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Le società

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Le società


La società è l'esercizio in forma collettiva dell'impresa. Questa si caratterizza per il fatto che lo svolgimento dell'attività economica mira ad un particolare scopo egoistico dei soci; il risultato dell'attività viene ripartito tra i soci (scopo di lucro soggettivo). Sia le società (art 13 c.c.) sia le imprese collettive di natura ideale rientrano nella più vasta categoria delle associazioni; tuttavia mentre le prime ricevono una particolare disciplina nel libro V del c.c. (Del lavoro), le seconde restano disciplinate dal libro I (Delle persone e della famiglia) e vengono genericamente denominate associazioni. Il contratto di società viene definito dall'art 2247 c.c., secondo il quale con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Tuttavia il parallelismo società-impresa non è perfetto. Rispetto alle imprese in genere (art 2082 c.c.), per le società, la legge richiede in più il lucro soggettivo, ma non richiede il requisito della professionalità. La non perfetta coincidenza tra le nozioni di impresa e quella di società determina, da un lato, che alcune imprese collettive non sono società (quelle prive di scopo di lucro soggettivo) e, dall'altro, che alcune società non hanno carattere di impresa (le società occasionali). La forma richiesta per il contratto di società è necessario stipulare un contratto di società varia secondo i tipi di società. Il contratto costitutivo di società di capitali è solenne, quello costitutivo di società di persone è non solenne. Non sempre per la costituzione della società è necessario stipulare un contratto (scritto o orale): l'esercizio in comune di un'attività economica è sufficiente, come vedremo, a far nascere una società (società di fatto). Dall'art 2247 c.c. emerge che caratteri essenziali del contratto di società sono:



pluralità di soci

il conferimento di beni e servizi

l'esercizio in comune di un'attività economica

la divisione degli utili

La società, in quanto esercizio collettivo di impresa, richiede la presenza di almeno due soci. Il contratto di società è, quindi, bilaterale o plurilaterale. La pluralità di soci è requisito necessario non solo nella fase iniziale costitutiva, ma anche per tutta la durata della società. Il venir meno della pluralità di soci ha tuttavia conseguenze diverse nei vari tipi di società. Nelle società di persone esso comporta l'estinzione della società soltanto de la pluralità non viene ricostituita entro sei mesi; nelle società di capitali, invece, la presenza di un solo socio non porta all'estinzione ma determina l'instaurarsi di un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. Il contratto di società è un contratto aperto, nel senso che l'ingresso di nuovi soci non comporta la conclusione di un nuovo contratto ma soltanto la modificazione soggettiva di quello già esistente. Con il contratto di società i soci si obbligano a mettere a disposizione della società beni o servizi. I beni possono essere conferiti in proprietà o in godimento. Nel primo caso si verifica un vero e proprio trasferimento di proprietà dal socio conferente alla società; nel secondo caso il socio trasferisce alla società, per un certo tempo, il diritto di utilizzazione economica del bene che rimane di sua proprietà. Il conferimento costituisce titolo necessario per acquisire la qualità di socio e i diritti e gli obblighi inerenti a tale status. La partecipazione agli utili riconosciuta a ciascun socio trova la sua giustificazione casuale nel conferimento di beni o servizi che la parte si obbliga ad eseguire. Il contratto di società, in questo senso, può dirsi a titolo oneroso. Occorre a questo punto distinguere le nozioni di patrimonio e di capitale. Il patrimonio sociale è costituito dal complesso ei rapporti giuridici facenti capo alla società. Il patrimonio non va confuso con il capitale sociale che è entità numerica, dato contabile che esprime il valore complessivo in termini monetari dei conferimenti. Mentre il patrimonio è destinato a variare continuamente per effetto dello svolgersi dell'attività sociale, il capitale può variare soltanto per effetto di una precisa volontà della società. Difficilmente i due valori coincidono. I conferimenti delle parti sono destinati allo svolgimento in comune di un'attività economica. Questa costituisce l'oggetto sociale. L'oggetto sociale è elemento essenziale del contratto di società: la sua impossibilità originaria o la sua indeterminatezza causano la nullità del contratto; la sua impossibilità sopravvenuta determina lo scioglimento della società. L'esercizio in comune implica a partecipazione e il controllo dei soci nella conduzione dell'impresa e l'assunzione dei rischi che ne derivano. L'esercizio comune deve potersi ricondurre alla volontà di tutti i soci: ogni socio deve poter influire con la propria volontà sulla gestione comune della società. Se, tuttavia, per ogni atto societario fosse necessario ottenere il consenso di ciascun socio, la società finirebbe per rimanere paralizzata. Trova pertanto applicazione il principio maggioritario: le deliberazioni prese dalla maggioranza dei soci vincolano tutti i soci. La maggiorana viene di solito calcolata in base alle quote di partecipazione e non in base al numero delle persone. Se, quindi, uno solo dei dieci soci di una società possiede il 51% delle quote del capitale, il suo voto rappresenta la maggioranza. Lo scopo di lucro soggettivo rappresenta la causa del contratto di società. Del resto, l'art2247 c.c. è sufficientemente esplicito quando richiede che l'attività economica sociale sia diretta non solo a conseguire degli utili (lucro oggettivo) ma,soprattutto, a dividerli tra i soci (lucro soggettivo). L'art 2265 c.c. inoltre considera nulla l'eventuale clausule del contratto con la quale si preveda l'esclusione di un socio da ogni partecipazione agli utili e alle perdite (divieto del patto leonino). La ripartizione degli utili e delle perdite avviene, se non diversamente stabilito nel contratto, in misura proporzionale alle quote di conferimento di ciascun socio. Il codice civile prevede espressamente otto tipi di società:

società semplice (s.s. art 2251-2290) lucrativa, non commerciale

società in nome collettivo (s.n.c. art 2291-2312) lucrativa, commerciale

società in accomandita semplice (s.a.s. art 2313-2324) lucrativa, commerciale

società per azioni (s.p.a. art 2325-2461) lucrativa, commerciale

società in accomandita per azioni (s.a.p.a. art 2462-2471) lucrativa, commerciale

società a responsabilità limitata (s.r.l. art 2472-2497) lucrativa, commerciale

società cooperativa (coop. Art 2511-2545) mutualistica

società di mutua assicurazione (mutua ass. art 2546-2548) mutualistica

Il sistema delle società è un sistema chiuso: le parti possono scegliere fra i tipi di società previsti dal codice, ma non possono dare vita a tipi di società diversi da quelli legali. Se non possono costituirsi società atipiche, è ammissibile, tuttavia, l'inserimento nel contratto di società di singole clausole atipiche, purché non in contrasto con norme imperative e purché non snaturino le caratteristiche del tipo societario adottato dalle parti. Le società possono essere classificate secondo vari criteri distintivi: secondo lo scopo perseguito (lucrative, mutualistiche), secondo l'attività svolta (commerciali, non commerciali), secondo il grado di autonomia patrimoniale (di persone, di capitali). A seconda dllo scopo economico perseguito, le società si distinguono in:

lucrative, se hanno di mira la realizzazione di un utile da ripartire tra i soci

mutualistiche, se sono dirette, non a realizzare profitti, ma a fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni di favore.

In relazione all'attività economica svolta (oggetto sociale), le società si distinguono in:

commerciali, quando hanno per oggetto l'esercizio di una delle attività elencate dall'art 2195 c.c.

non commerciali o civili, quando hanno per oggetto un'attività diversa da quelle elencate nell'art2195 c.c. ( in pratica l'attività agricola)

Con l'espressione autonomia patrimoniale si intende la separazione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci che la compongono. Questa separazione tra i patrimoni non è tuttavia sempre così netta e invalicabile. A questo riguardo si distingue tra:

autonomia patrimoniale perfetta, quando la separazione è assoluta, nel senso che i soci non rispondono mai dei debiti della società

autonomia patrimoniale imperfetta, quando i soci, a determinate condizioni e secondo certe modalità, possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società

La soggettività e l'autonomia patrimoniale durano a quando la società non si estingue. Il concetto di estinzione della società non va confuso con quello di scioglimento. Lo scioglimento è una delle fasi di cui si compone il complesso procedimento di estinzione.Lo scioglimento non produce ancora l'estinzione della società, cioè la cessazione di essa come autonomo soggetto di diritto, ma determina soltanto il mutamento del suo scopo. Allo scopo di svolgere in comune un'attività economica finalizzata alla condivisione degli utili tra i soci, subentra quello di definire i rapporti derivanti dall'attività sociale e di ripartire tra i soci l'eventuale attivo residuo. Solo al termine della liquidazione la società si estingue. La cause di scioglimento sono previste espressamente dal codice civile e variano a seconda dei tipi societari. Sulla base del criterio dell'autonomia patrimoniale abbiamo distinto le società di persone dalle società di capitali. Le società di persone godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta e quindi non hanno la personalità giuridica. Sono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. Le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta e hanno personalità giuridica. Sono la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. Godono di autonomia patrimoniale perfetta anche le società mutualistiche. Qualora il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare i creditori sociale, nelle società di persone i soci sono chiamati a rispondere illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio personale. Responsabilità illimitata significa che il socio risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art 2740 c.c.); responsabilità solidale significa che ciascun socio risponde per la totalità del debito e non può chiedere di are solo la quota. Naturalmente il socio che ha ato ha il diritto di farsi rimborsare dagli altri soci per la loro quota (art 1292 c.c.). Al contrario, nelle società di capitali i soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota di capitali conferita. La società richiede una precisa struttura interna, una suddivisione dei ruoli che consenta di prendere decisioni e di risolvere i problemi che si presentano. Sotto questo aspetto conviene subito distinguere i concetti di amministrazione e rappresentanza. Amministrare la società significa porre in essere gli atti di gestione necessari per lo svolgimento dell'attività economica. Significa agire per conto della società. La rappresentanza è invece il potere di esprimere all'esterno la volontà dei soci, di agire in nome della società; ha, cioè, carattere esterno, e riguarda i rapporti con i terzi. Per trasferire la qualità i socio bisogna avere il consenso degli altri soci. Diversamente, nelle società di capitali, dove non assume importanza la persona del socio in sé e per sé ma il suo conferimento, la quota di partecipazione alla società è liberamente trasferibile, per atto tra vivi o per successione, secondo le regole comuni. Il rapporto tra il socio e la società può, infatti, interrompersi per varie ragioni senza che questo determini, almeno normalmente, anche lo scioglimento dell'intero contratto sociale. Il singolo rapporto sociale può sciogliersi per il verificarsi di un evento naturale, come la morte del socio, oppure per volontà dello stesso socio (recesso) o per volontà degli altri soci (esclusione facoltativa) p, ancora, per precise disposizioni di legge (esclusione di diritto). Come abbiamo visto, le società di persone appartengono a tre tipi diversi:

la società semplice

la società in nome collettivo

la società in accomandita semplice

Esse sono discipline rispettivamente nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile. La società semplice è la società destinata all'esercizio di un'attività economica non commerciale (art 2248 c.c.). La disciplina prevista per la società semplice è particolarmente importante, perché molte norme si applicano anche alle altre due società; inoltre le norme relative ai rapporti tra società e terzi si applicano alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice. La costituzione della s.s. avviene mediante contratto per il quale non è prevista alcuna forma particolare se non quella eventualmente richiesta dalla natura dei beni conferiti dai soci; non è sottoposta ad alcun particolare regime di pubblicità, se non l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese con funzioni di semplice certificazione anagrafica. Quanto ai rapporti soci e società, ciascun socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, partecipa ai guadagni e alle perdite nella proporzione determinata nel contratto sociale o, in mancanza di siffatta previsione, in proporzione ai conferimenti. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. L'amministrazione riguarda il potere di assumere decisioni e di porre in essere quegli atti necessari allo svolgimento dell'attività sociale. Spetta disgiuntamente a ciascun socio, salvo il diritto per i soci che non hanno partecipato all'atto di opporsi all'operazione; sull'opposizione decide la maggioranza dei soci. Questa regola generale può essere derogata nel contratto sociale che può prevedere numerose alternativa: amministrazione congiunta (con decisioni prese a maggioranza), amministrazione affidata ad alcuno soltanto dei soci, amministrazione affidata a un socio solo. Non sono soci amministratori quelli per i quali è prevista, nell'atto costitutivo, una limitazione della responsabilità. La rappresentanza della società è il potere di agire in nome e per conto della società. Si distingue dall'amministrazione la quale è relativa all'ambito interno della società e ai rapporti coi soci. Come regola, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. La rappresentanza può tuttavia, convenzionalmente, essere conferita a un socio amministratore o a più amministratori. Il diverso grado di autonomia patrimoniale che caratterizza la s.s. rispetto alle altre società di persone influenza la disciplina sulla responsabilità dei soci. Ricordiamo che i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, salvo non sia diversamente pattuito nell'atto costitutivo, e che tale patto ha efficacia esclusivamente interna nelle s.n.c. Nella s.s., dove l'autonomia patrimoniale è meno spiccata, il creditore particolare del socio può chiedere, in ogni tempo, la liquidazione della quota del suo debitore. I creditori sociali possono, poi, aggredire indifferentemente il patrimonio sociale della s.s. o quello personale dei singoli soci, sui quali incombe l'onere di eccepire il beneficio di escussione, cioè di indicare i beni sui quali il creditore potrà agevolmente soddisfarsi. La s.s. si scioglie (art 2272 c.c.) per decorso del termine, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di eseguirlo; per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita. Lo scioglimento può anche riguardare il rapporto sociale limitatamente a un socio. Esso può verificarsi per morte del socio, per recesso unilaterale e per esclusione. La società in nome collettivo è una società di persone in cui tutti i soci rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali (art 2219 c.c.). La particolarità della disciplina della s.n.c. sono dovute al maggior grado di autonomia patrimoniale e al fatto che essa viene solitamente usata per esercitare attività commerciali. L'amministrazione della s.n.c. presenta le seguenti peculiarità: il patto limitativo di responsabilità per il socio non può valere che all'interno della società stessa, mentre verso i terzi il socio rimanere sempre e comunque illimitatamente responsabile; gli amministratori hanno l'obbligo di tenere i libri contabili e le scritture contabili. La s.n.c. si scioglie anche per: provvedimento dell'autorità governativa; fallimento della società, qualora essa abbia per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale. È prevista una particolare causa di esclusione del socio per violazione del divieto di concorrenza. La società in accomandita semplice è una società di persone avente normalmente ad oggetto attività commerciale e caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: gli accomandanti che rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto conferito in società e gli accomandatari con responsabilità solidale e illimitata. Le particolarità della disciplina della s.a.s., rispetto alla s.n.c., risiedono prevalentemente nella presenza di due categoria di soci, gli accomandanti (responsabilità limitata) e gli accomandatari. Nella s.a.s. occorre segnalare che l'amministrazione spetta soltanto ai soci accomandatari ed è espressamente previsto, a carico degli accomandanti, il divieto di compiere atti di amministrazione la cui violazione comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. La s.a.s. si scioglie anche quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, a meno che, nel termine di sei mesi, la categoria ssa non sia ricostituita. Lo scioglimento del rapporto sociale relativo al socio accomandante segue regole particolari. Per la costituzione della s.n.s. e della s.a.s. è richiesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata non ai fini della validità dell'atto, bensì per consentirne l'iscrizione nel registro: in mancanza di iscrizione la società esiste giuridicamente sotto forma di società irregolare con conseguente applicazione di una disciplina particolare. Per l'atto costitutivo della s.n.c. e della s.a.s., inoltre, è previsto un contenuto minimo obbligatorio ed è indispensabile la ragione sociale, la quale deve contenere il nome di uno o più soci amministratori o accomandatari con l'indicazione del rapporto sociale. Per le s.n.c e le s.a.s. è inoltre previsto per il socio un divieto do concorrenza: in mancanza di consenso espresso degli altri soci, il socio non può esercitare attività concorrente con quella della società né partecipare, come socio illimitatamente responsabile, ad altra società concorrente. Le limitazioni della rappresentanza nella s.n.c. e nella s.a.s. sono efficaci verso terzi soltanto dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese. Al creditore particolare del socio non è consentito chiedere la liquidazione della quota. Il creditore potrà soltanto opporsi all'eventuale decisione di prorogare la quota e ottenere la liquidazione della quota nel caso di proroga tacita. Non sussiste, a carico del socio della s.n.c. e della s.a.s., l'onere di eccepire il beneficio di escussione. Sarà pertanto lo stesso creditore sociale che, se non vorrà vedere respinta dal giudice la sua pretesta, dovrà preventivamente accettarsi della inesistenza di beni sociali. Le società di capitali lucrative assumono la forma della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata. Esse trovano la loro disciplina rispettivamente nei capi V, VI e VII del titolo V, libro V del codice civile e in altre leggi speciali. La società per azioni è quella nella quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da particolari titoli di credito, le azioni (art 2325 c.c.). La costituzione avviene a conclusione di un complesso procedimento: stipula del contratto, omologazione da parte de tribunale che ne accerta la regolarità sul piano della legittimità; iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione ha natura costitutiva: solo con essa la società viene ad esistenza. È richiesto un capitale sociale minimo di 200 milioni; il capitale è suddiviso in una pluralità di azioni di pari valore nominale. L'azione incorpora lo status di socio; cedendo l'azione si trasferisce lo status di socio. Gli organi sono l'assemblea dei soci (ordinaria, che approva il bilancio, nomina gli amministratori e vi è una volta all'anno; straordinaria, può ridurre il capitale, può sciogliere anticipatamente la società), con funzioni deliberative; amministratori (stanno in carica 3 anni), con funzioni direttive, esecutive e di gestione; collegio sindacale (dura 3 anni, è composto da 3 o 5 membri e ha funzioni di controllo dei libri contabili). La partecipazione del socio è liberamente trasferibile mediante atti di disposizione dell'azione. Le cause dello scioglimento della società sono: decorso del termine; conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; impossibilità di funzionamento dell'assemblea o continuata inattività dell'assemblea stessa; riduzione del capitale a meno di 200 milioni, e altre cause. Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fame di liquidazione, gestita da liquidatori nominati dall'assemblea, che si chiude con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Quindi la società viene cancellata dal registro delle imprese e si estingue. La società in accomandita per azioni è una società per azioni è una società per azioni modificata dalla presenza di soci accomandatari che rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art 2462 c.c.). La costituzione avviene come la s.p.a. Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: gli accomandanti, con responsabilità limitata alla quota conferita; gli accomandatari, con responsabilità solidale e illimitata anche se sussidiaria alla preventiva escussione del patrimonio sociale. Il capitale sociale è come la s.p.a. Gli organi sono: i soci accomandatari sono di diritto amministratori della società. La partecipazione del socio è liberamente trasferibile mediante atti di disposizione dell'azione. Lo scioglimento della società è come la s.p.a. Dato che la presenza dei soci accomandatari caratterizza la s.a.p.a., ulteriore causa di scioglimento si verifica quando vengono a cessare dall'ufficio tutti i soci amministratori. Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e le partecipazioni dei soci non sono rappresentate da azioni (art 2472 c.c.). E' consentita la costituzione di una s.r.l. con un solo socio mediante atto unilaterale. Per il resto valgono le regole sulla s.p.a. Il capitale sociale minimo è di 20 milioni , non suddiviso in azioni ma in quote; esse non sono titoli di credito e sono trasferite seconde le regole della cessione del contratto. Il collegio sindacale è obbligatorio solo se la s.r.l. ha capitale superiore a 200 milioni. L'atto costitutivo non può vietare il trasferimento delle quote. Le cause dello scioglimento sono le stesse della s.p.a. Con l'espressione società mutualistiche si intendono quei tipi di società disciplinate dal titolo VI del libro V del codice civile che non hanno come scopo principale il perseguimento del lucro soggettivo propriamente inteso. La società cooperativa esercita un'attività economica diretta esclusivamente o prevalentemente a procurare ai soci beni, servii, occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. La società di mutua assicurazione o mutua assicuratrice è una società che ha per oggetto la reciproca assicurazione fra soci (art 2546 c.c.).




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