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APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA LEGGE FINANZIARIA

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APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA LEGGE FINANZIARIA.

Si è detto che, ancora oggi, uno dei più importanti poteri parlamentari è quello di approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo (rendiconto) dello Stato: principale strumento di controllo del Parlamento sul Governo e sulla amministrazione.

Infatti, negli Stati contemporanei, vige il principio che il Governo non può decidere autonomamente le spese, e che queste devono avere la preventiva approvazione da parte del parlamento.

Materia del bilancio: art. 81 Costituzione: quattro regole fondamentali.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci presentati dal Governo; cioè i bilanci sono approvati con legge.

L'esercizio provvisorio del bilancio è ammesso per non più di quattro mesi, e deve, anche esso, essere autorizzato da una legge.



Con la legge di approvazione del bilancio di previsione non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

Le leggi diverse dal bilancio (art. 81, ultimo comma Costituzione) che comportano spese devono indicarne la copertura, cioè i mezzi finanziari.

La prima regola:

riguarda la legge di bilancio e le modalità della sua approvazione: in base alla Costituzione, la legge di bilancio deve essere approvata ogni anno; il suo periodo di vita si chiama ESERCIZIO FINANZIARIO. ( Dal '64, l'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce, coincide con l'anno solare successivo a quello in cui è approvato); il bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre, entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Nel bilancio è previsto l'ammontare delle somme che entreranno nelle casse dello Stato (entrate) e di quelle che verranno erogate (spese).

Quanto alla procedura, la presentazione del disegno di legge di bilancio (e dal '78 anche quello della legge finanziaria) è riservato, eccezionalmente, al Governo: duplice obbligo costituzionale: quello del Governo di presentare ogni anno un disegno di legge di bilancio, e quello del Parlamento, di approvarlo. (Come per le altre leggi ordinarie).

art. 72, quarto comma Costituzione: spetta esclusivamente all'assemblea l'approvazione del disegno di legge di bilancio (la commissione ha solo compiti istruttori; è esclusa l'approvazione in commissione).

Inoltre, la legge di bilancio è sottratta al referendum abrogativo (art. 75 Costituzione)

La seconda regola ex art. 81 Costituzione:

riguarda l'esercizio provvisorio del bilancio. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio da adottarsi con legge è legata al principio che LA LEGGE DI BILANCIO ( in base alla Costituzione) è un atto col quale si autorizzano LE PUBBLICHE SPESE. (Al contrario, le entrate sono autorizzate dalla legge ordinaria: riserva di legge ex art. 23 Costituzione) Ciò comporta che, mancando l'autorizzazione parlamentare, qualsiasi spesa, anche la più minuta (es. amento di emolumenti straordinari a un impiegato) non potrebbe essere fatta e lo Stato si fermerebbe. Per evitare tali inconvenienti, la Costituzione consente AL PARLAMENTO CHE NON RIESCE AD APPROVARE IL BILANCIO ENTRO IL 31 DICEMBRE, ad autorizzarne, con legge, L'ESERCIZIO PROVVISORIO, per un periodo di tempo non superiore ai quattro mesi per spendere le somme necessarie al proprio funzionamento.

La terza regola (art. 81 Costituzione ):

quando il Parlamento approva una legge ordinaria, il suo potere di emendamento è senza confini: al contrario, al momento della discussione e approvazione del disegno di legge di bilancio, il potere di emendamento del parlamento è limitato, in quanto NON GLI E' CONSENTITO DI MODIFICARE I SALFI DI BILANCIO: divieto di aumentare le entrate per finanziare nuove spese; In altre parole, si è voluto impedire che il Parlamento fosse indotto a imporre nuove tasse per aumentare l'ammontare spendibile.

Potere di emendamento del parlamento: solamente riguardo ai contenti amministrativi del bilancio (es. disporre gli importi in maniera differente).

La quarta regola:

ex art. 81 Costituzione precisa che le leggi ordinarie diverse dalla legge di bilancio che comportano nuove o maggiori spese, devono indicare dove reperire i mezzi necessari (copertura finanziaria delle leggi di spesa).

L'aumento non controllato delle spese e la conseguente crescita del debito pubblico è derivato anche da una violazione dell'art. 81 Costituzione, ma soprattutto:

dal cattivo uso del potere di emendamento, evadendo l'obbligo di copertura.

Con l'emanazione di leggi con effetti pluriennali, per decenni; si è prevista le copertura solo per il primo triennio.

Altri fattori: es. emanazione di sentenze della Corte Costituzionale in cui, in pratica, non i si preoccupa della relativa copertura finanziaria, o gli andamenti dell'inflazione; o la determinazione dei tassi di interesse da parte della banca d'Italia.

BILANCIO: documento articolato in modulo (quasi 6000; oggi se ne propone 500). I moduli contengono:

La previsione delle entrate che lo Stato ritiene di realizzare nel corso dell'anno successivo.

La previsione delle spese, che, per lo stesso periodo, lo Stato intende effettuare.

ENTRATE: tributarie (la maggior parte derivano da imposte, tasse, contributi), oppure,, patrimoniali (da affitti riscossi, da vendita di beni statali)

SPESE: in conto capitale: costruzione di un'opera pubblica (scuola, ponte. ); o spese correnti; che si ripetono nel tempo: pensioni, stipendi

I singoli Ministeri decidono e impegnano le spese; il Ministero del tesoro le a.

Bilancio di previsione dello Stato:

Di competenza: redatto sulla base dei crediti che lo Stato vanta nei confronti di enti pubblici o privati.

Di cassa, entrate incassate e spese erogate. (effettivamente).

Legge del '78, modificata con la legge 3 agosto 1988 n:362: contemporaneamente al disegno di legge di bilancio, viene presentato dal Governo al Parlamento UN DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA.

Al contrario che per il bilancio (art. 81, terzo comma Costituzione ), alla legge finanziaria è consentito di MODIFICARE la legislazione vigente (sia per le entrare che per le spese); LE MODIFICAZIONI SONO RECEPITE NEL BILANCIO.

La riforma del 1988 ha previsto anche la redazione del documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) che definisce per un triennio la manovra di finanzia pubblica cui il bilancio deve adeguarsi; il documento viene deliberato dal parlamento che ne resta vincolato.

Se nel corso dell'esercizio finanziario si rendesse necessario modificare il contenuto del bilancio, si può ricorrere a UNA LEGGE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO, o ai DECRETI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO: adottati dal ministro del tesoro, ma previsti e autorizzati dalla legge di bilancio.

Ulteriori modifiche: con il BILANCIO DI ASSESTAMENTO che si presenta entro il 30 giugno, a metà dell'esercizio finanziario. L'atto con cui termina la procedura di bilancio è il RENDICONTO (presentato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario); questo da conto del modo in cui le somme iscritte in bilancio sono state spese.

Rendiconto: approvato con legge del Parlamento, + Corte dei conti (art. 100, secondo comma Costituzione) che esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio.





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