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IL LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI



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IL LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI


L'art. 37 della Costituzione cosi recita: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e a parità di lavoro, le stesse retribuzioni del lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La L. stabilisce il limite minimo di età x il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Si evince, in questo art. il principio della tutela paritaria, cioè mirata a garantire alla donna e al minore la parità di trattamento rispetto ai lavoratori adulti maschi. Questa tutela differenziata ha come obiettivo quello di regolare e controllare le condizioni di lavoro in funzione della temporanea riduzione della capacità di lavoro di questi soggetti e/o della loro debolezza contrattuale. Alla base della norma posta a tutela dei minori, vi è l'obiettivo della tutela della salute, intesa come attitudine fisiologica della persona alla prestazione di lavoro. Lo scopo è di limitare l'età minima di ammissione al lavoro e di proibire l'occupazione dei giovani di età inferiore ai 18 anni in impieghi gravosi o inadatti x faticosità, pericolosità o insalubrità.(sfruttamento giovanile). Occorre distinguere i bambini (coloro che non hanno compiuto i 15 anni e sono soggetti all'obbligo scolastico), e gli adolescenti (minori compresi fra i 15 e i 18 anni non soggetti all'obbligo scolastico). La L. fissa l'età minima di ammissione al lavoro con riferimento al momento in cui il minore conclude gli studi obbligatori e non prima dei 15 anni. La tutela dei minori è incentrata sui limiti dell'orario di lavoro, sul divieto di lavoro notturno, sull'obbligo di riposi intermedi e settimanali, di ferie annuali e sulla presenza di un sistema di sanzioni penali e amministrative. A rafforzamento della tutela paritaria della donna fu impressa la L.903 del 9/12/77, arricchita e perfezionata negli anni successivi con numerosi interventi legislativi. Essa si ricollega alla tutela paritaria prevista x la retribuzione (collegata alle prestazioni richieste e non a quelle eseguite) estendendola alla parità dei diritti nel trattamento della lavoratrice e vietando ogni discriminazione nell'occupazione. Sono tuttavia presenti alcune deroghe: x le mansioni particolarmente pesanti, x le attività della moda, dell'arte e dello spettacolo. La L.903 ha esteso il divieto di discriminazione agli atti discriminatori x motivi di sesso, di razza e di lingua e, persegue anche l'obiettivo della parità di trattamento ai fini previdenziali (assegni familiari e pensione). La tutela si estende contro il licenziamento nei confronti delle donne fino alla stessa età prevista x il pensionamento degli uomini. Infine questa L. a perseguito un alleggerimento del costo del lavoro femminile e una sua parificazione a quello maschile, pur non cancellando tutte le differenze oggettive fra lavoro maschile e femminile. All'interno della tutela differenziata si trovano le norme in tema di tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri D.lgs.151/2001. 1)Divieto di licenziamento della lavoratrice dal momento di inizio della gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino (congedo di maternità). Eccezioni ammesse sono: giusta causa dovuta a grave colpa; cessazione di attività dell'azienda; scadenza del termine della prestazione x la quale la lavoratrice è stata assunta; esito negativo della prova. 2) Divieto di adibire la donna al lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi assicurandole un trattamento economico pari all'80% della retribuzione a carico dell'INPS. X ciò che attiene la disciplina paritaria dei congedi, è stato riconosciuto (D.lgs.151/2001) al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro(congedo di paternità) nei primi 3 mesi dalla nascita del lio nel caso di morte o grave infermità della madre, o di abbandono del bambino da parte di quest'ultima. È stato riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto di un'astensione facoltativa(congedi parentali)che può essere goduto entro i primi 8 anni del bambino e consiste nell'astensione x un periodo non superiore a 6 mesi x la madre e 7 x il padre. Altra materia oggetto di disciplina è quella delle assenze dei genitori x le malattie del bambino. Entrambi i genitori possono astenersi, alternativamente, dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 8 anni dietro presentazione di un certificato medico. Inoltre il ricovero del bambino interrompe le ferie del genitore. I lavoratori(entrambi i sessi), hanno diritto alla conservazione del posto nel caso di tutti i periodi di astensione previsti. Le azioni positive(introdotte con la L. 125/1991) sono misure finalizzate a garantire pari opportunità di accesso al mercato del lavoro. possono essere indirizzate al miglioramento della formazione professionale e scolastica della donna; a favorire il riequilibrio delle responsabilità familiari e professionali tra i due sessi; a rafforzare la presenza femminile nel mercato del lavoro in posizioni di elevata professionalità. La stessa L.125, ha previsto poi importanti perfezionamenti alla tutela antidiscriminatoria già prevista dalla L.903. la norma considera discriminazione qualsiasi atto che produca un effetto pregiudizievole discriminando lavoratrici e lavoratori in ragione del loro sesso. Si ha discriminazione indiretta quando un atto metta i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso. La L. introdotto le molestie sessuali, ed ha inoltro disposto che qualora le discriminazioni siano collettive si può ricorrere al giudice a livello regionale o nazionale. L'accertamento di tali comportamenti può causare la revoca dei benefici finanziari dei quali goda il lavoratore.









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