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PUBBLICITA' COMMERCIALE



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La pubblicità commerciale è diretta a soddisfare una specifica esigenza di conoscibilità attinente all'organizzazione di impresa e alla sua attività.

Nel diritto privato non esiste un sistema generale di pubblicità, esistono alcuni strumenti di pubblicità che riguardano però fenomeni circoscritti per es. la pubblicità derivante dai registri dello stato civile o la pubblicità dei registri immobiliari. Nel diritto privato ci sono tante norme che impongono la prova della conoscenza effettiva di un dato fatto oppure si fondano sulla pubblicità di fatto.

Art.1396 modificazione ed estinzione della procura

Riguarda l'opponibilità ai terzi delle modificazioni della procura.

In questo caso la legge ci dice che è opponibile ai terzi la modificazione della procura quando è resa conoscibile con mezzi idonei. Questa è la cosiddetta pubblicità di fatto, cioè la pubblicità in cui la legge si limita a porre a carico del soggetto un onere di rendere noto con mezzi idonei un determinato fatto, ma non prescrive lo specifico mezzo tramite il quale questa conoscenza o conoscibilità si deve realizzare. In assenza della predeterminazione del mezzo, dello strumento di pubblicità si parla di pubblicità di fatto.



Quindi il diritto privato tranne casi eccezionali di pubblicità legale fondata sulla predeterminazione dello strumento di pubblicità, si fonda o sulla conoscenza effettiva o sulla pubblicità di fatto.

Quando si passa però all'attività d'impresa si nota che questo sistema è insufficiente perché qui si ha l'esigenza di certezza. Da questa esigenza sorge il sistema della pubblicità commerciale che è attuata ai sensi dell'art. 2188 cc Registro delle imprese

La legge prevede l'iscrizione del fatto o dell'atto nel registro delle imprese.

Il registro delle imprese era previsto nel codice del '42 ma in realtà è stato formalmente istituito nel '93 ed ha iniziato a funzionare nel '97.  Il registro delle imprese viene tenuto presso le camere di commercio di ciascuna provincia.

1° elemento

La legge prevede a carico dell'imprenditore l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese di determinati atti o fatti. Vige il principio della tassatività dei fatti soggetti ad iscrizione, quindi l'obbligo di iscrizione sussiste solo relativamente ai fatti indicati dalla legge.

2° elemento

Il sistema prevede delle conseguenze variabili a seconda dei casi, sia per l'ipotesi in cui quest'obbligo di iscrizione sia adempiuto  (efficacia positiva di pubblicità) sia per l'ipotesi in cui quest'obbligo di iscrizione rimanga inadempiuto.

Abbiamo:
-obbligo di iscrizione

-conseguenze legali diverse se l'obbligo viene adempiuto o meno


ABBIAMO DIVERSI EFFETTI DELLA PUBBLICITA' COMMERCIALE:


EFFICACIA DICHIARATIVA

EFFICACIA COSTITUTIVA

EFFICACIA NORMATIVA


Queste tre forme di efficacia attengono alla cd. pubblicità legale.


NORMALMENTE l'iscrizione ha EFFICACIA DICHIARATIVA Cioè quello che è stato iscritto nel registro delle imprese è opponibile ai terzi; dal momento in cui un certo atto viene iscritto nel registro delle imprese, l'atto è opponibile ai terzi. Se quell' atto o fatto non viene iscritto non sarà opponibile ai terzi a meno che non riprovi che i terzi ne erano cmq a conoscenza perché per es. io imprenditore avevo mandato una lettera al debitore nella quale gli comunicavo certe cose.

Art. 2193 EFFICACIA DICHIARATIVA

1° comma



Normalmente l'efficacia è una efficacia di tipo dichiarativo che rende l'atto opponibile al terzo, per cui se l'atto è iscrittola chi è obbligato a richiederne l'iscrizione  è opponibile altrimenti se non è iscritto non è opponibile a meno che non dimostri che il terzo ne ha cmq avuto conoscenza.

In questo primo comma abbiamo una regola sulla efficacia negativa della pubblicità dichiarativa.

2° comma

Dice che "l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta".

In questo secondo comma si parla invece di efficacia positiva della pubblicità dichiarativa.

I terzi non possono in alcun modo opporre l'ignoranza di quel fatto.

Questo significa che l'iscrizione nel registro delle imprese con efficacia dichiarativa determina una presunzione assoluta di conoscenza di quel fatto, presunzione assoluta perché non può essere superata da alcuna prova contraria, il terzo non ha alcuno strumento per provare che non era effettivamente a conoscenza di quel fatto.

L'effetto tipico della pubblicità nel registro delle imprese è quindi l'effetto dichiarativo, questo trova diverse ipotesi applicative.

Una di queste ipotesi è quella che abbiamo trovato parlando di rappresentanza commerciale, la procura institoria deve essere iscritta nel registro delle imprese, se non viene iscritta non è opponibile ai terzi salvo che si provi che il terzo ne era cmq a conoscenza. Se viene iscritta invece le limitazioni sono opponibili ai terzi.

Questa è l'effetto normale dell'iscrizione nel registro delle imprese. Tuttavia in determinati casi l'iscrizione  nel registro delle imprese può avere anche ulteriori effetti che non necessariamente escludono l'effetto dichiarativo.



EFFICACIA COSTITUTIVA

Classico es. è l'art. 2331 "effetti dell'iscrizione"

In assenza di iscrizione nel registro delle imprese il fatto da iscrivere è totalmente inefficace.

Riguarda l'iscrizione nel registro delle imprese delle spa perché la spa viene ad esistenza con l'iscrizione

"avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica".

EFFICACIA COSTITUTIVA vuol dire che la società viene ad esistenza solo con l'iscrizione nel registro delle imprese. Prima dell'iscrizione c'è una disciplina ad ok della fase pre-iscrizione  dettata dall'art 2331 cc.


EFFICACIA NORMATIVA

Nell'ambito delle società di persone l'efficacia dell'iscrizione non è una efficacia costitutiva; nelle società di capitali l'efficacia è costitutiva perché se non è iscritta nel registro delle imprese non esiste, nelle soc. di persone viceversa non è richiesta l'iscrizione a fini costitutivi, la società esiste lo stesso, è disciplinata lo stesso ma è irregolare e quindi viene disciplinata in un modo diverso rispetto a quando è regolare. Quindi se una società viene iscritta si applicano certe regole, se non viene iscritta se ne applicano delle altre.

Questi sono tutte ipotesi in cui la pubblicità commerciale produce effetti legali. C'è una ipotesi in cui la pubblicità commerciale non produce alcun effetto legale, questa è la PUBBLICITA' NOTIZIA. 

La legge prevede l'iscrizione di un determinato fatto senza prevedere conseguenze giuridiche per l'iscrizione o per la mancata iscrizione. La pubblicità in questo caso ha solo funzione di notizia cioè di rendere conoscibili determinati dati ai terzi senza ricollegare conseguenze all'iscrizione o alla mancata iscrizione.






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