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SISTEMA GIURIDICO - DIRITTO OGGETTIVO



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CAPITOLO PRIMO

SEZ. PRIMA


Si definisce SISTEMA GIURIDICO il sistema di norme giuridiche in cui sempre si manifesta l'organizzazione di qualunque aggregazione sociale.

Si defisce NORMA GIURIDICA un comando (precetto imperativo) intersubiettivo (formulato da un soggetto e rivolto ad un altro soggetto) caratterizzato dall'essere mediamente osservato, anche in difetto di spontaneo consenso, la cui osservanza è garantita dalla forza.

Si definisce DIRITTO OGGETTIVO quel complesso di norme e di istituzioni definite o riconosciute tali, che in un dato momento storico regolano la vita di una collettività.




SEZ. SECONDA

Diversi gruppi sociali:

PARITARI: nel quale l'autorita è suddivisa in modo indistinto tra i componenti

AUTORITARI: nei quali la diff. tra governanti e governati è precostituita

VOLONTARI: il cui elemento soggettivo riposa nel libero consenso dei componenti.

NECESSARI: il cui elemento soggettivo riposa sulla volontà assistita dalla forza del gruppo stesso.

ORIGINARI: che giustificano da se la propria esistenzae il funzionamento.

DERIVATI: che giustificano la propria esistenza per l'esistenza di un altro ordinamento.

TERRITORIALI: che esercitano un dominio su un ambito delimitato di spazio.

AI FINI GENERALI: che non hanno preclusione in ordine ai fini che perseguono

POLITICI: che si arrogano di perseguire l'esclusivo ordine proprio

SOVRANI: che si arrogano una potesta di dominio

UN GRUPPO SOCIALE ORAGANIZZATO CHE SIA A UN TEMPO AUTORITARIO, NECESSARIO, ORIGINARIO, A FINI GENERALI, POLITICO, TERRITORIALE E SOVRANO SI DICE CHE E' UNO STATO.


CAPITOLO SECONDO

TEORIA TERNARIA: POPOLO,GOVERNO,TERRITORIO

POPOLO: pluralità indefinita di soggetti, caratterizzati tutti e ciascuno da un elemento, costituito da

un determinato rapporto nei confronti di un soggetto terzo (Stato).

Quindi insieme di soggetti legati allo Stato da un vincolo di obbedienza.

Nell' ordinamento moderno per popolo si intende un complesso di upmini che godono di un particolare STATUS, imposto a ciascuno dallo Stato stesso, e definito CITTADINANZA.

CITTADINANZA: qualità giuridica soggettiva, fonte della titolarità di determinati diritti costituzionalmente garantiti.

ACQUISTO CITTADINANZA:

1) Cittadino per nascita:

a) di padre o madre cittadini

b) chi è nato nel territorio della Repubblica, se entrambi i genitore sono ignoti o apolidi

c) lio di ignoti trovato nel territorio italiano se non venga provata il possesso di altra

cittadinanza.

2) Il riconoscimento giudiziale della filiazione durante la minore età del lio ne determina la   

cittadinanza.

3) Il minore adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

4) Il coniuge,straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede

almeno 6 mesi nel territorio della Repubblica.

6) Precludono l'acquisto della cittadinanza:

a) Condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo del codice penale

b) La condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale

non inferiore nel massimo di tre anni.

c) la sussistenza di casi specifici alla sicurezza della Repubblica.

PERDITA DELLA CITTADINANZA:

1) Il cittadino perde la cittadinanza se, avendo accettato impiego pubblico o carica pubblica da  

uno Stato estero di cui non partecipi l''Italia, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine prefissato, all'intimazione del Governo di abbandonare l'incarico o il servizio militare.

2) Il cittadino che in stato di guerra abbia prestato servizio militare non obbligatorio per lo stato estero alla cessazione della guerra perde la cittadinanza.

CONCETTO DI GOVERNO: Complesso delle istituzioni con il quale lo stato esercita le sue funzioni.

CONCETTO DI TERRITORIO: si definisce territorio dello Stato quella porzione di cielo, di terra e di mare nella quale lo Stato esercita un potere incondizionato e supremo.

LIMITI:   - Artificiali :confini delimitati da cippi sul terreno

- Naturali : che seguono la linea dello spartiacque, la mediana dei laghi etc

Lo Stato esercita la sua Sovranità sul mare territoriale nei limiti da esso fissati, nonché sulle navi e sugli aeromobili.

SOVRANITA': Suprema potestà di dominio che lo Stato riesce ad esercitare nell'ambito delimitato di spazio racchiuso dai confini del suo territorio.

POTESTA' INTERNA: potestà all'interno dei confini

POTESTA' ESTERNA:  potestà fuori dei confini

LE FUNZIONI DELLO STATO: Costituente, di determinazione dell'indirizzo politico, legislativa, giurisdizionale, esecutiva, amministrativa.

a) FUNZIONE COSTITUENTE: ponendo il suo ordinamento supremo

b) FUNZIONE DI DETERMINAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO:

c) FUNZIONE LEGISLATIVA: determinando le norme generali e astratte

d) FUNZIONE GIURISDIZIONALE:

e) FUNZIONE ESECUTIVA

f ) FUNZIONE AMMINISTRATIVA

LO STATO APPARATO: il complesso delle organizzazioni e delleattività che fa capo al potere

supremo di comando

LO STATO ORDINAMENTO: totalità degli elementi e dei rapporti che si svolgono nell' ambito 

statuale

ESTINZIONE DELLO STATO per:

a) Frazionamento

b) Fusione

c) Incorporazione




CAPITOLO QUARTO

TIPI DI STATI: Unitari, Stati di Stati (federali)

Stato Federale: è uno Stato sovrano composto da piu' Stati sovrani federati e tollera nel suo territorio una pluralità di ordinamenti sovrani.

STATO UNITARIO: caratterizzato dal fatto di essere il solo ordinamento sovrano nel territorio e si suddividono in ACCENTRATO, se si concentra nella capitale, decentrato, quando la struttura autoritaria centrale e suddivisa in molteplici strutture periferiche.

LA REPUBBLICA ITALIANA E' UNO STATO UNITARIO AD AMPIO DECENTRAMENTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO.

FORME DI STATO:

a) STATI DEMOCRATICI ( o di Democrazia Classica)

Adottato la dove il potere politico sia suddiviso fra più oligarchi a riferimento popolare cercando di realizzare l'identità tra Governanti e Governati

La sovranità appartiene al popolo e la maggioranza ha la funzione (il potere-dovere) di decidere, nel rispetto dei diritti della minoranza.

Stati di democrazia classica: Costituzione Rigida, diritti soggettivi pubblici riconosciuti dai cittadini, pluralità di organi costituzionali, un parlamento elettivo, responsabilità poitica del governo, PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE.

b) STATO AUTORITARIO

Stato essenzialmente aristocratico, il compito di governare spetti solo agli uomini migliori.

Hanno una Costituzione Flessibile, indifferenza agli interessi delle minoranze, un riconoscimento della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini di basso profilo, non c'è interese al dibattito parlamentare delle leggi, nessun controllo di legittimità costituzionale delle leggi

c) STATO DI DEMOCRAZIA SOCIALISTA

Forma ibrida fra le due precedentemente descritte essenzialmente autoritario nella struttura e democratico nei fini che si propone. Forma di Stato volta a distruggere le diseguaglianze economiche e lo sfruttamento che la classe egemone esercitava nei confronti delle classi operaie e contadine.

Le forme di governo si classificano, dal punto di vista istituzionale, distinguendo quelle caratterizzate dall'esistenza di un SOLO portatore del potere politico ( monarchia, democrazia, dittatura ) da quelle di DUE o PIU' portatori ( repubblica ).

FORME DI GOVERNO PURE

a) La MONARCHIA è la forma di governo caratterizzata dal fatto che l'organo portatore del potere supremo fa discendere la legittimazione del suo potere, da una fonte trascendente ricollegabile alla volontà divina.

Per forma di GOVERNO MONARCHICO COSTITUZIONALE si intende quella forma di governo nel quale il Governo risponde al suo indirizzo politico al Monarca e non al Parlamento eletto.

Per forma di GOVERNO MONARCHICO PARLAMENTARE si intende quella forma di governo nel quale il Governo risponde dell'indirizzo politico non piu' al monarca ma al parlamento.

LA DEMOCRAZIA è caratterizzata dal fatto che tutti i poteri sono concentrati in un solo organo

il popolo.

LA DITTATURA è caratterizzata dall'accentramento in via temporaneo del potere supremo in un solo organo.Tale forma è caratterizzzata dalla sospensione dei diritti dei cittadini e dalla sottrazione del dittatore a qualunque controllo di altro potere.

FORME DI GOVERNO MISTE

LA REPUBBLICA è la forma di governo mista per eccelenza, caratterizzata dalla presenza di due organi, uno supremo l'altro investito della funzione di preporvelo.



CAPITOLO QUINTO


SEZ. PRIMA

NORME DEL DIRITO POSITIVO:

- GENERALI : uguali per tutti

- ASTRATTE : formulate in modo da potersi applicare a chiunque

- COERCITIVE : assistite da una azione coercitiva, mediante sanzione credibile

IL CONTENUTO DI UNA NORMA E' SEMPRE UN PRECETTO O UN COMANDO.

OGNI ATTO O FATTO CHE E' IDONEO A PRODURRE NORME GIURIDICHE E' UNA FONTE DI PRODUZIONE

PLURALITA' DI FONTI DI PRODUZIONE DI NORME GIURIDICHE:

1) Per quanto attiene all' IDENTITA':

a) FONTI FATTO costituite da accadimenti che lo Stato ritiene idonei a produrre norme

giuridiche

b) FONTI ATTO costituite da atti di produzione giuridica,consistenti in una manifestazione

di volontà espressament erivolta a produrre diritto.

2) Per quanto attiene al MODO DI OPERARE:

a) FONTI DIRETTE: espressione dello Stato Italiano, producono immediatamente

modificazioni dell' ordinamento

b) FONTI INDIRETTE: espressione di ordinamenti diversi da quello italiano, producono

modificazioni solo mediamente

3) Per quanto cencerne al VALORE e la FORZA si possono distinguere fonti di norme

giuridiche aventi grado diverso di importanza

Abbiamo atti di produzione giuridica aventi grado SUPERPRIMARIO (costituz. e leggi

costituz.), PRIMARIO (leggi formali, decreti legge e legislativi), e SECONDARIO ( regola-

menti).

LE FONTI DIRETTE FATTO

a) la CONSETUEDINe è una fonte fatto carattewrizzata da:

- un comportamento generalizzato e competitivo

- connesso all'opinione che esso sia doveroso

E' una fonte diretta nelle materie in cui manchi una legge o regolamento è una fonte indiretta nelle materie disciplinate da leggi o regolamenti.

b) I PRINCIPI GENERALI DI STRUTTURA come il principio di IRRETROATTIVITA' delle leggi o il principio della divisione dei poteri della gerarchia delle fonti.

LE FONTI ATTO

Sono fonti attto le manifestazioni della volontà espressamente rivolte a produrre diritto

LE FONTI PRIMARIE



a) Le leggi dello Stato deliberate dal Parlamento con la forma solenne (LEGGI FORMALI)

Tra le legi formali ricordiamo la legge con cui il parlamento conceded amnistia e indulto e

la legge DI DELEGAZIONE con cui il Parlamento trasferisce al governo la funzione

legislativa

NORME SECONDARIE

Il potere normativo si esercita attraverso ORDINANZE NORMATIVE le quali possono volta a volta conurarsi come REGOLAMENTI o come ORDINANZE in senso stertto.

I REGOLAMENTI sono atti normativi tipici emanati dal governo e dalle autorità amministrative di solito con carattere generale e astratto.

INTERPRETAZIONE NORMA GIURIDICA puo' essere:

- LOGICA si basa sulla causa che ha fatto emanare la norma

- LETTERALE basata sul significato delle parole

- STORICA arricchita dalle considerazioni del tempo

- SISTEMATICA

SEZ. SECONDA

SOGGETTO DI DIRITTO è quell'entità cui l'ordinamento attribuisce la capacità di essere titolare di posizioni giuridiche

a) LE PERSONE FISICHE. Per essere soggetti di diritto è necessario godere di capacità GIURIDICA, cioè nell'essere riconosciuti capaci di intendere e di volere che si raggiunge con la maggiore età. Diversa è la capacità di AGIRE con l'acquisizione della capacità di intendere e di volere che si acquisisce con la maggiore età.

INCAPACITA' DI AGIRE:

- incapacità ASSOLUTA totalmente incapace a provvedere ai propri interessi (minore o

interdetto)

- incapacità RELATIVA la persona puo' compiere alcuni atti ma non i piu' importanti (minore

emancipato e l'inabilitato)

Questa incapacità puo' assumere la forma di:

- incapacità LEGALE quando è disposta dalla legge o dichiarata dal giudice, è una sentenza

assoluta nel caso di minori o interdetti o condannati all' ergastolo

- incapacita NATURALE quando si manifesta come dato di fatto indipendentemente dal

riconoscimento giuridico.

b) LE PERSONE GIURIDICHE: caratterizzati da un patrimonio indipendente dai patrimoni delle persone fisiche. Possono essere sia pubbliche che private.

La natura pubblica si desume sostanzialmente dal fine essenziale che si persegue.

Lepersone giuridiche Private si distinguono in:

- Fondazioni, quando è prevalente un fondo destinate ad unp scopo

- Associazioni, quando in esse prevale l'elemento personale .

RAPPORTI GIURIDICI l'ordinamento ne disciplina il costituirsi, il modificarsi e l'estinguersi.

Quando i rapporti giuridici disciplinano rapporti interindividuali e interferiscono con gli interessi che i singoli vantano possono dar luogo volta a volta a situazioni giuridiche SOGGETTIVE:

1) FAVOREVOLI :

a) DIRITTI SOGGETTIVI: situazione giuridica tutelata direttamente da una norma assistita

da tutela giurisdizionale.

Dal punto di vista del contenuto:

- Diritti soggettivi patrimoniali contenuto di carattere economico

- Diritti soggettivi personali caratterizzati dal fatto di afferire ai beni di una persona

Dal punto di vista dei soggetti:

- Assoluti quando si fanno valere nei confronti di una pluralità di soggetti

- Relativi si fanno valere nei confronti di un soggetto determinato

- Pubblici fatti valere nei confronti di un pubblico potere

- Privati fatti valere nei confronti di un soggetto privato

b) INTERESSI LEGITTIMI: situazione giuridica soggettiva attiva tutelata da una norma

c) LE POTESTA'

d) LE FUNZIONI

d) LE FACOLTA'

2) SFAVOREVOLI

a) I DOVERI

b) GLI OBBLIGHI

3) ATTIVE

4) NON ATTIVE

SEZ. TERZA

TEORIA ORGANICA: l'imputazione giuridica degli atti delle persone fisiche che operano per lo Stato, viene fatta risalire allo Stato medesimo, non piu' indirettamente sibbene direttamente.

Agli organi lo Stato assegna una competenza:

- Competenza per materia identificata dalla materia nel quale l'organo puo' operare

- Competenza per territorio identificata dall'ambito spaziale entro cui l'organo puo' operare

- Competenza per grado identificata dalla sua relazione con altre competenze per materie






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