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DIRITTO DI FAMIGLIA

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DIRITTO DI FAMIGLIA



FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO à famiglia nucleare: è costituita dalla coppia e dagli eventuali li; famiglia allargata che comprende anche parenti e affini.


FAMIGLIA DI FATTO à intesa quale convivenza di due partners ed eventualmente dei loro li naturali.


FAMIGLIA RICOMPOSTA à i partners, coniugati o conviventi di fatto, coabitano assieme ai li nati da precedenti relazioni.




FAMIGLIA MONOPARENTALE à un solo genitore convive con i li.


IL DIRITTO DI FAMIGLIA à è quell'insieme di norme giuridiche che disciplina le relazioni tra coniugi, conviventi ed eventuali li.


IL CODICE NAPOLEONICO 1804 à il matrimonio civile era l'unica forma di unione personale rilevante per lo Stato. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie e la moglie di obbedire al marito. La moglie è obbligata a vivere con il marito e a seguirlo ovunque egli creda opportuna stabilire la sua residenza. Il marito è obbligato a tenere presso di sé la moglie e a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze e al suo stato. Autorizzazione maritale: la moglie non poteva stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito; inoltre non poteva donare e acquistare né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Era previsto il divorzio che poteva essere chiesto dal marito per adulterio della moglie e dalla moglie per adulterio del marito solo nel caso in cui il marito avesse portato l'amante nella casa famigliare; inoltre era previsto il divorzio consensuale; si poteva ricorrere al divorzio in ipotesi di eccessi, sevizie o ingiurie gravi di un coniuge verso l'altro e in caso di condanna a pena infamante. Il codice disciplinava, inoltre, la separazione personale, alternativa al divorzio per chi avesse ostacoli di origine religiosa. In materia di filiazione legittima vi era la presunzione di paternità, che poteva essere vinta attraverso l'azione di disconoscenza della paternità. L'adozione aveva esclusivamente la funzione di fornire un erede a chi non ne aveva; poteva adottare solo colui che avesse compiuto 50 anni e se l'adottato non aveva 25 anni era necessario il consenso dei genitori. Il padre esercitava la potestà sui li e poteva esercitare metodi di correzione molto incisivi. Potevano succedere solo i li legittimi. Il regime patrimoniale era quello della comunione.


IL CODICE DELL'UNITA' D'ITALIA à il marito aveva il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto il necessario per la vita in proporzione alle sue sostanze. La moglie doveva contribuire solo nel caso in cui il marito non potesse badare al mantenimento della famiglia. ½ era l'autorizzazione maritale. Non vi era il divorzio; era però ammessa la separazione personale, fondata sul criterio della colpa. ½ era la presunzione di paternità. La potestà sui li era assegnata al padre e il contenuto della potestà era molto ampio; il padre aveva l'amministrazione e l'usufrutto sui beni dei li minori. Il regime patrimoniale era quello della separazione, ma era consentito anche un accordo per la comunione. I beni dotali dovevano essere restituiti in caso di scioglimento del matrimonio. In materia di successioni, ai li naturali spettava la metà della quota spettante ai li legittimi e inoltre i li naturali dovevano essere riconosciuti; per i li non riconoscibili era previsto un diritto agli alimenti.


IL CODICE DEL 1942 à abolizione dell'autorizzazione maritale. Introduzione del matrimonio concordatario che era celebrato dal ministro del culto cattolico ed è regolato integralmente dal diritto canonico, ma acquista effetti civili a seguito della trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile. Il matrimonio è indissolubile. La moglie doveva seguire il marito, la sua condizione civile e prendeva il cognome di lui. Nella separazione l'adulterio del marito veniva considerato come causa di separazione solo se creava un grave danno alla moglie. Il coniuge colpevole della separazione non aveva diritto agli alimenti. Il regime legale era quello della separazione. In materia di filiazione vi era la presunzione di legittimità. I li naturali avevano diritto alla metà della quota spettante ai li legittimi in materia successoria. L'adozione aveva l'esclusiva funzione di dare un erede a chi non ne aveva. La potestà era esercitata dal padre.


IL DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE à art. 29 Cost. : la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

art. 30 Cost. : la legge assicura ai li nati al di fuori del matrimonio ogni tutela giuridica  e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia. Il secondo comma stabilisce che nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

art. 31 Cost. : prevede l'impegno dello Stato alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù.


RIFORMA DEL DIRITO DI FAMIGLIA - l. 19 marzo 1975, n° 151 à la riforma fu preceduta da alcune leggi speciali che hanno anticipato la sua entrata in vigore (legge sull'adozione e legge sul divorzio). Con la riforma del '75:

- è stata valorizzata la volontà dei coniugi all'atto della celebrazione del matrimonio;

- sono stati attribuiti eguali poteri ai coniugi, anche con riferimento alla potestà genitoriale;

- la separazione personale è stata svincolata dal criterio della colpa e subordinata al verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto;

- la riforma ha introdotto la comunione dei beni e regolato l'impresa familiare;

- è stata equiparata sostanzialmente la filiazione legittima e naturale anche in sede successoria; è stato eliminato il divieto di riconoscimento ai li adulterini;

- sono state introdotte importanti innovazioni in materia di azioni di stato ( azione di disconoscimento della paternità e azione di dichiarazione giudiziale della paternità naturale).





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