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ESTINZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO



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ESTINZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO

Il decorso di un determinato periodo di tempo può,insieme con altri elementi,dar luogo all'estinzione o all'acquisto di un diritto soggettivo. Se il diritto soggettivo si estingue si parla di prescrizione estintiva e decadenza.

La prescrizione estintiva,produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare che non lo esercita(art 2934) o non ne usa per il tempo determinato dalla legge(art p54). Le norme riguardanti la prescrizione e il tempo necessario perché ciò si verifichi sono inderogabili dalle parti. E' ammessa la rinuncia successiva alla prescrizione,la rinuncia cioè,effettuata dopo che la prescrizione si è compiuta. La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice,deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse. Oggetto di prescrizione sono tutti i diritti tranne la proprietà(non uso è una facoltà del proprietario) ed i diritti indisponibili come gli status o i diritti della personalità; sono  inoltre imprescrittibili sia l'azione di petizione di eredità sia l'azione di nullità e non sono prescrittibili nemmeno le facoltà legate al diritto soggettivo. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato(diritto deriva da un contratto a termine la prescrizione inizia alla scadenza del termine). Se l'inerzia del diritto è giustificata da una giusta causa si hanno due istituti della prescrizione:la sospensione e l'interruzione.



  • La sospensione della prescrizione è determinata da particolari rapporti giuridici tra le parti o dalla condizione di incapacità del titolare del diritto di esercitarlo (militari in tempo di guerra, minore fino al raggiungimento della maggiore  età); i semplici impedimenti di fatto non causano sospensione. La sospensione elimina dal computo del tempo necessario alla prescrizione il periodo in cui ha avuto luogo l'impedimento, senza togliere valore al periodo antecedente l'impedimento stesso.
  • L'interruzione della prescrizione si verifica quando il titolare del diritto lo esercita o quando il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. L'interruzione fa ripartire da zero il computo del tempo necessario alla prescrizione.

La differenza tra questi due istituti della prescrizione è la seguente:con la sospensione la prescrizione passato il periodo dell'inerzia ricomincia da dove si era fermata mentre nell'interruzione la prescrizione ricomincia da zero.

Per ciò che concerne la durata della prescrizione si ha prescrizione ordinaria quando essa è applicabile in tutti in cui la legge non dispone diversamente e ha la durata di dieci anni, ha durata di venti anni nei casi di usucapione e per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui. In taluni casi, espressamente elencati nell'art. 2947 e seguenti del codice civile,sono previste prescrizioni brevi; in particolare riguardo al risarcimento per danno conseguente ad un atto illecito 5 anni e ai rapporti commerciali..



Prescrizione presuntiva,ha fondamento,natura e disciplina totalmente diversa da quella estintiva. Opera nel rapporto di credito; trascorso un breve periodo, la legge presume che il debitore si sia liberato dell'obbligazione,non solo ando ma anche per effetto di qualche altra causa. Nel momento in cui opera la prescrizione presuntiva non è ammesso qualsiasi mezzo di prova. Il creditore al quale la prescrizione presuntiva è stata opposta in giudizio può cercare di vincerla cercando di ottenere una confessione del debitore sul suo mancato amento o richiedere un giuramento decisorio;ossia l'invito ad assumere tutte le responsabilità inerenti ad una dichiarazione solenne davanti al giudice con il quale il debitore confermi che l'obbligazione sia davvero estinta(art 2960).

Decadenza, produce l'estinzione del diritto conseguente al non utilizzo del diritto da parte del titolare nel limite di tempo imposto dall'ordinamento,decadenza legale, ma può anche essere pattuita dalle parti,decadenza negoziale, nei limiti consentiti(es impugnazione di una sentenza in giudizio). La decadenza può essere impedita solo mediante l'esercizio del diritto nel tempo previsto. La decadenza non è soggetta ad interruzione e sospensione. La decadenza legale è una deroga al principio generale secondo il quale l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti. I diritti indisponibili sono sottoposti a decadenza e questa è rilevata d'ufficio.








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