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DIRITTO COMMERCIALE: Continuazione della RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.



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DIRITTO COMMERCIALE: Continuazione della RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.


Le norme speciali che affrontiamo riguardano gli institori, i procuratori e i commessi. Questi soggetti proprio per la posizione che rivestono nell'impresa sono stabilmente destinati a venire a contatto con i terzi e a concludere affari per l'imprenditore, essi vengono investiti automaticamente della R. dell'imprenditore e hanno il potere di R. nelle imprese. Il potere di R. si basa strettamente sul tipo di funzione che questi soggetti vengono a svolgere all'interno dell'impresa e questo può essere più o meno ampio a seconda di questa funzione. Questo potere non si basa sulla procura del diritto civile, ma diventa l'effetto naturale della collocazione che l'imprenditore ha voluto dare loro all'interno dell'impresa, basta l'atto di preposizione idonea e trattandosi di subordinati questo potrebbe essere l'atto di funzione all'impiego.

La procura è necessaria non per conferire poteri ma per modificare un contenuto dei poteri di questi soggetti. Il contenuto legale-tipico dei poteri è prestabilito dalla legge ma per ottimizzarlo, o dal momento della nomina o nel momento successivo, è necessaria la procura. Procura che conferisce potere limitato e che deve essere portato a conoscibilità dei terzi nelle forme prevista dalla legge (pubblicità dichiarativa, art. 2693).



Degli ausiliari subordinati previsti dal nostro legislatore (institori, procuratori e commessi) bisogna studiare la diversa ampiezza del loro potere di R. che varia a seconda delle mansioni a cui sono concretamente affidati e per adibirli a tali funzioni non è necessaria una procura civilistica ma basta un atto di preposizione.


L'INSTITORE è il soggetto che viene preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa stessa, a tutta l'impresa, a una sede secondaria o ad un ramo particolare della stessa (direttore generale, direttore di una filiale, direttore di settore), è un lavoratore subordinato che ha la qualifica di dirigente. Un fatto che lo qualifica quindi rispetto a tutti gli altri ausiliari è essere al vertice della gerarchia dei dipendenti ossia al massimo grado della subordinazione. Si pone veramente al vertice assoluto se viene preposto all'intero vertice dell'impresa ossia dipende solo ed esclusivamente dall'imprenditore.

I poteri dell'institore sono: potere di gestione di tipo generale, può compiere tutte le operazione che rientrano nella struttura all'interno della quale egli ne è il responsabile;

è tenuto compiutamente con l'imprenditore alla tenuta delle scritture contabili, all'iscrizione nel registro delle imprese.

L'institore nel caso che l'imprenditore fallisse viene assoggettato alle sanzioni penali previste dall'art In questo caso il soggetto dichiarato fallito sarà l'imprenditore che avrà gli effetti personali del fallimento ma le sanzioni penali andranno in capo all'institore (legge fallimentare).

Al potere di gestione generale si affianca il potere di R. generale dell'imprenditore.

CHIARIMENTO: differenza tra gestione e R.

- gestire: amministrare a livello interno la società;

- rappresentare: avere uno specifico potere di spendere all'esterno il nome della società.

Si vedrà che nelle società di capitali tutti gli institori hanno il potere di gestire ma non tutti hanno quello di rappresentare.

L'institore ha sia il potere di gestione che il potere di R. generale, questi derivano dalla legge per il solo fatto che l'institore è preposto a quella determinata impresa piuttosto che a un determinato ramo di essa o ad una determinata filiale. Quindi si ribadisce la non necessità di procura.

Ci sono però dei limiti a questa R. che nasce come generale, prima di tutto la limitazione di tipo legale.La legge dice che se non vi è un'autorizzazione specifica è strettamente vietato all'institore di alienare o ipotecare i beni immobili dell'imprenditore, per poter far questo ha bisogno dell'autorizzazione sopra citata.

Oltre a questo la legge dice che l'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa. Ci sono atti che possono esorbitare dal concetto di esercizio dell'impresa. Qualcuno ha considerato che rientrino in questi la vendita dell'azienda.

RIASSUNTO

L'institore è investito di un potere di R. che nasce generale perché ha effetto legale della qualifica all'interno dell'impresa, di tutta, di un ramo o di una filiale. Per assumere questa R. non è necessario un atto di procura ma basta l'atto di preposizione institoria. Con questo si diventa institori e si acquista un potere di R. e di gestione di tipo generale, generale perché consente all'institore di compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa.

Questo potere generale o derogato convenzionalmente dalle parti ha dei limiti legali, la legge dice che l'institore non può alienare o ipotecare i beni immobili senza un'espressa autorizzazione del preponente sempre che l'alienazione degli immobili non costituisca oggetto dell'impresa, in questo caso si rientra nel concetto di esercizio corrente.

Non solo ma visto che può compiere tutti gli atti inerenti all'esercizio dell'impresa non può compiere quelli che non ne fanno parte (vendite ed affitto dell'azienda).

Anche in questo caso si parla di procura.

I poteri di R. determinati dalla legge potrebbero essere limitati o addirittura revocati dall'imprenditore stesso sia nel momento dell'atto della preposizione sia in un momento successivo. L'imprenditore può modificare il regime legale previsto dalla legge, a questo punto le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se sono state fatte con una procura originaria o una successiva che stabilisce quali limitazioni siano state fatte, ossia nel momento in cui siano state pubblicate nel registro delle imprese (art. 2206, comma 1°; art. 2207, comma1°).Se la pubblicità non viene fatta la R. si reputa generale perché nasce come tale. Vale la prova, da parte dell'imprenditore, che il terzo effettivamente conosceva i limiti (effetti della pubblicità legale dichiarativa).

La procura quindi torna ad essere importante per la limitazione dei poteri.

Allo stesso modo per cui esiste una procura che limita i poteri ci può essere la revoca della procura. Anche la revoca per essere opponibile ai terzi deve essere pubblicata nelle forme dette prima e se non avviene questo l'imprenditore deve dimostrare che il terzo conoscesse tale  revoca.

Bisogna analizzare anche la responsabilità dell'institore per gli atti da lui compiuti.

Il principio generale in tema di R. è che il rappresentante in generale deve rendere noto al terzo la sua veste, se non fa questo contratta in proprio quindi vale il principio generale della spendita del nome (contemplatio domini).

Un principio diverso lo troviamo nel 2208 a proposito dell'impresa.

"L'institore personalmente preposto".

E' un principio totalmente diverso perché dice che l'institore è personalmente obbligato se omette di far sapere al terzo che tratta per il preponente. Si va anche oltre perché personalmente obbligato è anche il preponente (il rappresentato) solamente se gli atti compiuti dall'institore siano pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto.

Disposizione che vuole tutelare il terzo contraente perché non vuole far cadere su questo il rischio di un comportamento dell'institore che può generare incertezze su chi sia veramente il titolare dell'impresa (contemplatio domini presunta).


I PROCURATORI (art. 2209) sono coloro che in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa pur non essendo preposti ad esso. Sono ausiliari in caso inferiore agli institori perché non sono preposti all'esercizio dell'impresa.

Sono posti quindi a capo di tutta l'impresa, di un ramo o di una filiale, ciò vuol dire che pur essendo dipendenti con funzioni direttive il loro potere riguarda un circoscritto o determinato settore operativo e non produttivo come per l'institore.

Se non vengono iscritte nel registro delle imprese tramite procura delle limitazioni, la legge vuole che i procuratori rappresentino l'imprenditore per tutti gli atti inerenti alla mansione a cui sono adibiti. Es.: il direttore ufficio vendite potrà compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti inerenti questa mansione.



Per porre delle limitazioni è necessario ricorrere alla procura.

Altra differenza rispetto all'institore è che non hanno la R. processuale del proponente, hanno la R. sostanziale (il direttore del personale rappresenterà l'imprenditore per il personale).

I procuratori non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ne hanno la corresponsabilità per la tenuta delle scritture contabili, un'altra regola rilevante, quella che ci porta fuori dalla R. civilistica per cui se l'atto rientra nell'esercizio dell'impresa di quest'atto ne risponde anche l'imprenditore, non vale per i procuratori ma come detto prima si applica solo agli institori.

Art. 2208 trova esclusiva applicazione con riferimento agli institori, quindi l'imprenditore non risponderà degli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa che siano compiuti da un procuratore che non ha speso il nome dell'imprenditore.


I COMMESSI sono ausiliari subordinati ma hanno delle funzioni esecutive o materiali che li pongono a contatto con i terzi.

Anche in questa loro posizione i commessi rappresentano l'imprenditore limitatamente alle mansioni a cui sono adibiti, anche se non c'è per essi una procura, un atto di trasferimento di potere, per legge i commessi nei limiti dell'azione esecutive eseguono R. per l'imprenditore.

L'art. 2210 comma 2° dice che i commessi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Questi atti sono: - innanzitutto non possono concedere sconti o illazioni a meno che lo sconto non sia d'uso, - non possono derogare alle condizioni generali del contratto.

Qualora essi siano adibiti alla vendita nei locali dell'impresa - non possono mai esigere il amento del prezzo quando esiste un'apposita cassa destinata alla riscossione dello stesso.

A tutti indistintamente e limitatamente agli affari che questi possono eseguire e poi dato un determinato potere - possono ricevere reclami per conto dell'imprenditore, quindi se ci sono state delle inadempienze contrattuali il soggetto compratore può andare legittimamente dal commesso per i relativi reclami, questo è possibili perché queste sono regole che attendono all'esecuzione del contratto e al suo adempimento.

Anche in questo caso l'imprenditore potrebbe ampliare o limitare i poteri del commesso ma non è previsto per questi un regime di pubblicità legale, quindi è necessario ricorrere a mezzi idonei nel momento in cui l'imprenditore rendendo opponibile ai terzi le limitazioni dovrà dimostrare che queste limitazioni ci siano state.



L'AZIENDA art. 2555)


"L'azienda è il complesso di beni "

La prima cosa importante è il concetto di organizzazione, concetto che abbiamo già trovato nell'imprenditore "attività economica organizzata" ed ecco che ritroviamo questa parola e in questo caso si tratta di tutto il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa,

quindi è tutto l'apparato strumentale di cui si serve l'imprenditore per lo svolgimento della propria attività, macchinari, attrezzature, materie prime, merci,

L'A. è tutta incentrata sull'elemento dell'organizzazione in quanto tutti questi elementi variabili hanno per l'A. come elemento coagulante l'organizzazione fatta dall'imprenditore.

I beni che fanno parte dell'A. possono essere mobili, immobili, materiali, immateriali, fungibili, infungibili, tutti i tipi di beni, non solo, ma l'aspetto che ha l'A. può in dato momento subire delle modificazioni nel corso del tempo.

E' un complesso di beni caratterizzato da un unità di tipo funzionale perché l'imprenditore coordina tutti questi beni fondamentali tra di loro e li rivolge ad una destinazione unitaria che non è altro che il fine produttivo a cui sono destinati. Quindi tra i diversi elementi c'è un rapporto di coordinamento e di complementarità verso un fine unitario.

La cosa fondamentale è che i bei organizzati in A. ci consentano la produzione di utilità nuove e diverse rispetto alle utilità che ogni singolo bene è in grado di riprodurre.

Fino ad ora abbiamo detto che c'è un aspetto statico ed uno dinamico, finché trattiamo il diritto di proprietà siamo nell'aspetto statico, laddove studiamo l'impresa siamo dentro l'aspetto dinamico.

Sul piano statico l'A. in realtà si risolve semplicemente nei singoli beni che la compongono, sul piano dinamico è un valore nuovo e diverso rispetto al valore di ogni singolo bene perché ha l'attitudine a produrre di per sé nuova ricchezza indipendentemente dal valore dei singoli beni, questa è dato anche dal fattore organizzazione e dal fatto che tutti questi beni sono coordinati verso una destinazione unitaria.

Il rapporto di complementarità dei singoli beni strumentali fa si che l'A., complesso unitario legato dal fattore organizzazione, acquisti di per sé un valore di scambio superiore al valore dei singoli beni presi uno per uno e sommati tra loro.

Questo maggior valore non è altro che l'avviamento.

Spesso l'avviamento è collegato a singoli beni ed è in grado di rimanere anche se cambiasse il titolare dell'impresa. Quando si crea un complesso produttivo di un certo livello anche se muta la persona del titolare le cose vanno avanti lo stesso, si parla in questo caso di avviamento oggettivo. E' tale perché è ricollegabile a dei fattori che sono in grado di rimanere tali e che consistono nel coordinamento funzionale dei diversi beni.

L'avviamento soggettivo dipende solo dall'attività delle persone (l'imprenditorietà di ricercare nel commerciante la clientela).

Tutti, Cottino, dottrina, qualificano l'avviamento come una qualità dell'A..

Il legislatore nell'art. 2556 e seguenti ha voluto disciplinare il trasferimento dell'A., ha studiato, analizzato e dettato norme che disciplinano l'A. sotto questo profilo, anche in questo caso ci sono delle deviazioni dal diritto comune.

Il trasferimento d'A. può essere la vendita, ci sono delle deviazioni dal diritto comune perché una cosa è vendere l'auto e un'altra è vendere l'A..

Il legislatore ha collegato al trasferimento in sé dell'A. determinati effetti legali: divieto di concorrenza, caso alienante, successione dei contratti stipulati da parte dell'A..

Con questo il legislatore ha voluto proteggere e favorire la conservazione dell'unità produttiva (favor legislativo per la conservazione dell'impresa in vita).



Gli elementi costitutivi dell'A. sono i beni. Per qualificare il bene come bene aziendale è importante vedere la destinazione che gli ha impresso l'imprenditore, questo perché non è tanto importante giuridicamente-formalmente il titolo giuridico in base al quale il bene viene utilizzato ma sono beni anche quelli per cui non si ha la titolarità ossia la proprietà formale. Es.: un bene in leasing è comunque un bene aziendale in vista della destinazione unitaria.

Si apre su questo una disputa in dottrina su ciò che fa parte della nozione di azienda, ogni elemento patrimoniale facente capo all'imprenditore nell'esercizio dell'impresa e più in generale tutto ciò che costituisce oggetto di impresa giuridica.

Si è allargato questo concetto fino ha comprendere una serie di rapporti che esulano dal concetto di beni e si fanno rientrare servizi, rapporti di debito credito, rapporti contrattuali in senso lato, tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa, gli impegni verso la clientela, debiti verso fornitori e qualcuno ha inserito anche l'avviamento che non è ne un bene materiale ne immateriale ma una qualità dell'A. anche se valutabile a livello patrimoniale.

La maggior parte della dottrina e l'opinione del testo si discostano molto dalla tesi precedente appoggiata dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina.

L'A. è solo un complesso di beni. Gli elementi costitutivi dell'A. sono beni in senso proprio usati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555). La dottrina si chiede per quale motivo si dovrebbe ampliare questo concetto.

La legge ci dice chiaramente che la cessione dell'A. come effetto naturale comprende la cessione del contratto, con un patto derogatorio è sempre possibile escludere questa successione di contratti.

Quando si studiano i patti contrattuali è necessario tenere bene presente quello che c'è scritto e quello che non c'è scritto, quando le parti stipulano dei patti in deroga il problema è solo, per quello che stabilisce la legge, dire se la norma è derogabile o no, se la norma è derogabile vi può essere sempre un patto in deroga se la norma non è derogabile ovviamente il patto in deroga non esiste. Il problema sorge quando nulla è detto dalle parti, in questo caso si applica la disciplina della legge. Quindi se nulla è dettodalle parti il cessionario subentra nei contratti in corso, il problema in questo caso è se questa norma è derogabile o inderogabile.

L'opinione prevalente è quella di considerare questo ingresso del cessionario nei contratti in corso un effetto naturale ma non essenziale dei contratti in corso.

Questo è stato detto contro coloro che sostengono che anche rapporti giuridici (contratti) fanno parte degli elementi costitutivi dell'A., però se è vero che questa disciplina può essere derogata vuol dire che non è vero che crediti, rapporti e contratti fanno parte della nozione costitutiva della legge perché se ciò fosse vero la norma sarebbe inderogabile.

Per quel che concerne poi i crediti ed i debiti bisogna dimostrare se in caso di cessione dell'A. essi passano o non passano con la stessa perché la legge parla solo di passaggio di contratti. Quindi per debiti e crediti resta una discussione aperta, per cui si può sostenere che l'A. resta un complesso di soli beni e non è invece da ritenere quale complesso di beni e insieme di rapporti giuridici(contratti, debiti, crediti).

Alla luce delle conseguenze pratiche si sviluppano alcune teorie a cui il Cottino dedica parecchie ine.

L'A. come concezione atomistica e l'A. come concezione unitaria-universalista.

- Teoria unitaria: considerano l'A. come un bene unico, diverso, nuovo e distinto rispetto agli elementi che lo compongono. L'elemento centrale è l'organizzazione. Oltre ad essere la teoria del testo è anche quella accolta dalla giurisprudenza che unanime legge sempre l'A. in chiave di universitas. Cosa intende per universitas ? E' un concetto che proviene dal diritto romano e veniva considerato come universitas il gregge, la particolarità di questo secondo il diritto romano era che il gregge era un elemento distinto rispetto ai singoli. Un conto erano le 100 pecore prese una ad una, un conto era il valore del gregge in cui tutti gli elementi erano interdipendenti collegati e destinati ad un fine unitario.

C'è un diritto di proprietà unitario sul tutto, sull'universitas che viene a coesistere col diritto di proprietà che si vanta sui singoli beni.

- Teoria atomistica: l'A. non è niente altro che l'addizione, la pluralità, dei singoli beni tra loro collegati in modo funzionale. Singoli beni sui quali l'imprenditore può vantare diritti diversi: proprietà, usufrutto, diritti reali, personali.Prevale quindi il singolo diritto che vanta l'imprenditore sui singoli beni.

Entrambe le teorie dicono che i beni sono culturalmente collegati ma quest'ultima dice che non c'è direzione unitaria e che l'A. non è un oggetto di diritto unitario diverso rispetto al diritto che l'imprenditore ha sui singoli beni.

Quando si è parlato dell'avviamento si è detto che nel momento in cui si cede l'A., il valore dell'A. non è dato dall'insieme dei valori dei singoli beni ma c'è un valore aggiunto che è dato dall'avviamento e che porta lo scarto, la differenza tra la somma dei singoli beni che sono singolarmente considerati e il valore che assume l'A. in sé.

C'è poi un avviamento di tipo oggettivo e di tipo soggettivo(vedere precedentemente).

Quindi quando si cede un'impresa c'è ovviamente questo aspetto dell'avviamento da considerare che è un valore diverso indipendente e superiore rispetto alla somma dei singoli beni.

E' indubbiamente vero che un elemento di unitarietà il legislatore l'ha concepito e l'ha voluto, il problema però è di vedere se questa destinazione, questo concetto di A. come bene unitario sia previsto sotto ogni profilo e a tutti gli effetti, ovvero che non subisca deroghe.

Un conto è dire che quest'unificazione giuridica è un'unificazione relativa-funzionale, un conto è dire che esiste sempre e comunque e che tutte le norme vanno lette secondo la teoria universalista. E' necessario tenere presente l'art. 2556, comma 1°:

"Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto".

La legge dice che per il trasferimento del complesso aziendale devono essere necessariamente osservate le norme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'A., quindi questa norma da ragione alla teoria atomistica, perché considera un determinato bene e non l'A. in sé. Infatti i fautori della teoria atomistica hanno come loro cavallo di battaglia l'art. 2556, comma 1°.

Non si vuol dire con ciò che si stia prendendo una posizione definitiva, ma solo che è da tenere presente che questo è un dato legislativo incontrovertibile. Certamente deve essere tenuto presente anche da coloro che sostengono la teoria dell'A. come universitas, in quanto il legislatore ha considerato in molti casi l'unitarietà dell'A. ma questo non deve essere preso in senso assoluto.

L'art. 2561,comma 2°: "L'usufruttuario dell'A.".

Questa norma viceversa si rifà ad un principio diverso, l'A. è la stessa è unitaria nonostante i vari elementi che la compongono, nonostante il mutare dei suoi elementi costitutivi, quindi l'unità dell'A. permane al punto che l'usufruttuario deve gestire l'A. senza modificarne la destinazione e deve preservarne l'esigenza.



Il legislatore con questa norma ci vuole far capire che c'è comunque un valore dato dall'organizzazione dai beni, impianti che la compongono per cui quello che conta è che l'A. resti immutata anche se variano i singoli beni che la compongono.

Questa unificazione giuridica dell'A. è solo relativa-funzionale e le teorie sopra esposte vanno lette in questo senso.

Correttamente anche chi è conforme alla teoria atomistica, secondo la più moderna formulazione di questa, dice che l'A. e l'universalità sono entrambi aggregati di cose a destinazione unitaria e sono finalizzati alla produzione di una utilità complessiva, nuova, diversa, rispetto a quella offerta dalla semplice somma dei singoli beni.


Agevolazioni dell'A.: Soggetti e forme dei singoli negozi.

Art. 2556: ""

L'A. può essere oggetto di vari atti di disposizione di diversa natura, es.: possiamo avere la vendita dell'A., può essere conferita in società, può essere oggetto di una donazione, inoltre si possono conferire dei diritti reali e personali di godimento di un'A. a favore dei terzi.

Bisogna fare attenzione quando si redige un contratto, soprattutto quando si stipula che sia un contratto di concessione d'A. e che non sia semplicemente un contratto che vuole un singolo componente dell'A.. E' importante questa distinzione perché il problema dei contratti in caso di esecuzione avviene solo in caso di trasferimento di A. e non in caso di trasferimento di un bene aziendale.

Nell'interpretazione è da tenere anche presente il risultato che concretamente le parti si propongono di raggiungere con la cessione dell'A.

E' importante stabilire se si tratta proprio di un trasferimento totale perché ci sono degli effetti che riguardano anche i terzi.

Bisogna ricordare che quello che conta nel trasferimento d'A. è che venga trasferito questo complesso di beni che sia potenzialmente idoneo ad essere esercitato per una determinata attività, questo anche se il nuovo titolare viene ad integrare questo complesso con nuovi elementi.

Ove necessario però quando si fa la vendita di A. con l'esclusione di alcuni beni pur che i beni non siano talmente essenziali che la loro mancanza venga ad alterare il funzionamento del tutto perché allora non vale come vendita d'A..

Quindi è possibile tralasciare anche qualche elemento pur che questo non sia così funzionalmente collegato da farmi perdere il concetto unitario di questo complesso di beni, es.: il diritto di brevetto sul quale si basa tutta l'impresa.

La forma della cessione (art.2556): "..".

L'ultima parte del 2° comma: "nel termine di 30 giorniautenticante" è costituito dalla legge de 12 agosto 1993 n° 310 (Norme sull'antiriciclaggio del denaro sporco), questa parte sul libro non c'è.

Con questa norma il legislatore si preoccupa della forma da adottare ai fini della validità del trasferimento dei singoli beni dell'A.; la forma richiesta per la prova ai fini probatori  del trasferimento e l'ultimo comma si occupa della forma richiesta per l'opponibilità ai terzi del trasferimento.

La regola espressa nella seconda parte del 1° comma cioè che bisogna osservare le forme sancite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'A. è la regola relativa alla validità del trasferimento. Questa vale per ogni tipo di A. commerciale o agricola.

Quando la legge dice: "i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà", questi sono validi soltanto se si osservano le forme che la legge stabilisce per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'A. o per la natura del contratto. Es.: per trasferire un bene immobile guardo l'art. 1350, all'acquirente di un'A. di singoli beni immobili che fanno parte dell'A. stessa, sarà necessaria la forma scritta pena la nullità del contratto.

Ed ecco che tornano i sostenitori della teoria atomistica dicendo che non esistono autonome ed unitariamente considerate leggi per la circolazione dell'A. in quanto tale, ma esiste una legge di circolazione solo relativa al singolo bene componente l'A..

Abbiamo visto comunque che anche se esiste una tendenziale indicazione nel senso dell'azienda quale universitas non bisogna dimenticare questo dato testuale che anche se noi la adottiamo questa non vale sempre e comunque.

Per le imprese soggette a registrazione con esclusione delle piccole imprese commerciali delle imprese agricole e delle società semplici è previsto che qualunque atto di disposizione dell'azienda sia provato per scritto. La scrittura ai fini della validità del contratto (art. 1350) "E' prevista a pena la nullità.", se non si rispetta la forma prevista dalla legge il contratto è nullo, queste sono solo le forme previste per la prova.

Quando si richiede una prova per iscritto fra le parti ma non fra i terzi è escluso l'uso della prova testimoniale, questo vuol dire che la prova non è ai fini della validità del contratto ma semplicemente ai fini della prova e la scrittura richiesta per la validità dell'atto è che sia stata redatta senza vizi di forma pena la nullità.

Per le imprese soggette a registrazione l'art. 2556, comma 2° stabilisce che i relativi contratti sono anch'essi soggetti a iscrizione nel registro delle imprese, ai fini dell'opponibilità pertanto il contratto di trasferimento deve essere sempre redatto o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere depositata a cura del notaio nell'iscrizione nel termine dei 30 giorni.

Questo comma riguarda il regime pubblicitario.

A riguardo di questa legge una parte della dottrina ha detto che forse tenendo presente la finalità di ordine pubblico della legge, che era quella di prevenire e reprimere il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco, questo obbligo di registrazione si sarebbe dovuto forzare e applicare la legge anche a coloro che sono si tenuti all'iscrizione ma non con fini di pubblicità legale. Si può anche accettare questa ulteriore applicazione della norma ma tenendo presente che resta comunque chiaro che solo l'iscrizione nella sezione ordinaria nel registro, l'iscrizione produce gli effetti della pubblicità legale dichiarativa, cioè gli effetti dell'opponibilità ai terzi del trasferimento. Quindi anche se si iscrivono i trasferimenti di altre imprese non soggette a registrazione questa iscrizione avrà solo funzione di pubblicità notizia.

Quindi solo l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro produce la funzione dichiarativa e cioè l'opponibilità per il trasferimento nei confronti dei terzi.

Allora quando si parla in generale della forma del trasferimento è necessario considerare che la forma può essere sempre prevista ai fini della validità ed ai fini della prova, ma non solo il concetto di validità è profondamente diverso dal concetto di opponibilità di un atto. Questo perché un conto è dire siamo in presenza di un atto valido altra cosa è vedere quando un atto è opponibile o no.








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