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EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI

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EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI.


Entrata in vigore di una legge dopo l'approvazione da parte delle due camere si dovrà avere :

la promulgazione della legge da parte del presidente della repubblica (art. 73 Costituzione);

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 73 Costituzione);

il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis) che va dalla pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore e di regola è di quindici giorni (art. 10 preleggi).

L'ignoranza della legge è scusabile solo se inevitabile.


Abrogazione di una legge (art. 15 preleggi)

Una legge viene abrogata quando un atto nuovo ne determina la cessazione dell'efficacia(solo dal momento dell'abrogazione e non per gli effetti passati).

Per abrogare una disposizione e necessario un documento legislativo di pari valore gerarchico e di data posteriore. L'abrogazione di una legge può essere :

espressa qualora la nuova disposizione dichiara esplicitamente abrogata la legge anteriore;

tacita qualora la nuova disposizione non menzioni la legge anteriore ma sia comunque incompatibile con questa ovvero si proponga di regolamentare la materia regolamentata dalla legge anteriore.

Ricordiamo che l'abrogazione può essere effettuata anche tramite referendum.


La deroga: si verifica quando la nuova norma si sostituisce alla precedente solo per taluni specifici casi; la norma posteriore continua a valere per tutte le altre fattispecie.


La dichiarazione di incostituzionalità: si verifica qualora la Corte Costituzionale stabilisca che la norma risulta incompatibile con la Costituzione. Tale dichiarazione annulla la norma incostituzionale, come se questa non fosse mai stata emanata.




Le leggi non possono avere effetto retroattivo, cioè non possono disciplinare fattispecie già accadute. L'unica deroga è per ciò che riguarda le leggi interpretative: infatti queste, siccome vanno a spiegare l'intenzione di una legge già esistente, hanno effetto dall'emanazione di quest'ultima.


Referendum popolare: richiede minimo cinquecentomila sottoscrizioni per essere indetto e serve per abrogare una legge.


Antinomia tra norme: si verifica qualora nell'ordinamento esistano due norme che collegano effetti diversi alla medesima fattispecie. Invece la lacuna si verifica se la fattispecie considerata non è prevista dall'ordinamento; ancora l'eccedenza  si verifica quando esistono norme antinomiche che descrivono la fattispecie considerata; in tale caso l'antinomia si risolverà :

se le norme appartengono a diversi livelli gerarchici prevarrà quella di livello superiore (criterio gerarchico); la norma di livello gerarchico inferiore verrà dichiarata incostituzionale;

se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico preverrà quella più recente (criterio cronologico); la norma più antica si considererà tacitamente abrogata;

se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico e sono coeve l'antinomia viene risolta senza abolire uno dei due termini del conflitto ma modificandoli.







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