.873 CC):

natura residuale delle norme codicistiche in tema di distanze.

Minima distanza di 3 metri tra costruzioni se non maggiore prevista dai regolamenti comunali.


Luci e vedute (art.900 CC):

luce quando l'apertura non permette di affacciarsi sul fondo del vicino (non c'è distanza minima ma la presenza di una grata).

Veduta o prospetto quando l'apertura permette di affacciarsi sul fondo del vicino (distanza minima 1,5 metri dal confine).


MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA' E DIRITTI MINORI:

(art.922 CC) La proprietà si acquista per:

modo originario e cioè

occupazione (art.923 ss CC);

invenzione (art.927 ss CC);

accessione (art.934 ss CC);

specificazione (art.940 ss CC);

unione o commistione (art.939 CC);

usucapione (art.1158 ss CC);

o modo derivato e cioè

effetto di contratti (art.1321 CC);

successione causa morte (art.456 ss CC).

Esistono quindi due categorie di acquisti:

a titolo originario dove il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. La proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario;

a titolo derivato si acquista sulla cosa un diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario. Vale la regola per cui nessuno piò trasferire ad altri maggiori diritti di quanto egli stesso abbia.


Occupazione (art.923 CC): cose mobili non appartenenti a nessuno cioè abbandonate e animali caccia e pesca (fauna ora tutelata dallo stato).


Invenzione (art.927 CC): cose smarrite e ritrovate. Bisogna ricercarne il proprietario consegnando l'oggetto al Sindaco (ufficio beni smarriti) che trascorso un anno diventa proprietà del ritrovatore. Se la cosa è un tesoro appartiene per metà al ritrovatore e per metà al proprietario del fondo.


Accessione (art.934 ss CC): proprietario di un cosa principale attrae a sé una cosa accessoria:

accessione cosa mobile a cosa immobile (art.934-938 CC) es. costruzione edificio su un fondo;

accessione di cosa immobile a cosa immobile (art.942,945-947 CC) es. alluvione e avulsione;

accessione cosa mobile a cosa mobile (art.939 CC) unione o mescolanza.

Accessione invertita (art.938 CC) occupazione di fondo attiguo (es. costruzione di opere pubbliche come l'occupazione acquisitiva dove un ente statale occupa illegittimamente un suolo privato per costruire un'opera pubblica, si avrà l'estinzione del diritto di proprietà del privato  con la conseguente acquisizione a titolo originario della proprietà del suolo in capo all'ente costruttore che dovrà però versare un risarcimento al privato).


specificazione (art.940 CC):

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa ne acquista la proprietà ando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve are il prezzo della mano d'opera. (es. stilista).


Diritti reali minori

diritti reali su cosa altrui, coesistenza di diritti tra proprietario e altri soggetti.

Caratteristiche:

fanno diritto di seguito cioè seguono la trascrizione della cosa;

godono di difesa assoluta;

sono suscettibili di possesso e di acquisto a titolo originario tramite possesso (usucapione);

si prescrivono in 20 anni;

formano un numero chiuso cioè l'autonomia dei privati non può crearne altri (risponde ad una finalità di politica legislativa che vuole evitare che sui beni si formino una generalità di diritti in modo tale da impedire o rendere difficoltosa la loro circolazione e quindi la formazione di ricchezza).

Tali diritti sono:

Diritto di superficie (art.952 CC): scissione tra proprietà del fondo e proprietà dell'edificio. La costituzione del diritto di superficie sospende l'operatività del diritto di accessione.

Il diritto di superficie temporaneo è stato utilizzato come strumento di politica urbanistica con la L.865/71 la quale prevede che i suoli espropriati per fini di edilizia popolare possono restare di proprietà dei comuni e che su di essi venga concesso ai costruttori solo diritto di superficie temporaneo (normalmente 99 anni).


enfiteusi (art.957-965 CC): diritto reale minore che attribuisce all'enfiteuta la facoltà di godimento che spettano al proprietario (si parla di dominio utile per l'enfiteuta e dominio diretto per il proprietario).

L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di are un canone (art.960 CC), il fondo può essere affrancato dall'enfiteuta ed in caso di inadempimento degli obblighi dell'enfiteuta il concedente può richiedere la devoluzione (art.972 CC).

E' un'istituto scarsamente utilizzato.


usufrutto (art.981 CC):

usufruttuario ha la facoltà di godere della cosa ma di rispettarne la destinazione.

Si costituisce per legge, volontà dell'uomo o per usucapione (art.978 CC). I frutti spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto (art.984 CC) e la durata non eccede la vita dell'usufruttuario o se persona giuridica non oltre 20 anni (art.979 CC).


Uso e abitazione: forma di usufrutto più limitata.

Uso (art.1021 CC): Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. (ricordare la riserva a favore del coniuge anche in caso di uso art.540 CC).

abitazione (art.1022 CC). Né l'uso né l'abitazione consentono di cedere il diritto di dare in locazione la casa. Possono essere goduti come diritti solo in caso di bisogno del titolare e della sua famiglia.


servitù prediali (art.1027 CC): La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Rapporto di asservimento tra fondi con la presenza di proprietari diversi.

Art.1031 CC costituzione delle servitù: le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

Servitù coattive:

acquedotto coattivo (art.1033-l048 CC);

passaggio coattivo (art.1051-l057 CC) concesso il passaggio da un fondo a cui è interclusa la pubblica via;

servitù acquistate per usucapione o destinazione del padre di famiglia:

valgono solo per le servitù apparenti (art.1061 CC) es. senza opere visibili.

Estinzione delle servitù:

confusione (art.1072 CC) proprietario del fondo servente e fondo dominante diventano la stessa persona;

prescrizione (art.1073 CC) non se ne usa per 20 anni.


POSSESSO:

art.1140 CC: "Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale".


Il possesso dà il potere di fatto su una cosa.

Rapporto tra possesso e proprietà:

la proprietà è una situazione di diritto (art.832 CC) che può essere acquistato a titolo originario o definitivo;

il possesso è invece una situazione di fatto

le vesti di proprietario e di possessore normalmente coincidono nella stessa persona;

il possessore può non essere il proprietario e ugualmente godere della tutela possessoria, il proprietario, non essendo il possessore, può agire per recuperarla.(art.948 CC).

La legge tutela il possesso di per sé anche se il soggetto non ne è anche il proprietario e anche se il possesso avviene in malafede.

Il possesso richiede:

che ci sia una materiale disponibilità della cosa, che è diversa dalla disponibilità giuridica;

intenzione di comportarsi come proprietario della cosa (animus possidendi) cioè di non riconoscere in altri titolari del diritto del bene.


Possesso e detenzione si risolvono entrambe in potere di fatto sulla cosa, ma si differenziano in quanto il potere del detentore sulla cosa presuppone e riconosce un possesso altrui. Quindi è detentore e non possessore colui che ha il materiale godimento dei una cosa in forza di un titolo che implichi il riconoscimento dell'altruità della cosa (es. rapporto di locazione).


Mutamento della detenzione in possesso (art.1141 CC) può avvenire per:

causa proveniente da un terzo;

opposizione del detentore.

Possesso in buona fede (art.1147 CC): Colui che ritiene di essere anche il proprietario.

È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.

La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto


Il possesso si acquista a titolo:

originario con l'apprensione fisica della cosa tramite:

spoglio o occupazione (art.923 CC) cose mobili di proprietà di nessuno;

mutamento della detenzione in possesso (art.1141 CC);

interversione del possesso (art.1164 CC).

derivativo tramite:

consegna della cosa che può essere materiale o simbolica (es. chiavi immobile);

successione.




Effetti del possesso:

il proprietario può rivendicare dal possessore la restituzione del bene. A tal fine se la domanda è accolta il possessore è tenuto a restituire la cosa con i frutti ma con diverse modalità:

se possessore in buona fede acquista i frutti maturati in data anteriore alla domanda di rivendica e già separati e restituisce quelli percepiti dal momento della domanda;

se possessore in malafede deve restituire tutti i frutti percepiti fin dall'inizio del possesso.

Il possessore ha comunque diritto al rimborso delle spese fatte per le manutenzioni straordinarie.

Nell'acquisto della proprietà tramite possesso il possesso vale come titolo.

Per i beni mobili colui al quale sono alienati da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (art.1153,1155 CC).


Usucapione

Per i beni immobili la proprietà e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (art.1158 CC).

(art.1159 CC)Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

la proprietà dei beni mobili si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni se in buona fede. Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.


AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA':


Azioni petitorie rivolte a chi ha il diritto di proprietà su un bene:

azione di rivendicazione (art.948 CC) Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

L'azione di rivendicazione spetta quindi solo al proprietario che avrà l'onere della prova (art.2697 CC) del diritto di proprietà. Non sarà quindi ritenuto sufficiente un acquisto a titolo derivativo ma occorrerà risalire ad un acquisto a titolo originario.

Al fine di dimostrare il suo diritto, il rivendicante deve dimostrare di aver acquistato a titolo originario (es. ex art.1153 CC possesso in buona fede più titolo idoneo) oppure di aver usucapito anche unendo il proprio possesso con quello del suo dante causa (ex art.1146 CC) per un periodo in totale non inferiore ai 20 anni.

Prescrizione: l'azione di rivendicazione non si prescrive salvo gli effetti di acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.


Azioni negatorie (art.949 CC) Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

L'onere probatorio è meno impegnativo che nelle azioni di rivendicazione infatti il proprietario può dare prova di acquisto anche solo a titolo derivativo.


Regolamento di confine e apposizione di termini (art.950-951 CC) Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.


Azioni possessorie concesse a chi ha il possesso del bene.

Sono accordate al possessore in quanto tale a prescindere che si o meno il proprietario del bene. Sono azioni più rapide rispetto di quelle petitorie.

Il possessore deve solo dimostrare il suo stato possessorio e se riveste anche la ura di proprietario è dispensato dall'onere della prova di proprietà.

La motivazione giuridica di tale tutela è data da esigenze attinenti l'ordine pubblico onde evitare una autotutela da parte dei cittadini.

azione di reintegrazione (art.1168 CC) deve essere esercitata entro l'anno contro chi con violenza ha spogliato il possessore del suo bene. Viene tutelato anche il detentore qualificato (non chi detiene per servizio o ospitalità). La reintegrazione è ordinata dal giudice sulla semplice notorietà del fatto senza dilazione.

Azione di manutenzione (art.1170 CC) il possessore se detiene il possesso da almeno un anno e tale possesso non è stato acquistato in modo violento o clandestino, può chiedere che entro l'anno dalla turbativa la manutenzione (tutela) del possesso.


Azioni di nunciazione (artt.1171-l172 CC) sono azioni tutelari tese ad impedire che si producano danni in capo ad un soggetto. Possono essere promosse da proprietari, possessori o titolari di un diritto. Sono:

denunzia di nuova opera (art.1171 CC) se si teme che da una nuova opera in costruzione possa arrivare un danno all'oggetto di un proprio diritto;

denunzia di danno temuto (art.1172 CC) se vi è una previsione di danno.


OBBLIGAZIONI:

Lo studio dell'obbligazione attiene all'oggetto del rapporto giuridico.

Differenze tra diritti reali e diritti di obbligazione:

diritti reali:

attengono ai diritti dell'uomo sulla cosa

godimento della cosa avviene sulla cosa stessa

diritti assoluti la loro efficacia è rivolta a tutti i soggetti (erga omnes);

perdurano nel tempo.

diritti di obbligazione:

attengono ai diritti che un soggetto (creditore) ha nei confronti di un altro soggetto (debitore)

presuppongono la cooperazione del debitore (adempimento)

diritti relativi cioè possono essere fatti valere dal creditore solo nei confronti del debitore;

tende ad esaurirsi nel tempo.


L'obbligazione è un vincolo giuridico in virtù del quale il debitore è tenuto verso il creditore ad una prestazione (artt.1173-l320 CC).

Il creditore ed il debitore sono quindi legati da un vincolo un legame di comportamenti che sfocia in una prestazione.


Elementi dell'obbligazione:


soggetto attivo (creditore)    oggetto (prestazione) soggetto passivo (debitore)


Fonti delle obbligazioni (art.1173 CC): Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Il contratto è quindi la fonte principale seguita dal fatto illecito. Altri fatti o atti idonei a far sorgere una obbligazione sono: la promessa di amento (art.1988 CC), la promessa al pubblico (art.1989 CC), la ricognizione di debito (art.1988 CC), i titoli di credito, la gestione d'affari (art.2028 CC), il amento dell'indebito (art.2033 CC) e l'arricchimento senza causa (art.2041 CC).


Oggetto del rapporto giuridico è la prestazione che deve essere:

a carattere patrimoniale (art.1174 CC) suscettibile a valutazione economica;

possibile, ci può essere impossibilità oggettiva o soggettiva, però solo l'impossibilità oggettiva non fa sorgere l'obbligazione;

lecita, illecita è l'obbligazione contraria alla legge, all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume;

determinatezza e determinabilità che contenga tutti gli elementi per il suo stesso svolgimento.


Art.1175 CC: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Ci deve essere quindi collaborazione tra i due soggetti per la soddisfazione dell'obbligazione; anche da parte del creditore.


Tipi di obbligazione:

di dare consegnare di mezzi: il debitore si obbliga nei confronti

del creditore

a compiere una determinata attività senza garantirne il risultato (es. prestazioni professionali)

di risultati: il debitore si obbliga nei confronti del creditore non solo a compiere una determinata attività ma anche a raggiungere un particolare risultato.

restituire

fare

non fare




ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI (artt.1176-l200 CC):


L'adempimento consiste nell'esatta esecuzione da parte del debitore della prestazione che forma l'oggetto della obbligazione.


Elementi dell'esatto adempimento sono:

a)  modalità di esecuzione della prestazione. Non è sufficiente quindi adempiere ma occorre adempiere secondo gli elementi dell'esatto adempimento:

nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 CC);

il creditore può rifiutare un adempimento parziale, quindi il debitore deve adempiere per intero, salvo i casi previsti dalla legge come la legge cambiaria (art.1181 CC);

quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (art.1178 CC);

obbligo di custodire la cosa da consegnare fino alla consegna (art.1177 CC);

chi è tenuto a prestare garanzia la può dare reale o personale (art.1179 CC).

b)  persona che esegue la prestazione (art.1180 CC). L'obbligazione assunta dal debitore può essere adempiuta da un terzo, anche se non rientrava nel rapporto obbligatorio. Il creditore non può opporsi all'adempimento del terzo a meno che non abbia un interesse particolare sull'adempimento del debitore. (es. imprenditore teatrale che ingaggia un noto cantante). Ci può essere anche una opposizione del debitore all'intervento del terzo.

c)  persona che riceve la prestazione (art.1188 CC). Il amento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante. Se il amento non è fatto al creditore e comunque lui lo rettifica il debitore viene liberato dalla obbligazione.

d)  luogo dell'adempimento (art.1182 CC). E' il luogo stabilito dalle parti o in mancanza:

obbligo di consegna di cosa certa e determinata nel luogo dove si trova quando è sorta l'obbligazione;

somma di danaro consegnata al domicilio del creditore alla scadenza o se il domicilio è diverso dal momento in cui è sorta l'obbligazione al domicilio del debitore;

in tutti gli altri casi al domicilio del debitore alla scadenza.

e)  tempo dell'adempimento (art.1183 CC). Si distinguono sue ipotesi:

è stato fissato il termine si presume che sia a favore del debitore;

non è stato fissato il termine di esecuzione della prestazione e quindi il creditore può esigerla immediatamente.

f)    identità della prestazione oggetto dell'obbligazione. Perché ci sia esatto  adempimento ci deve quindi essere una esatta identità della prestazione oggetto della obbligazione con la prestazione promessa.


Pagamento a creditore incapace (art.1190 CC). Il amento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu ato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.

Pagamento eseguito da debitore incapace (art.1191 CC). Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il amento a causa della propria incapacità se la fonte di nascita dell'obbligazione è legittima.

Imputazione di amento (art.1193 CC). Di fronte ad un amento, se non è stato specificato il debito che si vuole soddisfare, le obbligazioni vengono soddisfatte nel seguente ordine:

più debiti , di cui uno scaduto, il debito scaduto;

più debiti scaduti, quello meno garantito;

più debiti scaduti ugualmente garantiti, quello più oneroso per il debitore;

più debiti scaduti ugualmente garantiti e onerosi per il debitore, quello più antico;

in mancanza, proporzionalmente ai vari debiti.


L'art.1199 CC sancisce che le spese per il amento sono a carico del debitore e comunque il debitore ha diritto di ricevere la quietanza del amento.


Il creditore può accettare una prestazione diversa da quella dovuta e il debito si esaurisce al compimento della prestazione stessa (art.1197 CC).


Surrogazione (artt.1201-l205 CC):

Quando un terzo interviene in favore del debitore sostituendolo nell'adempimento della prestazione,  il creditore può surrogarlo dei propri diritti. La surrogazione può essere: per volontà del creditore, per volontà del debitore o legale.

Mezzi di amento. Non viene rispettato il luogo dell'adempimento come domicilio del creditore: trasferimento elettronico di fondi, sistema bancomat, carta di credito, accredito bancario e assegno.


Altri modi di estinzione del rapporto di obbligazione (diversi dall'esatto adempimento):

novazione (artt.1230-l235 CC) sostituire una obbligazione esistente con una nuova diversa dalla precedente per oggetto o per titolo. Può essere soggettiva se cambia uno dei due soggetti (debitore o creditore) od oggettiva se cambia l'oggetto della obbligazione. Deve quindi essere caratterizzata dalla volontà di novare e dalla cosa nuova

remissione (artt.1236-l240 CC) il creditore può rimettere il debito estinguendo così l'obbligazione;

compensazione (artt.1241-l252 CC) quando due soggetti sono legati da più rapporti di debito-credito:

compensazione legale (art.1243 CC)opera automaticamente se i debiti sono liquidi ed esigibili

compensazione giudiziale (art.1243 CC) se il debito è di facile liquidazione il giudice può dichiarare la compensazione;

volontaria (art.1252 CC) se c'è volontà tra le parti anche si debiti non sono liquidi ed esigibili.

confusione (art.1253-l255 CC) debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona e così i rapporti di debito-credito si esauriscono;

impossibilità sopravvenuta (art.1256-l259 CC) estingue l'operazione anche se al suo sorgere era possibile. L'impossibilità non deve essere né temporale né parziale.


INADEMPIMENTO:

L'inadempimento consiste in ogni discordanza tra il dovuto e ciò che è effettivamente prestato.

Art.1218 CC: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.


Il debitore è in mora quando non esegue la prestazione o la esegue in ritardo.

La mora scatta con la costituzione in mora quindi un atto del creditore (art.1219 CC) ma è automatica:

quando il debito deriva da fatto illecito;

quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione;

quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.


Effetti della mora:

obbligo di risarcire il danno del ritardo;

il rischio della prestazione passa dal creditore al debitore (art.1221 CC).


Gli elementi del danno risarcibile sono quelli generali cioè:

perdita subita (danno emergente);

mancato guadagno (lucro cessante).

Art.1226 CC valutazione equitativa del danno. Il giudice, se non è stato provato un danno preciso nell'ammontare, fa una valutazione equitativa.


Mora del creditore (art.1206 CC):

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il amento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.

La mora del creditore, più complessa di quella del creditore, scatta quando il debitore ha fatto un'offerta valida al creditore ex art.1208 CC. I requisiti per la validità dell'offerta sono:

che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;

che sia fatta da persona che può validamente adempiere;

che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquidate, e una somma per le spese non liquidate, con riserva di un supplemento, se necessario;

che il termine sia scaduto;

che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;

che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;

che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro o titoli di credito l'offerta deve essere reale (materiale).


La cessione del credito (art.1260 CC): Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore , purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Efficacia della cessione (art.1264 CC): La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Nella cessione a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire esclusivamente l'esistenza del credito; nella cessione a titolo gratuito non deve neanche garantire l'esistenza del credito a meno che la garanzia non sia espressamente pattuita.


Cessione pro soluto il cedente non risponde della solvenza del debitore; cessione pro solvendo il cedente con apposito atto garantisce la solvibilità del debito.

La cessione del credito tra imprese (factoring) viene regolata dalla L.52/91.

La cessione del credito privato e quella del credito d'impresa si differenziano per le seguenti caratteristiche:

a)  i soggetti:

cessione del credito nel diritto privato: chiunque può cedere il credito;

factoring: il cedente deve essere un imprenditore e il cessionario deve essere una società.

b)  le garanzie della cessione:

cessione del credito nel diritto privato: il cedente non garantisce la solvenza del debitore (salvo patto contrario);

factoring: il cedente garantisce nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza (salvo patto contrario).

c)  la natura dei crediti ceduti:

cessione del credito nel diritto privato: non vi è alcuna particolare limitazione;

factoring: oggetto della cessione devono essere i crediti sorti da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa.


SUCCESSIONE NEL DEBITO (art.1268 ss. CC):


Delegazione: il debitore originario (delegante) assegna un nuovo debitore (delegato) al creditore (delegatario):



Tizio (debito di 100)


Caio (debito di 100)

(Tizio delega Caio a are il suo debito a Sempronio)    Sempronio (creditore)


a)  delegazione di amento

è liberatoria quando il delegante è liberato da debito per espressa dichiarazione del delegatario;

è cumulativa quando il delegante non è liberato e resta obbligato accanto al delegato. Il delegatorio cioè acquista accanto al vecchio debitore (delegante) un nuovo debitore (delegato).

b)  delegazione a promettere

è titolata se il debitore nel promettere di are al delegatario fa riferimento al rapporto di provvista o al rapporto di valuta o ad entrambi (emerge la struttura a triangolo);

è pura se il delegato promette di are al delegatario una certa somma senza riferirsi né al rapporto di provvista né al rapporto di voluta.


Espromissione: è un contratto tra un terzo (espromittente) ed il creditore (espromissario) dove il terzo promette di are un debito altrui (espromesso):

espromissione liberatoria: il creditore espromissario libera espressamente il debitore espromesso (solo l'espromittente rimane obbligato);

espromissione cumulativa: il terzo espromittente è obbligato in solido con il debitore espromesso nei confronti dell'espromissario.


Accollo: è un contratto tra un terzo (accollante) ed il debitore (accollato):

liberatorio;

cumulativo, c'è un affiancamento dell'accollante al accollato nell'obbligazione;

semplice, il creditore (accollatario) non è a conoscenza dell'avvenuto accollo del debito tra l'accollante e accollato.


Obbligazioni pecuniarie sono quelle obbligazioni che hanno per oggetto un somma di denaro (art.1277 CC). Si dice che le obbligazioni pecuniarie sono regolate dal principio nominalistico e cioè il debito viene considerato al suo valore nominale. Si presenta quindi un problema di mutamento di valore della moneta nel tempo a cui la giurisprudenza risponde con la corrispondenza valore nominale al creditore sufficiente ad estinguere il debito. Il rischio di mutamento di valore della moneta grava sul creditore.

In caso, però, di ritardato amento l'art.1224 CC stabilisce che il debitore deve almeno gli interessi legali se non ne erano stati previsti di diversi. Il creditore ha diritto ad un ulteriore risarcimento se prova che il danno sofferto è stato maggiore.


distinzioni tra obbligazioni:

l'obbligazione è semplice quando unica e sola è la prestazione assunta dal debitore;

l'obbligazione è alternativa quando due sono le prestazioni dedotte; o una o l'altra;

l'obbligazione è parziaria se il creditore deve chiedere a ciascheduno dei debitori il amento della sua quota di debito;

l'obbligazione è solidale se il creditore può chiedere a ciascheduno dei debitori il amento dell'intero debito:

attiva: più creditori con un solo debitore;

passiva: più debitori con uno solo creditore.


CONTRATTI (art.1321 CC):

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Volontà come elemento fondamentale


L'art.1325 CC delinea invece i requisiti essenziali del contratto ne:

accordo tra le parti

la causa

l'oggetto

la forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Produce nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 CC.


Classificazione dei contratti:

reali: i contratti si formano con il consenso o la consegna della merce;

consensuali: i contratti si formano con il consenso delle parti.

In base all'effetto:

ad effetti reali: i contratti che producono l'effetto translativo;

ad effetti obbligatori: i contratti che producono l'effetto di far sorgere obbligazioni in capo ad uno o ad entrambi i contraenti;

In base alle obbligazioni che fanno sorgere:

contratti onerosi: l'obbligazione è rivolta ad entrambe le parti;

contratti gratuiti: l'obbligazione è rivolta ad una parte sola.


Autonomia contrattuale (art.1322 CC): le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Quindi come si vede dal secondo comma per i contratti atipici ci deve essere un controllo di meritevolezza dell'oggetto (es. contratto di sponsorizzazione).


A differenza dei contratti (categoria aperta) gli atti unilaterali patrimoniali, intesi come dichiarazione di volontà di una sola parte, formano un numero chiuso (es. procura, atto di fondazione) e sono disciplinati specificamente dal CC per ognuno di essi pur potendosi applicare, in quanto compatibili, le norme generali sui contratti (art.1324 CC).


Processo di formazione del contratto (art.1325 CC):

Il contratto si forma sul principio dell'accordo tra le parti ed inoltre il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.


proposta   consenso negoziale


accettazione


Un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta.

La proposta per essere valida deve contenere gli elementi necessari e sufficienti a determinare con l'accettazione il consenso negoziale. Se mancano gli elementi si parla di invito ad offrire.


L'effetto del contratto avviene dal momento in cui la proposta viene accettata e l'accettazione della proposta fatta al domicilio del proponente porta alla presunzione di conoscenza a meno che egli non dimostri di non averne avuto notizia senza sua colpa (art.1335 CC).


La proposta può essere revocata finché il contratto non si è formato e partendo dal presupposto che la proposta non può rimanere vincolante all'infinito le cause della sua caducazione sono:

termine di validità della proposta espressamente evidenziato;

revoca;

morte del proponente;

sopravvenuta incapacità del proponente.


C'è comunque la possibilità di rinunciare alla revoca della proposta dando un termine alla irrevocabilità della proposta. Durante tale periodo non sono possibili modifiche alla proposta che, se viene accettata, rende il contratto concluso.


Causa: come funzione economico sociale del contratto. Non c'è nel codice una definizione della causa ma si desume da tre articoli. L'illeicità della causa produce nullità nel contratto. Il controllo della funzione economico sociale della causa si pone solo per i contratti atipici

Art.1343 CC la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La causa non va confusa con il motivo.


Il motivo è la ragione interna per la quale il soggetto si induce al negozio. I motivi sono irrilevanti per il diritto ma rileva solo il motivo illecito. Il contratto è illecito (quindi nullo) quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art.1345 CC). I caratteri necessari per l'annullamento quindi sono:

illecito;

determinante alla ragione del negozio;

comune alle parti (non basta la conoscenza di una delle parti ma ci vuole la condivisione del motivo).


Ci possono essere contratti in frode alla legge visti cioè come mezzi per eludere una norma imperativa (art.1344 CC).




Oggetto è il contenuto concreto del singolo rapporto contrattuale.

Art.1346 CC L'oggetto del contratto deve essere possibile lecito determinato o determinabile.

L'impossibilità deve essere oggettiva in quanto la soggettiva non rileva; la leicità come conformità al diritto.

L'oggetto deve essere determinato o determinabile attraverso gli elementi compresi nel contratto. Ci può essere il caso di un oggetto determinato da un terzo diverso dai contraenti.


Forma: requisito essenziale del contratto è la forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Esiste un principio di libertà delle forme cioè la forma assume requisito essenziale del contratto solo se la legge lo stabilisce se no la forma è libera.

La legge però prevede una serie di contratti che devono farsi per atto pubblico o scrittura privata pena la nullità (art.1350 CC) es. beni immobili.

Si distinguono:

forma ad substantiam richiesta per la validità dell'atto;

forma ad probationen necessaria per dare la prova dell'atto (prova documentale).


Art.2699 CC. L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (fa prova in se).

Art.2702 CC. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (la prova scatta se il soggetto contro il quale viene prodotta non la disconosce).

Ciò che fa prova non è il contenuto della dichiarazione ma la dichiarazione stessa.


Le trattative e la responsabilità precontrattuale. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (art.1337 CC).

Secondo buona fede vuol dire entrare nelle trattative con un serio desiderio a contrarre.

Se si viola questo principio di buona fede si incappa nella responsabilità precontrattuale che ci porta a dover riconoscere dei danni all'altro soggetto.

I danni risarcibili sono riconosciuti nei limiti del cosiddetto "interesse negativo". Dove si intende l'interesse che la parte di buona fede aveva a che le trattative non avessero avuto inizio.

L'interesse negativo si quantifica nelle spese delle perdute occasioni di stringere un altro valido contratto e dalla attività sprecata nelle trattative (danno emergente e lucro cessante).

La quantificazione dell'interesse negativo non può essere mai pari o superiore al valore del contratto che si sarebbe dovuto stipulare.


I rapporti giuridici preparatori

Si intendono per rapporti giuridici preparatori quei rapporti diretti a fermare un affare, il cui assetto definitivo viene posticipato nel tempo. I rapporti giuridici preparatori sono:

contratto preliminare (artt.1351,2932 CC) con la stipulazione del contratto preliminare le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto, detto contratto definitivo. Esistono i contratti preliminari unilaterali o bilaterali. La forma deve essere quella del contratto definitivo pena la nullità. L'art.2932 stabilisce che se colui che era obbligato a concludere un contratto non adempie l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso e quindi non solo un risarcimento del danno. L'effetto definitivo avviene attraverso la stipulazione di un contratto nuovo;

opzione (art.1331 CC) è un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra si riserva la facoltà di accettarla o meno. Diventa una proposta definitiva nel momento dell'accettazione della proposta effettuata dall'altra parte;

patto di prelazione: si distingue dagli altri rapporti giuridici in quanto non crea un obbligo a contrarre, ma più semplicemente crea un obbligo a preferire un determinato soggetto ad altri, a parità di condizioni, se ed in quanto si deciderà a contrarre. Differenza tra patto di prelazione e diritto di prelazione, il patto nasce da contratto il diritto nasce da ex legge e dove nella violazione del diritto l'ordinamento scatta con meccanismi di natura reale, mentre nel patto si avrà solo diritto ad un riconoscimento dei danni;

proposta irrevocabile (art.1329 CC);

la prenotazione


Condizioni generali di contratto (artt.1341-l342,1370,1679,2211,2965 CC): contratti di massa o di adesione. Vengono a mancare le contrattazioni individuali di pari forza.

Vengono a crearsi una serie di contratti standardizzati proposti ai consumatori che però fanno nascere una specie di diritto privato d'impresa visto l'impari equilibrio tra i due soggetti (impresa e consumatore).


Le condizioni generali di contratto sono il regolamento negoziale predisposto da un contraente per la regolazione di una serie infinita di successivi rapporti.

Art.1341 CC: Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Il legislatore accetta il fenomeno delle condizioni generali ma esige come tutela della parte debole che ci sia la conoscenza da parte del contraente delle condizioni

Arte.1342 CC: Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Viene così riconosciuta un po' di autonomia contrattuale.

Art.1341 II CC: sistema di protezione da clausole vessatorie (condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte):

limitazioni di responsabilità;

facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;

decadenze;

limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;

restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;

tacita proroga o rinnovazione del contratto;

clausole compromissorie;

deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Strumento protettivo è il richiamo del consumatore sul contenuto della clausola in quanto esse non hanno effetto se non sono esplicitamente approvate per iscritto

L'unione europea è intervenuta a protezione dei consumatori intervenendo con il Capo14 bis circa i contratti dei consumatori (Direttiva 5/4/1993 93/13 attuata con L.52 6/2/96). Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

escludere o limitare la responsabilità;

prevedere l'alienazione di un diritto


ELEMENTI ACCIDENTALI ED EFFETTI DEL CONTRATTO:

Si fa riferimento a:

condizione: è un avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi si producono o vengono meno gli effetti del contratto. Si distingue tra condizione sospensiva, se gli effetti del negozio non si verificheranno che all'avverarsi della condizione; o condizione risolutiva se gli effetti del negozio si verificheranno subito ma cesseranno all'eventuale verificarsi della condizione. La condizione può essere:

causale se si tratta di elementi estranei al soggetto;

potestativa se si tratta di elementi determinati dal soggetto;

mista se si verificano entrambi i casi.

La condizione meramente potestativa consente in un fatto il cui compimento o la cui omissione non dipende dalla volontà del terzo ma dal mero arbitrio (se vorrò); per questo motivo è nulla

termine: avvenimento futuro e certo dal quale, o fino al quale, debbono prodursi gli effetti del negozio;

modo: peso che si oppone ad una liberalità allo scopo di limitarla.


Effetti del contratto (art.1372 CC):

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Mutuo consenso: due sono le parti che hanno creato il vincolo negoziale e per sciogliersi da quel vincolo occorre un nuovo e rinnovato consenso di entrambe le parti.

L'art.1373 prevede altresì il recesso unilaterale (convenzionale o legale) che può essere conurato come il diritto potestativo di risolvere eccezionalmente dall'interno, ex uno latere, il contratto.

Può scaturire dalla volontà delle parti (convenzionale) o per legge (legale). Nel primo caso sono le parti stesse che al momento della stipulazione del contratto convengono che una di esse potrà, a certe condizioni, recedere. Nel secondo caso invece è il recesso attribuito per legge come nei rapporti di durata con assenza del termine finale e dove l'ordinamento deroga al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti e ammette che la volontà di un solo soggetto determini lo scioglimento del contratto (es. recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato art.1750 CC).

Nel nostro ordinamento vige il principio consensualistico ad effetto translativo nei contratti ad effetti reali (art.1376 CC): la proprietà si trasmette o si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

E' con il codice napoleonico che si supera la traditio, basta il consenso per perfezionare il contratto e non serve la consegna del bene. C'è un distinguo nell'art.1377 CC dove per il trasferimento di massa di cose occorre una misurazione stabilita.

L'art.1378 CC per trasferimento di cose determinate solo nel genere il momento del trasferimento della proprietà è l'individuazione, cioè l'isolare la massa di cose che viene trasferita. Se il trasferimento è da piazza a piazza l'individuazione avviene mediamente la consegna al vettore o spedizioniere.

Art.1380 CC: questa norma risolve il conflitto tra persone che abbiano diritti personali di godimento sulla medesima cosa adottando un criterio temporale (il primo che ha goduto) o il titolo di data anteriore.


Altri effetti del contratto

acconto: somma di denaro corrisposta in conto prezzo (amento frazionato);

caparra confirmatoria: ha la funzione di rinforzare l'impegno ad adempiere ed ha la funzione di liquidazione convenzionale del danno in caso di risoluzione del contratto per inadempimento (art.1385 CC);

caparra penitenziale: è il corrispettivo del diritto di recesso; la funzione è quindi di corrispettivo del diritto di recesso (art.1386 CC);

clausola penale: non si ha dazione di denaro al momento della stipula, come nel caso della caparra. Ha la funzione di predeterminare il risarcimento del danno.


Interpretazione del contratto

Nell'interpretazione soggettiva del contratto bisogna analizzare il comportamento delle parti anche dopo la stipulazione del contratto stesso.

Se rimangono ulteriori dubbi dopo l'interpretazione soggettiva del contratto si ricorre alle norme di interpretazione oggettiva come l'art.1367 (principio di conservazione il quale  stabilisce che vengono fatti salvi gli effetti che con una interpretazione soggettiva sarebbero negati).

L'interpretazione di un contratto si può dividere in tre fasi:

interpretazione letterale

ricerca della comune intenzione delle parti;

valutazione del comportamento delle parti.

L'art.1366 CC ci dice inoltre che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, dove la buona fede non è tanto di chi interpreta il contratto ma in chi lo ha sottoscritto.

Per quanto riguarda l'interpretazione nei contratti di massa si applicano i principi dell'art.1370 CC " Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro."

L'art.1371 CC conclude le eventuali oscurità di un contratto anche dopo le varie interpretazioni.

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso.


LA RAPPRESENTANZA:

Art.1388 CC: Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Un soggetto agisce in nome e per conto di un altro soggetto nella sottoscrizione di contratti (si evita così la duplicazione dei contratti).

Tra rappresentante e rappresentato vi è l'attribuzione di poteri per sostituirsi nel compimento di una attività giuridica cosicché gli effetti risalgono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

Le fonti della rappresentanza (art.1387 CC): Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato. I tipi di rappresentanza sono:

legale dalla legge (genitori rappresentano i li minorenni);


volontaria procura atto unilaterale


mandato  contratto;

organica: il potere di rappresentanza consegue all'organo della persona giuridica (es. Presidente S.p.A.).

Agire in nome di un soggetto significa spenderne il nome ed il fatto che in un atto di rappresentanza il dominus sia fatto palese o meno al terzo, distingue la rappresentanza diretta (il rappresentante dichiara al terzo di agire in nome e per conto del rappresentato) o la rappresentanza indiretta (il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma in nome proprio).


Contratto di mandato (art.1703 CC): Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Il mandato può essere:

con rappresentanza (art.1704 CC) se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante. Si applicano le regole della rappresentanza;

senza rappresentanza (art.1705 CC) Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (salvo l'obbligo di trasferire il diritto al mandante).

Il parametro di diligenza del mandatario deve essere quello del buon padre di famiglia (art.1710 CC).

L'agire nell'interesse del rappresentante può portare ad un conflitto di interessi tra il rappresentante ed il rappresentato.

art.1394 CC: Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

art.1395 CC: contratto con se stesso.

art.1398 CC: Rappresentanza senza potere. - Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

art.1393 CC: giustificazione dei poteri (il terzo può esigere la dimostrazione dei poteri che il rappresentante dichiara di avere).

art.1399 CC: il terzo può esercitare la facoltà di ratificare il contratto nel caso della rappresentanza senza potere.


Interferenze tra contratto ed i terzi

art.1401 CC: Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

La nomina deve essere fatta entro 3 giorni e non ha effetto se non viene accettata restando così obbligata nel contratto il soggetto nominante.

Effetti della nomina art.1404 CC: Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.


Contratto a favore di terzi (artt.1411 ss CC):

Gli effetti positivi del contraente vanno a favore di un terzo (es. assicurazione sulla vita con beneficiario altro soggetto). Lo stipulante deve avere interesse nella stipula. Non è un contratto trilaterale.


Cessione del contratto (artt.1406 ss CC):

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.

La differenza con la cessione del credito è che nella cessione del contratto è necessario il consenso dell'altra parte, mentre non nella cessione del credito


NULLITA' E ANNULLABILITA'

La nullità e l'annullabilità sono sanzioni che rientrano nella categoria della invalidità del contratto.


Nullità: ciò che nullo non produce alcun effetto

è la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento giuridico;

l'atto nullo non produce alcun effetto;

la nullità ha effetto retroattivo (agisce fin dalla formazione dell'atto).


Cause di nullità del contratto (art.1418 CC): Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 (accordo tra le parti, forma, oggetto causa), l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 (possibile, lecito, determinato


nullità parziale (art.1419 CC): se le clausole colpite da nullità sono elemento determinante per il consenso delle parti l'intero contratto diviene nullo. Se le clausole nulle sono sostituite da norme imperative il contratto non è soggetto a nullità.


Art.1421 CC: Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.


L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione (art.1422 CC) ed inoltre il contratto nullo non può essere convalidato (art.1423 CC).

Esiste però la conversione dell'atto nullo che è comunque cosa differente dalla convalida. Mentre la convalida sana il negozio viziato con la conversione si permette di salvare gli effetti di un contratto diverso a determinate condizioni cioè che abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge (art.1424 CC) es. cambiale nulla diventa promessa di amento.


Annullabilità

Cause di annullabilità sono: l'errore, la violenza, il dolo e gli altri casi stabiliti dalla legge.

Le cause annullabilità possono essere suddivise in due grandi gruppi:

le cause attinenti all'incapacità di chi contrae (art.1425 CC) es. minore, interdetto, inabilitato;

le cause che attengono ai vizi del consenso: il soggetto che contrae è pienamente capace ma la sua volontà è viziata (errore, violenza o dolo) art.1427 CC.


L'errore può essere: errore vizio o errore ostativo.

L'errore è dovuto ad una falsa rappresentazione della realtà che nasce dalla mia percezione di essa. Se è indotta si parla di dolo. Viene a costituirsi un conflitto tra la salvaguardia del soggetto in errore ed il libero traffico economico. Quindi i tratti fondamentali perché l'errore sussista è la riconoscibilità dell'errore dall'altro contraente (art.1428 CC) e l'essenzialità dell'errore stesso.

Essenzialità dell'errore (art.1429 CC):

L'errore è essenziale

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto

2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.

Esiste anche l'ipotesi dell'errore di calcolo che però non porta alla nullità del contratto ma solo ad una sua modificazione.


La violenza può essere: fisica o psichica.

La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo (art.1434 CC).

Solo la violenza psichica porta all'annullabilità del contratto in quanto lascia due scelte: la scelta di stesura del contratto o conoscere se la minaccia era vera. La violenza fisica porta al contratto nullo in quanto fa mancare uno dei suoi elementi fondamentali: l'accordo tra le parti.


Il dolo può essere: determinante o incidente.

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (art.1439 CC).

Il dolo incidente non è causa di annullabilità del contratto in quanto il contratto sarebbe stato ugualmente stipulato anche se diversamente (art.1440 CC).


La convalida può essere solo per i contratti annullabili e non i nulli:

espressa: è effettuata mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e la dichiarazione che si intende convalidarlo;

tacita: si estrinseca dal comportamento concludente del contraente cui spetta l'azione di annullamento, il quale dà volontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivo dell'annullabilità.


Differenze tra nullità e annullabilità:

causa

natura dell'interesse protetto (un interesse generale per la nullità mentre un interesse particolare per l'annullabilità);

soggetti e legittimazione attiva (i criteri distintivi attengono ai soggetti che possono far valere il vizio; più esteso nella nullità, più ristretto nella annullabilità);

prescrizione (l'atto nullo non si prescrive mai, l'atto annullabile si prescrive in 5 anni);

convalida (i negozi annullabili possono essere convalidati mentre non quelli nulli);

effetti (il negozio nullo non produce effetti fin dal suo nascere mentre il negozio annullabile produce effetti fino a quando non è esercitata con successo l'azione di annullamento).


Simulazione

creare un'apparenza al fine di creare uno stato di cose fittizie, conoscibili dai terzi.

Il negozio simulato crea per il terzo una apparenza, una finzione, che non corrisponde a realtà.

simulazione assoluta: le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà non ne vogliono porre in essere nessuno;

simulazione relativa: le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà ne vogliono porre in essere un altro, diverso, denominato contratto dissimulato.

Effetti della simulazione (non produce effetto tra le parti ed è nullo). Effetti tra le parti (art.1414 CC) Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma;

Prove della simulazione (art.1417 CC):

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illeicità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.

Tra le parti la simulazione si prova a mezzo della contro-dichiarazione.


RESCISSIONE E RISOLUZIONE:

Sono rimedi previsti dall'ordinamento a causa di anomalie del contratto.

La rescissione si applica ad anomalie genetiche cioè che erano presenti alla formazione del contratto:

contratto concluso in stato di pericolo (art.1447 CC);

azione generale di rescissione per lesioni (art.1448 CC).

La risoluzione si applica ad anomalie sorte in fase successiva alla formazione del contratto, durante la sua vita:

per inadempimento;

per impossibilità;

per eccessiva onerosità.


RESCISSIONE (art.1447 CC): Il contratto con cui la parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

Elementi necessari alla rescissione sono quindi: lo stato di pericolo attuale e grave per la persona e  che la situazione sia nota alla controparte.

Vi è una somiglianza tra la rescissione e l'annullamento causa violenza con la differenza che nell'annullamento la violenza e fatta da un soggetto verso l'altro mentre nella rescissione la violenza è solo conosciuta dall'altro soggetto.

Art.1448 CC: Azione generale di rescissione per lesione. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

Non sono ammessi i contratti aleatori.


RISOLUZIONE

per inadempimento. Occorre distinguere tra:

la nozione di inadempimento dell'obbligazione;

l'inadempimento come causa di risoluzione del contratto.

Art.1453 CC risoluzione del contratto per inadempimento: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può adempiere la propria obbligazione.

Non ogni inadempimento dà luogo all'azione di risoluzione, ma solo un inadempimento che, ai sensi dell'art.1455 CC, non sia di scarsa importanza avuto riguardo degli interessi dell'altra parte. L'inadempimento deve essere quindi grave.

E' l'azione giudiziaria che porta alla risoluzione del contratto. Stante però la difficoltà e la lunghezza dei tempi per l'azione giudiziaria si può pervenire ad una risoluzione di diritto

diffida ad adempiere (art.1454 CC): non c'è più interesse nella prosecuzione del contratto e quindi tramite una sollecito scritto si invita l'altra parte ad adempiere entro un determinato periodo di tempo, trascorso il quale il contratto si riterrà risoluto di diritto;

clausola risolutiva espressa (art.1456 CC): è prevista alla stipulazione del contratto e copre l'interesse fondamentale di una parte, di cui è a conoscenza anche l'altra, dei modi della prestazione;

termine essenziale (art.1457 CC): scrivere sul contratto dell'essenzialità del termine temporale di esecuzione trascorso il quale c'è la risoluzione di diritto.


per impossibilità sopravvenuta. Si distingue tra:

impossibilità genetica comporta la nullità del contratto;

impossibilità funzionale comporta la risoluzione del contratto.

L'impossibilità può inoltre essere:

totale (art.1463 CC) comporta la restituzione, da parte del liberato, di ciò che ha ricevuto secondo le norme della ripetizione dell'indebito;

parziale (art.1464 CC) riduzione della controprestazione oppure possibilità di risoluzione.


per eccessiva onerosità (art.1467 CC). E' presente nei contratti a prestazioni corrispettive (l'esecuzione è continuata o periodica ovvero differita). Non si trova quindi nei contratti a prestazione istantanea o i contratti aleatori oppure i contratti unilaterali.

L'articolo stride un po' con il principio del contratto che ha forza di legge tra le parti.

Elementi sono la eccessiva onerosità; il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili nel momento della conclusione del contratto.

E' prevista una riconduzione all'equilibrio della prestazione.

L'art.1468 prevede che anche i contratti unilaterali si possono ricondurre ad equità.

Presupposto fondamentale per la riconduzione ad equità è che la prestazione (divenuta eccessivamente onerosa) non sia stata ancora eseguita.

Caratteristiche della risoluzione per eccessiva onerosità sono:

l'azione della parte a cui spetta la prestazione onerosa (non agisce automaticamente

gli effetti della risoluzione retroagiscono al momento della stipulazione;

la risoluzione può essere evitata con la riconduzione del contratto ad equità


L'evoluzione socio-economica ha portato al crearsi di una molteplicità di contratti speciali ed evoluti che sono regolati non solo dal Codice Civile.

La disciplina dei contratti è composta da:

disciplina generale del contratto (artt.132-l469 CC);

disciplina dei contratti speciali (dei singoli tipi di contratto).

L'evoluzione normativa è stata dovuta:

trasformazione interna ai tradizionali contratti tipici (es. contratto di locazione);

emergere di nuovi tipi di contratto (realtà mutevole e transnazionale es. leasing);

individuare nell'ambito del contratto diversi sottotipi (es. assicurazione vita o danni).

E' quindi sulla base del tipo di contratto che se ne evidenziano le norme regolatrici.


Sistematica dei tipi contrattuali secondo:

criterio della natura giuridica (consensuali, reali, aleatori);

criterio effetti giuridici (translativi della proprietà, sorgere di obbligazioni);

criterio della funzione economica (conseguenze sulla realtà economica).

Secondo il criterio della funzione economica possiamo riclassificare:

analisi costi-benefici degli strumenti contrattuali (valutare quale tipo di contratto adottare);

tutela del consumatore (nuova esigenza economico sociale);

strategie giuridiche d'impresa (il diritto può dare vantaggio competitivo).

La classificazione per tipi caratteristici (genotipi) è tra:

contratti per la circolazione dei beni;

contratti per la utilizzazione dei beni;

contratti per la produzione di beni e l'esecuzione di servizi;

contratti per la cooperazione negli affari;

contratti di credito e di garanzia;

Troveranno poi più specifico approfondimento nel diritto commerciale i:

contratti per la distribuzione;

contratti di banca e di borsa;

contratti di assicurazione e di rendita;

contratti diretti a dirimere controversie.


CONTRATTO DI VENDITA (art.1470 CC): La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Si tratta quindi di un contratto oneroso a prestazioni corrispettive con scambio di un bene contro denaro. Il contratto è altresì consensuale con immediato effetto translativo della proprietà

Alcune vendite sono definite con effetti obbligatori nel senso che fanno sorgere obbligazioni mentre la proprietà si trasferisce in un momento successivo. Fanno parte di questo tipo di contratti le:

vendite alternative (bene A o bene B);

vendita di cose generiche (il passaggio di proprietà avviene nel momento dell'individuazione);

vendite di cosa futura (es. acquisto della casa sui progetti) di cui:

vendita di speranza (cose aleatorie);

vendita di cose sperate (se il bene non avrà esistenza  il contratto è nullo);

vendita di cose altrui.


Obbligazioni del compratore e del venditore

compratore (art.1498 CC):

a)  are il prezzo che è fissato tra le parti. Se manca l'accordo si utilizzano i criteri legali sostitutivi:

prezzo normalmente praticato dal venditore;

prezzo di borsa o di mercato;

giusto prezzo fissato da un terzo arbitratore (terzo a cui le parti demandano la definizione di un elemento del contratto).

Tempo e luogo sono quelli fissati dal contratto o altrimenti nel  momento e nel luogo della consegna.

b)  are le spese della vendita salvo patto contrario (art.1475 CC).

venditore (art.1476 CC):

a)  consegnare la cosa al compratore (cosa che è già di proprietà del compratore). La consegna può essere materiale o simbolica (es. chiavi della casa). La consegna deve essere effettuata nello stato in cui si trova la cosa al momento della vendita con i relativi documenti (art.1477 CC). I documenti stanno diventando sempre più essenziali nella consegna.

Luogo della consegna è dove la cosa si trovava o dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Se la cosa deve essere trasportata la consegna al vettore o allo spedizioniere è tecnicamente consegna del bene (rischi del trasporto è quindi a carico dell'acquirente).

b)  fargli acquistare la proprietà della cosa;

c)  garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa: c'è una garanzia legale ex art.1490 Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

vizi rilevanti tali da rendere la cosa non idonea all'uso cui è destinata o diminuendone in modo apprezzabile il valore;

vizi occulti cioè non riconosciuti né facilmente riconoscibili dal compratore al momento del contratto (es. malattia in incubazione dell'animale).

L'acquirente ha l'onere di denunziare entro 8 giorni dalla scoperta il vizio accertato ed ha inoltre a disposizione due azioni:

redibitoria per ottenere la risoluzione del contratto;

estimatoria per ottenere una riduzione del prezzo.

Entrambe si prescrivono se non esercitate entro 1 anno dalla consegna ed è inoltre sempre previsto il risarcimento dei danni.


Esiste inoltre la garanzia per il buon funzionamento delle cose mobili se prevista dal contratto o dagli usi (garanzia contrattuale). Scopo della garanzia è la riparazione o sostituzione della cosa (art.1512 CC). Anche qui c'è l'onere della denunzia del difetto di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta. L'azione è esercitabile entro sei mesi.


Mancanza di qualità promesse o essenziali: la difformità delle garanzie in ambito europeo ha spinto ad una tutela del consumatore e c'è una proposta di direttive UE per una garanzia comunitaria per poter così agevolare il traffico comunitario.


Altri rimedi per il compratore:

vendita di cosa diversa da quella pattuita = inadempimento;

errore del compratore sulla qualità della cosa = azione di annullamento.

Sono rimedi azionabili senza onere di denunzia o termini brevi di prescrizione.


Garanzia per evizione

Quando la cosa venduta presenta vizi giuridici che impediscono al compratore di acquistare la piena proprietà (es. il terzo afferma che la cosa è sua).

Il rimedio immediato è dato dalla sospensione dei amenti del prezzo (art.1481 CC). Se il terzo agisce in giudizio e vince la causa, il compratore può far valere la garanzia contro il venditore.

Conseguenze sono la restituzione del prezzo, il rimborso per le spese sostenute ed il risarcimento del danno. Il compratore rischia di perdere la garanzia nel caso che il convenuto in giudizio non chiami in causa il venditore oppure che riconosca spontaneamente il diritto del terzo.

Può esserci inoltre evizione parziale se sul bene gravano oneri o diritti di godimento terzi (es. locazione) o è rivendicata solo una parte della proprietà del bene. Il compratore può far fissare dal giudice un termine per liberare la cosa.

Effetti sono la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo oltre che al risarcimento del danno.


VENDITE SPECIALI

a)  vendita con riserva di gradimento: si perfeziona con il gradimento del compratore (art.1520 CC);

b)  vendita a prova: sottoposta alla condizione sospensiva della verifica (art.1521 CC);

c)  vendita su campione (presentazione su cataloghi): sottoposta alla condizione risolutiva della difformità fra merce e campione (art.1522 CC);

d)  vendita su documenti: cose mobili rappresentate da documenti (polizza di carico, fede di deposito). Consegna del documento e obbligo del amento del prezzo. Pagamento contro documenti a mezzo banca (credito documentario), la banca a a sole determinate condizioni (art.1527 CC);

e)  vendita di immobili (artt.1537 ss):

vendita di terreni;

vendita a misura (esattamente misurato);

vendita a corpo (venduto nella sua estensione);

vendita di edifici sottoposta alla regolarità urbanistica della costruzione (L.10/77 e 47/85);

vendita di multiproprietà;

f)    vendita con patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di recuperare la proprietà del bene restituendo il prezzo (art.1500 CC). Il riscatto è quindi un diritto potestativo che si esercita con atto unilaterale recettizio .

Il contratto è sottoposto ad una condizione risolutiva e presenta una retroattività reale in quanto travolge anche l'eventuale acquisto da parte del terzo (art.1504 CC).

Termine massimo entro cui il riscatto è esercitabile è di 2 anni per i beni mobili e di 5 per i beni immobili. Il corrispettivo del riscatto è dato dal prezzo più il rimborso delle spese.

Può essere contratto anche ai fini di garanzia anche se si scontra con il divieto del patto commissorio (usura). Quindi la vendita con patto di riscatto a scopo di garanzia può essere contratto in frode alla legge.

g)  vendita a rate con riserva di proprietà: il amento è frazionato nel tempo ed il compratore acquista la proprietà solo dopo aver ato l'ultima rata (art.1523 CC). Si tratta di una vendita ad effetti obbligatori e dà garanzia al compratore.

La consegna del bene è immediata in quanto passano al compratore il possesso ed i rischi della cosa. Il compratore può usare la cosa ma non disporne. Se il bene viene alienato è opponibile al terzo la riserva di proprietà.

Nel caso di inadempimento del compratore, mancato amento delle rate:

il mancato amento di una sola rata che non superi 1/8 del prezzo non giustifica la risoluzione (tutela dell'acquirente);

se il contratto si risolve il venditore deve restituire le rate già riscosse più un'equo compenso per l'uso della cosa ed il risarcimento del danno (art.1526 CC);

se viene concluso un patto con cui le rate già ate restano acquisite al venditore come indennità, il giudice può ridurne l'ammontare.

h)  vendita fuori dai locali commerciali (DL 50/92 attuaz. Dir. CEE 85/577):

vendite a domicilio o per strada;

vendite "aggressive" o a "sorpresa".

Tutela del consumatore come persona fisica che agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività.

Necessitano di forma scritta a pena di nullità, di un periodo di ripensamento e di un diritto di recesso come revoca alla proposta sottoposta alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso.

Il recesso è un diritto irrinunciabile ed esercitabile entro 7 giorni con comunicazione all'operatore commerciale. Se manca l'informazione sul diritto di recesso il periodo si allunga a 60 giorni. Tale diritto si sta estendendo a tutti i contratti del consumatore.

i)    vendita a distanza (Dir. CEE 97/7): vendite telefoniche, televisive, telematiche.

Necessario dare al consumatore informazioni circa il fornitore, il tipo di bene o servizio, il prezzo e le spese.

Presenza della conferma scritta da parte del consumatore ed il contratto deve essere eseguito entro 30 giorni dall'ordinazione. Sono vietate le forniture non richieste ed inoltre la mancata risposta non dà consenso.

Il periodo di ripensamento è di 7 giorni o di 3 mesi se manca l'informazione.

j)    vendita in multiproprietà (Dir. CEE 94/47):

comunione immobiliare turnaria (I, SP) diritto reale;

società di attribuzione e diritto del socio (F) diritto reale;

club (trust) (GB) diritto connesso a utilizzazione beni del club.

Tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale:

contratto scritto;

informazioni precontrattuali e contrattuali;

periodo di ripensamento; recesso entro 10 giorni 3 mesi se mancano informazioni.

k)  vendita internazionale: problema dei diversi ordinamenti giuridici regolato dal diritto internazionale privato che è ora obsoleto.

Dal diritto internazionale privato (art.25 D.P.l. 218/95) al diritto transnazionale (diritto scelto tra le parti).

Convenzione di Vienna 1980 su "Vendita internazionale di beni mobili" (L.765/85).

Convenzione di Roma 1980 su legge applicabile agli obblighi contrattuali (L.975/84). Normativa uniforme derogabile (modificabile dalle parti) che regola:

vendita transnazionale , commerciale, di cose mobili;

formazione del contratto di vendita;

diritti e obbligazioni delle parti;

passaggio del rischio.

Non regola il passaggio di proprietà (troppa differenza tra i vari ordinamenti).

Il modello contrattuale ha elementi di Common Law e di Civil Law.

Formazione del contratto

battaglia delle condizioni generali del contratto (battle of the forms) conclusione del contratto solo quando c'è coincidenza di proposta e di accettazione sugli elementi essenziali del contratto;

revocabilità della proposta sino all'invio dell'accettazione art.16 (contro art.1328 CC);

difetto di conformità dei beni (artt.35 ss). Qualità quantità e tipo richiesti dal contratto e idoneità all'uso esplicitamente o implicitamente portata a conoscenza del venditore.

rimedi (artt.45 ss) fissazione di un termine supplementare ragionevole per adempiere, richiesta di consegna di un bene in sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione del prezzo, risarcimento del danno;

passaggio del rischio: modelli di passaggio all'acquirente del rischio per perimento o deterioramento fortuito: all'acquisto della proprietà o all'acquisto del possesso (consegna). La vendita internazionale adotta il metodo più economicamente razionale, quindi il rischio grava su chi è in grado di meglio gestirlo (chi detiene la cosa). Il rischio passa con la consegna della cosa.

Vendita regolata dagli INCOTERMS, termini del commercio internazionale raccolti dalla CCI di Parigi (vendite franco fabbrica, Free on Board, reso sdoganato).

l)    contratto di permuta: la permuta ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro (art.1552 CC).

C'è quindi scambio di cosa contro cosa e l'assenza di denaro. E' utilizzato ne:

società prive di denaro;

scambi di beni non valutati in denaro (es. collezionisti);

commercio internazionale con gli scambi di compensazione per:

mancanza di valuta convertibile;

amento di tecnologie con beni prodotti;

amento con parti di prodotto costruito in comune.

Modelli:

Baratto;

Counter purchase - controacquisto;

buy back - acquisto di ritorno;

Offset- amento con componenti di prodotto in comune.


CONTRATTI PER L'UTILIZZAZIONE DEI BENI:

I contratti di godimento producono un investimento dato dall'utilizzazione del bene.


Locazione: è il contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a far utilizzare all'altra parte (conduttore) una cosa per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (canone) art.1571 CC.

E' un contratto non formale infatti può essere verbale. E' richiesta la forma scritta per i beni immobili o durate ultranovennali.

Durata della locazione:

locazione a tempo determinato: massimo per 30 anni

locazione a tempo indeterminato: durata stabilita dalla legge. Alla scadenza del contratto la locazione non cessa se una parte non comunica all'altra la disdetta nel tempo stabilito (art.1596 CC). Si ha quindi il silenzio comportamento concludente.

Disciplina del Codice Civile e discipline speciali: la disciplina del CC fissa i principi generali ed è residuale.

Sottotipi di locazione in relazione all'oggetto:

cosa produttiva (affitto): affitto d'azienda, affitto di fondo rustico;

nave o aereomobile: locazione regolata nel codice della navigazione;

immobile urbano: locazione degli immobili urbani L.392/78.


Obbligazioni del locatore (art.1575 CC):

consegnare al conduttore la cosa in buono stato di manutenzione. Se c'è la presenza di vizi occulti:

risoluzione del contratto (se il bene è inutilizzabile);

riduzione del canone oltre al risarcimento del danno (art.1580 CC);

mantenere la cosa in buono stato locativo: effettuare le riparazioni necessarie, le spese di piccola manutenzione (se bene mobile le spese di ordinaria manutenzione) spettano al conduttore;

garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa.


Obbligazioni del conduttore (art.1587 CC):

prendere in consegna la cosa;

are il canone nei termini pattuiti;

utilizzare la cosa per l'uso stabilito dal contratto usando la normale diligenza.

Sublocazione: di regola il conduttore può sublocare la cosa salvo patto contrario. La sublocazione di un bene mobile deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.


La locazione ed i diritti dei terzi

Conduttore non ha sulla cosa un diritto reale ma un diritto di credito (diritto personale di godimento). Non è possessore ma semplice detentore

Le tutele in caso di molesti di terzi sono date da:

molestie di fatto: il conduttore può difendersi agendo in nome proprio ma con una azione possessoria (di reintegrazione) art.1585 CC;

molestie di diritto: il conduttore non può opporre ai terzi il suo diritto relativo. La protezione passa attraverso l'azione del locatario che è tenuto a garantirlo.

Tutela contro il terzo acquirente: se il locatore aliena la cosa la locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore all'alienazione (art.1599 CC). Il terzo può prevalere se ha acquistato il possesso in buona fede (principio possesso vale titolo) o ha trascritto preventivamente l'acquisto (registrazione del contratto).


Locazione di immobili urbani: (l.392/78 legge sull'equo canone

Intervento dopo un lungo periodo in cui il legislatore aveva ripetutamente disposto il blocco dei contratti di locazione e dei canoni. C'era l'esigenza di conciliare l'interesse dei proprietari di immobili all'efficiente gestione degli immobili stessi con gli interessi dei conduttori in posizione di debolezza economica.

Criteri legali: la legge è materia di differenti valutazioni. Da alcuni se ne contesta l'efficacia e l'adeguatezza e se ne propone una riforma globale. Modifiche con la L.359/92.


Locazioni abitative: durata non inferiore ai 4 anni, rinnovabile automaticamente salvo disdetta 6 mesi prima della scadenza. Il canone è stabilito per legge che determina, sulla base di criteri inderogabili, il valore locativo:

superficie immobile;

costo di costruzione;

coefficienti correttivi che variano in rapporto a condizioni ambientali (ubicazione, vetusticità, tipologia), eccezioni con L.389/92 patti in deroga.

Indicizzazione del canone al 75% incremento del costo della vita (ISTAT).

L'esperienza ha dimostrato che l'inderogabilità del canone non trova spesso riscontro nella realtà.

Locazioni non abitative: (attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche, ecc.) durata minima 6 anni rinnovabili tacitamente (9 anni alberghi); alla prima scadenza il locatore può dare disdetta solo per particolari ragioni (es. utilizzare in proprio il bene). Il conduttore può recedere in qualsiasi momento. Il canone è liberamente concordato tra le parti senza equo canone, ma è aggiornabile al 75 % indice ISTAT.

La sublocazione e la cessione del contratto è consentita al conduttore anche senza il consenso del locatore se viene locata o ceduta l'azienda.

Diritto di prelazione del conduttore nel caso in cui il locatore intenda vendere l'immobile (previene la perdita dell'avviamento). Se cessa la locazione di immobile adibito ad attività commerciale rivolta al pubblico è prevista una indennità per la perdita dell'avviamento dato dal multiplo dell'ultimo canone mensile (18 volte, 21 per gli alberghi).


Affitto: locazione di cose produttive (art.1615 CC) viene tutelato l'interesse della produzione.

Nell'affitto di fondo rustico (artt.1628 ss CC) il proprietario del terreno (concedente)lo mette a disposizione dell'affittuario che lo coltiva con autonoma organizzazione.

Il canone annuo è calcolato in base al reddito catastale (equo canone). La durata è di 15 anni se affittato a coltivatore diretto ed inoltre esiste una prelazione agricola in caso si alienazione (prelazione reale).


Contratto di locazione finanziaria (leasing)

Contratto con cui una parte (concedente) attribuisce all'altra (utilizzatore) l'uso di un bene per un periodo determinato, in cambio del amento di canoni periodici e gli attribuisce l'opzione per l'acquisto del bene stesso alla fine del rapporto.

Il bene non è originariamente di proprietà del concedente, ma del fornitore da cui il concedetelo acquista per darlo in leasing all'utilizzatore. Ha quindi una funzione di finanziamento

Posizione del concedente: consegnare il bene; non garantisce per vizi o mancanza di qualità.

Posizione dell'utilizzatore: are i canoni pattuiti, assumere i rischi e la manutenzione del bene, are il prezzo convenuto se alla fine del rapporto si esercita l'opzione di acquisto.

Risoluzione per mancato amento del canone: l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente. Per quanto riguarda la restituzione dei canoni ati si distinguono:

leasing di godimento: i canoni commisurati al godimento del bene non sono ripetibili;

leasing traslativo: i canoni sono quote del prezzo del bene. Si applicano le regole della vendita con riserva di proprietà.


Lease-back

Il bene appartiene inizialmente all'utilizzatore che lo trasferisce in proprietà al concedente dal quale ne riacquista il godimento a titolo di leasing.

E' un contratto di finanziamento con garanzia. Rischio di aggiramento del divieto del patto commissorio e per questo non è più applicato.

Leasing internazionale: conone di Ottawa del 1988 ratificata con L.259/93. Si è molto sviluppato.


Contratto di comodato

E' il contratto con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituirla (art.1803 CC).

Contratto reale ed essenzialmente gratuito infatti se è previsto un corrispettivo è locazione.

La gratuità non impedisce di realizzare un comodato per interessi economici (es. impianti di distribuzione carburante dati da aziende petrolifere in comodato ai gestori).

Il contratto di comodato realizza la scissione tra la titolarità e l'uso gratuito del bene consentendo al comodante un controllo sull'uso del bene da parte del comodatario (regolamenti di prestito).

Posizione del comodatario

deve custodire o conservare la cosa con l'ordinaria diligenza e usarla secondo il contratto o la natura del bene (art.1804 CC);

non può concedere a terzi l'uso della cosa senza il consenso del comodante;

in caso di inadempimento il comodante può richiedere la restituzione immediata

deve restituire la cosa alla scadenza o al termine dell'uso concordato.

Il comodante può esigere subito la restituzione se manca il termine (comodato precario) o se ha bisogno urgente o imprevisto.


CONTRATTI PER LA PRODUZIONE DI BENI O ESECUZIONE DI SERVIZI:

Causa è l'incarico di compiere un'opera o un servizio dietro corrispettivo.

Appalto

L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) con l'organizzazione di mezzi necessari e con una gestione a proprio rischio, assume su incarico dell'altra parte (appaltante o committente) il compimento di un'opera o di un servizio dietro corrispettivo in denaro (art.1655 CC).

Tipologie di contratto d'appalto:

appalto d'opera appalto di servizi: consta nella fornitura di materiali o di prodotto finito. Bisogna distinguere tra appalto d'opera e vendita di cosa futura e dove è appalto se il prodotto non rientra nella produzione standardizzata del fornitore ma viene realizzato su specifica richiesta della controparte;

appalti pubblici: il committente è lo Stato o altro Ente pubblico che stipula contratti di diritto privato. Seguono norme particolare Dir. CEE e legge quadro in materia di lavori pubblici (L.104/94).

Esecuzione dell'appalto:

deve essere eseguito direttamente dall'appaltatore infatti è un contratto basato sulla fiducia e quindi non è ammesso il subappalto se non specificatamente autorizzato (art.1656 CC).

Bisogna eseguire l'opera secondo le modalità pattuite (es. progetto) ma possono essere previste delle varianti cioè delle modifiche (varianti in corso d'opera) che si possono così suddividere:

varianti concordate: apportate su iniziativa dell'appaltatore, non è previsto un compenso supplementare (art.1659 CC);

varianti necessarie: tecnicamente indispensabili, sono concordate o determinate dal giudice. Se sono di importo notevole l'appaltatore può recedere dal contratto;

varianti ordinate su iniziativa del committente: solo se l'importo non supera 1/6 del prezzo. L'appaltatore ha diritto ad una maggiorazione.

Verifiche e collaudo

Durante l'esecuzione il committente ha diritto di verifica controllando lo stato di avanzamento dei lavori con un tecnico di fiducia (direttore lavori).

A opera terminata c'è il collaudo cioè una verifica se l'opera è stata eseguita a regola d'arte e conformemente al progetto. Con la consegna l'opera si considera accettata (art.1665 CC).

Eventi che incidono negativamente sull'opera: se sono imputabili ad una parte c'è l'inadempimento se invece non sono imputabili c'è l'allocazione del rischio:

se l'opera diventa impossibile il committente deve are la parte già eseguita nei limiti in cui gli è utile (art.1642 CC);

se l'opera è deteriorata o di distrutta prima dell'accettazione il rischio a carico dell'appaltatore

Lo scioglimento anticipato dell'appalto, oltre che per le ipotesi ordinarie, è previsto:

recesso del committente con indennizzo dell'appaltatore;

morte dell'appaltatore: l'appalto continua con gli eredi  meno che cessi il rapporto di fiducia.

Il prezzo dell'appalto può essere stabilito a corpo (forfait), a misura (bill of quantities), costi + spese generali fisse + utile (cost plus fee) oppure a negoziazione costo per costo (schedule of rates).

La revisione del prezzo pattuito è prevista se le variazioni imprevedibili del costo dei materiali o della manodopera incida oltre il 10% del prezzo; la revisione può essere accordata solo per quella parte che eccede il 10% (art.1664 CC). Se l'appaltatore incontra invece difficoltà impreviste (geologiche o idriche) è previsto un equo compenso.

Il prezzo può essere pattuito fisso o variabile secondo gli indici ISTAT.

Garanzia per difformità e vizi

l'appaltatore è tenuto a garantire il committente se l'opera si discosti dal progetto (difformità) o comunque presenti dei difetti (vizi). La garanzia opera a condizione che:

il committente non abbia accettato l'opera;

il committente ne faccia denuncia entro 60 giorni dalla scoperta a pena di decadenza.

Rimedi per difetti: se sono così gravi da rendere l'opera inidonea c'è la risoluzione del contratto (art.1668 CC). Se non hanno tale gravità c'è l'eliminazione dei vizi ed una corrispondente diminuzione del prezzo oltre che al risarcimento se la colpa è dell'appaltatore. L'azione di garanzia si prescrive in 2 anni dalla consegna.

Garanzia per gli edifici: in caso di crollo, minaccia di crollo o gravi difetti c'è il risarcimento del danno a condizione che l'evento dannoso si sia manifestato entro 10 anni dalla fine dell'opera. Necessario che ne sia fatta denuncia entro 1 anno dall'evento dannoso (termine di prescrizione).


Contratto d'opera

E' il contratto con cui una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. (art.2222 CC). Si applicano in via semplificata i principi del contratto d'appalto.


Contratto del professionista intellettuale (art.2229 ss CC): professioni con ordini e albi professionali. Il prezzo è determinato dalle parti o in base a tariffe professionali.

Se la prestazione è eseguita da un soggetto non iscritto all'albo egli non può agire in giudizio per ottenere il compenso. Se spontaneamente prestata è obbligazione naturale.

Il professionista deve eseguire personalmente le prestazioni, può avvalersi di ausiliari solo se consentito dal contratto o dagli usi (principio del rapporto di fiducia).

Le società tra professionisti erano vietate dalla L.1815/39 ma la L.266/97 ammette la costituzione di società tra professionisti e di società interprofessionali: società tipiche (ss, snc, spa, s.coop.), associazioni professionali.

Responsabilità del professionista attenuata, ma in via di adeguamento a standard di regola d'arte. Le società professionali devono assicurarsi per RC professionale.

La pubblicità professionale era un tempo vietata per evitare la concorrenza intracorporativa ma dopo l'intervento dell'Autorità del Garante e del mercato è diventata ammissibile per consentire una scelta consapevole da parte del cliente e sviluppare così un mercato aperto dei servizi professionali.


Contratto di ingegneria: realizzazione di opere complesse (centrali nucleari, opere pubbliche) prestazioni diverse e coordinate che implicano uno studio di fattibilità, la progettazione, la costruzione e la manutenzione.

E' un contratto atipico che richiama l'appalto di opere e di servizi.

La progettazione è attività complessa con investimenti e organizzazione imprenditoriale. Sono leciti il contratto di engineering e l'esercizio dell'attività in forma societaria.


Contratti turistici

Contratto con cui il turista, in cambio di una somma di denaro, riceve un complesso coordinato di servizi. Vacanza come bene

Contratto atipico, ticipizzato dalla Convenzione di Bruxelles 1970 e recepito dalla L.1084/77 e Dir. CEE del 1990.

contratto di organizzazione di viaggio: un tour operator si impegna di procurare al turista, in cambio di un prezzo complessivo, un insieme di prestazioni coordinate di trasporto, soggiorno e altri servizi collegati. Tutela del turista attraverso:

informazione e contratto scritto;

recesso del turista e del TO;

responsabilità del TO per disservizi, scadente qualità dei servizi e lesioni.

contratto di intermediazione di viaggio: un intermediario (agenzia turistica) si impegna a procurare al turista, in cambio di un prezzo, un contratto di organizzazione di viaggio con un TO. Il contratto concluso tra agenzia e TO si considera come concluso dal turista stesso. Esistono varie responsabilità:

responsabilità dell'agenzia per negligenza nell'informazione;

responsabilità solidale del TO e dell'agente;

TO responsabile anche per i terzi che lavorano per il suo interesse (responsabilità oggettiva);

Esiste un fondo di garanzia a copertura dei rischi per i turisti in vacanza il cui TO fallisca.


CONTRATTI DI CREDITO E DI GARANZIA:

Causa dei contratti di credito è la messa a disposizione di una somma di denaro normalmente dietro corrispettivo (interesse).


Mutuo (contratto tipo): è il contratto con cui una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altra cosa fungibile e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della medesima specie e quantità (art.1813 CC).

Contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro al mutuatario che ne acquista la proprietà e ne può disporre liberamente (art.1814 CC).

Prima della consegna c'è la promessa di mutuo con cui il finanziatore si impegna a erogare il prestito. Il mutuante può rifiutarsi di sottoscrivere il mutuo se nel frattempo le condizioni patrimoniali della controparte sono peggiorate.

Interessi: il contratto è naturalmente oneroso, può essere gratuito solo su accordo delle parti. Il mutuatario ha l'obbligo di restituire il capitale e di are gli interessi che possono essere convenzionali o legali.

Le tranche di restituzione possono essere pattizie o fissate dal giudice. Il mancato amento di interessi porta la risoluzione del contratto (art.1820 CC) che dà diritto alla immediata restituzione del capitale.

Usura: dalla dottrina medioevale abbiamo eredita il divieto di usura ed era presente inoltre una certa diffidenza verso il prestito a interesse.

Giustificazioni all'interesse sono:

prezzo del denaro;

prezzo nel tempo;

prezzo del rischio.

La legislazione moderna ha regolato l'usura con la L.108/96 disposizioni in materia di usura, con l'art.664 c.p. che ha inasprito le pene per chi pratica l'usura, ed è stato modificato L'art.1815 CC "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi."

E' emersa quindi la necessità di una trasparenza degli interessi bancari e finanziari con la presenza di informazioni complete e trasparenti al consumatore. (Dlgs 385/95 testo unico legge bancaria e Dir. CEE 87/102 e 90/98 sul credito al consumo recepita con L.142/92).

TAEG tasso annuo effettivo globale: costo totale del credito espresso in percentuale annua e comprensivo degli interessi e tutti gli altri oneri.

L'inadempimento porta alla risoluzione del mutuo.

Sottotipi di mutuo:

mutuo agevolato: a sostegno di attività produttive o di altre finalità sociali. Il mutuatario a interessi inferiori a quelli di mercato e la differenza viene sostenuta dell'ente pubblico agevolatore;

mutuo di scopo: il mutuatario è obbligato a usare la somma solo per il particolare fine a cui è destinata. Il motivo del mutuo entra a far parte della sua causa. Il rispetto del fine è obbligatorio per il mutuatario. L'inadempimento può comportare la risoluzione del mutuo.


Contratto di factoring:

Il factoring è un'operazione fondata sulla cessione dei crediti d'impresa a un soggetto specializzato (factor). Contratto atipico ora tipicizzato L.52/91. Cause sono:

funzione di gestione dei crediti da parte di un terzo dietro compenso agevolato in ciò della cessione del credito;

funzione di finanziamento: il factor versa subito parte della somma al cedente che trasforma i propri crediti in liquidità attuale, la differenza tra versato e incassato è l'utile del factor.

Cessione del credito

cessione pro solvendo: se il factor non riesce a incassare il credito per l'insolvenza del debitore può rivalersi sul cedente;

cessione pro soluto: il rischio dell'insolvenza è tutto a carico del factor che monetizza il maggior rischio con un più largo scarto tra l'importo del credito ceduto e la somma corrisposta.

Crediti cedibili sono i crediti d'impresa cioè sorti da contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa. Crediti che possono essere attuali o futuri ma comunque escutibili entro 24 mesi. E' previsto inoltre la cessione del credito di massa per evitare periodiche notifiche al debitore ceduto.

Factor: banca o impresa di factoring soggetta alla disciplina degli intermediari finanziari.

Se il factor ha ato il corrispettivo della cessione con data certa il amento è opponibile ai terzi. La L.52/91 ha regolamentato il rapporto che viene ad esserci tra il fallimento del debitore ceduto e l'imprenditore cedente.

Factoring internazionale: convenzione di Ottawa 1988 rattificato con L.260/93.


Contratti di garanzia personale:

La loro causa sta nell'affiancare alla garanzia patrimoniale del debitore il patrimonio del terzo (garante).

Fideiussione: è il contratto con cui una parte (fideiussore) garantisce per l'adempimento di una obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (art.1936 CC).

Parti sono il fideiussore ed il creditore. Non è richiesto il consenso del debitore ma in pratica è il debitore che sollecita il terzo a prestare fideiussione.

E' un contratto con obbligazione del solo proponente e si conclude con la dichiarazione espressa del fideiussore (art.1937 CC).

E' un contratto accessorio in quanto la fideiussione è valida solo se l'obbligazione principale esiste ed è valida.

La fideiussione può essere prestata anche per obbligazioni future o condizionali (art.1938 CC).

Limiti della fideiussione è l'aumento del capitale principale.

Rapporti tra fideiussore e creditore: il fideiussore diventa obbligato in solido con il debitore principale.

Limiti della coobbligazione

beneficio della preventiva escussione: il creditore si rivolge prima al debitore principale;

beneficio della divisione tra più fideiussori: ogni fideiussore risponde solo per la sua parte.

Le eccezioni del debitore principale sono opponibili al fideiussore e al creditore.

Rapporti tra fideiussore e debitore principale: il fideiussore che ha ato il debito è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore (art.1949 CC). Azione di regresso è prevista per capitale, interessi e spese.

Fideiussione omnibus: oggetto illimitato e indeterminato (debiti). Garanzia per tutti i debiti che il debitore assumerà verso una banca. E' una garanzia atipica utilizzata negli scambi transnazionali.

L.154/92 sulla trasparenza bancaria: la fideiussione omnibus è ammessa se indica l'importo massimo. Il fideiussore si può liberare anticipatamente se è stato concesso credito ed il debitore è in difficoltà economiche.


Bond: il garante (di solito una banca) si obbliga, per il caso di inadempimento del debitore principale, ad eseguire la prestazione "a prima richiesta" del creditore, senza possibilità di opporgli eccezioni.

Tipologie di bond negli appalti internazionali:

big bond: garanzia per la serietà dell'offerta;

performance bond: garanzia di buona esecuzione (più utilizzato);

advance payment bond: garanzia per la somma anticipata dal committente;

labour bond: garanzia per la retribuzione del lavoratore;

maintenance bond: garanzia per la manutenzione di impianti.

Differenza con la fideiussione è la non accessorietà ma l'autonomia della garanzia a prima richiesta quindi l'obbligazione del garante viene adempiuta anche se l'obbligazione principale ha problemi di validità o di efficacia.

Nel negozio che nasce astratto, astrazione solo temporanea, la banca a sempre al creditore, ma se esistono valide ragioni per non are, dopo il amento queste ragioni possono essere fatte valere.

Occorre proteggere il debitore principale contro l'escussione abusiva della garanzia a prima richiesta (paesi del 3° mondo contro i paesi industrializzati). Eccezione di "frode politica" o principio di buona fede.


RESPONABILITA' CIVILE:

Illecito penale: violazione di una specifica norma penale che tutela interessi collettivi (ordine pubblico) o privati (proprietà privata, corrispondenza, onore).

Illecito amministrativo: violazione di una norma o principio posto a tutela dell'interesse e al buon funzionamento della P.A.

Illecito civile: atto che cagiona danno

atti dannosi leciti (danno da concorrenza);

atti dannosi illeciti (concorrenza sleale).


Responsabilità civile: responsabilità per fatto illecito, responsabilità extracontrattuale, responsabilità aquiliana "lex aquilia" del diritto romano.

Esiste il problema di individuare se un comportamento è dannoso e per questo si hanno due strade:

sistema della tipicità degli illeciti: la regola giuridica descrive preventivamente i casi in cui il danno deve essere risarcito. Sistema inglese dei "tortis";

sistema della atipicità degli illeciti: il legislatore individua con formula ampia gli elementi dell'illecito. Spetta al giudice identificare in concreto i singoli casi di danno risarcibile. Sistema francese ed italiano della fattispecie illecita (art.2043 CC).

La responsabilità civile era una responsabilità non personale ma comunitaria.


Funzioni della R.C.:

funzione sanzionatoria: punisce il responsabile per il comportamento riprovevole;

funzione preventiva o deterrente: impedisce che il danno si produca o limita il numero dei danni (imponendo somme di denaro molto alte);

funzione compensativa: compensa il danneggiato per la perdita subita.


Risarcimento per fatto illecito (art.2043 CC): Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.


Elementi costitutivi della R.C.:

danno subito da altro soggetto: il danno (perdita che il soggetto subisce) può essere:

a)  danno patrimoniale:

danno emergente: effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato;

lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato;

b)  danno non patrimoniale:

danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana;

non suscettibile di diretta valutazione economica, ma di valutazione equativa.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art.2059 CC). Più frequenti sono i danni derivanti da reato. Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale  (es. professionista dileggiato).

danno ingiusto: contrario al diritto e quindi atipico

a)  danno che viola una regola giuridica (es. lesioni personali, diffamazione);

b)  danno che lede un interesse protetto dal diritto (diritto soggettivo).


Se esistono interessi protetti contrapposti (es. diritto all'informazione e diritto alla riservatezza) c'è una valutazione ativa dei due interessi contrapposti in base al criterio di pubblica utilità.

C'è stato un intervento del legislatore con la legge sulla tutela dei dati personali (L.675/96) che obbliga chi utilizza dati personali ad informare l'interessato e ad avere il suo consenso. E' previsto un regime speciale per l'attività giornalistica.

Se si presenta un danno lesivo della riservatezza ad opera di banche dati, il cui esercizio di attività è considerato pericoloso, esse rispondono anche senza colpa per il solo rischio d'impresa.

nesso di causalità tra fatto e danno: il danno è risarcibile solo se è conseguenza del fatto dannoso. Criteri sono:

a)  causalità materiale: il fatto come condizione necessaria del danno;

b)  causalità giuridica: ragionevole probabilità, secondo criteri di regolarità statistica, che quel fatto produca quel danno. Causalità diretta ed immediata.


Ci può essere un concorso di più criteri di imputazione e quindi se più soggetti, rispondono solidalmente delle conseguenze di un fatto illecito, si applicano a ciascuno i diversi criteri di imputazione.

Concorso del danneggiato al verificarsi dell'evento (art.1227 CC): se c'è mancanza di diligenza e questa provoca o aggrava il danno si ha una riduzione proporzionale della responsabilità.

Il concorso fortuito di situazione occasionale esclude il nesso di causalità solo in casi eccezionali (giurisprudenza rigorosa).

anteriorità del fatto alla capacità di intendere e volere (imputabilità):

Il danno non obbliga al risarcimento se il soggetto era privo della capacità di intendere e di volere (capacità naturale) nel momento in cui ha compiuto il fatto. L'incapace risponde però se lo stato di incapacità dipende da sua colpa (art.2046 CC). Risponde in sua vece chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (art.2047 CC).

fatto compiuto senza una causa di giustificazione: il danno non deve essere risarcito se il fatto è stato compiuto in circostanze idonee a giustificarlo:

a)  esercizio del diritto: clausola generale dove chi esercita un proprio diritto non commette un comportamento antigiuridico (es. informazione bancaria sulla correttezza di un imprenditore);

b)  consenso dell'avente diritto: non è responsabile chi lede un diritto altrui se è stato autorizzato dallo stesso danneggiato. I diritti personali alla vita, alla salute, alla integrità fisica, all'onore, alla libertà non sono disponibili;

c)  legittima difesa: non è responsabile chi causa il danno per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata alla offesa (art.2044 CC). L'eccesso di legittima difesa è il comportamento non proporzionato all'offesa;

d)  stato di necessità: non è responsabile chi causa un danno per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alle persone se il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né altrimenti evitabile (art.2045 CC). Il giudice può distribuire il danno.

danno addebitato al soggetto in base a due distinti criteri:

a)  dolo o colpa dell'autore del fatto.

b)  rischio che la legge accolla all'autore del fatto.


Dolo: coscienza o volontà di cagionare il danno;

dolo commissivo (dolo attivo);

dolo omissivo (dolo passivo) es. passante che non interviene.

Colpa: come mancato impegno della diligenza richiesta per un certo tipo di attività.

negligenza, imprudenza o imperizia, quindi inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.


I gradi della colpa sono:

colpa grave: mancanza di diligenza minima (es. danno causato dal Giudice);

colpa lieve: mancanza di diligenza media (responsabilità contrattuale);

colpa lievissima: mancanza di diligenza massima (colpa richiesta nella RC).

Principio di carattere generale era che non c'è responsabilità senza colpa. La colpa deve essere provata dal danneggiato. E' stata inserita la colpa presunta. Ci può quindi essere responsabilità senza colpa (oggettiva)

Nella responsabilità per colpa presunta l'autore del fatto ha l'onere della prova liberatoria (es. responsabilità dei sorveglianti degli incapaci art.2047 CC); tramite la prova liberatoria deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.


Responsabilità dei genitori: i genitori rispondono del fatto illecito del loro lio minorenne se non emancipato se abita con loro (art.2048 CC). Sono responsabili in solido con il lio minore.

Prova liberatoria è di non aver potuto impedire il fatto. Necessaria la prova di un'adeguata educazione e vigilanza.

Responsabilità degli insegnanti: gli insegnanti rispondono dei fatti illeciti compiuti dagli alunni e apprendisti se compiuti sotto la loro vigilanza. Prova liberatoria come le altre responsabilità.

Responsabilità per circolazione di autoveicoli: il conducente è responsabile dei danni. Prova liberatoria è l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ad essa si aggiunge la responsabilità solidale del proprietario. Prova liberatoria è che l'autoveicolo circolava contro la sua volontà.

Responsabilità per rovine di edificio: il proprietario è responsabile delle rovine del proprio edificio. Prova liberatoria è che deve provare che la rovina non dipende né da una mancata manutenzione né da vizi di costruzione.

Responsabilità Civile e diritto privato nell'economia:

Funzione sanatoria, preventiva e compensativa della R.C., come?

ruolo deterrente del diritto penale. Regolamentazione autoritativa;

ruolo preventivo e compensativo del contratto. Libertà contrattuale;

ruolo intermedio della RC tra regolamentazione autoritativa e libertà contrattuale.

Diritto nella società mista:

Sviluppo della RC nella società industriale avanzata. In Italia la RC è regolata nel CC del 1942 in soli 16 articoli, ma negli anni successivi ha avuto un rapido sviluppo. Le leggi speciali e la giurisprudenza hanno elaborato nuove ure di RC connesse allo sviluppo dell'attività economica.

Successo della responsabilità:

la RC regola i rapporti con i terzi (guidatori, sportivi professionisti) con cui non è stipulato un contratto;

la RC si applica anche ai rapporti contrattuali (infortuni sul lavoro);

la RC è luogo di incontro tra formante giurisprudenziale, dottrinale e legale aprendo così interessanti spazi di libertà interpretativa. Le regole nascono di comune accordo tra i formanti.

Quindi nel diritto della società industriale avanzata vige il principio della RESPONSABILITA'


RESPONSABILITA' OGGETTIVA:

La colpa era considerata fonte di responsabilità nelle società preindustriali, poiché era facilmente controllabile.

Nella società industriale lo sviluppo di nuove energie molto più potenti e incontrollabili ha richiesto una maggiore attenzione per i rischi connessi in quanto è più difficile collegare il nesso tra fatto e colpa. C'è quindi una responsabilità per rischio derivante da attività pericolose.

Strategie di prevenzione, riduzione o compensazione del danno sono:

vietare le attività pericolose;

autorizzare le attività pericolose con adeguati sistemi di prevenzione e di sicurezza. Quest'ultima può avere limiti economici e tecnologici portando a tendere allora ad un prodotto ragionevolmente sicuro. (Dir. CEE 52/92 tutela del consumatore di fronte a prodotti insicuri es. farmaceutici);

consentire l'attività pericolosa. In caso di danni ineliminabili questi sono a carico di chi esercita l'attività con quindi una responsabilità oggettiva con il significato che chi esercita un'attività potenzialmente pericolosa, espone la società al rischio (valutazione costi/benefici di quell'impresa rispetto alla collettività).

Leggi e giurisprudenza fissano un limite oltre il quale il rischio è considerato socialmente inaccettabile:

l'impresa svolge un'attività finalizzata al profitto (quindi accollo del rischio);

l'impresa organizza e gestisce attività (quindi best decider per valutare);

l'impresa può trasferire il rischio all'assicuratore. Costo fisso e calcolabile dell'attività d'impresa distribuibile sui consumatori.


Limite generale alla responsabilità oggettiva

Il titolare non risponde per danno causato da caso fortuito inteso come caso estraneo al controllo dell'attività d'impresa.

Art.2043 CC atipicità delle ipotesi di responsabilità per colpa (criterio generale atipicità); tipicità delle ipotesi di responsabilità oggettiva.

Responsabilità per fatto di dipendenti

Il datore è responsabile per i fatti commessi ai dipendenti e sottoposti. Elementi costitutivi sono:

dipendenza;

illeicità;

nesso tra fatto dannoso e incombenza del dipendente.

La responsabilità è esclusa tra ditta appaltante e appaltatrice.

Se l'attività è svolta fuori dall'orario di lavoro per l'interesse dell'impresa o del datore di lavoro la colpa nella scelta e vigilanza dei dipendenti non è facilmente attribuibile al datore di lavoro.

Ipotesi più vicina alla responsabilità oggettiva (connesso con il rischio d'impresa).

Art.2050 CC Chi svolge attività pericolosa (per natura intrinseca o mezzi utilizzati) risponde per i danni cagionati dalla stessa anche se è ammessa la prova liberatoria dimostrando di aver adottato tutte (in senso lato) le misure idonee ad evitare il danno (quindi difficile da dimostrare poiché anche senza colpa c'è l'onere oggettivo).

Art.2051 CC Custodia: si risponde per danni causati da cose custodite salvo caso fortuito (che per la giurisprudenza è un evento imprevedibile e ineluttabile estraneo alla cosa e alla sfera del custode, mentre per la dottrina è un evento raro ed eccezionale).

Art.2052 CC Danno cagionato da animali: prova liberatoria è il caso fortuito. Difficile è quindi sfuggire al principio della responsabilità oggettiva.

Art.965 C.N. l'esercente risponde per i danni aereonautici, provocati da cause di forza maggiore quindi estranei alla manutenzione.

Sono esclusi i fatti dolosi del terzo o i danni derivanti da altri soggetti.

Esercente di un impianto nucleare risponde per i danni derivati da incidente nucleare; materia regolata dalla Convenzione Parigi del 1960 e ratificata con L.


La RC si sta espandendo in quanto vengono evidenziati nuovi danni e quindi si aprono nuove frontiere della RC:

Responsabilità per danno ambientale: non sono più idonee le regole classiche della RC in quanto non vengono lesi diritti soggettivi ma interessi della collettività. La RC la possiamo vedere come conseguenza di qualunque fatto che comprometta l'ambiente ad esso arrecando danno, alterandolo o distruggendolo in tutto o in parte obbliga l'autore del fatto al risarcimento purchè il fatto sia doloso o colposo o violi una norma o un provvedimento dell'autorità pubblica (L.349/86). Trattandosi di una violazione di un interesse diffuso della collettività il soggetto legittimato ad agire è lo Stato. La misura di risarcimento è stabilita da un criterio equitativo e comprende  la gravità della colpa, il costo necessario al ripristino ed il profitto conseguito dal trasgressore;

Responsabilità per il danno alla persona (danno biologico): è una lesione all'integrità fisica o della salute (psichica o fisica) della persona. Il risarcimento comprende:

danno patrimoniale: che può essere danno emergente e lucro cessante con:

grado di menomazione della capacità di lavoro (percentuale di invalidità);

reddito ricavato dalla attività lavorativa;

età del soggetto.

danno morale: sofferenza fisica o psichica che la lesione infligge alla persona e che è risarcibile solo se deriva da reato;

danno biologico: lesione all'integrità fisico-psichica, la menomazione della salute (danno evento) distinta dal danno conseguenza (danno patrimoniale e morale). Corte Cost. sentenza n.184/86. Il riconoscimento a partire dagli anni 70 risponde al principio di valorizzazione della persona umana a prescindere dalla sua capacità di produrre reddito e al superamento delle diseguaglianze economico sociali. Attribuire a tutti lo stesso risarcimento. Danno biologico risarcibile anche ai famigliari (Corte Cost. 94). Danno biologico anche per lesioni personali con previsto risarcimento anche per il coniuge;

Responsabilità per lesione del credito: se un terzo fa in modo che il debitore non adempia il suo debito verso il creditore e questi ne subisce un danno diventa responsabile del danno arrecato (es. Torino Superga). In passato la giurisprudenza ammetteva la responsabilità solo per la lesione di diritti soggettivi assoluti, mentre il diritto di credito è un diritto relativo. Soluzione condivisa è diventata l'induzione all'inadempimento con il rischio però che l'allargamento indiscriminato della risarcibilità dei danni da lesione del credito (uso del nesso di causalità);

Responsabilità per esercizio della attività medica: quando un paziente subisce danni (all'integrità fisica o alla salute) in dipendenza di un intervento chirurgico o altro trattamento sanitario che non ha avuto l'esito sperato, può sorgere responsabilità del medico o della struttura sanitaria. Responsabilità del medico è attenuata, presente se c'è dolo o colpa grave. Se la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà la responsabilità è attenuata. Regola giurisprudenziale è che se il trattamento non implica problemi di speciale difficoltà scatta la presunzione di negligenza o inadeguatezza. Prova liberatoria è che l'esito insoddisfacente del trattamento è dipeso dal caso fortuito. ½ è comunque in ogni caso responsabilità se il medico non si è preoccupato di ottenere il consenso informato del paziente.

Responsabilità per esercizio della attività giornalistica: se un giornale o una televisione diffondono notizie o commenti offensivi, il diffamato può chiedere il risarcimento della lesione della sua reputazione (diritto all'onore). Contrapposizione di due diritti: diritto di cronaca e di informazione e diritto all'onore. Prevale il diritto che ativamente riflette il criterio dell'utilità sociale. Il giudizio ativo è basato su valori e interessi, criteri elaborati dalla giurisprudenza:

notizia basata su fatti non veri: ammessa la verità putativa se fondata su adeguati accertamenti;

notizia basata su fatti veri che non presentano un apprezzabile interesse sociale o seguono modalità espressive inadeguate.

La responsabilità ricade sul giornalista, sul direttore e sull'editore;

Responsabilità per esercizio della attività giudiziaria: dibattito sull'opportunità di affermare la responsabilità dei giudici per comportamenti sbagliati o irregolari:

non vi è ragione per esimere i giudici da responsabilità dei giudici per comportamenti sbagliati o irregolari;

il timore di incorrere in responsabilità potrebbe indurre il magistrato ad eccessi di cautela, menomandola sua indipendenza di giudizio, costituzionalmente garantita.

Referendum 1987 e L.117/88 equilibrio tra tutela dei cittadini ingiustamente danneggiati e salvaguardia dell'indipendenza della magistratura. Il danno risarcibile solo se derivante da:

diniego di giustizia

atti giudiziari compiuti cono dolo o colpa grave (grave violazione di norma o affermazione di un fatto chiaramente inesistente).

Responsabilità dello Stato a cui spetta l'azione di rivalsa contro il magistrato con limite quantitativo (somma non superiore a 1/3 dello stipendio annuo);

Responsabilità della Pubblica Amministrazione: da esonero a responsabilità dello Stato, degli enti pubblici e di loro funzionari per i danni causati (art.28 Cost.). Chi riceve danno da un'attività della PA può richiedere il risarcimento all'ente pubblico titolare dell'attività. Il danneggiato può agire anche contro il dipendente pubblico che però risponde solo per dolo o colpa grave. Se l'ente pubblico è stato costretto a risarcire può agire in regresso contro il dipendente autore materiale del fatto dannoso.

Si discute se la PA risponda solo per violazione di diritti soggettivi o anche per la lesione di interessi legittimi. La dottrina è orientata per la risarcibilità degli interessi legittimi mentre la giurisprudenza non prevede la risarcibilità della lesione di interessi legittimi, fedele quindi alla distinzione tradizionale. E' prevista però una estensione dell'area di risarcibilità comprendendo situazioni che corrispondono a diritti soggettivi;

La concorrenza sleale e gli illeciti dell'imprenditore: commette concorrenza sleale l'imprenditore  che (art.2598 CC):

crea confusione tra la propria attività o i propri prodotti con attività e prodotti del concorrente;

diffonde notizie o apprezzamenti idonei a determinare il discredito dei prodotti e dell'attività del concorrente (pubblicità ativa);

si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa del concorrente (pubblicità: tipo, modo . .);

compie atti dannosi non conformi ai principi della correttezza professionale (pubblicità menzoniera).


LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE:

Il produttore di beni è responsabile del prodotto messo in circolazione anche se non ha rapporto diretto con il consumatore finale (produttore-dettagliante-consumatore).

Modelli di allocazione del rischio in caso di messa in circolazione di prodotto difettoso:

sul consumatore responsabilità contrattuale (vendita responsabile per vizi della cosa art.1494 CC) o extracontrattuale (art.2043 CC) onere della prova della colpa incombe sul consumatore;

sull'impresa: responsabilità per colpa presunta, responsabilità senza colpa;

sulla società fondo di solidarietà.

Modelli di elaborazione di regole giurisprudenziali in Common Law:

Usa 1919 MacPherson v.Buick: responsabilità diretta del produttore superando la relatività del contratto (privaty of contract). Responsabilità senza colpa (Strict liability) e responsabilità dell'assemblatore;

UK 1926 Donogue v.Stevenson: responsabilità del by stander;

USA 1960 Henningsen v. Bloomfield Motor Co.: responsabilità del produttore per garanzia implicita di commerciabilità del bene venduto.

Sviluppi contemporanei della product of liability:

Nader v.Chevrolet Corvoir: unsafe at any speed e finanziamento delle lobby consumistiche.

1906 Pure food and drug Act;

anni 30 Boicott a Detroit, Consumer Union;

anni 70  politica consumerista Truth in leiding Act (trasparenza contrattuale);

anni 80 deregulation e stabilizzazione della consumer protection (protezione del cittadino socialmente debole, ghetto consumer, da parte delle Corti).

Giurisprudenza nei paesi di Civil Law:

I 1964 schettini c. Saiwa: responsabilità del produttore per colpa presunta. Inversione dell'onere della prova;

D 1968 peste dei polli: responsabilità per colpa presunta a tutela del consumatore soggetto debole;

F Bernard c. Lombard c. Grandes Brasseries: action indirecte (contrattuale), devoir de garde du venditeur. Necessità di una armonizzazione europea.

Mercato unico con libera circolazione di beni in base al principio di mutuo riconoscimento (sentenza Cassis de Dijon) e difformità di regolamentazione porta a squilibri interni;

Disparità di trattamento tra cittadini europei;

Difformità di tutela produce un freno agli acquisti transfrontalieri.


Direttiva CEE 374 "Tutela del consumatore su prodotti difettosi" è dettagliata con opzioni di scelta dei vari paesi su:

prodotti agricoli;

rischio di sviluppo;

tetto alla responsabilità.


Recepita in Italia con DPR 25/8/88 i cui principi e regole di base sono:

responsabilità senza colpa (oggettiva) del produttore;

prodotto è ogni genere di bene esclusi i prodotti agricoli;

produttore è il fabbricante, anche del componente o della materia prima, l'assemblatore, il distributore e l'importatore da paesi extra UE;

il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere tenuto conto delle prestazioni del prodotto, delle istruzioni, delle avvertenze e dell'uso a cui il prodotto è ragionevolmente destinato.

Possibilità per il produttore di escludere la responsabilità:

il prodotto non era in circolazione (es. prototipo);

il difetto è successivo alla messa in circolazione;

il prodotto è conforme a prescrizioni giuridiche;

il difetto è dovuto a cattiva progettazione e non a difetto di componente o di materia prima;

lo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche non permetteva di riconoscere il possibile difetto.

Colpa del danneggiato: il risarcimento non è dovuto se il danneggiato, consapevole del difetto, si sia volontariamente esposto al pericolo.


Strategie giuridiche di qualità del prodotto:

attestarsi sui mercati a bassa tutela del consumatore;

adeguarsi ai mercati ad alta tutela del consumatore (D, UK, USA, S);

adeguarsi alla Dir. CEE 85/374.

Chi ha ammortizzato i costi della Product liability ha acquistato un vantaggio competitivo globale ed anche domestico.

In Italia sin'ora una sola sentenza di responsabilità del produttore (mountain bike).


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Garanzia del creditore: perché un debitore a il debito?

per un dovere morale scaturente dalla coscienza del debitore;

perché ha timore della sanzione. Sanzione fisica nel diritto romano (schiavo), nel diritto intermedio in prigione per debiti e nella codificazione moderna c'è la responsabilità patrimoniale.

Art.2740 CC " Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri."

In caso di inadempimento la tensione debitoria si trasforma in responsabilità patrimoniale e l'attesa creditoria in azione esecutiva. Meccanismo che consente al creditore di realizzare il suo interesse tramite l'esecuzione forzata sui beni del debitore. L'esecuzione forzata può essere:

esecuzione per equivalente per i crediti pecuniari, espropriazione forzata. Vendita di beni del debitore, o del garante, attraverso una procedura complessa composta da tre fasi:

a)  pignoramento (art.2912 ss CC);

b)  vendita all'asta;

c)  soddisfazione sul ricavato, il residuo resta al debitore.

esecuzione in forma specifica, per crediti non pecuniari. Soddisfa l'interesse specifico del creditore all'inadempimento (2930 ss CC). Trattasi di strumento eccezionale ed è dovuto solo in casi di:

a)  esecuzione forzata per consegna o rilascio. Consegnare la cosa che il debitore deve al creditore;

b)  esecuzione forzata degli obblighi di fare. Si fa eseguire da un terzo, ma a spese del debitore, l'attività o il servizio non eseguiti;

c)  esecuzione forzata degli obblighi di non fare. Si distrugge, a spese del debitore, quanto da lui fatto (es. costruzioni) in violazioni dell'obbligo;

d)  esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto. Sostituisce una pronuncia giudiziale al contratto non concluso sulla base di un obbligo (es. inadempimento di contratto preliminare).

perché avendo bisogno di credito deve costruire e mantenere la fiducia del suo comportamento futuro in quanto teme di non ricevere più credito. La sanzione privata diventa così altrettanto efficace della sanzione statale (es. nel commercio internazionale o nei circoli economici ristretta, borsa). La sanzione statale, esecuzione forzata, interviene nei casi critici ove il debitore non ha più interesse o possibilità di cercare credito e quindi di mantenere fiducia.

Le garanzie sono strumento di costruzione della fiducia. Ostaggi dati al creditore a dimostrazione del proprio interesse alla fiducia protratta nel tempo.

La responsabilità è quindi:

illimitata: l'intero patrimonio del debitore è vincolato alla realizzazione del creditore;

limitata: esigenza di non privare il debitore di beni essenziali per la sua vita e il suo lavoro (beni impignorabili art.514 Cpc);

esigenza di destinare certi beni del debitore o soddisfare solo certi debiti (patrimonio separato);

esigenza di evitare che i debiti fatti nell'esercizio di certe attività economiche coinvolgano l'intero patrimonio di chi le intraprende (autonomia patrimoniale perfetta nelle persone giuridiche).

Conservazione della garanzia patrimoniale: il creditore ha interesse a che il patrimonio del debitore abbia la massima consistenza; attraverso:

azione surrogatoria: il creditore si sostituisce al debitore esercitando al suo posto i diritti e le azioni che a costui spettano verso i terzi e che egli trascura di esercitare (art.2900 CC). Presupposti sono:

inerzia del debitore;

pregiudizio al creditore;

natura patrimoniale dei diritti o azioni esercitate;

azione revocatoria: il creditore reagisce contro atti di disposizione patrimoniale del debitore che minino l'integrità del suo patrimonio, diminuendolo o alterandolo in modo da rendere insufficiente la garanzia patrimoniale (art.2901 CC). Presupposti sono:

atto di disposizione patrimoniale (es. donazione o vendita);

pregiudizio al creditore (insufficienza della garanzia patrimoniale);

malafede del debitore. Consapevolezza del pregiudizio del creditore. Se l'atto è anteriore al sorgere del credito occorre la dolosa preordinazione al fine di frodare il creditore. E' da dimostrare, in caso di vendita a titolo oneroso, la malafede del terzo.

Effetti dell'azione revocatoria sono che non rende invalido l'atto né revoca l'acquisto della proprietà del terzo ma inefficacia relativa dell'atto verso il creditore che ha esercitato l'azione;

azione revocatoria fallimentare: gli atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento posso essere revocati e rientrare nella massa attiva per soddisfare i creditori. Priva l'atto di efficacia verso tutti i creditori. C'è la presunzione di esistenza dell'insolvenza nel periodo precedente al fallimento (periodo sospetto). Presunzione assoluta nei due anni anteriori al fallimento. Opera di diritto per gli atti a titolo gratuito ed il amento di debiti non scaduti. Avviene la presunzione con inversione dell'onere probatorio e quindi spetta al terzo che ignorava di trattare con un soggetto insolvente.

Parità di trattamento dei crediti: i creditori hanno egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (art.2741 CC).

Non esiste un criterio generale che permetta di stabilire una graduatoria tra i crediti:

il debitore può are i creditori secondo le sue preferenze, ogni creditore può esercitare l'azione esecutiva da solo per essere soddisfatto per primo;

esecuzione concorsuale: unica procedura esecutiva a cui partecipano tutti i creditori che sono soddisfatti in proporzione all'entità del credito. Regola eccezionale es. fallimento.

Cause legittime di prelazione

E' prevista, tra i debiti, la par condicio salvo le cause legittime di prelazione che possono essere di particolari crediti:

crediti con prelazione: crediti privilegiati e quindi soddisfatti prioritariamente:

privilegio;

pegno;

ipoteca;

crediti chirografari: soddisfatti dopo l'integrale soddisfazione dei crediti privilegiati.

Privilegio: il credito è privilegiato in relazione della causa del credito (art.2745 CC) che lo rende meritevole di tutela (alimentare, di necessità, dello Stato):

privilegio generale ha per oggetto tutti i beni del debitore. La legge elenca l'ordine dei crediti assistiti da privilegio generale (retribuzione e indennità dei lavoratori subordinati, cure mediche, vitto ecc.);

privilegio speciale ha per oggetto singoli beni mobili ed immobili con particolare connessione con la causa del credito (es. credito dell'albergatore su cosa portata dal cliente nell'albergo).

Efficacia dei privilegi

il privilegio generale ha efficacia ridotta in quanto non può esercitarsi in pregiudizio dei terzi acquirenti dei beni;

il privilegio speciale sui beni mobili può esercitarsi in pregiudizio dei terzi acquirenti purchè sussista la situazione cui la legge ricollega il privilegio (es. bene in albergo venduto a terzi). Situazione che è segnale per il terzo acquirente. Esigenza di pubblicità a tutela dei terzi (es. privilegio su macchine trascritto su apposito registro). Se c'è conflitto tra più creditori privilegiati si segue l'ordine dei privilegi fissati dalla legge.

Si sta estendendo sempre di più lo sviluppo delle garanzie sui creditori per aumentare la fiducia negli scambi.


GARANZIE REALI:

La garanzia personale è ampia in quanto è costituita dall'intero patrimonio del garante (es. fideiussore) ma è garanzia generica e non specifica (non crea causa di prelazione).

La garanzia reale ha un oggetto limitato uno o più beni specifici del garante (mobili o immobili) ha però un'efficacia più intensa. E' un diritto reale che quindi dà al creditore il diritto di seguito e di prelazione.

Caratteristiche dei diritti reali di garanzia:

diritto di seguito: possibilità di aggredire il bene e sottoporlo ad esecuzione forzata anche se è stato trasferito a terzi uscendo dal patrimonio del debitore;

diritto di prelazione: possibilità di soddisfarsi sul bene con priorità rispetto agli altri creditori;

accessorietà: pegno e ipoteca sono accessori e strumentali al credito garantito;

pubblicità: tutela dei terzi acquirenti segnalando loro che il bene è gravato da pegno (possesso) o ipoteca (iscrizione);

surrogazione reale: indennità assicurativa per distruzione del bene che va impiegata per il ripristino della cosa (art.2742 CC);

divieto del patto commissorio: il creditore non può acquistare la proprietà del bene (art.2744 CC).

Pegno

Diritto reale di garanzia costituito su un bene mobile non registrato, su universalità di beni mobili o su credito di proprietà del debitore o di un terzo.

Elementi costitutivi:

titolo: contratto di pegno, reale, atto scritto con data certa (Art.2787 CC) necessaria la consegna del bene;

spossessamento: il proprietario della cosa trasferisce il possesso al creditore o a un terzo (funzione di pubblicità).

Esercizio del pegno: il creditore che ha il possesso della cosa data in pegno deve custodirla, senza usarla o farla usare dai terzi (art.2792 CC). Può percepire i frutti a parziale scomputo del suo credito. Il debitore quando ha ato integralmente può esigere la restituzione della cosa. Se cosa fungibile la restituzione deve essere di analoga quantità di cose dello stesso genere (pegno irregolare).

Se alla scadenza il debito non è adempito il creditore può far vendere la cosa (vendita forzata es. all'asta) e soddisfarsi sul ricavato.


Pegno di credito: deve risultare da atto scritto. A scopo di pubblicità occorre la notifica al debitore e da lui accettato con atto scritto avente data certa. Alla scadenza del credito dato in pegno, il creditore pignoratizio lo riscuote o si soddisfa o lo deposita in attesa della scadenza del pegno (art.2803 CC).


Ipoteca:

Diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore ipotecario il diritto di seguito e di prelazione sul bene ipotecato.

Oggetto sono i beni immobili, i diritti reali immobiliari su cosa altrui (trasferibili) i beni mobili registrati, le rendite dello Stato e le quote di comunione (art.2810 CC).

Elementi costitutivi sono:

titolo: causa che giustifica la costituzione dell'ipoteca:

ipoteca volontaria (art.2821 CC) contratto o atto unilaterale;

ipoteca giudiziale (art.2818 CC) sentenza o provvedimento giudiziale che condanni il debitore a are una somma di denaro;

ipoteca legale (art.2817 CC) casi previsti dalla legge: ipoteca dell'alienante di bene immobile per il prezzo, ipoteca del condividente (es. coerede o socio) a garanzia dei conguagli;

iscrizione nei pubblici registri: pubblicità costitutiva a favore dei terzi (ipoteca non scritta non valida). Se gravano più ipoteche sullo stesso bene vengono iscritte in ordine cronologico (grado). L'iscrizione ha efficacia per 20 anni poi si estingue. La nuova iscrizione porta ad un nuovo grado. Prima della scadenza è ammessa la rinnovazione dell'iscrizione così si mantiene il grado originario.

Estinzione dell'ipoteca:

l'estinzione del credito garantito;

distruzione del bene ipotecato (si ha surrogazione sull'indennità assicurativa);

rinuncia del creditore ipotecario;

scadenza del termine o scadenza del ventennio;

vendita forzata del bene.

La cancellazione dell'ipoteca avviene con apposita notazione sui registri immobiliari (onere del debitore). Prevista la riduzione dell'ipoteca se c'è sproporzione tra valore del credito e valore del bene ipotecato (possibile anche il fenomeno opposto). Forte tutela del creditore per mantenere la fiducia.


Ipoteca su bene del terzo: terzo datore di ipoteca o terzo acquirente del bene ipotecato. Per evitare l'esecuzione sul bene il terzo può:

are il debito;

rilasciare il bene a un amministratore;

purgazione dell'ipoteca (art.2889 ss CC): offrire ai creditori una somma pari al prezzo che egli ha ato. Se i creditori accettano il bene è liberato. Chi si oppone può chiedere l'espropriazione offrendo un prezzo che superi di almeno il 10% quello offerto dal terzo.


Prescrizione

La prescrizione estintiva è il meccanismo giuridico che determina l'estinzione del diritto per la prolungata inerzia del titolare. Ratio:

esigenza di certezza delle situazioni giuridiche. La pretesa deve essere fatta valere entro un certo periodo di tempo;

incentivo all'uso produttivo delle risorse.

Costi/benefici della titolarità inerte rispetto a una nuova situazione giuridica attivista (es. manomorta).

Diritti imperscrittibili sono il diritto di proprietà, i diritti indisponibili e le facoltà.

Inizio è il momento in cui il diritto può essere fatto valere e termine il periodo di tempo trascorso il quale il diritto si estingue. Termine ordinario è 10 anni termini speciali sono previsti per i diritti reali minori (20 anni) o per il risarcimento danni (5 anni).

Esiste una prescrizione presuntiva che è data dalla presunzione che un credito non esercitato in un breve termine sia stato ato. Per provare l'esistenza del credito sono necessarie la confessione (art.2959 CC) o il giuramento (art.2960 CC).

Sospensione: il decorso della prescrizione si arresta per particolari circostanze e riprende solo quando queste siano venute meno:

condizione soggettiva del titolare (minori o interdetti);

rapporto tra le parti (marito e moglie, imprenditore e lavoratore).

Interruzione: viene compiuto un atto che indica il venir meno dell'inerzia del titolare o l'affidamento della controparte circa l'estinzione del diritto. Il decorso del periodo di prescrizione riparte da zero.


Decadenza:

Meccanismo giuridico che determina l'estinzione del diritto per inerzia del titolare che non esercita la sua facoltà. Si differenzia dalla prescrizione per il breve tempo dello stato di incertezza dopo il quale è applicata.

Ratio è la certezza delle situazioni giuridiche (es. impugnazione della sentenza in breve termine).

Nei diritti indisponibili la sentenza è inderogabile; nei diritti disponibili è ammessa la decadenza convenzionale (es. acquirente di un bene difettoso deve denunziare il vizio entro 8 giorni a pena di decadenza. L'azione relativa si prescrive in un anno dalla consegna).




Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta