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LA CAUSA DEL NEGOZIO GIURIDICO

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LA CAUSA DEL NEGOZIO GIURIDICO


Elemento essenziale di ogni negozio giuridico è la sua causa. In primo luogo si parla, frequentemente, di causa dell'obbligazione, ad indicare "il titolo" da cui il debito deriva, la sua "fonte" (art. 1173). In secondo luogo si parla di causa con riguardo a ciascuna attribuzione patrimoniale, per determinare se lo spostamento di ricchezza è giustificato. Riferito al negozio il concetto di causa è importante soltanto per quelli nei quali l'autonomia dei privati può influire sul contenuto e quindi sugli effetti del negozio. Quando invece il contenuto del negozio dipende dalla libera scelta del privato è necessaria che gli effetti complessivamente perseguiti siano giustificati. L'esigenza della causa indica la necessità che siano leciti non soltanto i singoli effetti perseguiti, ma soprattutto la loro combinazione.

Ogni negozio deve avere la sua causa, perché ogni negozio deve corrispondere ad uno scopo socialmente apprezzabile. Ciò non esclude che, in alcuni negozi, gli effetti si producano astraendosi o prescindendosi dalla causa, la quale resta, per così dire, accantonata. Tali negozi sono detti astratti in contrapposto agli altri che sono detti causali. Anche nei negozi astratti la causa ha la sua rilevanza, nel senso che la sua inesistenza o la sua illiceità toglie efficacia all'attribuzione patrimoniale, ma la reazione dell'ordinamento giuridico è, per così dire, ad effetto ritardato: il negozio produce i suoi effetti, ed occorre, pertanto, eseguire la prestazione che ne forma l'oggetto: si può, peraltro, agire per la restituzione, se la causa non esisteva o era illecita.



La causa può mancare fin dall'inizio, dalla genesi del negozio. Può anche avvenire che, pur esistendo originariamente la causa, per vicende successive non sia più realizzabile il risultato a cui il negozio era diretto. Si comprende che nei negozi tipici la causa esiste sempre, se considerata in astratto, perché il legislatore la ha prevista nel dettare le regole di quel determinato tipo di contratto. Essa può, peraltro, mancare nel caso concreto: ciò avviene quando, per la situazione in cui dovrebbe operare, il negozio non può esplicare la sua funzione.

Nei negozi atipici la causa manca, quando il negozio non è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

La mancanza originaria della causa produce la nullità del negozio (difetto genetico della causa) (art.1418).

L'ordinamento giuridico non riconosce e non tutela l'autonomia privata, se essa è diretta a scopi contrari alla legge e alle concezioni morali comunemente accolte. E perciò la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume: l'illiceità della causa produce la nullità del negozio (art. 1418).

Il negozio illegale è contrario alle norme imperative, non ammette comportamenti contrari a suddette norme;

Il negozio immorale è quello che viola i principi morali comunemente accolti;

Il motivo che spinge un soggetto a porre in essere un negozio giuridico è lo scopo pratico, individuale, da lui perseguito e che lo "motiva" al compimento dell'atto. Naturalmente ognuno, nel partecipare ad un negozio, persegue scopi propri, e quindi i motivi variano da negozio a negozio e, per un medesimo atto, rispetto a ciascuna delle parti. Di qui il principio per cui, almeno di regola, i motivi individuali restano estranei al contenuto del negozio e sono quindi giuridicamente irrilevanti. Tuttavia i motivi talvolta diventano giuridicamente rilevanti, soprattutto quando la loro realizzazione venga espressamente a formare oggetto di un patto contrattuale o di una condizione cui si subordina l'efficacia dell'atto.

All'illiceità della causa l'art. 1344 equipara la frode alla legge, che ha luogo, quando il negozio, pur rispettando la lettera della legge, costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa e cioè per raggiungere un risultato praticamente equivalente a quello vietato.










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