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Effetti del negozio giuridico



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Effetti del negozio giuridico

Tra le parti

Il negozio giuridico, una volta posto in essere, ha 'forza di legge' rispetto alle parti che l'hanno perfezionato. Vale a dire che gli effetti attribuiti all'atto sono vincolati per chi lo ha posto in essere, quand'anche egli sia pentito. Peraltro, per stabilire quali effetti un negozio è idoneo a produrre occorre non soltanto averlo interpretato, ma altresì aver proceduto ad altre due operazioni: la qualificazione dell'atto e l'integrazione dei suoi effetti. Per qualificazione dell'atto si intende la sua esistenza sotto il nome della legge dal quale si determina la disciplina applicabile. L'atto produce poi non soltanto gli effetti perseguiti dalle parti, ma anche quelli disposti dalla legge, dagli usi e dall'equità. L'integrazione degli effetti del negozio è importante soprattutto per risolvere i problemi posti dalle eventuali lacune della disciplina negoziale che possono essere colmata da norme dispositive.

Rispetto ai terzi

Il negozio giuridico produce, di regola, i suoi effetti tra le parti: esso non può danneggiare ne giovare al terzo estraneo. Per verità, non mancano negozi unilaterali gratuiti i quali si propongono di arrecare un vantaggio ad altri, ma anche rispetto ad essi gli effetti non si producono mai contro la volontà del beneficiario. L'effetto non può essere mai pregiudizievole, ma sempre favorevole al terzo. Naturalmente i negozi giuridici, se non producono effetti diretti rispetto ai terzi, possono peraltro produrre rispetto ad essi effetti indiretti o riflessi.



Negozi ad effetti reali e negozi ad effetti obbligatori

Gli effetti che i negozi aventi contenuto patrimoniale possono produrre sono di due specie: reali ed obbligatori. In conformità a questa distinzione, essi si distinguono in negozi dispositivi ad effetti reali e negozi ad effetti obbligatori: i primi hanno per oggetto la trasmissione o la costituzione di un diritto reale o il trasferimento di un altro diritto; i secondi danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio.







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