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IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

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IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE


L'Assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso amento di un premio, si obbliga a risarcire l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno adesso prodotto da un sinistro, ovvero are rendita o capitale al verificarsi di un evento attinente la vita umana.




Ci sono due tipi di assicurazione:


  • assicurazione contro i danni: trasferisce all'assicuratore il rischio connesso a danni subiti da cose o diritti patrimoniali dell'assicurato; in questo caso rientra l'assicurazione per responsabilità civile che riguarda i rischi derivanti dai illeciti contrattuali ed extracontrattuali commessi dall'assicurato, purché senza dolo.



  • assicurazione sulla vita: l'assicuratore si obbliga a are all'assicurato o a un terzo un capitale o rendita periodica al verificarsi di un evento attinente la vita umana.

SOGGETTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO


  • assicuratore: esercita l'impresa di assicurazione;
  • altro contraente: chi stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a are il premio;
  • assicurato: portatore del rischio, titolare dell'interesse esposto a rischio nelle assicurazioni contro i danni, nelle assicurazioni sulla vita è la persona dalla cui vita o sopravvivenza discende l'obbligo per l'assicuratore di eseguire la prestazione.
  • beneficiario: soggetto a cui deve essere ato l'indennità qualora si verifichi l'evento assicurato.

IL RISCHIO


Il rischio è la possibilità che si verifichi l'evento a cui è collegata la prestazione dell'assicuratore. In quanto elemento essenziale deve sussistere al momento della conclusione del contratto e per tutta la durata del rapporto assicurativo, il premio è direttamente proporzionale alla probabilità che l'evento si verifichi.


Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. L'inesistenza del rischio si ha quando l'evento assicurativo non può più avverarsi (evento già verificato prima della conclusione del contratto o impossibile o inevitabile).

La cessazione del rischio determina lo scioglimento del contratto.


o    ASSICURAZIONE CONTRO DANNI


Trasferisce all'assicuratore il rischio connesso a danni subiti da cose o da diritti patrimoniali del contraente assicurato. Questa assicurazione si informa a 2 principi fondamentali:


  • principio dell'interesse all'indennità: l'assicurato deve avere un concreto interesse patrimoniale all'indennità (il contratto è nullo se non c'è tale interesse);
  • principio indennitario: l'assicurazione contro danni non deve trasformarsi in un'occasione di guadagno per il soggetto assicurato quindi bisogna dare un giusto valore ai danni e si guarda solo il danno emergente (effettivo) e non il lucro cessante (profitto sperato).

Non può esserci il risarcimento dei danni subiti quando:


  • L'assicuratore non è avvisato entro tre giorni dal sinistro.
  • L'assicurato non fa il possibile per evitare il danno, quindi si rende complice.
  • Il danno è causato da un vizio intrinseco della cosa non denunciata all'assicuratore; se il vizio ha solo aggravato il danno l'assicuratore risponde nella misura in cui sarebbe stata a suo carico se il vizio non fosse esistito.
  • Quando il danno è causato da terremoto, guerra, tumulti popolari o insurrezione.





    • L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE

L'Assicurazione della responsabilità civile trasferisce all'assicuratore il rischio relativo alle conseguenze dell'illecito civile contrattuale ed extracontrattuale non doloso e lo obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo è tenuto a are al terzo a titolo di risarcimento.


L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO


La presenza di situazioni particolarmente rischiose, ha reso obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile, la più diffusa è quella delle responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. L'assicurazione è obbligatoria in quanto il soggetto che si trova nelle condizioni previste è obbligato a stipulare il relativo contratto assicurativo se non vuole incorrere in sanzioni penali.


    • L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Con l'assicurazione sulla vita l'assicuratore si obbliga a are, all'assicurato o a un terzo beneficiario un capitale o una rendita periodica, al verificarsi di un evento attinente la vita umana (morte o sopravvivenza a una certa scadenza). In base all'evento:


  • assicurazione in caso di morte: a questo tipo appartengono le polizze temporanee morte caratterizzate per la previsione di un periodo di tempo entro cui deve intervenire il decesso per aver diritto alla prestazione; se scaduto il termine l'assicurato è vivo l'assicuratore non esegue prestazioni;
  • assicurazione per il caso di vita: l'obbligo per l'assicuratore sorge a una fissata scadenza se l'assicurato è in vita;
  • assicurazione mista: la prestazione assicurativa è eseguita alla morte dell'assicurato o a certa data se l'assicurato è ancora in vita.




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