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L’ IMPRENDITORE



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L’ IMPRENDITORE

Nozione giuridica : Rappresenta l’innovazione apportata dal codice del 1942 infatti il codice di commercio abrogato non conteneva una autonoma definizione di imprenditore .

Art. 2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi..

I caratteri che qualificano l’attività imprenditoriale sono :

  • Attività economica comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro od obiettiva economicità);
  • Organizzata l’attività economica deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori produttivi;
  • Esercitata professionalmente : l’attività economica deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo stabile, anche se non continuativo; esercizio sistematico di un’attività economica;
  • Avente per fine lo produzione e lo scambio di beni e servizi

Concetto economico: soggetto attivo dell’impresa e del sistema economico , organizza   la produzione utilizzando i fattori produttivi capitale e lavoro a proprio rischio nel processo produttivo di beni e di servizi.



Svolge una funzione:

  • Intermediatrice tra offerta di capitale, domanda di lavoro e domanda di beni e servizi;
  • Dirigenziale in quanto rischia di non coprire il costo dei fattori produttivi impiegati e detiene il potere economico;

NOTA: La definizione generale d’ imprenditore è anche definizione generale d’ impresa, in quanto il codice civile del 1942 ha definito soggettivamente tale ura , anziché definire l’impresa.

Due elementi fondamentali caratterizzano l’imprenditore:

l’iniziativa: potere di organizzare l’impresa , indirizzare l’attività e dirigere la produzione;

il rischio: sopportazione degli oneri dell’impresa; il cosiddetto rischio economico è compensato con il profitto imprenditoriale ovvero il plusvalore fra ricavo e costi di produzione.

Lo status di imprenditore è una qualità giuridica che fa scaturire diritti e doveri tipici ed esclusivi a chiunque svolge l’attività imprenditoriale .

L’imprenditore è assoggettato ad un regime giuridico:

ha la direzione dell’impresa dove né è capo detenendo il potere gerarchico sui collaboratori

ha l’obbligo di tutelare le condizione di lavoro

è sottoposto ad un regime pubblicistico ( obbligo di iscrizione nel registro delle imprese)


ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E SUOI REQUISITI

L’attività imprenditoriale va intesa come una serie di atti preordinati al conseguimento di uno stesso fine economico , con il risultato di creare ricchezza , nella produzione o scambio di beni o servizi. Tale attività per creare nuova ricchezza , espone al rischio la ricchezza utilizzata ovvero i fattori produttivi dell’imprenditore .

Dall’articolo 2082 si possono ben comprendere i requisito di una attività imprenditoriale che deve essere essenzialmente : economica - organizzata- professionaleproduttivalucrativa . Tra i requisiti richiesti dall’art. 2082 non è ricompreso quello della liceità .

Attività lecita

Per avere il titolo di imprenditore non si devono compire nessun genere di attività illecite , cioè delittuose , contrarie all’ordine pubblico o al buon costume ( contrabbando , organizzazione della prostituzione , traffico di droga , riciclaggio di denaro etc. ). Se per caso l’attività è illegale per violazione di norme imperative si ha sempre il titolo di imprenditore andando in contro però ad effetti sfavorevoli dovuti all’applicazione di sanzioni amministrative e penali . Nei casi di attività illecita alcuni giuristi negano l’esistenza di una impresa mentre altri ammettono l’assoggettabilità al fallimento senza godere della tutela riservata all’imprenditore .

Attività economica

L’attività imprenditoriale ha carattere economico e quindi non bisognerebbe considerare tale

  • l’attività di mero godimento
  • l’attività dei professionisti intellettuali

L’attività imprenditoriale va intesa come una serie di atti preordinati al conseguimento di uno stesso fine economico , con il risultato di creare ricchezza , nella produzione o scambio di beni o servizi. Tale attività per creare nuova ricchezza , espone al rischio la ricchezza utilizzata ovvero i fattori produttivi dell’imprenditore .

L’organizzazione

Il secondo carattere dell’attività imprenditoriale è insito nel concetto stesso di azienda art. 2555c.c. ovvero complesso di beni organizzati dell’ imprenditore per l’esercizio dell’impresa . Il requisito dell’organizzazione in sostanza vale solo per gli imprenditori non piccoli , che difficilmente potrebbero svolgere la loro attività senza organizzazione .

Quindi ci possiamo trovare di fronte ad un imprenditore che non necessità di organizzazione e di un non imprenditore che necessita di organizzazione.

La professionalità

Requisito essenziale per l’esercizio dell’attività di impresa e per avere professionalità una attività imprenditoriale deve essere

abituale ovvero svolta in modo stabile e non in modo casuale o fortuito,

continuativa ovvero non ci devono essere interruzioni ;

Il carattere di continuità però non implica quello di non interruzione infatti è imprenditore chi gestisce un’ impresa a carattere stagionale ( stabilimento balneare ) .

La produzione e lo scambio di beni

L’art. 2082 considera l’attività imprenditoriale quell’ attività organizzata al fine di produzione di beni e di servizi e di scambio di beni . Quindi è imprenditore colui che crea ricchezza derivata dal maggior prezzo di un bene venduto rispetto al minor prezzo dei fattori produttivi utilizzati per la creazione del bene stesso ed è anche imprenditore colui che acquista un bene senza produrlo e lo rivende ad un prezzo maggiore al mercato ( intermediario ) .

Lo scopo di lucro

Si ha lucro quando i ricavi eccedono i costi e si discute se è requisito essenziale , per una corrente giuridica la risposta è affermativa in quanto il profitto è insito nel concetto di professionalità e di attività economica ed è molto importante il concetto di economicità di gestione .

La spendita del nome

E essenziale che l’esercizio dell’attività imprenditoriale avvenga in nome proprio , e da questo requisito deriva per l’imprenditore l’assunzione del rischio imprenditoriale e si può affermare che la spendita del nome è il criterio di identificazione dell’imprenditore .

Lo scopo dell’ impresa è la produzione o lo scambio di beni e servizi per questo motivo non possono essere considerate attività d’ impresa:

  • quelle di mero godimento (locazione)
  • le attività per conto proprio
  • le professioni intellettuali, a meno che non organizzate sotto forma d’ impresa

I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI

Gli articoli del codice civile dal 2229 al 2238 disciplinano le professioni intellettuali e le norme regolano il contratto d’opera intellettuale .

I liberi professionisti , gli artisti e gli inventori non sono mai – in quanto tali – imprenditori ma lo possono diventare solo se la professione intellettuale è esplicata nell’ ambito di altra attività di per sé qualificata come impresa .

L’art. 2238 c.c. dispone che le norme che regolano l’impresa possono essere applicate alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività d’impresa .

Liberi professionisti ( medici , avvocati , ingegneri ,geometri , commercialisti )

Artisti ( cantanti , attori )

Si potrebbe pensare che i liberi professionisti non hanno il requisito per essere imprenditori perché manca l’organizzazione , oppure perché le prestazioni intellettuali non sono beni o servizi in senso tecnico giuridico, ma queste due supposizioni sono state smentite dal fatto che è imprenditore anche chi offre le prestazioni intellettuali altrui anche in modo organizzato.

Ciò che esclude i liberi professionisti , gli artisti e gli inventori dalla categoria degli imprenditori è il fatto che essi non assumono , nell’esercizio delle proprie attività , il rischio del lavoro che caratterizza la ura dell’imprenditore .

Gli art.. 2230 e segg. Disciplinano il contratto d’ opera intellettuale , considerando l’ obbligazione assunta dal libero professionista come obbligazione di mezzi e non come obbligazione di risultato ovvero un professionista si impegna solo a prestare i suoi mezzi , la sua opera , e non il risultato e quindi il compenso non è dovuto all’esito , ma all’ opera prestata . Solo in caso di dolo o di colpa grave il prestatore d’opera risponde dei danni recati art. 2236 c.c.

L’art 2233 inoltre afferma che nel contratto d’ opera intellettuale il compenso è calcolato in base all’importanza dell’opera e del decoro della professione e non già in base al risultato o al valore economico dell’opera .




L’ INIZIO E LA FINE DELL’ATTIVITA’ D’ IMPRESA

  • Nascita: la qualità d’ imprenditore individuale si acquista con l’esercizio di fatto dell’attività di impresa attraverso l’utilizzo del complesso di beni e uomini e non è necessario l’adempimento di alcuna formalità , neppure quella dell’iscrizione nel registro delle imprese. Il mancato adempimento di obblighi però successivamente implicherà assoggettamento a sanzioni di varia natura .
  • Morte: l’ imprenditore perde la sua qualità in conseguenza dell’effettiva dissoluzione del patrimonio aziendale e quindi a causa della cessazione di fatto dell’esercizio dell’impresa e neppure in questo caso c’ è bisogno di adempimenti formali come quella -prevista dalla legge- della iscrizione nel registro contabile .

Dalla definizione di acquisto e perdita della qualità di imprenditore si evince che l’esercizio di una attività economica organizzata è condizione necessaria e sufficiente per l’attribuzione della qualifica di imprenditore , e ciò sia per l’imprenditore individuale sia per l’imprenditore collettivo

Una corrente giurisprudenziale afferma che esiste una differenza tra l’impresa collettiva e quella individuale stabilendo che le società nascono con la costituzione e non con l’inizio dell’attività e cessano indipendentemente dalla cessazione dell’attività di impresa con l’estinzione della società .

LA CAPACITA’ ALL’ESERCIZIO DELL’ IMPRESA

Chiunque abbia compiuto la maggiore età ( diciotto anni )e disponga della capacità di agire (art. 2 c.c.) è idoneo a compiere atti che producano conseguenze per il dirotto ed è quindi idoneo all’esercizio di un a impresa . Esistono però dei limiti all’esercizio d’impresa ovvero delle particolari restrizioni che riguardano una particolare categoria di persone che hanno una limitata o totale incapacità di agire.

I minori emancipati sono coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età ed hanno ricevuto dal tribunale l’autorizzazione a sposarsi art. 390 c.c., e quindi possono avviare un’ impresa commerciale senza l’assistenza del curatore .

Gli inabilitati sono coloro che hanno ridotta capacità di agire , dichiarati tali con sentenza del tribunale art. 415 c.c., e quindi sono autorizzati a compiere atti di ordinaria amministrazione se gestiscono un’impresa che possedevano prima della suddetta dichiarazione o che hanno ricevuto in eredità o donazione , ma per gli atti di straordinaria amministrazione necessitano anch’essi di un curatore.

Gli interdetti sono coloro completamente incapaci di agire , possono gestire una impresa ricevuta a titolo gratuito ma necessitano dell’assistenza di un tutore e agli interdetti sono equiparati i minori non emancipati che sono rappresentati dai genitori oppure un tutore nominato dal tribunale art. 320 c.c.

LE CATEGORIE IMPRENDITORIALI

Dal nostro codice civile si possono identificare tre criteri di classificazione dell’imprenditore :

  1. criterio qualitativo riguarda la qualità dell’impresa
    • imprenditore agricolo
    • imprenditore commerciale
  2. criterio quantitativo riguarda la dimensione dell’attività
    • piccolo imprenditore
    • grande imprenditore

3 criterio personale considera il n° di soggetti che dirigono l’impresa

imprenditore individuale

imprenditore collettivo società

Una volta conosciuta le categorie di imprenditori si può fare una classificazione delle imprese

RISPETTO AI SOGGETTI

  • In base alla natura giuridica

Imprese private: gestite da persone fisiche (persone giuridicamente private)

Imprese pubbliche: gestite da enti pubblici (art. 2093 – 2201 – 2221)

  • In base al numero

Imprese individuali: l’imprenditore è costituito da una persona fisica

Imprese collettive: sono formate da più persone fisiche (società)

Impresa familiare: art. 230 bis

RISPETTO ALLE DIMENSIONI ORGANIZZATIVE

  • Impresa propriamente detta l’imprenditore coordina i fattori di produzione ma non fornisce il lavoro necessario alla produzione, che è prestato da terzi (art. 2082).
  • Piccola impresa l’imprenditore fornisce il lavoro direttivo ma anche quello necessario allo svolgimento dell’ attività produttiva (art. 2083 e art. 1 l.fallimentare).

RISPETTO ALL’OGGETTO DELL’ ATTIVITÀ SVOLTA

  • Statuto generale dell’imprenditore applicabile all’ impresa senza ulteriore specificazione nell’ambito della nozione formulata dall’art. 2082.
  • Statuto dell’ impresa commerciale art. 2195): disciplina ulteriore rispetto all’imprenditore in generale, si applica a chi esercita attività commerciali Statuto del piccolo imprenditore riferito a coloro che hanno ridotte dimensioni. Per nessun motivo le norme per lui dettate possono essere applicate all’impresa  comm.le. Statuto dell’ impresa agricola (art. 2135) applicato a coloro che svolgono attività agricola.

LE CLASSIFICAZIONI DEGLI IMPRENDITORI CON RIFERIMENTO ALLA QUALITA’

IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività essenziali e connesse :

coltivazione del fondo

silvicoltura,

allevamento di animali

attività agricole connesse

Per coltivazione del fondo si intende una vera e propria attività rivolta ad ottenere prodotti dalla terra sfruttando le energie delle terre

Per selvicoltura si intende quell’attività rivolta alla produzione del legname ovvero il prodotto dei boschi e non rientra nella fascia di imprenditore colui che raccoglie la legna senza esplicare le altre attività annesse .

Per allevamento di animali si intende quell’attività rivolta all’allevamento degli animali ed è stato rimosso il concetto di bestiame e il concetto di collegamento funzionale con la coltivazione del fondo .

Per attività agricole connesse s’intendono le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente per la coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’uso prevalente d’attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegati nell’attività agricola esercitata. Sono qui ricomprese le attività di conservazione, valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero la ricezione ed ospitalità come definita per legge (agriturismi).

Con questo si vuole intendere quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque .

Sotto il vigore dei codici abrogati l’attività di sfruttamento delle terre era regolata , anziché dal codice di commercio , dal codice civile , poiché era considerata come una attività di mero godimento collegata all’esercizio del diritto di proprietà fondiaria.

Nel passato la classe agraria possedeva una posizione di prestigio e di potere e per questo riceveva una maggiore tutela ed era sottratta dagli obblighi formali ( scritture contabili ) e dai pericoli ( fallimento )che invece gravavano sui commercianti .

Il vigente codice invece ha incluso l’ imprenditore agricolo nella categoria di imprenditori ma ha conservato ad esso alcuni privilegi ovvero esclusione dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili e non assoggettabilità alla procedure concorsuali in caso di insolvenza .

Nuova normativa

art 8 della legge 29 dicembre 1993 , n. 580 ha istituito il registro delle imprese e prevede una sezione speciale del registro proprio per gli imprenditori agricoli .

D. Lgs. n. 228/2001 ( modernizzazione del settore agricolo ) la qualificazione di imprenditore agricolo non è riconosciuta soltanto a coloro i quali materialmente coltivano il terreno o allevano il bestiame , ma anche a chi esercita :

allevamenti ittici ( acquacoltura )

aziende che prestano servizi e mezzi a favore dell’agricoltura

soci di società di persone esercenti attività agricole

Vendita al dettaglio : Agli imprenditori agricoli è consentita tale vendita ,in tutto il territorio nazionale , di prodotti provenienti dalle aziende agricole e tale vendita può riguardare i misura minore prodotti non derivanti dalla propria azienda agricola e non rientranti nella produzione stessa;

Possono essere oggetto di vendita anche prodotti derivati , ottenuti da manipolazioni dei prodotti agricoli , perché finalizzati allo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa .

La vendita diretta è vietata per un quinquennio nel caso di delitti in materia di igiene e sanità .




L’ IMPRENDITORE COMMERCIALE

Principio generale - L'imprenditore deve essere maggiorenne, non interdetto, non inabilitato e solo in questi casi avrà la capacità di esercitare un’impresa commerciale . La qualità di imprenditore commerciale si acquista per il solo fatto di esercitare professionalmente un’attività economica di natura non agricola .

È impresa commerciale ogni impresa che non rientra fra quelle agricole e artigianali.
Sono imprese commerciali quelle che svolgono le attività elencate dall’art. 2195 c.c. :

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi

Sono le attività industriali in senso stretto , cioè tutte quelle che producono beni o servizi trasformando le materie prime in prodotti finiti destinati alla vendita .

  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni

Sono le attività commerciali in senso stretto di mera somministrazione dirette alla distribuzione dei beni sul mercato .

  • Attività di trasporto per terra, acqua, aria

Sono quelle attività che hanno per oggetto il trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro , per terra , per area , per acque .

  • Attività bancaria o assicurativa

Sono quelle attività riservate alle banche che hanno per oggetto la raccolta la raccolta di risparmio tra il pubblico e nell’esercizio del credito .

  • Attività ausiliaria alle precedenti

Sono quelle attività che agevolano le altre attività o sono legate a esse da un rapporto di complementarietà .





Lo statuto dell’imprenditore commerciale

Sulla base delle norme del codice civile e della legge fallimentare, l’imprenditore commerciale:

  • È obbligato ad iscriversi nel registro delle imprese
  • È obbligato a tenere le scritture contabili
  • È assoggettato alle procedure concorsuali

( pubblicità )

Non esiste più la distinzione tra imprese soggette a registrazione e imprese non soggette a registrazione. Oggi tutti sono costretti ad iscriversi, anche se per scopi diversi ed in sezioni diverse del registro.
L’iscrizione produce effetti diversi:

  • Pubblicità notizia - l’iscrizione ha funzione meramente di certificazione anagrafica, non serve ai fini dell’opponibilità ai terzi;
  • Pubblicità dichiarativa - è la più diffusa. L’iscrizione ha la finalità dichiarativa, cioè da quel momento l’atto è opponibile ai terzi, produce pubblicità legale. Anche se non iscritto l’atto è comunque valido, però ricorda che se es. la S.n.c non s’iscrive anche se valida è considerata società irregolare e quindi alcuni aspetti non sono opponibili ai terzi;
  • Pubblicità costitutiva - il suo adempimento determina l’esistenza o meno dell’atto; es. se la società per azioni non viene iscritta essa non esiste.

Pubblico registro delle imprese

Il codice civile del 1942 ha previsto (art. 2188c.c. ) l’istituzione del registro delle imprese , per sottoporre ad un regime di pubblicità non solo le imprese collettive ma anche le imprese individuali,

con tale iscrizione i terzi vengono posti in grado di valutare i limiti di sicurezza e di affidabilità per ogni affare che devono concludere , l’informazione d’impresa deve essere trasparente e tempestiva e il registro può essere consultato da chiunque senza dimostrare alcun interesse .

L’ obbligo di iscrizione lo hanno gli imprenditori e gli enti pubblici che esercitano attività commerciali , e sono assoggettati ad iscrizione tutti gli atti e i fatti che determinano i momenti più importanti della vita dell’impresa ( dal sorgere alla modifiche all’estinzione ).

L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato ma si può avere anche di ufficio ed ha efficacia ex nunc ha efficacia positiva ( i terzi non possono opporre l’ignoranza degli atti o dei fatti scritti e negativa ( i fatti e gli atti non iscritti non possono essere opponibili a terzi ).

Una volta iscritti la presunzione di conoscenza è assoluta e bisogna dire che in alcuni casi l’efficacia dell’iscrizione è dichiarativa in altri invece è costitutiva .

  1. regime pubblicitario previsto dalla legge
    • è tenuto dall’Ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, retto da un conservatore nominato dalla giunta della C. C sotto la vigilanza di un giudice delegato dal pres. del tribunale
    • è un registro pubblico e può essere consultato da chiunque n’abbia interesse
  2. soggetti all’obbligo dell’iscrizione
    • imprenditori individuali non piccoli esercenti un’attività commerciale
    • le società commerciali
    • gli enti pubblici che svolgono in modo esclusivo un’attività commerciale
    • le società cooperative
    • i consorzi con attività esterna
  3. esclusi dall’obbligo dell’iscrizione (ma soggetti all’iscrizione in sezioni speciali del registro)
    • imprenditore agricolo
    • piccolo imprenditore
    • società semplice
  4. oggetto dell’iscrizione
    • costituzione dell’ impresa (generalità dell’ imprenditore, ditta, oggetto e sede dell’impresa, nome e cognome degli institori e procuratori
    • modifiche relative a questi elementi
    • cessazione dell’impresa
    • autorizzazioni all’esercizio di un’impresa emesse a favore di un incapace
  5. funzione dichiarativa (pubblicità legale):
  6. funzione costitutiva (in alcuni casi)

( Le scritture contabili )

Le scritture contabili contengono la rappresentazione quantitativa e monetaria dei singoli atti di impresa e descrivono la situazione patrimoniale ed economica dell’attività .

La tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale, prima di un obbligo giuridico è, per l’imprenditore commerciale, una regola di buona amministrazione perché:



  1. consente all’imprenditore di seguire l’andamento della gestione
  2. è la fonte informativa nei confronti dei terzi
  3. nel caso di procedure concorsuali, permette di ricostruire la situazione patrimoniale dell’imprenditore.

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili sono, oltre all’imprenditore commerciale, le società, qualunque sia l’attività, e gli enti pubblici che svolgono attività commerciale non in via principale.

art. 2214.cc.

Comma 1 sono tenute dall’impreditore che esercita attività commerciali e sono:

  • il libro giornale dove sono annotate le operazioni relative all’esercizio d' impresa con ordine cronologico (cronologicità, immediatezza)
  • il libro degli inventari dove vengono valutate le attività e le passività relative all’impresa. L’inventario deve essere redatto all’inizio della società e poi con cadenza annuale, serve per ricostruire la storia dell’impresa.

Comma 2: L’ imprenditore deve anche tenere le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa come:

  • il libro mastro dove vengono annotate le operazioni secondo un criterio sistematico
  • il libro magazzino che registra le entrate e le uscite delle merci in magazzino
    . ..deve conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere e dei telegrammi e delle fatture inviate.

Comma 3: . le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
L’imprenditore deve conservare la contabilità per 10 anni.
Gli artt. 2215 , 2218, 2219 dispongono le modalità di tenuta delle scritture in modo regolare.
La regolarità è:

  • un presupposto fondamentale perché l’ imprenditore possa invocare come prova a sua favore le registrazioni per evitare la bancarotta, in caso di fallimento. Le scritture possono essere usate come prova a favore o contro l’imprenditore. I mezzi processuali d’acquisizione delle scritture, disposti dal giudice, sono:
    • esibizione solo per determinate registrazioni
    • comunicazione riguarda tutta la contabilità
  • una prerogativa per essere sottoposti a: concordato preventivo e/o amministrazione controllate

Un imprenditore commerciale insolvente è sottoposto a fallimento che può essere evitato chiedendo il concordato preventivo.

L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore , non può essere assoggettato a concordato preventivo e va incontro a sanzioni penali .

Procedure concorsuali

Le procedure concorsuali: sono procedure esecutive in deroga ai principi generali in materia, assicurano il concorso dei creditori e la parità di trattamento su tutti i beni del patrimonio dell’imprenditore insolvente:

  • Fallimento
  • Concordato preventivo
  • Amministrazione controllata
  • Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
    • Soggezione: è attuata in caso d’insolvenza o di temporanea difficoltà ad adempiere le obbligazioni
    • Sono esclusi: i piccoli imprenditori, gli enti pubblici. (Per gli enti pubblici con qualità imprenditoriali commerciali è prevista la liquidazione coatta amministrativa).





LE CLASSIFICAZIONI DEGLI IMPRENDITORI CON RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI

IL PICCOLO IMPRENDITORE

Art. 2083 c.c. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’ attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia.

L’ art 1 della legge fallimentare definisce altri criteri per la qualifica di piccolo imprenditore ed afferma che lo si può definire quando è imprenditore esercente attività commerciale che sia stato riconosciuto titolare di un reddito inferiore al minimo imponibile oppure quando l’imprenditore abbia investito un capitale non superiore alee vecchie lire 900.000 e in ogni caso afferma l’articolo non lo sono mai le società commerciali

Riforma fiscale introdotta dal D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597 supera le problematiche riguardanti la coesione dell’art. 2083 e della legge fallimentare , abolisce l’imposta di ricchezza mobiliare e la corte costituzionale con sentenza dell’89 ha dichiarato illegittimo il criterio del capitale investito in quanto 900.000 è diventato un indice insignificante.

Con questo stravolgimento normativo la distinzione tra le categorie di piccolo , medio e grande imprenditore dipenderà soltanto dall’attività svolta art. 2083 e non più dal capitale investito .

Il coltivatore diretto

Art. 1647 c.c. è colui che coltiva il fondo, con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia, sempre che il fondo non superi i limiti d’estensione che per singole zone e colture possono essere determinati.

Artigiano

Art 2083 c.c. è impresa artigianale quella che produce beni o servizi di natura artistica o usuale , che si organizza col lavoro proprio o dei suoi familiari , che gestisce il rischio a suo carico , che eventualmente utilizza personale subalterno

La legge quadro per l’artigianato n. 443 del 1985 definisce artigiano colui che esercita professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana , assumendosi pieni rischi e svolgendo in maniere prevalente il proprio lavoro .

Legge 20 maggio 1997 n., 133 modifica il precedente assetto normativo adegua le forme operative delle aziende artigiane nazionali a quelle della comunità

Legge 5 marzo 2001, n. 57 trasforma le imprese artigiane in società a responsabilità limitata pluripersonale

L’impresa artigiana può essere esercitata :

  • in forma individuale
  • in nome collettivo consentita dalla legge del 1997
  • a responsabilità limitata con unico socio perché i soci non siano anche  soci di una s.r.l. una S.a.s.
  • a responsabilità limitata pluripersonale perché la maggioranza sia detenuta dai soci artigiani
  • in accomandita semplice perché i soci non siano anche  soci di una s.r.l. una S.a.s.

Il piccolo commerciante

(Art. 2083 c.c) svolge un’attività d’intermediazione nella circolazione di beni e servizi.

  • Non deve tenere le scritture contabili
  • Non fallisce
  • Deve iscriversi al R.I. per certificazione e pubblicità notizia

Lo statuto del piccolo imprenditore

Il piccolo imprenditore:

  • É iscritto in una sezione speciale del R.I. per pubblicità notizia
  • Non è soggetto al fallimento, ma risponde, secondo l’art. 2740, con tutti i suoi beni presenti e futuri ai singoli creditori.
  • Non è ammesso alle procedure concorsuali
  • Non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Sino al 1973 , anno in cui fu effettuata la riforma del sistema tributario , era possibile stabilire i limiti di reddito imponibili entro cui si era classificati piccoli imprenditori .

A seguito di una sentenza della corte costituzionale quel limite è venuto a mancare ed oggi solo il criterio di riferimento dell’ art. 2083 c.c. qualifica il piccolo imprenditore nello svolgimento delle attività esercitate (prevalentemente con il lavoro proprio e della sua famiglia ).

IMPRESA FAMILIARE

Art. 230 bis salvo che sia conurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’ azienda, anche in ordine di avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [ . ]. L’impresa familiare è quella in cui collaborano il coniuge ed i parenti entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado.
I diritti ed i poteri dei familiari non toccano mai la titolarità dell’ esercizio, questo è sufficiente per escluderla dall’ impresa collettiva. Anche degli estranei possono partecipare all’impresa familiare in un rapporto di lavoro subordinato percependo un mantenimento, secondo le condizioni economiche familiari e partecipando attivamente alla divisione degli utili.

Le decisioni di ordinaria amministrazioni spettano all’imprenditore mentre quelle di straordinaria amministrazione spettano alla maggioranza dei familiari.

È un’ impresa individuale ed il titolare detiene:

  • Il potere direttivo sui dipendenti
  • La gestione ordinaria

Il rapporto instaurato tra imprenditore titolare ed i familiari ha caratteristiche intermedie fra il lavoro subordinato ed il rapporto di società.
È normalmente una piccola impresa che può anche essere ordinaria, può avere per oggetto sia attività agricola sia commerciale
I diritti dei familiari sono:

  • Il mantenimento
  • il diritto agli utili
  • quota di beni acquistati con gli utili reinvestiti
  • quota di incrementi dell’azienda
  • gestione straordinaria sugli indirizzi produttivi dell’impresa
  • decisione di cessazione dell’impresa
  • il diritto può essere liquidato in denaro in caso di cessazione
  • prelazione in caso di divisione ereditaria e/o trasferimento dell’azienda

Impresa di coniugi in regime di comunione legale

Art. 117 – oggetto della comunione – (d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, qualora si tratti d’aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Non c’è più la distinzione fra comunione e impresa collettiva, prima si riteneva che il modello associativo fosse l’unico per regolare i rapporti patrimoniali; ora si riconosce che l’esercizio dell’azienda comune da parte di coniugi, non trasforma la comunione in società. La gestione del patrimonio comune dei coniugi è quella della pariteticità che relativamente all’ impresa, può manifestarsi con l’assunzione della qualità d’imprenditore per entrambi i coniugi. L’impresa di coniugi viene considerata come società di fatto. Può essere richiesto il fallimento della società con il patrimonio di entrambi i coniugi che può essere attaccato.

Categorie particolari d’impresa

  • Impresa illecita - l’oggetto dell’attività è illecito. Non può considerarsi impresa in quanto non possono essere attuate le leggi di tutela. Attività delittuosa contraria all’ordine pubblico o al bene comune.
  • Impresa illegale - l’attività svolta è lecita, ma è illecito lo svolgimento. Ha un’attività lecita ma non secondo le modalità fissate dalla legge es: un giorno mi alzo con l’intenzione di fare la banca raccogliere risparmi e concedere prestiti, questo non posso farlo perché si devono possedere una serie di requisiti essenziali per quest’attività, tali da garantire le eventuali forme di tutela.
    • Impresa occasionale
      Quando si parla d’impresa nasce il problema di accertare il carattere della professionalità.
      L’impresa occasionale è comunque un’attività protratta per un certo periodo di tempo






L’ IMPRENDITORE E I SUOI AUSILIARI (Rappresentanza)

Secondo l’art. 2086 c.c. l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori , l’impresa secondo la norma è vista come una comunità di lavoro ed è capo colui che espone il proprio capitale .

L’impresa oltre ad essere una organizzazione economica è anche organizzazione del lavoro che presuppone una distribuzione di funzioni e competenze .

All’attività imprenditoriale partecipano diversi soggetti che mediante prestazioni d’opera partecipano nell’esercizio dell’impresa .

Esistono due categorie di collaboratori dell’imprenditore :

  • Ausiliari subordinati si pongono rispetto l’imprenditore in posizione di subordinazione ,e sono legati all’impresa da un rapporto di subordinazione (dirigenti operai)
  • Ausiliari autonomi si pongono rispetto l’imprenditore in posizione di indipendenza ,e sono legati all’impresa da un rapporto di prestazione d’opera

Ausiliari subordinatirivestono particolare importanza e sono :

    • institore (2203)
    • procuratore
    • commesso

Sono ure tipiche di ausiliari interni e sono destinati ad entrare a contatto con i terzi e a chiudere affari per l’imprenditore e sono investiti di un potere di rappresentanza ex lege dell’imprenditore .

Institore

  • concetto: è preposto all’esercizio dell’ impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare art. 2203 c.c.
  • poteri
    • potere di gestione generale di rappresentanza può svolgere tutte le attività del normale esercizio dell’impresa (ad esclusione d’alienazione di beni immobili e di costituzione d’ipoteche su di essi)
    • potere di rappresentanza processuale può stare in giudizio in nome dell’imprenditore per gli atti compiuti nell’esercizio dell’impresa
  • limiti : contenuti nella procura e depositati nel pubblico registro delle imprese
  • spendita del nome : deve dichiarare ai terzi di agire in nome dell’ imprenditore, in mancanza è obbligato personalmente, i terzi possono agire anche contro il preponente per gli atti da lui compiuti pertinenti all’esercizio dell’ impresa

L’institore non può nominare altri institori e non può essere preposto ad una piccola impresa .

Procuratore

  • concetto : anche se non è preposto all’ esercizio dell’ impresa ha il potere di compiere gli atti pertinenti all’ esercizio in nome e per conto dell’ imprenditore art. 2209 c.c.
  • poteri : ha la rappresentanza generale ma è dotato di minore autonomia decisionale e di norma non ha la rappresentanza processuale
  • limiti : contenuti nella procura e depositati nel pubblico registro delle imprese

Commesso

  • concetto :è colui che esercita una attività subordinata estranea funzioni direttive .
  • poteri : limitati poteri di rappresentanza (2210-2213)

è un’ impiegato in contatto con l’ordinaria clientela dell’ impresa e possono essere preposti alla vendita nei locali o incaricati alla vendita piazza a piazza









L’AZIENDA

Art. 2555 c.c.

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa

L’impreditore è un soggetto ; l’impresa è un’attività economica ; l’azienda è un complesso organizzato di beni .

L’azienda come l’imprenditore è un fattore necessario e determinante per lo svolgimento di una impresa ma resta sicuramente distinta da essa . Da una parte (azienda) si parla di qualcosa ti tangibile (beni organizzati) mentre dall'altra parte (impresa) si parla di azioni, attività coordinate. Sia i beni che l'attività sono però rivolti allo stesso scopo: produrre (e quindi guadagnare).

Il rapporto tra azienda ed impresa è un rapporto di mezzo a fine ovvero l’azienda attraverso le attività imprenditoriali svolte dall’imprenditore e dai collaboratori ( ausiliari ) raggiunge un fine di   Economicità quando si raggiunge un equilibrio economico ovvero quando i ricavi delle vendite fronteggiano i costi di produzione

Liquidità quando si raggiunge un equilibrio finanziario tra il flusso delle entrate ed il flusso delle uscite monetarie .

Solidità patrimoniale quando si raggiunge l’equilibrio patrimoniale ovvero quando l’impresa è capitalizzata cioè il capitale è sostanzialmente formata da capitale proprio e solo in parte da debiti .

Competitività quando si raggiungono l’equilibrio economico , finanziario e patrimoniale .

Redditività ( produzione di reddito ) capacità di produrre nel tempo redditi sufficienti a remunerare

I portatori di capitale proprio dopo aver remunerato i portatori di fattori produttivi .

Fanno parte dell’azienda i beni materiali e i beni immateriali , tra i primi ci sono le materie prime , i macchinari , i locali , tra i secondi ci sono i brevetti , i diritti d’autore , i marchi ecc.

I beni non devono essere necessariamente di proprietà dell’imprenditore infatti è necessario solo possedere un titolo giuridico per il loro utilizzo in attività di impresa .

L’avviamento ( potenzialità economica )

Per avviamento si intende il plusvalore che deriva all’azienda dal fatto che i beni che la compongono sono organizzati e coordinati per conseguire lo stesso fine , l’avviamento trova riscontro nella normativa dell’ordinamento art. 2424 c.c.

La clientela

La clientela è l’insieme dei destinatari dei beni o servizi prodotti dall’imprenditore ed è anche il flusso costante della domanda dei beni o servizi facenti capo l’azienda .

Dalla clientela dipende il profitto dell’imprenditore e dei suoi collaboratori e di conseguenza dipende la buona riuscita delle attività imprenditoriali dell’azienda .


SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRENDITORE

Rispetto al mondo esterno l’impresa possiede dei segni distintivi :

  • Ditta - ha un suo nome proprio
  • Insegna - segno distintivo che identifica la sede
  • Marchio - risultato dell’ attività che è il prodotto

La ditta

La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’impresa, può non corrispondere al nome civile dell’imprenditore ma deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore (art. 2563);è il mezzo di individuazione necessario dell’impresa economica ;come la persona per farsi individuare necessita di un nome , l’impresa necessita della ditta, se la ditta corrisponde al nome dell’imprenditore ha un regime giuridico diverso per quello posto per il nome della persona .

La ditta , in quanto tale , caratterizza solo imprese individuali mentre le imprese collettive ( società ) hanno un loro segno distintivo ovvero la ragione sociale per le società di persone e la denominazione sociale per le società di capitali .

Nella formazione della ditta l’imprenditore deve rispettare :

  • Il principio della verità il quale impone che l’attività economica sia esercitata in nome proprio dall’imprenditore e quindi la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore medesimo art 2563c.c.che prende l nome di cuore della ditta .
  • Il principio della novità il quale impone che la ditta deve essere nuova e differenziata dalle imprese similari art. 2564c.c.

La ditta può essere trasferita e l’acquirente può aggiungere a quella il proprio cognome, ossia far vedere che la sua è una ditta derivata. E’ l’articolo 2565 che regola il trasferimento della ditta e viene in esso stabilito che la ditta deve essere trasferita insieme all’azienda e ci deve essere il consenso dell’alienante per il trasferimento inter vivos , tale articolo crea un equilibrio tra l’interesse degli imprenditori e l’interesse dei consumatori L’imprenditore ha il diritto all’uso esclusivo dell’impresa e può pretendere che nessun altro ne utilizzi una uguale o simile (art 2564) perciò deve essere differenziata.




L’insegna è il segno distintivo del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore .

Perché l’imprenditore abbia su essa una utilizzazione esclusiva deve avere capacità distintiva, cioè deve attribuirle o un nome non comune ma di sua fantasia oppure dei simboli o ure in quanto non ci sono norme che impongono oneri specifici ;e anche l’insegna può essere trasferita solo con l’azienda.

Essa può corrispondere alla ditta e in questo caso la tutela della ditta implica anche tutela dell’insegna .

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti che mettono in commercio; può essere :

il marchio di fabbrica apposto sul prodotto del fabbricante

il marchio di commercio (che non può sopprimere il marchio di fabbrica 2572) ed è apposto dal semplice rivenditore es. grandi magazzini

il marchio collettivo (per contraddistinguere le varie attività art 2570).è apposto da tutti coloro che si assoggettano all’osservanza degli standards qualitativi ed ai controlli fissati dal titolare

il marchio individuale utilizzato dall’imprenditore individuale

il marchio generale utilizzato da un imprenditore per tutti i prodotti

Può essere costituito da una immagine o da una espressione di linguaggio e, comunque, deve avere capacità distintiva e perciò si distinguono in emblematici o urativi , nominativi o denominativi o addirittura misti .

L’imprenditore ha un diritto esclusivo nei confronti del marchio e può svolgere nei confronti dei contraffattori un’azione inibitoria che impedisce loro la continuazione d’uso del marchio, un’azione di rimozione che distrugge le parole della contraffazione e soppressione del marchio, un’azione di risarcimento danni nei confronti di chi è stato contraffatto.

Il diritto all’uso esclusivo del marchio si può acquistare in due modi: conseguendo la registrazione del marchio, oppure con l’uso del marchio senza la registrazione. Il marchio non registrato ha protezione giuridica minore. Chi lo usa e non ha una notorietà nazionale ha il rischio che altri possano usarlo uno uguale e registrarsi. Il marchio registrato permette all’imprenditore di avere un uso esclusivo ed è protetto a livello nazionale o internazionale. Il diritto esclusivo dura 10 anni dalla registrazione ma può essere prorogato ogni decennio. Decade se il marchio non è stato utilizzato per 5 anni consecutivi; si decade inoltre con la volgarizzazione del marchio. E’ ammessa la licenza del marchio. (art 2573).

Il marchio per essere tutelato dalla legge deve essere originale , veritiero , nuovo , non contrario alla legge e al buon costume , non violare il diritto altrui di autore .

























LE SOCIETA’

Quando l'attività economica raggiunge una certa dimensione in termini di fatturato o di utili d'esercizio, la semplice ditta individuale capeggiata dall'imprenditore non è più adatta a mantenere la crescita del volume d'affari. In ragioneria si dice che la forma individuale d'impresa limita lo sviluppo aziendale, cioè con quella forma giuridica non si può crescere più di tanto. Occorre capitale fresco da investire nell'acquisto di nuovi macchinari e nuovi impianti, necessari per l'ampliamento aziendale. E' così che nasce la società. Quando il capitale a disposizione di una singola persona non è ritenuto sufficiente per esercitare l'impresa, si mettono insieme i capitali di più persone, ciascuna delle quali conferisce una certa quantità di beni o servizi, ricevendo in cambio una partecipazione agli utili dell'impresa.

La società in generale è un’impresa collettiva costituita per contratto.



L’ impresa collettiva è quell’impresa che opera nell’interesse di più persone. e l’imprenditore collettivo è l’unica forma tipizzata prevista dal legislatore.

art. 2247 con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili

La definizione contenuta nell’art. 2247 c.c. individua degli elementi costitutivi della società :

  • pluralità dei soci : eccetto la s.r.l. unipersonale ci devono essere più soci al momento della costituzione della società e durante la sua vita.
  • conferimento di beni o servizi : conferimenti eseguiti o promessi concorrono alla formazione del capitale sociale, la cui funzione è quella di dotare la società dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività economica. Il capitale sociale ha anche una funzione di garanzia sulla quale possono fare affidamento i creditori.
  • Esercizio collegiale dell’attività economica L’attività economica che mira ad un fine comune tra i soci può essere finalizzata:
  • Divisione degli utili come scopo : i soci si dividono gli utili dell’attività economica secondo molteplici modalità dipendenti da patti stipulati nell’atto costitutivo e l’unico limite è il divieto del patto leonino ovvero quello che esclude un socio dalla partecipazione agli utili.

lucro oggettivo conseguito con la gestione

lucro soggettivo conseguito dal socio

Il contratto di società non è un requisito di fatto, può essere anche un accordo verbale o derivante da situazioni e comportamenti di fatto (da qui società di fatto).


TIPOLOGIE DI SOCIETA’

Con il contratto di società è possibile costituire solo società previste dal codice civile ( sistema chiuso ), non è ammessa la costituzione di società atipiche a differenza di quello che avviene nella materia contrattuale .

Le società si distinguono in base :

  • allo scopo (lucrative , mutualistiche )
  1. a scopo lucrativo: conseguire un utile e dividerlo tra i soci
  2. a scopo mutualistico: offrire ai soci beni e servizi e condizioni di lavoro più favorevoli di quelle del mercato ( non hanno scopo speculativo
  • all’oggetto (commerciali , non commerciali )

società commerciali: hanno per oggetto una delle attività commerciali elencate dall’art. 2195 c.c. e devono costituirsi secondo uno dei tipi previsti dal codice

società non commerciali: hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa da quella commerciale come le attività agricole

  • alla responsabilità dei soci (di persone di capitali )
  • società di persone : in esse contano , più del capitale ,le persone dei soci che sono amministratori e responsabili illimitatamente e solidamente e per questo le società di persone non sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta .
  • società di capitali: in esse conta più il capitale delle persone , i soci non sono necessariamente amministratori e non hanno responsabilità illimitata e solidale e per questo le società di capitali sono dotate di autonomia patrimoniale .

CLASSIFICAZIONE :

  • Società semplice   di persone e a scopo di lucro
  • Società in nome collettivo ( S.n.c. )  di persone e a scopo di lucro
  • Società in accomandita semplice ( S.a.s. )    di persone e a scopo di lucro
  • Società per azioni ( S.p.a. )   di capitali e a scopo di lucro
  • Società in accomandita per azioni ( S.a.p.a. )   di capitali e a scopo di lucro
  • Società a responsabilità limitata ( S. r. l. )    di capitali e a scopo di lucro
  • Società cooperativa   di capitali e a scopo mutualistico
  • Società di mutua assicurazione di capitali e a scopo mutualistico

SOCIETA’ E ASSOCIAZIONE

Le associazioni sono degli enti che hanno caratteristiche associative simili alle società , ma la somiglianza è solo apparente , mentre le società hanno uno scopo egoistico , le associazioni anche quando svolgono un’attività economica , si propongono fini diversi : beneficenza , assistenza pubblica , educazione sportiva , ecc.

L’elemento di distinzione tra le associazioni e le società si ritrova nel diverso scopo perseguito :

  • Scopo non dichiaratamente ideale ( società )
  • Scopo espressamente e dichiaratamente ideale ( associazioni )

La legge del 1996 n. 586 ha introdotto lo scopo lucrativo per le società sportive .

SOCIETA’ E COMUNIONE

La comunione sorge quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone art. 1110 c.c. ed è una situazione che si verifica per causa di morte o volontà delle parti.

Nella comunione i titolari dei beni in comunione non si propongono alcuna attività economica a scopo speculativo , ma si accontentano semplicemente di godere dei frutti di questi beni.

Nulla esclude che dal regime di comunione si possa passare a quello di società o viceversa , e questo avviene quando c’è la volontà delle parti di sottoporre i beni comuni al regime del patrimonio sociale

Diversa è sicuramente la disciplina dei beni facente parti il patrimonio sociale e quella dei beni in comunione in quanto il singolo socio non può liberamente servirsi dei beni del patrimonio sociali per scopi estranei a quelli sociali , mentre il comproprietario può servirsene come meglio crede ; vi è diversa disciplina per quanto riguarda lo scioglimento ; l’autonomia patrimoniale manca nella comunione infatti non c’è differenza di creditori sociali e creditori particolari .








LE SOCIETA’ DI PERSONE

Le società di persone sono le seguenti:

• Società semplice (SS)

• Società in nome collettivo (S.n.c)

• Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Sono caratterizzate dalle seguenti particolarità:

La responsabilità dei soci è illimitata e solidale (tranne che per i soci accomandanti della S.a.s.), cioè rispondono dei debiti sociali anche con il loro patrimonio personale

L’autonomia patrimoniale della società è imperfetta, cioè il patrimonio della società non è completamente distinto da quello personale dei soci, perciò per i debiti sociali rispondono ambedue i patrimoni (della società e dei soci) e per i debiti personali del socio può rispondere anche la società

Non hanno mai personalità giuridica

Il socio illimitatamente responsabile è anche amministratore, quindi c’è coincidenza tra la ura di socio   e di amministratore della società

La trasferibilità della quota di partecipazione è di norma legata al consenso degli atri soci (dato il   carattere personale di queste soc.)

Le delibere sociali non sono mai prese da organi collegiali

Abbiamo detto che le società di persone sono la SS, la S.n.c e la S.a.s. Esse sono prive di personalità giuridica e dotate di un'autonomia patrimoniale imperfetta. I loro soci rispondono per i debiti sociali con tutto il loro patrimonio (responsabilità illimitata), tranne i soci accomandanti delle S.a.s.

Queste 3 società presentano notevoli differenze fra di loro, nonostante il ceppo comune delle società di persone, in cui il rilievo giuridico è sulla ura del socio e non sul capitale della società come invece avviene nelle società di capitali.

La principale differenza riguarda la SS, che generalmente non svolge attività commerciale, bensì attività di altra natura (p. es. agricola o professionale), mentre le altre due (Snc e S.a.s.) sono società commerciali a tutti gli effetti, perché l'esercizio di attività commerciale è la loro prerogativa.

La società semplice

Il codice civile art. 2251 - 2290 disciplina nel dettaglio solamente la Società semplice ,la quale ,costituisce la forma più elementare di società diventando così il prototipo delle altre società di persone.

La caratteristica fondamentale delle SS è L’l’esercizio esclusivo di attività economiche lucrative non commerciali. Il maggior numero di società semplice esercita attività agricole , gestiscono patrimoni immobiliari e familiari .La SS non ha personalità giuridica , gode di una limitata autonomia patrimoniale , non deve iscriversi , a differenza delle altre società , nel registro delle imprese ( iscrizione a titolo dichiarativo ) non ha l’obbligo delle tenute contabili , non è soggetta a fallimento deve avere una ragione sociale .

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’

La società semplice si costituisce con la stipulazione di un contratto sociale , che non è soggetto a forme particolari , il contratto può essere verbale ma deve essere essenzialmente scritto se i beni conferiti sono degli immobili . Una volta concluso, il contratto sociale è disciplinato dalla normativa generale dei contratti. Per cui può essere modificato solo con la volontà di tutti i soci, a meno che esso stesso non preveda diversamente. Nel contratto sono indicati solitamente l’oggetto sociale , i tipi di conferimenti ,i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite , i poteri degli amministratori .

CONFERIMENTI

Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto e se non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire , in parti uguali tra loro , quanto necessario per il raggiungimento dell’oggetto sociale .

Esiste una varietà di conferimenti ovvero conferimenti in denaro , in crediti o in beni in natura che diventano proprietà della società , possono esserci anche conferimenti di prestazione di lavoro ( socio d’opera ) è un dipendente della società ed offre servizi manuali o intellettuali

Il valore del capitale monetario conferito prende il nome di capitale sociale , mentre il patrimonio sociale è il valore del capitale in ogni momento della vita della società .

Quando si costituisce una società , capitale e patrimonio coincidono , ma durante la vita della società il patrimonio può aumentare o diminuire , mentre il capitale resta invariato .

Il patrimonio sociale è la base economica per le operazioni societarie ed è anche garanzia per i creditori.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

L’amministrazione della società è l’attività di gestione dell’impresa sociale

Non essendo dotata di personalità giuridica ( art. 2557c.c. ) l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri salvo diversa pattuizione .

E’amministratore colui che ha la gestione dell’impresa collettiva e ha quindi il potere di agire per conto della società senza , tuttavia spenderne il nome ( carattere interno ).

L’amministrazione può assumere varie forme :

Amministrazione disgiuntiva affidata a tutti i soci

Ciascun socio può agire di propria iniziativa ma ciascun socio può opporsi alle operazioni che un altro socio vuole compiere , decide la maggioranza dei soci in base alla partecipazione agli utili attribuita a ciascuno .

Amministrazione congiuntiva affidata a tutti i soci

I singoli amministratori non possono compiere da soli nessuna atto salvo che ci sia urgenza di evitare danni gravi alla società e per il compimento delle operazioni amministrative sociali è necessario il consenso di tutti i soci ( unanimità ), o maggioranza se così stabilito .

Amministrazione disgiuntiva o congiuntiva , affidata ad alcuni soci

L’atto costitutivo può riservare l’amministrazione ad alcuni soci ( disgiuntamente o congiuntamente ) e può anche rimettere il potere alla maggioranza dei soci o a più soci secondo il principio della maggioranza .

Amministrazione affidata ad un solo socio

Nell’ipotesi di un singolo socio , gli altri non possono interferire né opporsi alle sue operazioni ed ai soci non amministratori sono riconosciuti ampi poteri di controllo e informazione .





REVOCA

Se i soci nominano amministratori alcuni di loro , è necessario distinguere tra quelli che sono stati nominati in base al contratto sociale e quelli che sono stati nominati successivamente , i primi possono essere revocati solo per giusta causa , mentre per i secondi si applicano i principi del mandato , che prevedono la possibilità di revoca , salvo l’obbligo di risarcimento danno in mancanza di giusta causa

RESPONSABILITA’DEI SOCI

Gli amm.tori sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso la società per il rispetto degli obblighi imposti loro dalla legge e dal contratto sociale. Per i debiti sociali risponde la società con il suo patrimonio ed anche, personalmente e solidalmente, i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Rispondono inoltre per i debiti sociali tutti gli altri soci, ma essi hanno la possibilità di escludersi da questa responsabilità stipulando un patto contrario che li salvaguardi. Il patto di esclusione dalla responsabilità, per le obbligazioni sociali, dei soci che non hanno agito in nome e per conto della società deve essere pubblicizzato con mezzi idonei, altrimenti la limitazione di responsabilità in esso prevista non è opponibile ai terzi che non la conoscevano.

In tutti i casi in cui opera la responsabilità, il socio è tenuto al amento, in quanto è responsabile illimitatamente. Egli ha però la facoltà di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, cioè può domandare che la sua responsabilità operi sussidiariamente a quella del patrimonio sociale (herà il debito sociale solo se il patrimonio della società non è sufficiente a soddisfare il creditore). Questa facoltà di chiedere l’escussione preventiva è subordinata all’indicazione al creditore sociale, da parte del socio chiamato a are, dei beni sui quali egli può facilmente soddisfarsi. Quanto abbiamo visto sopra si riferiva al creditore della società, ma il codice si preoccupa di salvaguardare anche il creditore particolare del socio. Il creditore particolare del socio non può mai soddisfarsi sul patrimonio sociale però egli ha una serie di diritti di notevole ampiezza:

• Può rivalersi sugli utili percepiti dal socio debitore;

Può compiere atti conservativi sulla sua quota di liquidazione,

Può chiedere in ogni momento (è un diritto potestativo cui corrisponde uno stato di soggezione della società, che non può fare altrimenti) la liquidazione della quota spettante al debitore. La società di fronte a questa richiesta di liquidazione ha 3 mesi di tempo per provvedere, ma la richiesta può essere avanzata dal creditore del socio solo quando questi dimostri che gli altri beni personali del socio debitore sono insufficienti al amento del debito.


CONTROLLO

I soci non amm.tori hanno diritto di controllo ovvero possono richiedere agli amm.tori della società le notizie, i documenti ed i rendiconti relativi ai singoli affari conclusi. Hanno inoltre diritto al Rendiconto annuale di gestione o al Rendiconto periodico, se il contratto stabilisce un termine diverso dall’anno.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’

Per quanto riguarda la rappresentanza della società , è rappresentante colui che ha il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale , di agire , cioè in nome della società ( carattere esterno ),compete normalmente ai soci ma può essere riservato nel contratto solo ad una parte di essi .

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Per quanto riguarda la ripartizione degli utili l’ art. 2262c.c. dispone che salvo patto contrario , ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l’approvazione del rendiconto , ed esiste analogia con le perdite che sono ripartite in modo proporzionale ai conferimenti e bisogna citare il divieto del patto leonino . Il diritto fondamentale dei soci è quello di ricevere gli utili della società. Questo diritto è esercitabile dopo l’approvazione del Rendiconto da parte dei soci stessi, salvo che il contratto non stabilisca un momento diverso. Le parti degli utili spettanti ai soci si presumono proporzionali ai conferimenti, ma il contratto può disporre una diversa ripartizione degli utili stessi, che però non può mai essere tale da escludere completamente uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite (c.d divieto del patto leonino).Se non è diversamente stabilito, la partecipazione dei soci alle perdite è la stessa che è stabilita per gli utili. La fissazione delle quote di partecipazione agli utili ed alle perdite può essere rimessa alla decisione di un terzo. Essa è impugnabile dal socio leso nel termine di 3 mesi dalla comunicazione.








SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMATATAMENTE AD UN SOCIO

Il rapporto sociale può sciogliersi con riferimento ad un socio nel caso :

Morte del socio

Questo perché il rapporto non si trasmette agli eredi e costoro non possono pretendere di entrare nel rapporto prendendoli posto del defunto , agli eredi spetta solo il diritto di ottenere dagli altri soci la liquidazione della quota dal loro dante causa ma se volessero i soci possono continuare al società con gli eredi del defunto , se questi vi acconsentano .

Recesso volontario del socio

Ciascun socio se la società è a tempo indeterminato può recedere liberamente , ma con un preavviso di tre mesi , invece se l a società è a tempo determinato può recedere solo per giusta causa .

Il recesso si esercita con una dichiarazione unilaterale comunicata , anche verbalmente , agli altri soci .

Esclusione del socio

Il socio può essere escluso dalla società o per volontà degli altri soci oppure di diritto .

Nel primo caso il socio è eluso per gravi inadempienze , interdizione , inabilitazione , impossibilità sopravvenuta di esecuzione del conferimento ,pena che comporti interdizione .

Nel secondo caso il socio è escluso per la liquidazione della sua quota ad istanza di un suo creditore particolare o per fallimento dello stesso.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

Il rapporto sociale può sciogliersi per :

Decorso del termine

Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguimento

Volontà dei soci

Mancanza della pluralità dei soci

Altre cause previste dal contratto

LA LIQUIDAZIONE

Una volta verificatasi una causa di scioglimento , la società non cessa di esistere , ma si apre la liquidazione .Durante il procedimento liquidatorio la società continua ad esistere ed ha per fine il compimento delle operazioni di liquidazione .

La società entra nella fase della liquidazione allo scopo di :

are i creditori sociali

ripartire l’eventuale residuo tra i soci

Nella società semplice la liquidazione del patrimonio sociale si può svolgere secondo le modalità stabilite nel contratto sociale, o in caso non sia stato stabilito si passa alle modalità previste nel ordinamento giuridico.

La procedura di liquidazione quando gli amministratori convocano l’assemblea per la nomina dei liquidatori e se questo non avviene viene effettuata dall’autorità giudiziaria.

A seguito della nomina gli amministratori :

consegnano ai liquidatori i beni e i documenti e le scritture contabili

presentano il conto di gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto

redicono l’inventario , per determinare l’attivo e il passivo del patrimonio sociale

conservano le loro responsabilità

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni, perché il loro compito consiste soltanto nella liquidazione del patrimonio sociale. E devono:


prendere in consegna i beni e i documenti sociali

redigere con gli amministratori l’inventario e il bilancio


compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione della società


provvedere al amento dei creditori sociali e alla ripartizione dell’eventuale residuo tra i soci.

Se eventualmente il patrimonio sociale non è sufficiente a soddisfare i creditori, i liquidatori dovranno chiedere ai soci eventuali conferimenti.

Quando sono state avvenute queste operazione si verifica automaticamente l’estinzione della società cioè con l’autonomo soggetto del diritto.

I liquidatori possono essere revocati per volontà unanime dei soci e, in ogni causa ,per giusta causa dal Tribunale su domanda di uno o più soci .

La giusta causa è il comportamento che il mandatario deve tenere ovvero non contrario alla legge.

Estinti tutti i debiti sociali e definiti i rapporti tra i soci , il procedimento di liquidazione ha termine , in quanto nessuna regola è prevista per la chiusura di esso nella società semplice .

Società in nome collettivo – S.n.c.

Tale società è disciplinata dagli artt. 2291-2313 c.c.

La società in nome collettivo costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l’esercizio di attività commerciali ,salvo che non risulti diversamente .

Caratteristica fondamentale di questo tipo di società è la responsabilità illimitata e solidale dei patrimoni personali , oltre al patrimonio sociale , che vincola tutti i soci verso i terzi , per le obbligazioni sociali .

STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO

La stipulazione dell’atto costitutivo di una S.n.c. deve essere fatta per iscritto , o mediante scrittura privata autenticata dal notaio , oppure con atto pubblico .

Atto costitutivo e registrazione art. 2295

L’atto costit., nella forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico, deve indicare:

I dati anagrafici dei soci;

La ragione sociale, cioè il nome attribuito alla società formato da quello di uno o più soci + la dicitura   “Snc”;

• I soci che hanno l’amm.zione e la rappresentanza della società;

La sede principale e le eventuali sedi secondarie;

L’oggetto sociale, cioè il tipo di attività;

I conferimenti di ciascun socio, con il valore ad essi attribuito ed il metodo di valutazione;

Le prestazioni cui sono tenuti i soci d’opera, cioè coloro che conferiscono il proprio lavoro;

• La quota di ripartizione degli utili e delle perdite di ciascun socio, insieme alle regole di ripartizione;

La durata della società.

L’istituzione di sedi secondarie deve essere registrata sia all’Ufficio del Registro imprese competente per territorio della sede secondaria, che al Registro imprese competente del luogo dove è iscritta la società



ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

a)Società regolare

L’atto costit. va depositato per l’iscrizione nel Registro imprese entro 30 gg. a cura degli amm.tori, se esso è nella forma scritta e privata autenticata, ovvero a cura del notaio, se è nella forma di atto pubblico. Se gli amm.tori non provvedono, ogni socio può far condannare gli amm.tori a provvedere o eseguire egli stesso il deposito a spese della società.

Bisogna depositare l’originale del contratto in caso di scrittura privata o una copia se è atto pubblico notarile .

Con l’iscrizione nel registro delle imprese , la società in nome collettivo diventa società regolare , ad essa quindi viene riconosciuta una più ampia autonomia patrimoniale .

Sui soci incombe una responsabilità per le obbligazioni sussidiaria e non diretta come nelle società semplici e in nome collettivo irregolari .

b)Società irregolare

Per società irregolare s’intende la società collettiva non iscritta nel registro delle imprese. Può essere:

Di fatto, se il rapporto sociale viene esteriorizzato.

Occulta, se il rapporto sociale viene tenuto nascosto ai terzi. In certi casi, ad essere tenuta nascosta non è la società nel suo complesso, bensì soltanto la partecipazione ad essa di un determinato soggetto (socio occulto).

Le principali conseguenze sono :

rapporti con i terzi regolati dalle norme delle società semplici pur rimanendo ferma la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci.

il termine di prescrizione dei diritti sociali è di 10 anni

ciascun socio può regolarizzare la società




MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO

Nella società in nome collettivo il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci , se non è convenuto diversamente art. 2252c.c.

Lo stesso termine di 30 gg., previsto per l’iscrizione della società nel Registro imprese, è stabilito anche per l’iscrizione di tutte le modificazioni dell’atto costit. e degli altri fatti sociali per i quali è obbligatoria l’iscrizione. L’obbligo incombe sugli amm.tori, che devono provvedere anche a depositare la copia autentica della delibera modificativa.

Le modificazioni non iscritte nel Registro imprese non sono opponibili ai terzi, a meno che la società non dimostri che i terzi ne erano comunque a conoscenza. art. 2300 c.c.

CAPITALE SOCIALE

E’ il complesso de conferimenti dei soci , o il valore in denaro dei conferimenti stessi .

Nelle S.n.c. esiste una tutela del capitale sociale anche se limitata attraverso :

divieto di utili fittizi

divieto di distribuzione di utili in caso di perdite

obbligo per gli amministratori di tenere le scritture contabili e redigere l’inventario

divieto per i soci di liberare restituendo il conferimento ad un socio prima della riduzione del capitale .

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La deliberazione di riduzione del CS , per rimborsare i soci , non può essere eseguita prima di 3 mesi dall’iscrizione della stessa nel Registro imprese. Entro questo termine ciascun creditore sociale anteriore all’iscrizione può fare opposizione.

Riduzione del capitale sociale. Può effettuarsi:

Per eccedenza: ciò comporta la restituzione di quote ai soci, ovvero la liberazione dei soci dall’obbligo dei conferimenti ancora dovuti.

Per perdite: in tal caso occorre reintegrarlo mediante nuovi conferimenti, ovvero imputazione a capitale degli utili.

DIVIETO DI CONCORRENZA (Il socio non può fare concorrenza alla società)

E’ fatto divieto al socio di intraprendere un’attività concorrente con quella della società ed anche di essere socio illimitatamente responsabile di una società concorrente. Il divieto è derogabile con il consenso degli altri soci: espresso o presunto infatti questo divieto di concorrenza può essere superato se c’è il consenso degli altri soci. Il consenso si presume qualora la situazione concorrenziale esisteva già al momento della stipula dell’atto costit. e gli altri soci ne erano a conoscenza.

La violazione del divieto comporta a carico del socio inadempiente le seguenti sanzioni: risarcimento dei danni ed eventuale esclusione dalla società.


RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili possono essere ripartiti solo se sono reali, cioè se non sono frutto di artifici contabili. Qualora avvenga una perdita, l’utile dei periodi successivi non può essere distribuito se prima non si ripiana la perdita, o mediante reintegrazione del CS o mediante una sua riduzione in misura corrispondente alla perdita.



RESPONSABILITA’ DEI SOCI

Tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. L’eventuale patto contrario ha valore solo tra i soci, non avendo nessun effetto nei confronti dei terzi. La responsabilità dei soci è in ogni caso sussidiaria, perché i creditori sociali devono obbligatoriamente escutere il patrimonio sociale, prima di chiedere il amento dei debiti ai soci. Al creditore particolare del socio non è data la possibilità di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Nella società in nome collettivo tutti i soci hanno diritto , in mancanza di disposizioni ,di amministrare e rappresentare la società , sia sotto il profilo sostanziale e sia sotto quello processuale. Per l’amministrazione valgono le regole della società semplice .

Amministratore (di solito è anche rappresentante). Può essere.

Di diritto: nominato nell’atto costitutivo o con un’apposita investitura formale.

Di fatto: gestisce in assenza di una formale atto di nomina (ha la stessa responsabilità dell’amministratore di diritto).

Quanto alla rappresentanza

Le persone autorizzate a rappresentare al società devono essere indicate nominativamente nell’atto costitutivo

Gli amm.tori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti sociali, nel rispetto delle eventuali limitazioni previste nell’atto costit. o nella procura. Queste limitazioni devono essere iscritte nel Registro imprese.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE art. 2272c.c.

Scioglimento della S.n.c.:

Casi: sono gli stessi della società semplice:

La scadenza del termine finale indicato al momento dell’atto costitutivo

La realizzazione dell’oggetto sociale

La volontà di tutti i soci

La successiva mancanza della pluralità dei soci (morte o esclusione) entro sei mesi il singolo socio deve ricostituire la pluralità.

Altre cause previste dal contratto sociale.

fallimento sociale comportante la liquidazione della società.

Al verificarsi della causa di scioglimento s’apre la fase di liquidazione, quindi l’estinzione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese. Valgono le regole stabilite per la società semplice , salvo che per la formalità e la pubblicità .

I liquidatori i cui nomi sono iscritti nel registro delle imprese , procedono alla redazione del bilancio finale e alla stesura del piano di riparto , che devono essere comunicati ai soci e sono considerati approvati se entro 2 mesi dalla comunicazioni non sono impugnati .A questo punto i liquidatori chiedono la cancellazione dal registro delle imprese e depositano scritture e documenti presso una persona designata dalla maggioranza dei soci , che deve conservarli per 10 anni . Una società cancellata non è ancora estinta , infatti esiste il rischio che i creditori a partire dalla data della cancellazione possono far valere i loro crediti se c’è stata colpa da parte loro nello svolgimento dell’incarico ricevuto .



Società in accomandita semplice – S.a.s.

La società in accomandita semplice è una società di persone ed è disciplinata dagli art. 2313-2324 c.c.,tale società commerciale è soggetta a registrazione ed è caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci che devono essere nominativamente indicati nell’atto costitutivo:

  • soci accomandanti
  • soci accomandatari

Caratteristiche

I soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita e sono quindi dei semplici finanziatori della società. Essi :

sono obbligati solo ai conferimenti

corrono il rischio di perdere il capitale conferito

sono esclusi dal potere amministrativo

Ci sono due divieti molto importanti che devono rispettare tali soci :

Per tali soci vige il divieto di immistione nell’amministrazione della società , salvo una procura speciale per singoli affari e quindi chiunque non rispetta tale divieto illimitatamente e solidamente verso i terzi e inoltre può essere escluso dalla società .

E’ vietato ai soci accomandanti di includere il loro nome nella ragione sociale .

Ai soci accomandanti spettano alcuni diritti riguardanti il potere di controllo:

A) Se previsti dall’atto costitutivo:

Dare autorizzazioni e pareri per certe operazioni sociali;

Compiere atti di ispezione e di sorveglianza;

B) In ogni caso

Ricevere il Bilancio annuale

Consultare i libri contabili e gli altri documenti sociali per verificarne la corrispondenza con il Bilancio


I soci accomandatari ,

sono obbligati all’esecuzione dei conferimenti

sono solidamente e personalmente responsabili verso i terzi

godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società

hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo

devono sottostare al divieto di concorrenza

partecipano all’amministrazione della società

La ragione sociale è formata dal nome di uno o più soci accomandatari + la dicitura “Sas”. Anche questa società deve essere registrata nel Registro imprese. Fino a quando non è iscritta si applicano, nei rapporti tra società e terzi, le regole viste per la SS, ma i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, tranne il caso in cui abbiano partecipato alle operazioni sociali.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

L’amm.zione della società spetta esclusivamente ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono compiere atti d’amm.zione, né altri atti in nome della società, se non dietro il rilascio di una procura speciale per singoli affari. Se gli accomandanti contravvengono a questo divieto, assumono la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e possono essere esclusi dalla società.

Nella società in accomandita semplice tutti gli amministratori devono essere soci accomandatari ,però non è necessario che tutti gli accomandatari siano anche amministratori .

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

La nomina degli amministratori può essere :

inserita nel contratto sociale

deliberata dai soci con atto separato.

Se il contratto sociale non ha disposto regole per la nomina è necessario il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione dei soci accomandanti rappresentanti la maggioranza del capitale da essi sottoscritto .

REVOCA

La revoca degli amministratori nominati nell’atto costitutivo è possibile solo per giusta causa , ma per gli amministratori nominati con atto separato essa deve essere decisa con l’approvazione degli accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale e con il consenso degli accomandatari.

IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

A)Trasferimento della quota di accomandante

Tale quota è trasmissibile mortis causa , senza consenso dei soci superstiti perché vige il principio di libera trasmissione della quota agli eredi , oppure è trasmissibile inter vivos , salvo patto contrario ,perché vi sia l’approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale .La maggioranza deve tenere conto della volontà del socio che trasferisce la quota , degli accomandatari e degli accomandanti .

B)Trasferimento della quota di accomandatario

In caso di morte , gli altri soci devono liquidar la quota agli eredi , tranne che preferiscano sciogliere la società e continuarla con gli eredi stessi se questi vi acconsentano .

Tra vivi invece , la cessione della quota dell’accomandatario avviene con il consenso di tutti i soci .

LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento è disciplinato dalle norme applicabili alla società semplice e a quella in nome collettivo .

Un’ autonoma causa di scioglimento della società è rappresentata dal venir meno di una delle due categorie di soci , sempre che nel termine di sei mesi non sia ricostituita la categoria venuta meno .

Nel caso in cui la categoria mancante sia quella degli accomandatari , è prevista la nomina di un amministratore provvisorio il quale dovrà compiere atti di ordinaria amministrazione .L’amministratore non assumendo la qualità di accomandatario , non ha responsabilità illimitate e solidali .

LA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE IRREGOLARE

E’ irregolare quella società che non si è scritta nel registro delle imprese , anche se il contratto è valido la società si trova in una posizione di irregolarità Per quanto riguarda il rapporto interno fra i soci la irregolarità non ha nessuna rilevanza mentre nel rapporto coni terzi, i creditori possono chiedere il amento del debito ai singoli soci accomandatari , che tutta via hanno il beneficio di escussione e bisogna dire che i soci accomandanti non perdono il beneficio della responsabilità limitata.



LE SOCIETA’ DI CAPITALI

Le società di capitali sono le seguenti :

Società per azioni ( s.p.a. )

Società in accomandita per azioni ( s.a.p.a. )

Società a responsabilità limitata ( s.r.l. )

Nelle società di capitali in primo piano è il capitale , del quale i soci detengono una parte o quota detta azione.

La struttura organizzativa è molto importante e amministra la società (consiglio di amministrazione)

La responsabilità dei soci è limitata (tranne per i soci accomandatari della s.a.p.a ) cioè i soci rispondono solo con i beni conferiti alla società e non con i beni propri

La personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale sono perfette .

Sono comuni alle società di capitali :

l’omologazione da parte del tribunale ( accertamento di legittimità ) ,

l’iscrizione nel registro delle imprese

il controllo degli amministratori da parte del collegio sindacale ,

l’obbligo di mantenere intatto il capitale sociale .

Il socio non è amministratore ma contribuisce alla nomina degli amministratori , partecipa alle assemblea , che delibera in base alla maggioranza del capitale ,nomina e revoca gli amministratori ,approva il bilancio annuale , modifica l’atto costitutivo .

La qualità di socio è liberamene trasferibile , come lo sono i titoli di credito .

Nella società di capitali fallisce solo la società .





Società per azioni (s.p.a.)

La società per azioni rappresenta il principale tipo di società di capitali e richiede l’apporto di ingenti capitali e l’assunzione di notevoli rischi.

D. Lgs. 17-l-2003, n. 6 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative )

Il perfezionamento del contratto art. 2247, Contratto di società – con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, non comporta l’immediata costituzione della società per azioni; segna solo l’avvio del procedimento, al termine del quale essa prende vita con l’iscrizione dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese


La società per azioni è contraddistinta dai seguenti caratteri essenziali :

  • personalità giuridica: essa si acquista con l’iscrizione nel registro delle imprese e da quel momento la società diventa un soggetto formalmente diverso dai soci e gode perciò di autonomia patrimoniale perfetta .
  • responsabilità limitata: nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
  • Le azioni :esprimono la misura della partecipazione di ciascun socio della società
  • Il capitale sociale: la riforma del 2003 ha disposto che non può essere inferiore alla somma di euro 120.000 e quelle costituite con un capitale inferiore devono adeguarsi .

La società per azioni, fornita d’autonomia e soggettività, risponde delle obbligazioni che assume solo con il proprio patrimonio Art. 2325c.c Responsabilità - Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Nel caso d’insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2342 o fin quanto non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art2362.






LA COSTITUZIONE DELLA s.p.a.

La costituzione della società per azioni implica un procedimento complesso .

La s.p.a. si costituisce solo quando si realizzano le attività richieste dalla legge :

Stipulazione dell’atto costitutivo : avviene davanti un notaio quando da parte di due o più persone viene manifestata la volontà di dare vita alla società

Iscrizione della società nel registro delle imprese

Non è più prevista l’omologazione da parte dell’autorità giudiziale

La riforma contempla la possibilità di dare vita a s.p.a. unilaterali con atto unilaterale.

Le condizioni per la costituzione sono tre

  • Intera sottoscrizione del capitale sociale
  • Versamento di almeno il 25%dei conferimenti in danaro dei soci (3/10 richiesti in precedenza )o nel caso di atto unilaterale , del loro intero ammontare
  • Autorizzazioni governative

Atto costitutivo e statuto

L’atto costitutivo della s.p.a. è composto da due documenti :

  • Atto costitutivo in senso stretto :nel quale si manifesta al volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale
  • Lo statuto :fissa le norme che regolano il funzionamento della società nei suoi rapporti interni ed esterni , è parte integrante dell’atto costitutivo e in caso di contrasto prevalgono sempre le norme dello statuto.

Forme della stipulazione

L’atto costitutivo può essere formulato secondo 2 diverse modalità :

  • Stipulazione simultanea o istantanea :mediante izione delle parti davanti un notaio e redazione dell’atto pubblico(forma generalmente adottata ).
  • Stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione :un nucleo iniziale di soci fondatori raccoglie il capitale necessario e successivamente costituisce la società .

Le fasi della stipulazione per pubblica sottoscrizione

    1. Compilazione del programma e suo deposito : i promotori compilano un programma indicando l’oggetto ed il capitale della costituenda società , le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto e lo depositano presso un notaio.
    2. Adesione dei sottoscrittori e versamento dei conferimenti:i sottoscrittori aderiscono mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e non oltre un mese versano il 25% almeno dei conferimenti in denaro.
    3. Convocazione dell’assemblea e deliberazioni: i promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata individuale e tale assemblea costituente non può tenersi prima di 10 giorni dall’invio dell’avviso di convocazione. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei sottoscrittori e ciascuno di essi ha diritto di un voto , indipendentemente dal numero delle azioni ,per le deliberazioni è richiesto la maggioranza dei presenti.
    4. stipulazione dell’atto costitutivo in senso stretto: raggiunto un accordo , l’atto costitutivo deve essere depositato nel registro delle imprese

Forma e contenuti dell’atto costitutivo ( pubblico )

La s.p.a. deve costituirsi per atto pubblico art. 2328c.c. e la violazione di tale norma è causa di nullità della società stessa.

L’art. 2328c.c. prescrive che l’atto costitutivo deve indicare obbligatoriamente:

  • L’identificazione anagrafica dei soci e la loro posizione in società quali titolari delle quote
  • La denominazione della società, nonché l’individuazione della sede, legale e secondarie. L’indicazione del comune (e non più anche dell’indirizzo come in passato) dove ha sede la società, ciò implica che lo spostamento della società nello stesso comune non comporta la modifica dell’atto costitutivo.
  • L’attività che costituisce l’oggetto sociale
  • L’ammontare del capitale sottoscritto e versato, elevato a centoventimila € (120.000 € e non più 200milioni di lire)
  • Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità d’emissione e circolazione. (in coerenza con l’opportunità di non attribuire valore nominale alle azioni, la scelta è rimessa ai soci)
  • Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (dopo specifica stima)
  • Le norme di ripartizione degli utili
  • I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori
  • Il sistema d’amministrazione adottato, il n° degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza. Alla scelta del sistema d’amm.ne nulla vieta che ne siamo menzionati 1, 2 o anche tutti e 3.
  • Il numero dei componenti del collegio sindacale, min 3 max 5
  • La nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al qual è comandato il controllo contabile
  • L’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società
  • La durata della società, o se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, cmq non superiore ad 1 anno, entro il quale il socio può recedere.

Effetti della stipulazione dell’atto costitutivo

  • Obbligo di versare , presso un istituto di credito , almeno il 25% dei conferimenti in danaro
  • Obbligo a carico degli amministratori e del notaio ricevente , di depositare , entro 20 giorni , presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è la sede sociale , l’atto costitutivo con la documentazione necessaria .

Iscrizione nel registro delle imprese

Con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica .

L’iscrizione ha carattere costitutivo , non dichiarativo e l’ufficio del registro delle imprese dovrà accertare la regolarità dell’atto e della documentazione .

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell’atto costitutivo ,ciascun socio può provvedervi a spese della società .La società per azioni esiste giuridicamente solo se iscritta nel registro delle imprese altrimenti non esiste neanche di fatto o come società irregolare.

La nullità della società

La nullità della società può essere pronunciata solo per:

  • mancanza di stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico
  • illeicità dell’oggetto sociale
  • mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel R.I.. I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La nullità non può essere dichiarata se è stata eliminata la causa e n’è stata data pubblicità con l’iscrizione nel R.I. Il dispositivo che dichiara la nullità deve essere iscritto a cura degli amministratori o dei liquidatori- nominati dal tribunale- nel registro delle imprese.
Le cause di nullità sono state notevolmente ridotte, quelle rimaste riguardano dati decisivi, indispensabili per i soci e per i terzi. La dichiarazione di nullità non è retroattiva, opera quindi solo per atti messi in opera nel futuro, infatti, accertata la nullità, è preclusa l’ulteriore operatività della persona giuridica cui s’impone la messa in liquidazione.



La s.p.a. con unico azionista

La disciplina è stata innovata solo per quel che riguarda il rapporto con i terzi.

Gli amministratori devono depositare presso gli uffici del R.I. una dichiarazione che identifichi il socio unico, sia esso persona fisica o società.

  • alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato preso una banca l’intero ammontar dei conferimenti in danaro
  • il socio unico fondatore è illimitatamente responsabile verso i terzi per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione
  • in caso di aumento di capitale l’unico socio dovrà versare l’intero importo

I patti parasociali

L’art. 2341 bis riconosce, anche per le società non quotate, la rilevanza dei patti parasociali, cioè degli accordi tra soci paralleli al contratto di società. Queste intese sono volte a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, perseguono l’obiettivo di coesione tra azionisti, indispensabile per l’esercizio d’impresa. I patti parasociali hanno ad oggetto l’esercizio del diritto di voto (es. ottenere la maggioranza), ma possono anche riguardare i limiti alla circolazione delle azioni (diritti di prelazione). La loro durata non può superare i 5 anni, e se stipulati per una durata superiore s’intendono perfezionati sempre per 5 anni; possono però essere rinnovati. Secondo l’art. 2341 bis se manca il termine di durata, il contraente può recedere con preavviso. Per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di assemblea, con trascrizione, in difetto i soci non possono esercitare il diritto di voto; che esercitato induce, se determinante, all’impugnativa ai sensi dell’art. 2377 c.c. - Annullabilità delle deliberazioni -. È indispensabile il rispetto delle esigenze di pubblicità legale a beneficio sia dei soci interni sia di quelli esterni ai patti parasociali, che possono valutarne l’incidenza.














LE AZIONI

Le azioni sono titoli rappresentativi delle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale, e hanno uguale valore nominale .

Le azioni devono indicare art2354c.c. :

  • la denominazione, la sede e la durata della società
  • la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione nel registro delle imprese
  • il valore nominale e l’ammontare del capitale sociale
  • l’ammontare dei versamenti parziali
  • i diritti e gli obblighi particolari inerenti

Le azioni delle società che hanno sede in Italia devono essere nominative per ragioni fiscali e solo quelle al risparmio possono essere al portatore .

Il valore nominale corrisponde all’ammontare della quota del capitale sociale , che rappresentano .

Il valore reale corrisponde al maggior valore acquistato dal patrimonio sociale rispetto al capitale .

Da ciò si evince che il valore reale spesso supera largamente quello nominale.







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