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IL POSSESSO



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Il possesso


Il possesso è un concetto distinto da quello di proprietà, perché non indica l'appartenenza giuridica di una cosa al possessore, ma solo il fatto che una persona si trovi ad averne la disponibilità, indipendentemente dalla circostanza che abbia o no il diritto di farlo.

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, art. 1140. È il potere di fatto sulla cosa, la sua manifestazione.

Tutto quello che importa è che una persona si comporti di fatto come si comporterebbe il titolare di un diritto.

Al possesso sono collegati due ordini di effetti:

azioni possessorie à sistema di protezione dello stato di fatto esistente contro spoliazioni, turbative e molestie;



acquisto a titolo originario à possibilità di trasformare la situazione di possesso senza diritto nella titolarità del diritto corrispondente (usucapione o caso dell'art. 1153àacquisto in buona fede).


Il possesso è tutelato per due ragioni:

difficoltà della prova della proprietà e degli altri diritti reali;

interesse generale ad attribuire una certa forza allo stato di fatto.

In ogni caso in cui scoppia una lite si da rilievo - in via immediata ma provvisoria - allo stato di fatto, e se ne consente il ripristino o la protezione attraverso l'azione possessoria, rinviando ad altra sede (azione petitoria) la questione relativa al diritto dei due litiganti.

La fattispecie del possesso investe il possessore di un potere giuridico: quello di agire per la difesa dello stato di fatto.

Si ha possesso solo se:

il controllo o l'uso della cosa non deriva solo dalla benevola tolleranza del proprietario; la tolleranza non crea possesso;

colui che tiene o utilizza la cosa si comporta come se fosse il titolare del diritto (animus e corpus). Si studia la condotta del possessore per vedere se riconosce un potere altrui sulla cosa o se si comporta come titolare del diritto.


La detenzione, che differisce dal possesso, è il potere di fatto sulla cosa di chi la tiene e la utilizza riconoscendo un diritto altrui (corpus ma non animus). Come il caso in cui presto la macchina a un mio amico che diviene detentore.

La detenzione non può mutarsi in possesso per la pura volontà del detentore; se non c'è un oggettivo cambiamento della situazione occorre un atto di opposizione, con cui il detentore da segno di non riconoscere un potere altrui.

Quanto alla prova l'art.1141 dispone che il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto: occorre invece provare che ha cominciato a esercitarlo come detenzione, e se questa prova esiste la posizione del soggetto rimane quella di detentore fino al mutamento oggettivo sopra indicato.

Il titolare di un diritto reale limitato può mutare il suo possesso in possesso a titolo di proprietà  compiendo atti di opposizione contro il potere del proprietario: questo mutamento si chiama interversione del possesso.(art.1164)

Ad esempio: una persona che possiede a titolo di usufrutto un terreno e che cerca di mutare la condizione possedendolo a titolo di proprietà.


Il possesso si acquista:

in modo originario à apprensione (per impossessamento d'iniziativa di chi diviene possessore);

in modo derivativo à consegna (anche simbolica come per le chiavi, documenti, etc.).



L'acquisto derivativo del possesso può realizzarsi anche senza la consegna in 2 casi:

traditio brevi manu à l'acquirente è già detentore e diviene possessore (da affitto poi compro);

costituto possessorio à chi cede il possesso conserva la detenzione della cosa (colui che tiene presso di se la cosa venduta).


Altre regole:

si presume il possesso intermedio se la persona ha posseduto in tempo più remoto;

si presume che il possesso cominci dall'eventuale data del titolo;

è possessore di buona fede (soggettiva, cioè ignorando la cosa in modo incolpevole) colui che possiede ignorando di ledere l'altrui diritto;

il possessore di buona fede ha il diritto di appropriarsi dei frutti;

la persona cui è alienato un bene mobile ne acquista la proprietà anche se l'alienante non è proprietario se (art.1153):

l'acquisto del possesso avviene in buona fede;

vi è un titolo astrattamente idoneo (cioè deve essere valido) a trasferire la proprietà.

Questa regola non si applica alle universalità e ai beni mobili registrati (art.1156).

Titolo astrattamente idoneo: con titolo si intende un atto giuridico (compravendita, donazione, dazione in amento, . ); con astrattamente idoneo si intende un atto valido (no nullo, annullabile o rescindibile). In altre parole l'acquisto del possesso in buona fede non sana i vizi dell'atto (come l'incapacità dell'alienante o un suo errore) ma solo il difetto di legittimazione.

La priorità di acquisto del possesso di buona fede risolve anche il conflitto tra due aventi causa dallo stesso autore (art.1155).


Usucapione: effetto del possesso prolungato se pacifico (non violento) , pubblico (non clandestino), continuato ed ininterrotto.

Il termine ordinario è di 20 anni ma se c'è buona fede, un titolo idoneo a trasferire la proprietà e la trascrizione dell'atto il termine di abbassa a 10 anni per gli immobili e a 3 anni per i beni mobili registrati. Tutti i diritti reali possono essere acquistati per usucapione.








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