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IL POSSESSO



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IL POSSESSO


Art. 1140

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.



Elementi:

Corpus possessionis: comportamento materiale che il soggetto assume nei confronti del bene, come se fosse il proprietario (elemento oggettivo-materiale)

Animus possidenti: volontà del possessore di esercitare i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale (elemento soggettivo-psicologico)


Invenzione del possesso (da detenzione a possesso)

m   In forza di un nuovo titolo (la vendita, la successione ereditaria da parte di un terzo), cesso di detenere e comincio a possedere.

m   Il detentore si vanti apertamente proprietario della cosa e comunichi al possessore che intende tenere la cosa come propria.


È in buona fede chi possiede ignorando di ledere un diritto altrui. Il possesso si presume in buona fede salvo prova contraria. Per essere in buona fede basta che ci sia un minimo di diligenza (ci si poteva accorgere di ledere un altrui diritto) e che il possessore fosse originariamente in buona fede.



Tempi del possesso:

successione nel possesso: i tempi tra eredi e defunto vengono sommati

accensione del possesso: l'acquirente può far sommare il proprio tempo a quello del venditore ma così diventa in mala fede se il venditore era in mala fede.



I frutti

B.F. li fa propri



M.F. deve restituirli (o denaro) ma rimborso spese di produzione

Rimborso spese per riparazioni straordinarie

Diritto di indennità per miglioramenti apportati

Diritto di ritenzione: il possessore non restituisce fino a che il proprietario non a le indennità.









AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO


Le azioni possessorie fanno parte delle azioni petitorie.

L'azione di reintegrazione o di spoglio, spetta al possessore entro 1 anno dal fatto che sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso.

L'azione di manutenzione riguarda i beni immobili o le universalità di mobili, spetta al possessore che:

Sia molestato nel possesso o abbia turbative (immissioni moleste)

Abbia subito uno spoglio non violento o non clandestino.

Requisiti: avere un possesso non violento e non clandestino per un tempo continuo e ininterrotto di 1 anno.


AZIONE DI NUNCIAZIONE spetta sia al possessore che la proprietario non possessore o al titolare di altro diritto reale. Ha la funzione di prevenire un danno.

m   denuncia di nuova opera: si teme possa derivare danno alla nostra cosa. Deve avvenire entro 1 anno dall'inizio della nuova opera e che questa non sia terminata.

m   denuncia di danno temuto: danno grave e imminente (es. la casa del vicino minaccia di crollare verso la nostra proprietà).








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