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ATTI, FATTI E NEGOZIO GIURIDICO



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ATTI, FATTI E NEGOZIO GIURIDICO

Non tutti i comportamenti umani sono però rilevanti per il diritto. Quelli a cui la legge riconduce uno o più effetti prendono il nome di fatti ,atti e negozio giuridico.

L'impostazione tradizionale della dottrina suole distinguere tra fatti giuridici in senso stretto o naturali,intesi come quegli eventi il cui verificarsi è del tutto indipendente dalla volontà umana, e fatti giuridici ossia accadimenti umani o naturali rilevanti per il diritto ai quali l'ordinamento ricollega il prodursi di effetti giuridici. In riferimento ai fatti giuridici si parla di fattispecie.. Essa può essere astratta o concreta: la prima è un insieme di fatti non realmente accaduti,ma descritti da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica,la seconda è un complesso di fatti realmente verificatosi e rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati. La norma giuridica è articolata nella previsione di una fattispecie astratta,al verificarsi del quale la legge ricollega determinati effetti giuridici. La fattispecie inoltre può essere semplice, se consta di un solo fatto,e complessa ,se costituita da una pluralità di fatti. Atti giuridici sono gli atti derivanti da una attività umana consapevole e voluta,posta in essere da un soggetto capace di intendere e di volere. Quando i comportamenti umani sono conformi alla legge si parla di atti leciti mentre si parla atti illeciti quando un atto viola una norma giuridica ed arreca danno ad un altro soggetto. Gli atti leciti si distinguono in operazioni ossia modificazioni del mondo esterno (la presa di possesso di una cosa)e dichiarazioni ossia atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero,opinione,volontà o stato d'animo. Tra le dichiarazioni la più importante è il negozio giuridico ossia la dichiarazione attraverso il quale i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi.(Tutti gli atti giuridici che non sono negozi giuridici si dicono atti giuridici in senso stretto). Se il negozio giuridico è volontà di una sola parte(può essere costituita da più persone ma volontà unica) si parla di negozio giuridico unilaterale quando intercorre tra più parti si parla di negozio bilaterale o plurilaterale. I negozi giuridici unilaterali si dividono in recettizi se per avere effetto devono essere conosciuti da in persona, e non recettizi se producono effetti sempre e comunque. A seconda che il negozio riguardi rapporti famigliari o interessi economici si parla di negozi di diritto famigliare e patrimoniali;questi a loro volta si dividono in negozi di attribuzione patrimoniale che mirano a spostare un diritto patrimoniale da un soggetto ad un altro e che si chiamano di disposizione se diminuiscono il patrimonio con alienazione o rinuncia e di obbligazione se fanno nascere solo un obbligazione; e negozi di accertamento che si propongono solo di eliminare controversie. I negozi di disposizione si dividono in traslativi e abdicativi. Il negozio abdicativo è la rinuncia che è la dichiarazione unilaterale del titolare del diritto soggettivo,diretta a dimettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri. I negozi patrimoniale possono ulteriormente essere distinti in negozi a titolo oneroso dove un soggetto per l'acquisto di un diritto accetta un sacrificio, ed esiste un nesso di causalità tra vantaggio e sacrificio. Nel caso in cui in un contratto possa essere interpretato in maniera dubbia, l'interpretazione deve essere sempre quella meno onerosa per l'obbligato,negozio a titolo gratuito dove si consegue un vantaggio senza alcun sacrificio corrispettivo. Il negozio giuridico non è regolato dal codice civile nel senso più generale del termine ma è regolato,in ogni dettaglio,attraverso la sua espressione principale che è il contratto









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