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L'ATTUAZIONE DELLA SECONDA DIRETTIVA COMUNITARIA

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L'ATTUAZIONE DELLA SECONDA DIRETTIVA COMUNITARIA


6.1. L'ATTUAZIONE DELLA SECONDA DIRETTIVA E IL TESTO UNICO IN MATERIA CREDITIZIA.

Il nuovo ordinamento bancario ha trovato nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 481, e 1° settembre 1993, n.385, la propria compiuta e sistematica attuazione.

Il governo emanò un testo unico delle disposizioni adottate coordinate con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportando le modifiche necessarie a tale fine.


6.2. I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA SECONDA DIRETTIVA BANCARIA:

Essi sono:

a)gli enti creditizi possono esercitare negli altri paesi membri della Comunità , sia attraverso lo stabilimento di una succursale sia mediante prestazioni di servizi direttamente dal paese di origine, tutte le attività che gli stessi sono autorizzati ad esercitare in quest'ultimo paese, purchè si tratti di attività ricomprese nell'ambito di quelle indicate  nell'elenco allegato alla direttiva;

b)la vigilanza prudenziale sulle succursali degli enti crediti stabilite nei paesi ospitanti e sulle attività esercitate direttamente dal paese d'origine  è affidata all'autorità di controllo di quest'ultimo paese, rimanendo alle autorità del paese ospitante soltanto la vigilanza sulla liquidità della succursale, nonché la possibilità di assumere le misure di attuazione della sua politica monetaria.

Si è così adottato il principio del mutuo riconoscimento posto a fondamento della libertà di circolazione delle merci e dei servizi nell'ambito del mercato comunitario dall'atto Unico del 1985.

L'introduzione del principio del mutuo riconoscimento ha determinato nel nostro ordinamento bancario la concorrenza fra i diversi ordinamenti bancari.


6.3. IL DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1992, n.481

Il decreto 481/1992 si è preoccupato di consentire la più ampia operatività agli enti creditizi, riconoscendo così la piena cittadinanza nel nostro ordinamento, accanto al modello del gruppo polifunzionale, anche a quello della banca universale.



Tale risultato è stato realizzato non attraverso un ampliamento delle definizioni di attività bancaria e di ente creditizio, ma prevedendo, da un lato, che gli enti creditizi possano esercitare, oltre all'attività bancaria, tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento ossia, lato sensu, tutte le attività finanziarie e privando, dall'altro, della dignità legislativa la distinzione tra aziende ed istituti di credito, fondata sulla lunghezza delle operazioni di provvista; distinzione sulla quale faceva perno la legge bancaria del 1936-38.

Si consente agli enti creditizi di organizzarsi sia nella forma della banca universale sia in quella della banca specializzata e del gruppo polifunzionale, mettendoli nella condizione di poter scegliere, di volta in volta, il modello organizzativo che appaia più conveniente.

Rimane invece la preclusione per la banca mista , con riferimento peraltro al solo controllo dell'impresa sulla banca, essendo quello della banca sull'impresa rimesso all'autorizzazione della Banca d'Italia.

La vigilanza bancaria persegue un solo obiettivo: la sana e prudente gestione dell'impresa.

La vigilanza si esercita solo sull'impresa e non anche sul mercato e persegue la stabilità e l'efficienza dell'ente e non anche l'adeguamento coatto delle sue scelte d'impresa alle decisioni di politica economica del potere politico.

La Banca d'Italia vede ampliato il proprio potere normativo, ma lo stesso potrà essere esercitato solo allo scopo di garantire una sana e prudente gestione degli enti creditizi e , secondo criteri e principi, previamente resi pubblici e attraverso provvedimenti motivati, pubblicati e ricorribili avanti l'autorità giudiziaria.





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