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DIRITTO - LE FONTI PRIMARIE -LA CONSUETUDINE - ITER LEGIS - Deputati e Senatori



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DIRITTO: è l'insieme di norme giuridiche che i cittadini della società in cui sono vigono sono tenuti a rispettare perché la loro trasgressione presuppone l'applicazione di una sanzione. Le norme giuridiche sono: precettive(obbligano a tenere un comportamento), generali(riguardano tutti i soggetti), astratte(indicano un caso generale possibile).

Le sanzioni possono essere: punitive(detentive o pecuniarie, si è sottoposti o alla privazione della libertà personale o all'obbligo di are una determinata somma), riparatorie(bisogna ripristinare l'ordine giuridico violato). La presenza di sanzioni presuppone la presenza di un'autorità preposta ad accertare se la trasgressione a una norma è avvenuta o no e un' autorità in grado di imporre una sanzione anche in modo coercitivo.


Diritto OGGETTIVO:è l'insieme di tutte le regole.

Diritto SOGGETTIVO:è la pretesa di un cittadino ad ottenere una determinata azione, e questa pretesa è tutelata dall'ordinamento (es. alla libertà personale).




FUNZIONI DEL DIRITTO:

DISTRIBUZIONE E UTILIZZO delle risorse all'interno del territorio(diritto PRIVATO)

REPRESSIONE di comportamenti pericolosi per l'ordine sociale costituito(diritto PENALE)

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE dei pubblici poteri(diritto COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO)


RAMI DEL DIRITTO:

  • PRIVATO
    1. civile
    2. commerciale

  • PUBBLICO

costituzionale

amministrativo

penale

processuale


FONTI DEL DIRITTO: tutto ciò da cui scaturiscono le norme. Sono norme vincolanti tutta la collettività.

Sono ordinate in base al principio di gerarchia(una legge di grado maggiore ha più importanza e più potere di una di grado minore) e al principio di competenza(leggi di stesso grado ma di diversa competenza).

GERARCHIA DELLE FONTI

  1. costituzione e leggi costituzionali
  2. leggi
  3. regolamenti
  4. consuetudine

COMPETENZA

    • generale
    • speciale

  1. LA COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

È entrata in vigore il 1 gennaio 1948. È formata da 139 articoli che stabiliscono i principi fondamentali dello stato italiano. È detta rigida, infatti la si può modificare solo con leggi costituzionali (è necessaria l'approvazione da parte dei 2/3 del parlamento o un referendum confermativo.


  1. LE FONTI PRIMARIE
    • LEGGI ORDINARIE DEL PARLAMENTO
    • ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: DECRETO LEGGE:è emanato "in casi straordinari di necessità e urgenza", è immediatamente valido ma deve essere approvato entro 60 giorni, altrimenti è come se non fosse mai esistito. DECRETO LEGISLATIVO: è emanato dal governo su delega del parlamento e regola ambiti particolarmente difficili o importanti (es. istruzione). Necessita di una LEGGE DELEGA che ne specifichi precisamente i limiti di azione.
    • LEGGI REGIONALI: (sono approvate dal consiglio regionale e vigono solo nel territorio regionale)
    • LEGGI PROVINCIALI: (Bolzano e Trento)
  2. LE FONTI SECONDARIE

REGOLAMENTI ESECUTIVI: del potere esecutivo o degli enti territoriali, stabiliscono norme per l'applicazione delle leggi

REGOLAMENTI INDIPENDENTI: legiferano in campi non già regolati da una fonte primaria.


RISERVA DI LEGGE: alcune materie di fondamentale importanza per lo stato possono essere solo regolate da leggi del parlamento (e atti aventi forza di legge), poiché il parlamento è l'unico organo eletto direttamente dai cittadini.

  1. LE FONTI COMUNITARIE

REGOLAMENTI COMUNITARI: dopo la loro approvazione hanno efficacia immediata all'interno dei vari stati.

DIRETTIVE COMUNITARIE: i paesi aderenti sono tenuti ad armonizzare la proprie costituzioni in base alle direttive, ma queste non hanno efficacia immediata.

TRATTATI INTERNAZIONALI: sono ritenuti validi solo a seguito di una legge di ratifica, di conseguenza non è detto che tutte le nazioni li attuino.

  1. LA CONSUETUDINE

Le norme consuetudinarie sono caratterizzate da un aspetto psicologico (un gruppo di persone che crede che il comportamento tenuto sia obbligatorio) e da uno oggettivo (un gruppo di persone che ripete un dato comportamento per un periodo di tempo).


a)  NON sono ammesse consuetudini CONTRA LEGEM

b)  Valgono SOLO se espressamente richiamate dalla legge di rango superiore

c)  Valgono come norme giuridiche solo in mancanza di una legge scritta che legifera l'argomento

d)  NON può essere applicata al diritto PENALE


GLI ATTI GIURIDICI: sono norme vincolanti solo singoli soggetti, quindi non si rivolgono alla collettività. Per questo NON possono essere considerati fonti del diritto, che invece valgono per tutti i cittadini.

v Atti compiuti da privati

v Sentenze dei giudici

v Provvedimenti della pubblica amministrazione


L'EFFICACIA DELLE NORME: avvenuto l'iter legis la legge:

la legge entra in vigore il 15° giorno successivo la pubblicazione (VACATIO LEGIS);

smette la sua azione per annullamento o abrogazione. L'abrogazione può essere ESPRESSA (la legge dice espressamente che quella precedente non è più valida), TACITA (quando la nuova legge è in contrasto con quella precedente o regola completamente da capo una materia) o per mezzo di un REFERENDUM ABROGATIVO.

L'annullamento è l'eliminazione di una legge invalida dall'ordinamento, si effettua tramite una SENTENZA del giudice.

La legge è efficace solo per fatti avvenuti dopo la sua entrata in vigore, infatti "la legge dispone solo per il divenire", questa è anche definita IRRETROATTIVITA' della legge.

In alcuni particolari casi, però, la legge è retroattiva, solo quando la legge stessa lo dice espressamente. Nel diritto penale la legge diviene retroattiva solo quando essa favorisce l'imputato.

Questo avviene nel campo temporale, infatti nello spazio la legge è in vigore solo nel paese in cui essa è emanata e nei consolati che si trovano all'estero.





















ITER LEGIS:

La proposta (o disegno) di legge può essere presentata da:

Governo

Deputati e Senatori

Cittadini ( almeno 50.000 elettori)

Consigli Regionali

Cnel (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro)







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