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Il sistema creditizio attuale: tra passato, presente e futuro



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Il sistema creditizio attuale: tra passato, presente e futuro.

Il rivoluzionario punto di svolta rappresentato nella disciplina del credito dalla legge Amato non è piombato improvvisamente dal cielo ma ha visto spianata la strada da una decennale evoluzione nella legge e nei fatti che aveva già sensibilmente modificato i panorami, certo un po' vecchiotti , delle leggi del 1936 - 38.

Questa evoluzione ha ulteriormente progredito sulla spinta delle prime due direttive europee.

Paradossalmente, l'unico tempio creditizio pubblico  uscito indenne dai cambiamenti di scenario degli anni ottanta e dalle tempeste dei primi anni novanta sembra essere la Banca d'Italia: le cui competenze, si sono anzi accresciute, restando essa, in definitiva, dopo la rinuncia ad una politica di programmazione ed intervento ed il rilancio liberistico, la principale leva di politica economica nazionale.

Tenterò, partendo da qui, di tracciare un quadro del sistema vigente alla soglia del 1992, un quadro naturalmente imperfetto perché molte situazioni sono tuttora in itinere.





Sorta nel 1892, sull'onda del primo grande crollo dell'economia italiana, la Banca d'Italia è strutturalmente una società per azioni; ma una società per azioni che ha la forma e i caratteri di un ente pubblico; e pare destinata a conservarli.

Istituto di diritto pubblico è stato dichiarato nello statuto approvato con R.D. 11 giugno 1936, n. 1067; pubbliche , e di interesse generale, sono le prerogative di cui gode ed i compiti dei quali è investita, anche se imprenditoriali sono le modalità del suo esercizio(la doppia anima di cui parla Costi).

Tutto fuor che privatistica è comunque la sua composizione (gli azionisti possono essere solo le Casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, istituti di previdenza ed istituti di assicurazione; in futuro ci sarà posto per le società azionarie risultanti dai processi di ristrutturazione della legge Amato: ma in quanto rimanga garantita in esse  la presenza maggioritaria di capitale pubblico).

È bensì vero che l'assemblea ha il potere di approvare il bilancio e di nominare i sindaci; riunendosi una volta all'anno per ascoltare la relazione del governatore .

E che il consiglio superiore è composto di 13 consiglieri nominati dalle assemblee dei partecipanti presso le sedi della banca.

Le nomine del governatore, del direttore generale e del vice direttore(costituenti insieme il direttorio), di spettanza del consiglio, devono però essere approvate dal governo, mediante decreto del P.d.R., promosso dal presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per il tesoro e sentito il consiglio dei ministri.

Mentre le modifiche statutarie sono deliberate dall'assemblea; con delibera però da approvare secondo la stessa procedura ora ricordata, fatta eccezione per il parere del consiglio dei ministri, che non occorre.

Ha già parlato della ramificata gamma di poteri spettanti alla Banca d'Italia quale istituto , unico ,  di emissione, quale organo cui sono attribuite la vigilanza e l'autorizzazione dell'esercizio del credito, la disciplina della concorrenza in tale ambito, la vigilanza dei gruppi creditizi e quale ente finanziatore esercita, in ultima analisi, delle aziende creditizie.

Tali poteri il governatore esercita, o attua, in quanto capo di essa; dà loro, come si è detto, rilevanza esterna ; esercita le mansioni di cui era investito il capo del soppresso ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

partecipa alle sedute del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio.

In senso sostanziale egli è una sorta di superconsulente e di supercontrollante della politica creditizia; che se pur deve muoversi nel rispetto delle competenze del CICR e se pur non ha veste ne rango di ministro, ha però, nei confronti dei ministri, il vantaggio della stabilità e continuità della posizione e dei poteri.

In questo senso egli si è ritagliato un ruolo permanente, grazie anche al prestigio dei nomi  e delle persone di coloro che hanno ricoperto la carica, nella politica nazionale che ne ha fatto un alter ego , quando assise internazionali, è a finaco del ministro del tesoro.

Pochi avvenimenti sono attesi nel mondo finanziario come la sua relazione annuale all'assemblea dei partecipanti.



Giuridicamente gli istituti di credito di diritto pubblico e le Casse di risparmio sono, o forse è più esatto dire, sono stati sinora, enti di diritto pubblico.



I primi, tra i quali si annovera la maggior banca italiana(BNL), operano nell'ambito del credito a breve.

Le seconde hanno una lunga storia alle spalle, legata originariamente al fine filantropico originario di alleviare la povertà incoraggiando il risparmio; ma con una parabola  evolutiva che le ha portate da tempo ad una totale identificazione con le banche ordinarie.

Ma già alla fine dell'ottocento si è affermata la funzione delle Casse come prevalenti collettrici di depositi veri e propri incanalati verso l'attività produttiva.

Oggi le Casse di risparmio operano in concorrenza con le altre banche in tutti i rami del credito a breve.

Costituiscono una pompa di drenaggio del denaro verso gli istituti di credito speciale.

Le Casse di Risparmio compiono(come del resto gli attuali istituti di diritto pubblico attraverso le loro sezioni autonome)non sporadiche incursioni nel credito a medio e lungo termine, con i mutui ipotecari e attraverso gli istituti di credito agrario e fondiario, le cui sezioni opere pubbliche costituiscono un ulteriore serbatoio di clientelismo politico.

Ha elencato, tra le banche di credito ordinario, i monti di credito su pegno.

Si tratta di istituzioni che si riallacciano alla tradizione caritativa dei Banchi di prestito e dei Monti di Pietà dei secoli XV. E seguenti di cui sono continuatori ed eredi in linea diretta.

Il termine Monte di credito su pegno non è che la nuova denominazione assunta, nel 1938, dai Monti di Pietà.

I Monti di credito su pegno di prima categoria sono equiparati alle Casse di risparmio.



Questo panorama sarà presumibilmente modificato in profondità dall'attuazione della legge Amato, che , come si è visto, ammette senza limiti , che non siano quelli dell'approvazione del progetto di ristrutturazione da parte del ministro del tesoro o della diversa base, associativa o meno, dell'ente, le trasformazioni, fusioni e conferimenti aziendali tra enti creditizi pubblici , ivi incluse le Casse comunali di credito agrario e i Monti di credito su pegno di seconda categoria, sia tra di essi sia con altri enti creditizi di qualsiasi natura conchè ne risulti la costituzione di società per azioni operanti nel settore del credito.



Tra le banche di interesse nazionale(credito italiano, banca commerciale italiana, banco di roma) sono formalmente società per azioni, soggette tuttavia alla particolare disciplina che il codice civile detta per la società di interesse nazionale(art.2461) e sino a oggi controllate dall'IRI, con percentuali che negli anni settanta si avvicinavano all'80% o lo superavano, ma che presumibilmente scenderanno sensibilmente con i processi di privatizzazione in atto.

La legge Amato e il d.L. n 356 avranno un notevole impatto sull'organizzazione e sulle strategie delle tre banche, soprattutto per la possibilità  di costituire gruppi crediti polifunzionali.

La prima esperienza in tal senso, e in atto mentre si scrivono queste righe, è stata posta in essere dalla banca commerciale italiana, articolata in quattro subholding, una per le partecipazioni bancarie e finanziarie italiane, la sesonda per coordinare le partecipazioni internazionali, la terza per l'esercizio delle attività bancarie, la quarta cui sarà conferito il patrimonio immobiliare aziendale.





Il margine lasciato alle aziende di credito private, in senso sostanziale altre che giuridico formale, non era larghissimo.

A fine 1974 esse abbracciavano il 23% circa dei depositi totali.

I meccanismi di trasformazione, fusione e conferimento aziendale di cui potranno fruire, e stanno fruendo, gli enti pubblici creditizi e la formazione di gruppi creditizi creeranno uno scenario completamente nuovo, costituito in gran maggioranza da società per azioni.

Vi è da dire, per la verità, che queste nuove aziende o maxiaziende saranno caratterizzate, di regola, se scaturenti dalla metamorfosi di enti pubblici, da una partecipazione azionaria a maggioranza pubblica; mentre dall'altro lato si accentuerà, in vista del fatidico anno 1993, il processo di assorbimento, e spartizione, delle banche minori.

Queste infatti cadono quasi giornalmente sotto il controllo di Casse di risparmio o di banche pubbliche.



In base alle leggi bancarie del 1936 - 38 le aziende di credito si debbono costituire in forma di società per azioni o di accomandita per azioni.

Di fatto sopravvivono ancora, in quanto create precedentemente società di persone e ditte individuali.

Dal 1985 per quanto riguarda la loro costituzione non vi sono vincoli di discrezionalità: sono condizioni per la sua concedibilità, l'esistenza del capitale o del fondo minimo stabilito dalla banca d'Italia , il possesso di adeguati requisiti di esperienza e di onorabilità nei soggetti cui spetta, per incarichi o titolarità di capitali, un ruolo determinante nell'esercizio dell'impresa, la presentazione di un programma di attività.



Una collocazione a se hanno, nel sistema del credito ordinario, le banche popolari e le casse rurali ed artigiane.

Si tratta di formazioni cooperative.

Di particolare rilievo le prime esplicanti concretamente una normale attività bancaria, diretta soprattutto al finanziamento di piccole e medie imprese commerciali, agricole e artigiane.

Anche le banche popolari hanno i loro organi di raccordo; l'istituto centrale delle banche popolari italiane, sul modello dell'ICCRI, e , per l'esercizio del credito a medio termine, la Banca centrale di credito popolare(Centrobanca).

Molto più vicine al modello mutualistico sembrano essere le Casse rurali ed artigiane; sia per la capillarità della loro articolazione(sono oltre seicento) che per la sfera di operatività, circoscritta di regola al Comune, che per la destinazione dei loro servizi creditizi prevalentemente(almeno il 75% dei depositi fiduciari raccolti) alle categorie sociologiche che le compongono , che infine per il limite alle quote e alle azioni singolarmente sottoscrivibili (ottanta milioni).







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