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Liquidazione della società - Fase che si apre nel momento in cui si verifica una causa di scioglimento

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Lezione 15 novembre 2006


Liquidazione della società



Fase che si apre nel momento in cui si verifica una causa di scioglimento


Le cause di scioglimento sono:

Il decorso del tempo di durata della società;



L'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;

Il consenso di tutti i soci, cioè i soci possono decidere di anticipare la scadenza della società. Per esempio la società ha una scadenza al 1 gennaio 2049 possono decidere di sciogliere anticipatamente la società il 1 gennaio 2008;

La possibilità che si verifichi la riduzione della pluralità dei soci ad uno solo. I soci si riducono ad uno solo per esempio per l'esercizio del recesso da parte di più soci, si scioglie il rapporto con i soci recedenti, resta nella società un solo socio.

Qual è l'effetto di questa situazione? Può una società continuare a vivere con un solo socio? Il legislatore ci dice nell'art 2272 da un verso la società non si scioglie immediatamente, perché? Se ci pensate la società è un organismo economico, dinamico dove c'è produzione di ricchezza, quindi sarebbe contraddittorio prevedere uno stato di scioglimento immediato per il fatto che la società si riduca in unico socio. Il legislatore sceglie una soluzione più equilibrata, in sostanza dice in caso in cui la società si riduca ad unico socio, la società non si scioglie immediatamente ma i soci hanno un tempo di sei mesi per ripristinare la pluralità dei soci. Come? Attraverso l'ingresso di nuovi soci. Se però questo non avviene nei sei mesi si avrà la causa di scioglimento, quindi non uno scioglimento immediato ma un lasso di tempo per ristabilire la pluralità per evitare che si sciolga immediatamente la società. Se entro sei mesi non sei riuscito ad aggregare intorno alla tua società nuovi soci evidentemente non ha senso che la società prosegua e quindi, allo scadere dei sei mesi si verifica la causa di scioglimento.

Per le altre cause previste dal contratto sociale.


Verificata che sia una causa di scioglimento, a quel punto gli amministratori hanno soltanto il potere di compiere atti conservativi, di compiere atti urgenti, tutti quegli atti che servono a mantenere intatto il valore della società. Perché? Perché dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento la società cessa di avere come sua ragion d'essere lo svolgimento di un'attività imprenditoriale allo scopo di ripartire gli utili, lo scopo della società che si trova in stato di scioglimento è cambiato il suo scopo e quello della LIQUIDAZIONE. Ecco perché gli amministratori non possono svolgere nuove operazioni imprenditoriali, ecco perché sono limitati ad atti di tipo conservativo, conservare i valori che ci sono in società ed indirettamente i soci devono procedere alla nomina dei liquidatori o del liquidatore, in modo che il liquidatore possa prendere in consegna i beni degli amministratori e compiere le operazioni materiali di liquidazione. I liquidatori ricevono i beni dagli amministratori, redigono l'inventario con gli amministratori. L'inventario documenta e accerta in modo sicuro cosa c'è dentro questa società. I liquidatori prendono in mano la società, essi non possono svolgere attività d'impresa, ma devono svolgere attività di liquidazione. Casa vuol dire? Conversione in denaro dell'attivo, in funzione di disporre delle somme necessarie per soddisfare i creditori sociali (questo è il secondo passaggio). I creditori sociali devono essere ati prima di procedere al rimborso dei soci, quindi i creditori sociali devono essere ati con quello che si ottiene dalla conversione in denaro della società. A questo punto realizzato l'attivo in denaro, creditori hanno ato i creditori, una volta ati i creditori sociali può rimanere un residuo attivo. Il rimborso attivo è destinato al rimborso dei soci, cosa vuol dire al rimborso dei soci? I soci, stando all'esempio che abbiamo fatto ieri, sono soci di una società, per esempio Tizio, Caio, Sempronio con capitale di 100 e poniamo che Tizio abbia conferito 50, Caio ha conferito 30 e Sempronio ha conferito 20. Una volta che sono stati ati i creditori sociali, facciamo il caso che il residuo attivo è di 100, il residuo attivo potrebbe essere anche per esempio 150 oppure potrebbe essere solo 50, che cosa succede in ciascuno di questi casi? È un residuo attivo 100 ovvero 150 ovvero 50, davanti a quale situazione ci troviamo? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo un pochino ragionare sul concetto di CAPITALE e quindi su significa del capitale come somma dei conferimenti, e dobbiamo ragionare sui concetti di quando si studiano in economia aziendale e soprattutto in ragioneria, sono dei concetti un po' dal punto di vista contabile, qui questi concetti li maneggiamo dal punto di vista pratico.

Poniamo il caso che dopo che siano ati i creditori sociali, rimanga un residuo attivo di 100. Nell'esempio fatto capitale sociale nominale di 100Tizio conferisce 50, Caio conferisce 30 e Sempronio conferisce 20, questi 100 che sono in mano ai liquidatori dopo aver ato i creditori sociali che sorte avranno secondo voi? Saranno destinati al rimborso dei soci, o meglio al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci, perché? Perché, io ho conferito delle somme in società e, con il conferimento partecipando in società ho anche l'obbligo di ottenere la mia parte di quello che resta all'esito della liquidazione. Poniamo il caso che la quota di partecipazione agli utili e alle perdite non sia proporzionale all'entità del conferimento, ma la quota di partecipazione agli utili e alle perdite sia uguale per tutti, è possibile questa previsione, è legittima? Si, quindi è possibile che i 50, 30, 20 trovino delle corrispondenti quote di partecipazione agli utili e alle perdite 1/3, 1/3, 1/3. Attenzione! Poniamo il caso che il residuo attivo anziché essere 100 sia 50, come verrà distribuito questo 50 ai soci? Questo 50, in linea di principio è destinato a che cosa? Al rimborso dei conferimenti. Se io ho un residuo attivo di 50 a fronte di un capitale sociale di 100 (capitale sociale 100 = somma dei conferimenti), se è 50 che cosa è successo? C'è una perdita, se c'è una perdita posso rimborsare tutti i conferimenti effettuati? No, i conferimenti saranno decurtati dalla perdita, secondo quale criterio devo calcolare l'incidenza della perdita? In base alla quota di partecipazione alle perdite. La quota di partecipazione alle perdite serve per ripartire il peso interno economico relativo alle obbligazioni sociali. Se ho 50 non posso rimborsare 50, 30, 20, ma c'è una quota di perdite, che ogni socio partecipa in base alla quota di partecipazione alle perdite, quindi operativamente abbiamo 50, 30, 20 ho un residuo attivo di 50 al socio Tizio dovrei rimborsare 50, ma non li posso rimborsare, quanto gli rimborserò? 50 - (1/3 di 50, che sono le perdite) = 33,3, 1/3 delle perdite (50) grava su Tizio, 1/3 grava su Caio, 1/3 grava su Sempronio, per cui Sempronio che ha 20 subirà la stessa detrazione in ragione delle perdite di Tizio e Caio.







Che cosa vuol dire? Che in questo caso, se non è stabilito diversamente la quota di partecipazione alle perdite sarebbe proporzionale a 50, 30, 20. Perché si avvantaggia quello che ha conferito 50? Perché, evidentemente partecipa alle sue perdite in misura meno che proporzionale rispetto al suo conferimento.

Perché se c'è un residuo attivo di 50 vuol dire che ci sono perdite per 50? Perché il conferimento iniziale era di 100 decurtando questo 100 dai debiti dovuti dalla liquidazione rimane 50 perciò 100 - 50 = 50    Perdita

Aggiungiamo qualcosa, i 50 del residuo attivo a che cosa è paragonabile se dovessimo fare una valutazione contabile? È il netto che risulta dopo aver ato i debiti sociali, abbiamo detto che la liquidazione è attività convertita in denaro meno i debiti sociali (attività - passività). Il netto è 50, il capitale è 100, il netto è minore del capitale quindi ho una perdita.

Fatta quest'ipotesi, ora è semplicissimo ragionare nell'ipotesi opposta da quello che abbiamo appena fatto.

Residuo attivo di 150, che cosa vuol dire residuo attivo di 150? Che c'è un utile di 50, perché 50 sono utili? Perché ho qualcosa di più rispetto al conferimento iniziale di 100, ho creato della ricchezza ulteriore rispetto a quello di partenza. Se voi ragionate in termini durante il bilancio d'esercizio, fatte conto che non siamo in fase di liquidazione ma la stessa situazione patrimoniale la verifichiamo alla chiusura dell'esercizio, come la rappresentereste?

Attivo


Passività reali


Netto


Che cosa vuol dire? 100 di capitale e 50 di utili. In sede di liquidazione, la medesima situazione che traduzione concreta avrà? Allora, nella liquidazione ho la conversione attiva: 350 ne rimangono 150 di denaro in cassa, ho da are 200 di creditori, li o e mi restano 150, questi 150 a chi sono destinati? Ai soci, e quindi come? 100 sono destinati al rimborso del capitale, va al rimborso di quello conferito dai soci (50, 30, 20) gli utili come li dovrò calcolare?secondo la quota di partecipazione agli utili, qual è la quota di partecipazione agli utili? 1/3 in questo caso, ma se nel patto sociale non è previsto niente in base alla quota dei conferimenti, cioè 50, 30, 20, quindi:

Tizio prenderà 50 + (1/3 di 50);

Caio prenderò 30 + (1/3 di 50);

Sempronio prenderà 20 + (1/3 di 50).

In sede di liquidazione abbiamo la traduzione concreta, pratica de quello che nel corso dell'esercizio fissiamo, in buona sostanza, con il bilancio, perché il bilancio è la rappresentazione veritiera e corretta della realtà della società, e quindi traduce in concreto i concetti astratti, quella che è la fotografia della società. Quando siamo in sede di liquidazione non facciamo più la fotografia della realtà, siamo dentro la realtà, quindi l'attivo e il passivo non sono una serie di voci della contabilità, in sede di liquidazione l'attivo e il passivo sono denari che ottengo dalla vendita dei beni, q quanto più il bilancio sarà rappresentazione veritiera e corretta dei valori, tanto più in sede di liquidazione non avrò sorprese, per esempio, riuscirò ad ottenere dall'attivo dei valori che in qualche modo possono essere avvicinabili a quelli che avevo in bilancio, certo in sede di liquidazione ci potrà essere uno scarto perché i valori che si ottengono in liquidazione si deprimono, oppure viceversa, potrà capitare che in sede di liquidazione se si riesce a vendere l'impresa in blocco posso valorizzare un valore come l'avviamento che di per se non è iscrivibile in bilancio.

Una volta che si è chiusa quest'attività è compito del liquidatore procedere per avere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, e il piano di riparto (è il piano di ripartizione delle somme del residuo attivo), la cancellazione della società è quel meccanismo per cui viene eliminata l'iscrizione nel registro delle imprese e a quel punto i creditori se non sono stati soddisfatti conservano i diritti di far valere il suo credito nei confronti dei soci e caso mai nel caso in cui risulti che i liquidatori non è stato diligente o si è dimenticato del suo credito, il creditore potrà far valere il suo credito nei confronti dei liquidatori.



Società in accomandita semplice

Per parlare dell'accomandita mi piace soffermarmi su una piccola riflessione di carattere storico, perché c'è utile secondo me per capire quest'istituto. È un istituto secondo molliche rimonta nei secoli, epoca medioevale, qual era la situazione che poteva verificarsi? Il clero e l'aristocrazia consideravano poco adatto l'attività del commercio per persone appartenenti al clero e all'aristocrazia.

La borghesia, invece, coloro che con lo sviluppo dei commerci, con l'apertura dei commerci, erano volti al commercio e allo scambio. La borghesia, cioè quelli che non appartenevano al clero e all'aristocrazia, non erano soggetti dotati di risorse economiche significative, erano soggetti che avevano una gran voglia di intraprendere, ma non sempre avevano la dotazione finanziaria necessaria di partenza, perché in verità la dotazione finanziaria, la ricchezza era tutta nella mano del clero e dell'aristocrazia. Allora nasce in qualche modo la necessità di associare in qualche modo le due professioni, e nasce quella che definiscono gli storici la commenda che in qualche modo viene considerato, taluno progenitore della . (00:51:54), cioè il soggetto diciamo, commerciante, imprenditore gestiva l'operazione del commercio, i detentori della ricchezza in qualche modo fornivano il supporto finanziario necessario, ma ne restavano fuori. Si creava una sorta di associazione in cui un soggetto era il gestore, l'imprenditore che realizzava l'affare commerciale, l'altro soggetto svolgeva un ruolo di finanziamento, colui che dava un supporto finanziario, non era un soggetto che voleva realizzare l'operazione perché non era coerente questo modo di pensare.

L'accomandita attraverso uno sviluppo e una forma di segmentazione storica che casa è oggi? È una società dove si distinguono nettamente due categorie di soggetti:

Accomandatari: che sono in qualche modo (in senso molto lato) gli eredi di quegli antichi commercianti che gestivano le operazioni economiche, cioè sono i soggetti, i soci che all'interno dell'accomandita hanno il potere di gestire la società.

Accomandante: è un socio non imprenditore, ma è un socio investitore, è un socio che da la provvista finanziaria, ma non può gestire la società.

L'accomandita, quindi, è una società caratterizzata dal fatto di essere distinta da due categorie di soci, una categoria quella degli accomandatari che hanno il potere di gestire la società e una posizione che sostanzialmente è la medesima dei soci della S.n.c.; gli accomandanti ricoprono una posizione radicalmente diversa, sono sempre soci della società ma sono soci che non hanno potere di gestire la società. Ecco che c'è in questa società in qualche modo un'associazione, si crea un legame societario tra soggetti che hanno obiettivi soggettivi, personali diversi, questo che conseguenza ha? Ha una serie di conseguenza giuridiche molto importanti, quali sono le regole di funzionamento dell'accomandita? Le regole di funzionamento dell'accomandita la troviamo al 2315


disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti." v:shapes="_x0000_s1029">





E le norme sono quelle agli artt. 2315 e 2324, cosa vuol dire? Che abbiamo un gruppetto di norme, specificatamente destinate alla S.a.s., alle quali si aggiungono le norme sulla S.n.c., ma attenzione! Si tratta queste di norme specifiche sull'accomandita, quindi in qualche passaggio derogheranno dalle norme delle S.n.c. e attenzione! Le norme della S.n.c. quali sono? Sono quel gruppetto di norme agli artt. 2291 e ss. Specificatamente destinate alla S.n.c. più un certo numero di norme che sono le norme base della società semplice. All'accomandita dobbiamo applicare, nella misura in cui non sia diversamente stabilito dalla norma che decide sull'accomandita, che cosa dobbiamo applicare? Le norme sulle S.n.c. , quindi quelle norme della società semplice che non siano derogate dalle norme della S.n.c.







Ecco quello che vi dicevo prima, l'accomandatario è colui che gestisce in una posizione identica, sovrapponibile a quella dei soci della S.n.c., quindi i diritti e gli obblighi degli accomandatari sono gli stessi diritti e obblighi che abbiamo visto per i soci della S.n.c.

Qui è specificato al secondo comma, che l'amministrazione può essere conferita soltanto ai soci accomandatari. Questo è importante non può essere data agli accomandanti.

Qual è la posizione degli accomandanti

















L'art. 2318 ha detto che l'amministrazione può essere affidata solo ai soci accomandatari, gli accomandanti sono fuori dalla porta, non possono gestire, non possono essere titolari del diritto di gestione, dove c'è lo dice questo? In qualche modo c'è lo dice nel 2318 quando dice che: l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, ma c'è lo ripetere il 2320 quando ci dice I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, è il c.d. divieto di immistione, non possono decidere perché sono soci investitori, il loro ruolo è diverso.

Problema: se è vero come abbiamo detto che non possono svolgere operazioni di gestione, possono però compiere atti di esercizio del potere di rappresentanza? La gestione è diversa dalla rappresentanza, perché la gestione è il potere decisionale, potere di decidere sul compimento di un atto; la rappresentanza è il potere di compiere degli atti in nome della società. Esempio: fatte il caso che la società di persone (S.n.c.) abbia un regime di amministrazione congiuntiva e tenete conto che quest'amministrazione congiuntiva sia stata stabilita secondo la regola della maggioranza. Se voi dovete assumere un dipendente, o stipulare un contratto di una fornitura, in una società così organizzata che dovete fare? Dovete decidere di compiere quell'atto, i soci si sentiranno (non è necessario riunirsi) bisogna però che ci sia la maggioranza, quella è la decisione gestoria. Attenzione! Questa è un operazione dal punto di vista interno, ma il profilo esterno, cioè nel momento in cui quell'atto viene posto in essere con i terzi in nome della società è la stessa cosa della gestione? No, è distinto, perché prima si decide e poi si stipula il contratto. La stipula di quel contratto è l'esercizio del potere di rappresentanza, cioè è l'attuazione con i terzi, che attua all'esterno la decisione presa all'interno della società. Quando l'amministrazione è disgiuntiva questo processo logico non è così evidente, perché il momento decisionale rimane nella testa di colui che ha preso la decisione e quindi non è distinguibile sul piano pratico dalla stipula del contratto.

Torniamo all'accomandante: abbiamo detto può svolgere atti di amministrazione interna, partecipando al processo decisionale? No, per quanto riguarda, invece, il profilo di rappresentanza può compiere atti di rappresentanza in nome della società? Cosa dice la norma? Art 2320






Questo vuol dire che l'accomandante non potrà essere un rappresentante della società, con un potere di rappresentanza generale per tutti gli atti, potrà eccezionalmente potrà compiere singole operazioni, singoli affari in forza di una procura speciale.

Se viola questo divieto, l'accomandante scatta la responsabilità illimitata e personale per l'obbligazione sociale, non diventa accomandatario, si addossa solo la responsabilità, risponde personalmente e illimitatamente per tutte le obbligazione sociale e in più come sanzione può essere escluso dalla società.






Che cosa può fare? Secondo comma:





Se io presto la mia opera di carattere amministrativo ma c'è l'accomandatario che mi guida, non mi deve essere impedito di dare un contributo.






Anche qui, da un parere, ma decide l'accomandatario, ovviamente un autorizzazione un parere non vincolante, sarà l'accomandatario a decidere se e quando compiere quell'atto. Ancora, ultimo passaggio, ha il potere di compiere atti di ispezione e di sorveglianza, gli atti di ispezione e di sorveglianza non sono atti di gestione, sono atti di controllo della gestione altrui.

Bilancio. Il socio accomandante ha diritto di approvare il bilancio? Si, perché il bilancio non è un dato di gestione della società, ma di controllo dei risultati della società. Quindi, gli accomandatari dovranno predisporre il progetto di bilancio e dovranno sottoporlo all'approvazione della società, quindi di tutti i soci anche degli accomandanti, perché in sede di discussione di bilancio i soci accomandanti potranno fare le loro osservazioni, potranno fare obiezioni all'attività degli amministratori accomandatari è il momento in cui loro accendono il faro sulla gestione degli accomandatari. Gli accomandatari sono i soci che hanno investito in quella società, hanno diritto di controllare i risultati della società, e il bilancio è uno strumento fondamentale di controllo.


Trasferimento della quota

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Ecco qua il momento in cui si accentua il meccanismo capitalistico, abbiamo detto che il socio di società personale, in linea generale, se muore si scioglie il suo rapporto sociale, la quota non passa ai suoi eredi, per la posizione del socio che ha potere di gestione e di responsabilità. Qui, no, l'accomandante è un socio solo di capitale, non gestisce, non ha la responsabilità illimitata, sono fuori dalla gestione, e quindi è giusto che gli eredi prendano la quota, perché è solo un investimento di capitale, il trattamento è niente meno quello di una società di capitali. Mentre per quanto riguarda il rapporto tra vivi, la quota dell'accomandante può essere ceduto durante la vita del soggetto socio con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.


Scioglimento della società

La società si scioglie se viene meno una categoria dei socie e se entro sei mesi non viene ricostituita, attenzione! Se vengono meno gli accomandatari per esempio, recedono dalla società, in quel caso in quei sei mesi che situazione si determina? Non essendoci più l'accomandatario, c'è il problema della gestione perché, gli accomandanti di per sé non possono gestire la società. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari per il periodo di sei mesi che il legislatore concede per la ricostituzione della categoria degli accomandatari, gli accomandati hanno il potere di nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti ordinari dell'amministrazione. L'amministratore provvisorio non diventa socio accomandatario. Gli accomandanti possono nominare uno tra di loro per fare l'amministratore provvisorio. L'accomandante che sia nominato amministratore provvisorio non diventa socio accomandatario, è una soluzione temporanea. Non si può rimanere senza amministratori, non ci può essere un buco nella gestione, ma il legislatore dice temporaneo provvisorio, quei sei mesi per ricostituire la categoria degli accomandatari.




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