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Il bilancio dello Stato Italiano - La normativa costituzionale in materia di bilancio, La riforma Curti, La riforma del 1978 e le successive modificaz



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Il bilancio dello Stato Italiano


1. Origini ed evoluzione storica


Il bilancio dello Stato è il documento contabile in cui sono elencate le entrate e le spese relative all'attività finanziaria dello stato in un periodo di tempo determinato ( generalmente un anno ). Tuttavia il bilancio dello stato non è solo un documento contabile, ma anche uno strumento di verifica dell'azione di governo.

Storicamente il bilancio pubblico coincide con le democrazie rappresentative, perché è nata l'esigenza di rendere conto alla collettività dell'operato economico dello Stato. In Italia l'attività di bilancio si ebbe molto tempo dopo l'unificazione e ci si preoccupava principalmente di mantenere sempre in equilibrio le entrate e le spese pubbliche. Per questo fu adoperata nelle contabilità il metodo della partita doppia. Successivamente si passò alle scritture elementari tenute dai vari uffici che si incaricavano della gestione economica pubblica.




La normativa costituzionale in materia di bilancio


La normativa italiana in tema di bilancio dello Stato è la diretta applicazione di alcuni principi generali fissati dalla Costituzione. Infatti essa predispone 4 articoli: art. 72-75-81-l00.

Art. 72: l'ultimo comma prevede le fasi di discussione e approvazione del bilancio, preventivo e consuntivo che   avviene con la procedura normale.

Art. 75: il secondo comma regola la non ammissibilità di referendum per le leggi tributarie e di bilancio. La ragione di questa limitazione è derivata allo scopo di evitare eventuali danni all'equilibrio finanziario dello stato.

Art. 100: il secondo comma dispone che gli atti del governo e la gestione del bilancio dello Stato siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti.

Art. 81: tale articolo delinea i caratteri generali della legge di approvazione del bilancio ponendo contenuti e limiti.

Come sappiamo l'art. 81 rappresenta il fulcro della normativa costituzione dello stato in materia di bilancio. Infatti in questo articolo è presente:

il Principio dell'annualità: in quanto il primo comma stabilisce il termine in cui il bilancio predisposto dal governo deve essere approvato alle camere.

Esercizio provvisorio: nei casi in cui il bilancio preventivo non è stato approvato prima dell'inizio del nuovo anno finanziario, la legge concede l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo superiori a 4 mesi.

Divieto di nuovi tributi nella legge di bilancio: il terzo comma prevede che non possono essere stabiliti nuovi tributi e nuovi maggiori spese in sede di approvazione del bilancio.

Obbligo di copertura delle leggi spesa: il quarto comma stabilisce l'obbligo di indicare i mezzi per far fronte a ulteriori spese non previste nel bilancio. Istituita allo scopo di evitare l'aumento indiscriminato della spesa pubblica.


La riforma Curti


La riforma Curti, che deriva dal nome del suo ideatore, si cercò di imprimere nel bilancio un ruolo più dinamico, allo scopo di adegua l'impostazione contabile alle mutate esigenze della società. Infatti in questa riforma, apportate da Curti, si introdussero alcune innovazioni:

il far coincidere l'anno finanziario con l'anno solare.

nell'eliminare la distinzione fra entrate e spese ordinarie e straordinarie.

nell'eliminare la distinzione fra entrate e spese effettive e per movimento di capitali

nell'introdurre una triplice classificazione delle spese: economica, funzionale e amministrativa.

La riforma del 1978 e le successive modificazioni e integrazioni


Lo scopo di questa riforma, varata nel 1978, è stato quello di delineare gli strumenti e le strategie di gestione e di controllo dell'attività pubblica, nonché di reimpostare l'intera fase di preparazione del bilancio statale, ridefinendo così l'ossatura giuridico-contabile dell'attività finanziaria pubblica.

Attraverso questa riforma si è introdotto:

Bilancio di Cassa: a integrazione del bilancio di competenza. Ciò è servito per ottenere un bilancio statale di tipo misto.

Bilancio pluriennale: sorto allo scopo di dare una effettiva coerenza all'attività finanziaria pubblica dello stato.

Legge finanziaria: intesa come strumento giuridico mediante il quale è possibile adeguare l'attività finanziaria pubblica agli obiettivi della programmazione.

E infine tale riforma ha posto le basi per una più efficace razionalizzazione alla struttura di bilancio.

( Altre riforme riassunte vedere . 255)


2. I contenuti attuali del sistema del bilancio statale


Il sistema italiano di bilancio presente una struttura complessa e si articola di alcuni documenti e atti normativi, quali:

il bilancio annuale di previsione;

il rendiconto generale ( o bilancio consuntivo );

il bilancio pluriennale;

la legge finanziaria;

le leggi di settore;

la legge di approvazione del bilancio;

il documento di programmazione economico-finanziaria;

le relazioni accomnatorie al bilancio;

il bilancio economico nazionale.


Il bilancio annuale di previsione


Il bilancio annuale di previsione viene predisposto ogni anno e redatto in termini sia di competenza sia di cassa. In tale documento sono state riassunte sia le previsioni di impegno e di accertamento, quanto le previsioni di amento e riscossione effettiva relative all'anno successivo. Esso è disposto in modo da indicare in successive colonne:

l'ammontare delle spese e entrate previste e accertate nell'anno di riferimento;



l'ammontare di spese che si prevede liquidare e di entrate che si prevede di incassare;

l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento.

Il bilancio di previsione è costituito da tre parti distinte:

uno stato di previsione delle entrate;

tanti stati di previsione delle spese in relazione al numero dei ministeri (21);

un quadro generale riassuntivo, che riporta la sintesi dei risultati di bilancio.

Lo schema di disegno di legge relativo al bilancio di previsione annuale deve essere presentato dal Governo in Parlamento, entro il 31 luglio dell'anno precedente al quale esso fa riferimento. Tale schema viene trasmesso alle regioni che esprimeranno il proprio parere mediante la commissione interregionale, entro il 15 settembre, comunicandolo sia al Governo che al Parlamento.





Il rendiconto generale ( o bilancio consuntivo )


Il rendiconto generale, espone i risultati della gestione relativa all'esercizio finanziario che si è appena concluso. Esso è formato da due parti:

il conto del bilancio, che illustra i risultati della gestione finanziaria dell'anno di riferimento;

il conto del patrimonio, che illustra la situazione patrimoniale dello Stato;

Viene elaborato dalla ragioneria generale dello Stato, e in seguito sottoposto al controllo di legittimità dalla Corte dei Conti e infine presentato in Parlamento per la discussione e approvazione.

Il ministro del Tesoro insieme al ministro del Bilancio e della programmazione economica predisporranno il disegno di legge che una volta approvato dal consiglio dei ministri passerà al giudizio delle camere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso fa riferimento.


Il bilancio pluriennale


Il bilancio pluriennale si pone come un prezioso ausilio per articolare e verificare la politica pluriennale dell'entrata e della spesa, inteso principalmente come strumento di programmazione dei flussi finanziari. Il bilancio pluriennale, che attualmente è di 3 anni, contiene dati e aggregati per ciascuna categoria di entrata e di spesa. Tale bilancio ha valore di strumento giuridico per la valutazione dell'esistenza di una copertura per le nuove e maggiori spese future.

Attualmente il bilancio pluriennale presenta due versioni distinte:

Il bilancio a legislazione vigente, in cui vengono riportati gli andamenti delle entrate e delle spese in base alla normativa in vigore, cioè senza le correzioni delle leggi di attuazione della programmazione economica;

Il bilancio programmatico, in cui sono registrate le previsioni degli andamenti delle entrate e delle spese in funzione degli obiettivi della politica economica nazionale.

Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, deve essere presentato alle camere entro il 31 luglio di ogni anno, mentre quello programmatico, viene presentato entro il mese di settembre.


La legge finanziaria


La legge finanziaria è uno strumento di verifica annuale delle entrate e delle spese di bilancio non solo dello stato, ma di tutto il settore pubblico allargato ( quindi aziende autonome e enti pubblici ).

Nel periodo successivo all'introduzione della legge finanziaria, questo strumento di politica economica è stato utilizzato per far approvare provvedimenti finanziari di carattere eterogeneo che portarono al progressivo deteriorarsi del sistema fiscale e dei conti pubblici. Per questo venne chiamata "finanziaria omnibus" e vale a dire una legge contenitore di provvedimenti poco coerenti e spesso in contrasto fra loro. Attualmente con la legge n. 362/88, ha limitato i contenuti della legge finanziaria, prescrivendo che entro il 30 settembre di ogni anno il Governo deve presentare alle Camere un legge finanziaria "snella". Essa ora non può introdurre nuove imposte, tasse o contributi, tuttavia può apportare variazioni alle aliquote dei tributi esistenti o modificare le detrazioni d'imposta. In base alla nuova disciplina, la legge finanziaria deve contenere:

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario;

La determinazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale ( es. l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego)

Le variazioni decise per imposte indirette, tariffe, contributi e eventuali modifiche alle aliquote delle imposte dirette in relazione all'andamento dell'inflazione;

La determinazione degli accantonamenti dei fondi speciali.






Legge di approvazione del bilancio


La legge di approvazione del bilancio è intesa come legge formale e non sostanziale poiché con tale legge non si possono prevedere nuovi tributi e nuove spese, secondo l'art. 81 della Costituzione.


Leggi di settore ( o collegate )




La legge n. 362/88 ha introdotto le cosiddette leggi di settore, che consistono in atti normativi a carattere formale e sostanziale, con l'obiettivo di rappresentare al Parlamento le esigenze dei principali ti della pubblica amministrazione per l'esercizio successivo.


Il documento di programmazione economico-finanziaria


Il documento di programmazione economico-finanziaria indica il fabbisogno finanziario necessario a fronteggiare gli impegni di spesa e deficit programmato, sia nel settore statale che nel settore pubblico allargato ( aziende autonome e enti pubblici ). Tale documento deve essere presentato al Parlamento entro il 15 maggio di ogni anno dal ministro del Tesoro e dal ministro del Bilancio.


Le relazioni accomnatorie al bilancio


Entro il 30 settembre il Governo deve predisporre anche una dettagliata relazione revisionale e programmatica. In tale documento vengono indicati gli indirizzi della politica economica e i conseguenti obiettivi programmatici, dimostrando principalmente l'entità delle risorse disponibili e gli impegni economico-finanziari, previsti nel bilancio pluriennale dello Stato

Entro il 31 marzo di ogni anno, inoltre, il ministro del Tesoro e il ministro del Bilancio, sono tenuti a predisporre la relazione generale sulla situazione economica del paese, riportando la dinamica dei principali aggregati economici ( reddito, occupazione, consumi, risparmi ecc. ).


Bilancio economico nazionale


Il bilancio economico nazionale si pone come un documento introduttivo al conto economico delle risorse e degli impieghi, che espone in un unico prospetto i dati sintetici relativi alle risorse ( PIL + importazioni ) e agli impieghi ( consumi + investimenti + esportazioni ) riferiti all'anno considerato.


3. La struttura del bilancio annuale di previsione


Nel bilancio annuale le entrate e le uscite sono classificate secondo una struttura "ad albero".


La classificazioni delle entrate ( schema . 263)


Le entrate pubbliche sono distinte:

titoli: secondo la fonte da cui provengono;

categorie: a seconda della loro natura;

rubriche: a seconda dell'organo amministrativo che effettua l'accertamento;

moduli: fanno parte di una subdivisione delle categorie, e si  distinguono a seconda dell'oggetto;

I titoli sono 4:

Titolo I ( entrate tributarie ): suddiviso in 6 categorie;

Titolo II ( entrate extra-tributarie ): suddiviso in 7 categorie;

Titolo III ( Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti ): 3 categor.

Titolo IV ( Accensione di prestiti )


La classificazioni delle spese ( schema . 264-265 )


Le spese pubbliche, distinte in tanti stati di previsione quanti sono i ministeri (21), si suddividono

titoli: a seconda che siano correnti ( o di funzionamento) o in conto capitale ( o di investimento);

categorie: a seconda della loro natura;

rubriche: a seconda dell'organo che amministra le spese;

moduli: a seconda dell'oggetto;

sezioni: secondo l'analisi funzionale ( sono 12 sezioni, corrispondenti alle diverse funzioni che lo Stato svolge;

I titoli delle spese sono 3:

Titolo I ( spese correnti ): suddiviso in 9 categorie;

Titolo II ( spese in conto capitale ): suddiviso in 7 categorie

Titolo III ( rimborso di prestiti )


Il quadro generale riassuntivo e l'individuazione dei risultati differenziali


La legge 362/88, prescrive che nel quadro generale riassuntivo del bilancio siano indicati quattro distinti risultati differenziali:

Risparmio pubblico: che consiste nella differenza tra il totale delle entrate correnti (tributarie ed extratributarie), ossia Tot entrate dei titoli I e II, e il totale delle spese correnti, ossia solo il totale del titolo I delle spese. Un saldo positivo mostrerebbe che le entrate sono in grado di coprire la gestione pubblica corrente ( in genere è negativo)

Indebitamento netto: ( o accreditamento netto ), che consiste nella differenza tra tutte le entrate e le spese nette, ossia la differenza tra il Titolo IV per le entrate, e Titolo III per le spese. Questo saldo è un'indicatore dell'indebitamento statale in confronto con gli anni precedenti.

Saldo netto da finanziare: (o da impiegare), che è dato dalla differenza tra entrate finali (Titolo I, II e III) e spese finali (titolo I e II). Tale saldo, chiamato anche fabbisogno, misura l'aumento del debito dello Stato per effetto della gestione del bilancio.

Ricorso al mercato: che consiste nella differenza tra tutti i titoli relativi alle entrate e tutti i titoli relativi alle spese. Tale risultato evidenzia il disavanzo da coprire ricorrendo all'accensione di prestiti.


Fondi di riserva


I fondi di riserva sono previsti in bilancio allo scopo di consentire un'adeguato grado di elasticità alla manovra finanziaria. ( alla gestione del bilancio).

Essi sono:

fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: che può essere usato per aumentare gli stanziamenti di spesa a carattere obbligatorio (come gli stipendi ai dipendenti pubblici o gli interessi sul debito pubblico) o d'ordine ( come quelle relative alla riscossione delle entrate tributarie );

fondo per le spese impreviste: istituito per far fronte alle spese non prevedibili al momento della discussione del bilancio;



fondo per la rassegnazione dei residui passivi perenti: utilizzato quando si devono liquidare i residui passivi derivanti da spese di investimento;

I fondi speciali servono per la copertura dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso di esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.





Residui di bilancio e di stanziamento


I residui di stanziamento (o residui impropri), sono oneri per i quali non è ancora sorto l'obbligo giuridico di disporre della somma prevista in bilancio per uno scopo definito, mentre i residui passivi di bilancio sono costituiti da oneri impegnati (vale a dire resi indisponibili per altri impieghi oltre a quelli prefissati ), ma non ancora erogati.


4. L'iter di approvazione del bilancio di previsione



Innanzitutto il Governo predispone i dati di bilancio e articola la relativa programmazione, dopodiché secondo determinate scadenze, il Parlamento dovrà esaminare, discutere ed eventualmente modificare e infine approvare il progetto di bilancio e la politica di bilancio connessa.

L'iter di approvazione si articola in 5 fasi:

  1. Iniziativa: viene predisposta dal Ministro del Tesoro, avvalendosi delle ragionerie centrali e della ragioneria generale, la quale nei primi mesi dell'anno precedente a quello cui il bilancio fa riferimento, inoltrerà alle ragionerie centrali una bozza di stampa (il cosiddetto bozzone), sulla quale è presente uno spazio bianco per l'indicare le variazioni da proporre per il nuovo esercizio.

Tale progetto, verrà controllato ed eventualmente modificato dalla ragioneria generale e in seguito dal Ministro del Tesoro.

  1. Presentazione: entro il 10 luglio ogni ministero dovrà far pervenire le relazioni di settore elaborate da ogni ministero, al ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

Entro il 31 luglio il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, presentano al Comitato per la programmazione economica (Cipe) e alle camere, il disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale, incluse le relazioni.

Entro il 15 settembre il Cipe, risponderà sul progetto.

Entro il 30 settembre, il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento il disegno di legge finanziaria e il bilancio pluriennale programmatico.

  1. Discussione e Approvazione: A questo punto, il bilancio verrà discusso in modo preliminare dalle commissioni permanenti in sede referente. Dopodiché passerà in aula e segue lo stesso iter previsto per l'approvazione delle leggi ordinarie.
  2. Promulgazione: Una volta approvata in Parlamento, la  legge di bilancio è giuridicamente perfetta e viene inoltrata al Capo dello Stato per la promulgazione.
  3. Pubblicazione: Infine, tale legge apparirà sulla Gazzetta Ufficiale, e dal 15° giorno verrà considerata legge a tutti gli effetti.

Il ricorso all'esercizio provvisorio


Se entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio fa riferimento, la legge non sia stata approvata, il Parlamento autorizzerà il Governo, ad iniziare la nuova gestione finanziaria sulla base degli stanziamenti del bilancio non ancora approvato, per un periodo non superiore a 4 mesi (questo secondo l'art. 81, comma 2 della Costituzione).


La procedura di assestamento


Dopo l'approvazione del bilancio può avvenire un cambiamento delle condizioni previste. Ad esempio, può avvenire che siano accertate o riscosse maggiori entrate oppure la necessità di ulteriori spese, superiore a quelle previste.

Per quanto riguarda maggiori o nuove entrate, il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, provvederanno a creare un nuovo modulo di bilancio.

Mentre per quanto riguardano ulteriori spese, il ministro del Tesoro potrà rendere disponibili i fondi di riserva, solo se necessario. Le impreviste entrate o spese, dovranno essere regolamentate con apposito decreto legge ai fini dell'assestamento entro il mese di giugno.



5. Il controllo sulla gestione del bilancio e sulle risultanze


Allo scopo di assicurare la corretta esecuzione di quanto disposto in bilancio e deliberato, sono presenti 4 ordini di controllo:


Controllo interno della PA (Pubblica Amministrazione);

Controllo esterno della Corte dei conti esercitato in via preventiva;

Controllo esterno della Corte dei conti esercitato in via successiva;

Controllo esterno, di natura politica, esercitato dal Parlamento.


Controllo interno della PA (Pubblica Amministrazione): Viene effettuato dalle ragionerie centrali e dalla ragioneria generale per quanto concerne la materia contabile e la gestione finanziaria.


Controllo esterno della Corte dei conti esercitato in via preventiva: consiste nel verificare la legittimità, da parte della Corte dei conti, riguardo gli atti governativi, in materia di bilancio. Quindi la Corte dei conti, dovrà effettuare un riscontro preventivo sui provvedimenti governativi, se entro 30 giorni la Corte dei Conti non risponde al riscontro, tale atto verrà considerato illegittimo.


Controllo esterno della Corte dei conti esercitato in via successiva: consiste nel verificare la legittimità dei dati riportati nel rendiconto generale, predisposto dal ministro del Tesoro, e anche gli atti di talune amministrazioni autonome e aziende pubbliche, di natura prevalentemente industriale. La Corte dei Conti decreterà la regolarità degli atti mediante il cosiddetto giudizio di pacificazione.


Controllo esterno, di natura politica, esercitato dal Parlamento: consiste in un controllo del Parlamento sugli atti governativi e nella verifica dell'andamento della gestione finanziaria pubblica, disposti in esecuzione del bilancio.


6. La tesoreria dello Stato














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