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DIRITTO COMMERCIALE

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DIRITTO COMMERCIALE    


L'impresa agricola per connessione è l'ultimo confine tra impresa agricola e commerciale, in quanto l'impresa agricola per connessione indicata dal legislatore non è nient'altro che un'attività commerciale che proprio in virtù della connessione diventa agricola, senza questa connessione si hanno attività che intrinsecamente , cioè proprio per la loro natura sono attività commerciali .Quindi l'attività agricola per connessione è l'ultimo limbo dell'attività agricola dopo di che si rientra nell'impresa commerciale.


IMPRESA COMMERCIALE che il legislatore delinea all'art. 2195:

"Imprenditori soggetti a registrazione.



Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano :

un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;

un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

un'attività bancaria o assicurativa;

altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano" .

Formulazione che è profondamente diversa sia dalla nozione generale di imprenditore ma anche dalla definizione di imprenditore agricolo. Mentre la definizione di imprenditore agricolo cita:" E' imprenditore agricolo colui che " nella definizione di impresa commerciale è differente anche la tecnica legislativa, il legislatore si è preoccupato di definire in modo diverso l'imprenditore commerciale.

Mentre nell' art. 2135 si cerca di dare un contenuto alla nozione di imprenditore agricolo, nell' art 2195 si parla della commercialità dell'impresa, si fa riferimento ad una serie di attività che vengono considerate commerciali. Sono soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano le attività, quindi non un contenuto generale di chi possa essere considerato imprenditore commerciale come per l'imprenditore agricolo, ma un elenco di attività soggette a registrazione proprio in quanto commerciali.

La commercialità dell'impresa data da:

un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;

un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

un'attività bancaria o assicurativa;

altre attività ausiliarie delle precedenti.

Il legislatore ha puntato il suo occhio sull'attività dicendoci studiamo la commercialità dell'impresa. L'impresa non è altro che l'attività esercitata dall'imprenditore. Quindi per vedere se un'attività è commerciale o no bisogna guardare ai punti sopra indicati, ma in che modo?

Punto 1) attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi ;

si pensa alle grosse imprese industriali automobilistiche, imprese chimiche, tessili, ecc.. Però, quando abbiamo visto l'art. 2082, la norma che spiegava quando siamo in presenza di un'impresa, trovavamo un'attività diretta alla produzione di beni e servizi. Però qui c'è qualcosa di più, il legislatore non ha guardato solo all'attività di produzione ma all'industrialità di questa attività di produzione. Quindi da vita ad un'impresa di tipo commerciale e industriale ogni attività che è diretta alla produzione di beni e servizi con metodo industriale.

Ecco che cos'è l'industrialità. Il problema è allora cosa vuol dire industrialità, cosa intende il legislatore, perché se non basta la produzione ma ci vuole una produzione su scala industriale vediamo cosa vuol dire industrialità o in modo industriale. Problema che affronteremo successivamente.

Punto 2) attività intermediaria nella circolazione dei beni ;

questo comprende tutto il settore del commercio, il soggetto che fa da intermediario tra chi trasmette le materia prime o il grossista o il singolo rivenditore. Ci sono in questo caso una serie di operazioni di scambio. Però sorge un problema. La nozione di scambio già trovata nel 2082, quale differenza tra nozione di scambio e di intermediazione, il concetto di scambio equivale al concetto di intermediazione oppure sono due concetti distinti. Quindi è impresa commerciale ai sensi del punto 2) ogni attività di scambio che realizzi questa intermediazione nella circolazione dei beni e dei servizi.

Punto 3) attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;

Le imprese di trasporto producono dei servizi, producono lo spostamento di persone o cose da un luogo ad un altro, quindi in funzione di questa produzione queste attività possono rientrare nella categoria del punto 1) cioè nelle attività dirette alla produzione di servizi. L'attività di trasporto quindi non è niente altro che una specificazione di quanto detto dal legislatore al punto 1).

Punto 4) attività bancaria o assicurativa;

attività bancaria: la banca raccoglie risparmio dal pubblico e produce l'esercizio del credito formando un'intermediazione nella circolazione di un bene particolare che è il denaro. Quindi essendo un'attività di intermediazione rientra nel punto 2);

attività assicurativa: in quanto servizio rientra invece nel punto 1).

Punto 5) attività ausiliarie delle precedenti;

rientrano in questo tutte le imprese di agenzie, di commissione, di spedizione, di pubblicità, ecc. , anche queste sono niente altro che attività di produzione di servizi ed in quanto tali rientrano nel punto 1).

Però anche con riferimento alle attività ausiliarie emergono alcuni problemi.

I problemi emersi fino ad ora riguardano un concetto di commercialità dell'impresa che il legislatore definisce "Sono soggette a iscrizione nel registro dell'impresa le seguenti attività " le quali però devono essere spiegate. Già fin da adesso possiamo dire tranquillamente che i punti 1) e 2) sono i capisaldi di questa norma, perché tutti gli altri numeri in un certo senso rientrano nei primi due, in quanto sono niente altro che una specificazione di questi primi due grandi ceppi elencati dal legislatore.

Con riferimento a questo, allora il problema si sposta nello stabilire :

1-cosa significa industrialità

2-cosa significa attività di intermediazione, o meglio se l'attività di intermediazione sia qualcosa di diverso o di più rispetto all'attività di scambio già enucleata nella nozione di imprenditore nel 2082, o no.

Per quanto riguarda il punto 5), abbiamo visto che intrinsecamente sono delle attività che rientrano nel numero 1) perché producono servizi anch'esse, ma sorge un problema perché il legislatore dice "attività ausiliarie delle precedenti". Visto che le precedenti sono tutte attività commerciali, qualcuno si è chiesto: "se fossero ausiliarie di un'attività agricola, che ne è di queste attività?". "Qualora l'ausiliarietà non sia da porsi in una funzione di accessorietà rispetto alle attività principali commerciali ma rispetto alle attività principali agricole che ne è di questa impresa?" Detto questo, è nato il problema, che poi vedremo di più come un falso problema che altro, perché come tutta la dottrina dominante la risolve in un certo modo tranne ormai isolati seppur autorevoli opinioni, dell'IMPRESA CIVILE.

Che cos'è l'IMPRESA CIVILE? Perché è un problema?, ci si chiede se vi sia uno spazio tra impresa commerciale e impresa agricola sia pur oltre il suo limite costituito dall'impresa agricola per connessione. In realtà la definizione di impresa agricola da cui siamo partiti (la nozione di imprenditore agricolo), ha un suo significato perché il legislatore ha voluto, si, dare un contenuto positivo alla nozione di imprenditore agricolo ma questa nozione oltre a identificare l'imprenditore agricolo serve in negativo a spiegarci quando non c'è l'imprenditore commerciale e questo vedremo sarà la chiave per risolvere i casi dubbi. Questa definizione quindi ha tratteggiato l'impresa agricola e ha persino detto: badate bene che ci sono delle attività che sono intrinsecamente commerciali ma che se sono connesse rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, abbiamo deciso di farle rientrare nel concetto di agricoltura perché si vuole favorire e migliorare l'agricoltura. Detto questo, dall'altro lato vi è chi ha una serie di attività che sono attività commerciali. Il vuoto che parrebbe esserci tra l'uno e l'altra andrebbe in qualche modo colmato. Qualcuno ha cercato di colmarlo con l'individuazione di una terza categoria d'impresa: l'IMPRESA CIVILE., perché civile? Perché non rientra neanche nell'impresa agricola seppur nell'estremo limite costituito dall'impresa agricola per connessione e che non è neanche però impresa commerciale.

Questa teoria ha delle conseguenze applicative notevoli perché comporta la sottrazione ulteriore di questa categoria d'impresa dallo statuto dell'impresa commerciale.

Abbiamo detto che c'è uno statuto dell'imprenditore in generale (2082, ci dice chi è imprenditore a questo si applicano sicuramente le norme in tema di azienda, brevetti, concorrenza sleale, antitrust e via dicendo) e c'è uno statuto integrativo di questo che è dato dallo statuto dell'imprenditore commerciale, a chi si applica l'imprenditore commerciale? Sicuramente a tutte le attività elencate nel 2195 e non già all'imprenditore agricolo. Ebbene se noi sosteniamo questa parte minoritaria ma non meno autorevole della dottrina che accanto a queste due forme di impresa affianca anche un'impresa civile, sottraiamo ulteriormente all'applicazione dello statuto dell'impresa commerciale anche l'impresa civile. Non ci sarebbero soltanto l'imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore che non troverebbero applicazione dallo statuto dell'imprenditore commerciale ma non troverebbe applicazione neanche l'impresa civile. Sarebbe quindi un vuoto quello tra impresa agricola e commerciale che viene colmato secondo una parte della dottrina con l'individuazione dai contorni piuttosto fumosi di una non ben identificata impresa civile e quindi si amplierebbe la categoria dell'imprenditore sottratti a fallimento.

Allora, l'imprenditore civile appunto perché non può essere considerato agricolo neppur per connessione e non è neppure imprenditore commerciale ad esso verrebbe applicato solo lo statuto dell'imprenditore in generale quindi sarebbe un ulteriore favore verso una categoria d'impresa. Però quando si analizza poi a fondo perché ci si è sforzati di enucleare un terzo genus di impresa, lo si è fatto perché c'erano delle attività che parevano non rientrare in quelle elencate prima.

L'art. 2195 esordisce con "sono soggette a iscrizione nel registro " perché questa forma di pubblicità che è una pubblicità legale formale, formale perché affidata formalmente ad un pubblico registro (al registro dell'impresa), non è una pubblicità notizia di cui si parlava a proposito dell'imprenditore agricolo, per il quale con la nuova istituzione del registro delle imprese anche soggetti che prima non erano tenuti all'iscrizione quali ad esempio l'imprenditore agricolo e vedremo il piccolo imprenditore vanno iscritti in una sezione speciale. Cambia la funzione della pubblicità, per l'impresa commerciale si tratta di pubblicità legale dichiarativa e qualcuno dice giustamente formale, perché?, perché affidata ad un pubblico registro, ad un elemento formalistico

Dall'art. 2195, secondo quanto detto prima, tre delle cinque attività elencate si potevano far rientrare grosso modo nelle prime due il problema grosso è stato vedere cosa voleva dire attività industriale, cosa voleva dire attività intermediaria nella circolazione dei beni, perché pareva che ci fossero delle attività che non si riusciva a far rientrare in questi due concetti, ecco perché hanno inventato la follia dell'impresa civile, ma la conseguenza grave applicativa di questa teoria è che porta all'esonero dal fallimento un'ulteriore categoria rispetto a quelle previste dal legislatore. Quindi la concezione che porta all'enucleazione di questa terza categoria e cioè dell'impresa civile ci porta a dire che all'impresa civile non si applica lo statuto dell'imprenditore commerciale, in primis coloro che esercitano impresa civile non falliscono. Quindi le conseguenze giuridiche possono essere rilevanti a seconda della diversa impostazione teorica. Spesso dall'adozione dell'una o dell'altra teoria ci sono conseguenze applicative di non poco conto. Ricordatevi una cosa che sempre la bontà di una tesi va valutata alla luce delle conseguenze pratiche che comporta, perché una tesi può essere stupenda, enucleata benissimo e portare a delle conseguenze pratiche completamente distorte rispetto agli intenti del legislatore, quindi le conseguenze pratiche bisogna tenerle presenti. Qui non è che le conseguenze pratiche siano distorte ma il fatto di ampliare, senza che il legislatore ci abbia dato un preciso intento in questo senso, la cerchia degli imprenditori non soggetti al fallimento non è cosa di poco conto Quando si enucleano queste teorie bisogna fare attenzione proprio per questo fatto.

Allora in cosa consiste l'essenza della commercialità, cosa vuol dire commercialità dell'impresa, perché è nata la teoria dell'impresa civile.

Il requisito in senso tecnico dell'industrialità comporta in senso tecnico ed economico l'impiego di materie prime per la trasformazione in nuovi beni, nasce il concetto di impresa civile, perché ci sono delle imprese che producono beni senza aver trasformato materie prime. Le imprese minerarie sono quelle che hanno dato luogo a questo grosso dibattito e quelle di caccia e pesca, ma soprattutto quelle minerarie. Si è detto queste imprese sarebbero imprese civili e non commerciali, altro caso ci possono essere imprese che producono servizi senza che sia avvenuta prima una trasformazione e per dei servizi è molto facile che accada questo anche perché bisogna escludere da questo novero le imprese di servizi già elencate dal legislatore e cioè le imprese di trasporto elencate al numero 3), le imprese di assicurazione e poi tutte le imprese ausiliarie che abbiamo detto essere non altro che imprese produttrici di servizi. Quindi che ne è delle imprese che producono servizi senza trasformazione, esempio pubblici spettacoli, collocamento di domestici, baby-sitter, agenzie matrimoniali, ecc. ? E poi si è fatto rientrare nel concetto di impresa civile anche tutto quello che non rientrava nel 5)che dice sono attività commerciali tutte quelle attività ausiliarie ai numeri precedenti ma i numeri precedenti riguardano la commercialità dell'impresa e se l'impresa non è commerciale ? ci potrebbe essere un'impresa ausiliaria di quella agricola, allora si è detto che l'attività ausiliaria dell'impresa agricola dove va a finire? Un mediatore, un agente che si occupa di affari agricoli come andrebbe qualificato? Quale imprenditore civile secondo questa teoria. Poi c'è qualcuno che ha ampliato il discorso e ha cercato di far rientrare nell'impresa civile anche l'artigiano dicendo che in questo caso mancherebbe per l'attività artigianale la commercialità dell'impresa.

Altro problema, ci sono degli spazi vuoti lasciati dal concetto d'industrialità perché se noi la riteniamo proprio nel suo senso tecnico di impiego di materie prime e trasformazione ai fini della produzione ad opera dell'uomo vi sono delle attività che sfuggono a questo concetto, cioè se noi prendiamo l'industrialità nella sua accezione tecnica parrebbe che alcune attività non possano farsi rientrare nel concetto di industrialità dell'impresa. (industrialità = commercialità).

Problemi si hanno anche dal concetto di intermediazione. Per esserci intermediazione ci deve essere sia l'acquisto che la vendita di beni. Allora sarebbe un imprenditore non certo commerciale ma civile chi vende almeno sotto corrispettivo di un prezzo un bene proprio, in questo caso c'è si la vendita ma non c'è l'acquisto. Questa sarebbe un'attività di scambio perché certo che chi vende non fa altro che procedere ad un'attività di scambio ma non sarebbe un'attività intermediaria nello scambio. Facciamo un esempio: l'agricoltore che si mette a vendere i propri prodotti servendosi di un servizio e di un'organizzazione non secondo la tecnica agraria, quindi non rientra nell'impresa agricola per connessione, vende i propri prodotti, quindi non c'è l'attività di acquisto ma di sola vendita, allora questo non può essere considerato imprenditore agricolo per connessione perché esercita l'attività in modi non usuali in agricoltura non secondo la tecnica che governa l'agricoltura quindi non siamo neanche più nell'estremo limite dato dall'impresa agricola per connessione. Se noi poi intendiamo per intermediazione acquisto e vendita, visto che vende beni propri questo soggetto non può essere neanche qualificato imprenditore commerciale. Quindi non essendo ne l'uno ne l'altro, quale collocazione gli diamo? quello dell'impresa civile.

Come detto prima la teoria dell'impresa civile è stata escogitata perché sembrava che ci fossero delle imprese che sfuggivano a questa ripartizione che ci ha dato il legislatore. Non rientrano nell'elenco del 2195 e neanche nell'estremo limite dell'attività agricola per connessione e allora cosa sono, non si può negare che sono attività perché è una realtà di fatto e allora si è detto che sono attività ma attività che creano attività civile.

L'impresa è un'attività, la differenza tra atto e attività è che:

ATTO = atto singolo;

ATTIVITA' = insieme di atti uniti, legati insieme da un

unico fine, da una destinazione unitaria.

Quindi la differenza fra singolo atto e impresa è che l'impresa è una serie di atti unificati da una destinazione unitario e invece l'atto è un atto singolo.

Il significato giuridico dell'espressione impresa è attività, quindi quando diciamo questa impresa è commerciale è come se dicessimo questa attività è commerciale.

Allora cosa è stato contrapposto ai sostenitori della teoria dell'impresa civile, perché la maggior parte della dottrina si è schierata contro questa teoria? Perché si è detto guardate bene che l'art. 2195 non ci dice solo che sono soggette a registrazione una serie di attività caratterizzate dalla commercialità ma questo articolo va letto in correlazione (interpretazione sistematica) con il 2135 cioè con l'articolo che definisce l'imprenditore agricolo e allora si ritiene che attività industriale altro non sia che un sinonimo di attività non agricola e che quando l'articolo 2195 numero 2) parla di intermediazione nella circolazione di beni altro non fa che ribadire il concetto di attività di scambio, quindi i casi dubbi adesso vengono risolti.

Si arriva alla conclusione per cui l'art 2195 va letto come se dicesse è attività commerciale quella attività diretta alla produzione di beni e servizi non agricoli e quella rivolta alla circolazione dei beni, ecco cosa vuol dire intermediaria, che non rientra nell'attività agricola per connessione.

SINTESI: E' imprenditore commerciale colui che svolge un'attività dotata dei requisiti della commercialità secondo i numeri 1) e 2) del 2195, ma anche colui che oltre a questo non esercita un'attività agricola.

Tutti i casi dubbi si risolvono in questo modo. Se non si tratta di impresa agricola allora rientra nell'impresa commerciale. Visto che i punti 1) e 2) riassumono il concetto di commercialità dell'impresa non m'importa dire non c'è trasformazione c'è solo produzione di un nuovo bene o di un nuovo servizio, oppure, non c'è intermediazione perché c'è solo vendita di un bene proprio ma non c'è acquisto da un precedente fornitore, perché comunque visto che queste non costituiscono attività agricole seppur per connessione sono comunque imprenditori commerciali.

Può essere il caso di un agricoltore che va nella vicina città e apre un negozio dove vende solo prodotti suoi, questo soggetto è imprenditore commerciale perché non può essere considerato imprenditore agricolo neanche per connessione e lo è anche se non rientra nel 2195 numero 2) perché in realtà la sua attività di intermediazione più che di intermediazione è di rapporto scambio. Rapporto di scambio che è il vero carattere rilevante qualificante della commercialità dell'impresa. Perché scomodare un'impresa civile allargando i contorni di soggetti che non falliscono. Per l'imprenditore agricolo c'è stato tutto un favore legislativo relativamente al doppio rischio quello economico e quello derivante dalle calamità naturali che correrebbe, sotto questo profilo l'impresa civile non avrebbe neanche una giustificazione razionale per essere esentata dalle procedure concorsuali in caso di insolvenza e quindi dal fallimento.

Alcune delle imprese che furono definite imprese civili erano già considerate imprese commerciali sotto il codice di commercio del 1882. Quindi ci si chiede perché tornare indietro se già erano considerate imprese commerciali.

Anche per il concetto di industrialità vale lo stesso, viene letto nel suo senso tecnico ma anche inteso in senso speculativo al 2135.Quindi sicuramente l'attività industriale va intesa nel suo senso tecnico ma anche le attività che paiono non rientrare esattamente in questo concetto tecnico di industrialità, comunque se non sono attività agricole rientrano nel concetto di commercialità dell'impresa.

La stessa cosa vale per le imprese ausiliarie di attività non commerciali.

Le imprese ausiliarie di attività agricole si possono benissimo al pari delle imprese ausiliarie delle attività commerciali farle rientrare nel numero 1). Avevamo detto esiste un numero 5) attività ausiliarie delle precedenti, ma se non esistesse un numero 5) che enuclea una specie che dice sono attività commerciali le attività ausiliarie delle precedenti attività commerciali già elencate, quelle attività sarebbero comunque commerciali perché producono servizi quindi rientrano nel numero 1). Allo stesso modo le attività ausiliarie di attività agricole producono dei servizi ma non sono agricole secondo la ripartizione che abbiamo detto anche queste rientrano nelle attività produttrici di servizi pertanto rientrano nel concetto di commercialità dell'impresa ai sensi del numero 1). Allora abbiamo visto come va difeso il concetto di industrialità in senso tecnico come trasformazione e produzione ad opera dell'uomo di un bene nuovo, ma anche come per attività intermediaria si intenda attività di scambio, concetti sinonimi perché altrimenti si rischia di essere troppo riduttivi e nasce così il bisogno di creare l'impresa civile. Questa è la tesi del professor Cottino e della dottrina prevalente.

SINTESI:

Una parte minoritaria della dottrina dice: esiste il 2135 che letto in positivo cosa ci deve essere per avere impresa agricola, poi il legislatore ha sentito il bisogno di dire ci sono delle attività intrinsecamente commerciali, l'alienazione dei prodotti del fondo che intrinsecamente sono attività commerciali che proprio per il vincolo della connessione sono l'ultimo limbo dell'attività agricola, se neanche esiste la connessione andiamo a finire nel 2195 e nella commercialità dell'impresa. Però, per ciò che non pareva rientrare nei numeri 1) e 2), che sono i capisaldi per leggere sia gli uni che gli altri, si era sentito il bisogno di guardare alla collocazione delle altre imprese, se non si riesce a farle rientrare in questi numeri vorrà dire che il legislatore non è stato esaustivo e che c'è un vuoto tra l'impresa agricola sia pur per connessione e quella commerciale, vuoto che è colmato dall'impresa civile. Cosa si è risposto a questo: abbiamo una definizione di imprenditore agricolo che non serve solo per chiarire il significato di attività agricola ma serve anche a spiegarmi in negativo che cos'è impresa commerciale.

La commercialità dell'impresa è data dall'elencazione del legislatore e dal non essere qualificabile quale impresa agricola.





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