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ILLECITO E RESPONSABILITÀ

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ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE


ILLECITO E RESPONSABILITÀ


L'illecito quale presupposto della responsabilità.

Il diritto internazionale contempla regole volte a disciplinare le conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo internazionale. La commissione di un illecito internazionale, sia esso uno stato o un altro ente titolare di posizioni giuridiche soggettive, di un atto internazionalmente illecito è il presupposto necessario per l'insorgere di una responsabilità a carico di tale soggetto.

La sussistenza di una responsabilità internazionale comporta:



in primo luogo, la necessaria definizione delle circostanze in cui un comportamento può definirsi illecito

in secondo luogo, un approfondimento del contenuto delle conseguenze che derivano dall'atto illecito.


Norme primarie e norme secondarie.

Alle regole di diritto internazionale, sulla responsabilità degli atti internazionalmente illeciti, si contrappongono le regole che impongono o definiscono un obbligo la cui violazione fa sorgere la responsabilità. Tali regole, pure di diritto internazionale, sono:

Norme primarie: definiscono il contenuto dell'obbligazione violata

Norme secondarie: definiscono le condizioni generali affinché un soggetto sia considerato responsabile dell'azione o dell'omissione illecita, a livello internazionale.


Il contenuto della responsabilità.

La "responsabilità internazionale" è una relazione che si manifesta nei rapporti tra lo Stato responsabile e lo Stato leso, o l'intera Comunità Internazionale, in seguito all'atto internazionalmente illecito dello stato.

Il contenuto di tale relazione è complesso:

Obbliga allo Stato responsabile di fornire, o al diritto dello Stato leso di pretendere, una riparazione

Comporta la soggezione dello Stato responsabile al potere di coercizione (=costrizione, imposizione, obbligo), spettane ad altro soggetto, allo scopo di ottenere l'adempimento, sanzionare il comportamento illecito e il dovere di riparazione.


La fonte della disciplina della responsabilità.

La disciplina generale della responsabilità internazionale è posta da regole di diritto consuetudinario: non ci sono regole pattizie che abbiano inteso la materia in via generale. La disciplina generale della responsabilità internazionale degli Stati per fatti internazionalmente illeciti è stata oggetto di una complessa opera di codificazione, fatta dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, che ha portato all'adozione di un Progetto di articoli. Tale progetto è adottato dall'Assemblea ONU come guida della pratica e della giurisprudenza internazionale.

La responsabilità di soggetti diversi dagli Stati.

Il Progetto prende solo in considerazione la responsabilità dello stato, ma una responsabilità per atto illecito può nascere in capo ad ogni soggetto di diritto internazionale che violi un obbligo internazionale. I soggetti capaci di essere titolari di posizioni giuridiche soggettive di diritto internazionale sono i possibili destinatati delle norme che definiscono se un'obbligazione è stata violata e quali sono le conseguenze della violazione: non solo gli stati ma ad esempio anche le organizzazioni internazionali.


Gli elementi costitutivi dell'atto internazionale illecito.

La violazione del diritto internazionale da parte di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale: "Ogni violazione da parte di uno Stato di un'obbligazione, di qualsiasi origine, fa sorgere la responsabilità dello Stato".

Quando uno stato commette un atto internazionalmente illecito nei confronti di un altro stato, la sua responsabilità internazionale è immediatamente stabilita nei rapporti tra i due stati.

Perché esista una responsabilità internazionale occorre verificare le condizioni per le quali un illecito internazionale può dirsi esistente; ci sono 2 elementi che sono ritenuti costitutivi dell'illecito:

a) Attribuibilità dell'atto allo Stato ai sensi del diritto internazionale

b) Violazione di un obbligo internazionale vigente per lo stato al momento della commissione dell'atto.

I 2 elementi costitutivi della responsabilità internazionale sono comunemente indicati come "soggettivo" e "oggettivo".


Irrilevanza del diritto interno nella qualificazione dell'illecito.

La qualificazione di un atto internazionalmente illecito dipende dal diritto internazionale e prescinde dalla qualificazione dello stesso come lecito ai sensi del diritto interno.

Un atto non può essere considerato internazionalmente illecito (e non far sorgere una responsabilità) se esso non comporta la violazione di una norma di diritto internazionale, anche se tale atto è in contato con le regole di diritto interno.

Al contrario, lo Stato non può sottrarsi alla responsabilità internazionale se si pone in contrasto con le norme internazionali: l'atto che viola una norma di diritto internazionale costituisce un illecito anche se lo stato era obbligato a compierlo in base al proprio diritto interno.


L'elemento "soggettivo" dell'illecito: il principio generale d'attribuibilità di un atto allo Stato.

Perché una condotta sia considerata internazionalmente illecita e fonte di responsabilità è necessario che essa sia attribuibile ad uno Stato o a un soggetto internazionale: le azioni dello stato sono alla fine "umane" e bisogna quindi verificare quali persone devono essere considerate come agire per conto dello stato ai fini della responsabilità internazionale.

Il principio generale d'attribuibilità di una condotta allo Stato è una regola secondo la quale può essere riferita allo Stato a livello internazionale solo la condotta dei suoi organi (enti individuali o collettivi attraverso i quali lo Stato si organizza e agisce): un'azione umana può essere considerata come azione dello Stato se posti in essere dai membri di un organo dello stato che abbiano agito in tale qualità. Il diritto interno e la prassi degli Stati sono di primaria importanza per determinare cosa costituisce un organo dello Stato, anche perché la struttura dello Stato è determinata dal diritto interno e non dal diritto internazionale. Anche se lo stato ripartisce al suo interno una serie di organi aventi diverse funzioni, ai fini del diritto internazionale lo Stato è trattato come singola persona giuridica. La condotta, di qualsiasi organo statale, è considerata come atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale.

"il comportamento di un organo dello Stato deve essere considerato come atto di questo stato"

"la responsabilità internazionale di uno stato è impegnata dall'azione degli organi e delle autorità competenti che agiscono in questo stato qualunque esse siano"

"lo Stato è responsabile per gli atti dei suoi governanti sia che essi appartengano al potere legislativo, esecutivo o giudiziario, nella misura in cui gli atti sono posti in essere nella loro veste ufficiale". La condotta è attribuibile allo stato se l'organo in questione agisce in veste ufficiale, anche se al di fuori della sfera di sua competenza.

È attribuita allo stato la condotta dell'ente che non è ritenuto organo dello Stato, anche se è autorizzato dal diritto interno ad esercitare il potere do governo: sono gli enti "parastatali" e gli "enti privati" perché partecipano alla funzione di governo.

Ci sono dei casi in cui la condotta illecita di un organo dello Stato fa sorgere la responsabilità di uno Stato diverso: ciò avviene quando l'organo di uno stato (un giudice, un reparto dell'esercito . ) venga posto a disposizione di un altro stato. Se un organo di uno stato è posto a disposizione di un altro stato e agisce solo a favore e per conto di quello Stato, la sua condotta viene attribuita allo stato per il quale agisce. Tale meccanismo di attribuzione è escluso nelle situazioni in cui l'organo agisce senza il consenso dello Stato al quale esso strutturalmente appartiene.


Il comportamento dei privati.

Si esclude che la condotta posta in essere da provati in quanto tali possa essere considerata come condotta dello Stato.

Lo Stato può essere ritenuto responsabile del comportamento dei suoi organi.

Ma non è responsabile della violazione dell'obbligo internazionale con il quale il comportamento del privato è in contrasto, ma solo dell'obbligo di assicurare la prevenzione o la repressione del comportamento dei privati.

Una responsabilità diretta relativa alla violazione dell'obbligo internazionale commessa dai privati nasce solo quando uno Stato approvando a posteriori il comportamento dei privati, lo faccia diventare come comportamento proprio. 

Il comportamento di enti o soggetti privati che non costituiscono un organo dello Stato può essere attribuito allo Stato quando questo abbia controllato o diretto l'attività dei privati che abbiano agito in condizione di totale dipendenza dallo stato.

L'attribuzione allo Stato di comportamenti di enti diversi dai suoi organi può verificarsi quando il privato abbia agito in sostituzione dello Stato come in caso di calamità naturali.




La complicità nell'illecito internazionale.

La complicità nell'illecito internazionale avviene quando uno stato può essere ritenuto responsabile per l'atto di un altro Stato. Ci sono casi in cui insorge una responsabilità dello Stato in relazione ad azioni di un altro stato, quando c'è una cooperazione o una coercizione (=costrizione) nella commissione dell'illecito.

Caso 1): una responsabilità può nascere per uno stato che aiuta un altro stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito: in questo caso lo stato che presta l'assistenza diventa internazionalmente responsabile per il proprio comportamento se agisce con la consapevolezza che l'atto è illecito.

Caso 2): deve ritenersi internazionalmente responsabile dell'illecito lo stato che costringe un altro stato alla commissione di un atto illecito. Se l'atto non fosse frutto di coercizione, diventa imputabile allo Stato costretto a commetterlo, perché diventa un comportamento volontario per lo stato che commette l'illecito.


L'elemento "oggettivo" dell'illecito: caratteri del comportamento dello Stato.

L'elemento "oggettivo" dell'illecito è dato dal contrasto del comportamento tenuto dallo Stato e quello richiesto dalla norma (obbligo) internazionale :"si ha violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato quando un atto di quello stato non è conforme a quanto gli è richiesto da tale obbligo . ". Il comportamento illecito dipende dal contenuto della norma primaria violata. Il comportamento illecito può consistere nel non avere raggiunto un risultato richiesto: per definire se un comportamento è illecito è necessario determinare il contenuto dell'obbligo che si assume violato.


Irrilevanza dell'origine dell'obbligo internazionale violato.

Quando un stato ha commesso un atto internazionalmente illecito, la sua responsabilità internazionale è suscettibile (=capace di subire influenze esterne) di essere implicata qualunque sia la natura dell'obbligazione che non ha rispettato. Quindi l'origine dell'obbligo violato non ha importanza. 


Il carattere della norma violata.

Nella qualificazione dell'illiceità della condotta dello stato, non esiste un illecito internazionale a prescindere dall'importanza maggiore o minore dell'obbligo internazionale violato. La Commissione del diritto internazionale ha evitato di distinguere le categorie dei diversi fatti illeciti, vale a dire tra crimini e delitti internazionali. Le caratteristiche della norma violata sono irrilevanti per la disciplina della responsabilità dello Stato, ma sono importanti per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall'atto illecito.


Il momento di commissione dell'illecito.

Il problema di un certo peso è la determinazione del momento in cui un illecito può dirsi compiuto. L'illecito può avere carattere "istantaneo" o carattere "continuativo". Non è solo una classificazione teorica, perché in base alla serietà e al tempo della violazione può avere peso sulla determinazione della riparazione. Secondo le regole del Progetto:

La violazione di un'obbligazione internazionale per mezzo di un atto che non si estende nel tempo, si verifica nel momento in cui ha luogo il comportamento dello Stato

La violazione di carattere continuativo si estende per l'intero periodo in cui il comportamento si svolge e si pone in contrasto con l'obbligo internazionale.

La violazione da parte di uno stato di un obbligo internazionale attraverso una serie di atto o omissioni illecite ha luogo nel momento in cui si verifica quell'azione o omissione che è sufficiente a far qualificare come illecita la serie di azioni o omissioni.


La colpa nell'illecito internazionale.

Si discute se accanto ai 2 elementi, soggettivo e oggettivo, sia necessaria la presenza dell'elemento psicologico della colpa. Una questione a lungo dibattuta riguarda la necessità o meno che sussista la colpa dell'organo statale autore della violazione.

Con ampia generalizzazione possono distinguersi, in riferimento al problema della colpa, tre tipi di responsabilità:

Dolo - si ha quando l'autore dell'illecito ha commesso quest'ultimo intenzionalmente

Colpa grave - avviene quando l'autore ha commesso il fatto con negligenza, trascurando di adottare le misure necessarie per prevenire il danno.

Responsabilità oggettiva

    • Relativa: si ha quando la responsabilità sorge per effetto del solo compimento dell'illecito, ma l'autore di quest' ultimo può invocare, per sottrarsi alla responsabilità una causa di giustificazione consistente in un evento esterno che gli ha reso impossibile il rispetto della norma.

o    Assoluta: sorge automaticamente dal comportamento contrario ad una norma giuridica e non ammette alcuna causa di giustificazione

Il Progetto non menziona la colpa tra gli elementi costitutivi dell'illecito.

Nella definizione di responsabilità internazionale dello Stato si afferma che essa sorge in capo allo Stato indipendentemente dall'esistenza a suo carico di una specifica colpa, intesa come violazione di un obbligo di diligenza, perizia o prudenza nell'evitare che si produca l'evento dannoso. La soluzione generalmente accolta dalla dottrina internazionalistica esclude che per aversi responsabilità internazionale dello Stato sia necessario l'elemento della colpa, al contrario il regime generale sarebbe quello della responsabilità oggettiva secondo la quale quando si stabilisce un legame tra il comportamento dell'organo (elemento soggettivo) e l'antigiuridicità di tale comportamento (elemento oggettivo) lo Stato è da ritenersi ipso facto responsabile, a prescindere da qualsiasi elemento colposo. E' comunque possibile per lo Stato accusato dimostrare l'esistenza di una circostanza che escluda tale responsabilità. La responsabilità oggettiva, quindi rappresenta la soluzione più valida per assicurare migliori relazioni internazionali e per garantire l'effettiva riparazione dell'illecito.

Tuttavia, se si esamina la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e della Corte comunitaria, ci si rende conto che un'indagine sul dolo o sulla colpa degli organi dello Stato non è mai stata condotta.
Il Progetto non dedica alla colpa alcun articolo e da tale circostanza può dedursi che il regime di responsabilità oggettiva relativa sia considerato come il regime generale applicabile.

Il danno nell'illecito internazionale.

Allo stesso modo si discute se un fatto possa qualificarsi internazionalmente illecito solo se esso provoca un danno, cioè qualche pregiudizio morale o materiale verso un altro soggetto. Qualsiasi violazione di un obbligo internazionale comporta necessariamente un danno giuridico. È doveroso escludere che il danno morale o materiale possa essere inteso come elemento costitutivo dell'illecito.


Le circostanze d'esclusione dell'illiceità.

Le circostanze, che il Progetto esclude il carattere illecito di un atto, sono:

o    Il consenso

o    La legittima difesa (autotutela)

o    La legittima contromisura

o    La forza maggiore

o    L'estremo pericolo (distress)

o    Lo stato di necessità


Il consenso dello Stato leso.

Se si è ottenuto il consenso del soggetto verso cui sussisteva l'obbligo, tale comportamento è causa d'esclusione dell'illiceità. Il consenso impedisce l'insorgere della responsabilità del soggetto che ha tenuto il comportamento nei confronti del soggetto che ha dato il consenso.

Il consenso è valido se è stato dato liberamente e non risultare viziato dalla coercizione o altro fattore.

Il fatto altrimenti illecito deve rimanere nei limiti del consenso.

Il consenso per poter essere considerato esclusione dell'illecito deve essere precedente o contemporaneo al fatto.


La legittima difesa.

Il comportamento illecito contrastante con un obbligo internazionale è escluso qualora attraverso tale comportamento lo stato:

o    Abbia evitato il compimento di un fatto illecito nei propri confronti da parte di un altro stato

o    Impedire che un illecito già in atto sia portato ad ulteriori conseguenze.

se costituiscono una misura di "legittima difesa" (o autotutela).

Tale comportamento è lecito se la legittima difesa è adottata nei limiti (tempo, proporzione, portata) indicati dal diritto internazionale e riconosciuta dalla Carta N.U..


Le contromisure.

Un comportamento illecito non fa sorgere una responsabilità internazionale se esso costituisce l'esercizio legittimo di una contromisura (o rappresaglia) adottata contro il soggetto nei cui confronti l'osservanza dell'obbligo era dovuta ad un precedente illecito di questo stato.

La contromisura è un'azione che si ritiene negativa.


La forza maggiore.

La forza maggiore è un'altra causa di esclusione di illiceità di un atto contrastante con il diritto internazionale. La forza maggiore è una situazione in cui lo stato in questione è costretto ad agire in modo contrastante con quanto richiesto da un obbligo cui è soggetto: lo stato-attore del fatto anche se si rende conto che il suo comportamento lede un diritto spettante ad un altro stato non è materialmente in grado di impedire l'evento.

Perché una situazione di forza maggiore sia rilevante per escludere l'illecito deve soddisfare 3 condizioni:

l'atto altrimenti illecito si produce quale conseguenza di una forza irresistibile o di un evento imprevedibile

tale forza o evento sono esterni alla sfera di controllo dello Stato

essi rendono materialmente impossibile l'adempimento dell'obbligo internazionale.

La forza maggiore deve comportare l'assoluta impossibilità per lo stato di adempiere l'obbligo internazionale.




L'estremo pericolo.

L'illiceità di un comportamento non conforme è esclusa se il suo autore, in una situazione di estremo pericolo (distress), non aveva altro modo ragionevolmente praticabile di salvare la propria vita e le vite di altre persone affidate alla sua cura.

A differenza del caso di forza maggiore, la persona che agisce in stato di pericolo, compie volontariamente un atto in contrasto con il diritto internazionale anche se la libertà di scelta è annullata è proprio dalla situazione d'estremo pericolo: l'autore del fatto decide di violare la norma perché si ha un male minore rispetto alla perdita di vite umane.


Lo stato di necessità.

Lo Stato di necessità: se l'adozione del comportamento in astratto illecito era l'unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato nei cui confronti era dovuto l'obbligo violato o la Comunità nel suo complesso. La Corte considera che lo stato di necessità è un motivo riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario per l'esclusione dell'illiceità di un atto non conforme ad un obbligo internazionale. Lo stato di necessità può essere invocato solo se ricorre una serie di condizioni:

L'adozione del comportamento in astratto illecito sia l'unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato nei confronti di un grave ed imminente pericolo: non può essere invocato quindi se lo Stato in questione aveva a disposizione altri mezzi di salvaguardia, anche se più dispendiosi o meno convenienti.

L'atto altrimenti illecito non pregiudichi (=rovinare) seriamente un interesse essenziale dello Stato nei cui confronti era dovuto l'obbligo violato o la Comunità internazionale nel suo complesso: l'interesse che lo Stato ha inteso di salvaguardare deve avere quindi un rilievo superiore rispetto agli interessi toccati dal comportamento dello stato

È esclusa l'invocazione dello Stato di necessità se lo Stato ha contribuito alla creazione della situazione di necessità.


Le conseguenze dell'illecito.

Il diritto internazionale indica le regole da seguire in caso di conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo internazionale.

La commissione di un atto illecito, nel quadro in cui le cause di esclusione dell'illiceità non rientra l'atto, produce una serie di conseguenze giuridiche in capo al responsabile (soggetto ad obblighi nei confronti di un altro Stato / gruppo di Stati / l'insieme della Comunità internazionale), a seconda della natura e del contenuto della norma violata e delle circostanze del caso. Le misure in conseguenza dell'illecito sono:

Prima di tutto, lo stato ha l'obbligo di cessare il comportamento illecito

Poi, in secondo luogo, lo stato ha l'obbligo di riparazione

Conseguenze di violazione di una norma imperativa diritto internazionale generale.

L'obbligo di cessare il comportamento illecito.

L'obbligo di cessare il comportamento illecito spetta alo stato che ha commesso una violazione dell'obbligazione internazionale, in pratica porre fine alle violazioni che si estendono nel tempo. Se le circostanze lo richiedono, lo Stato ha l'obbligo di offrire assicurazioni e garanzie di non ripetizione del comportamento illecito.

L'obbligo di riparazione.

Lo stato ha l'obbligo di riparare il pregiudizio (=danno) sia morale che materiale causato con l'atto internazionalmente illecito. La violazione comporta l'obbligo di riparare in forma adeguata. La riparazione può consistere:

Restituzione

o   Lo stato responsabile di un illecito internazionale è obbligato alla restituzione "in forma specifica "(o in natura), ossia al ristabilimento della situazione che esisteva prima dell'illecito (status quo ante - situazione antecedente all'illecito).

o   Le modalità e le forme di restituzione dipendono dal contenuto della norma violata e dalle caratteristiche dell'atto illecito.

o   La restituzione non è una regola assoluta perché vi possono essere situazioni in cui non è materialmente possibile oppure il beneficio è talmente piccolo da risultare inferiore a quello derivante da altre forme di riparazione. Il Progetto esclude quando essa sia materialmente impossibile o comporti un onere sproporzionato in capo al soggetto responsabile.

Risarcimento

o   Se non è possibili restituire in forma specifica, lo stato può riparare "in equivalente". Tale forma di riparazione consiste nel amento allo Stato leso di un ammontare monetario, che corrisponde al valore stimato della restituzione della forma specifica. Tale somma può essere considerata come "risarcimento del danno".

o   Uno Stato leso ha il diritto di ottenere dallo Stato che ha commesso l'atto illecito il risarcimento del danno da esso causato.

o   Il risarcimento deve coprire ogni danno diretto e immediato, e che sia determinabile dal punto di vista finanziario: oltre alla perdita patrimoniale che lo Stato leso ha subito (danno emergente), anche il profitto non conseguito a causa del fatto illecito (lucro cessante)

Soddisfazione: forma di riparazione che è obbligatoria quando le altre modalità (in forma specifica o per equivalente) non siano sufficienti a rimediare all'illecito commesso dallo Stato. Non è sufficiente se altre forme di riparazione sono disponibili. La soddisfazione si realizza come riparazione del danno morale subito dallo Stato vittima dell'illecito, o del danno giuridico. La soddisfazione può consistere in:

o   Riconoscimento della violazione e del carattere obbligatorio della norma violata;

o   In scuse formali o in qualche altra modalità appropriata.


La riparazione deve cancellare tutte le conseguenze dell'atto illecito e ristabilire la situazione che sarebbe verosimilmente esistita se detto atto non fosse stato commesso.

Se uno stato è tenuto all'obbligo di riparazione, non è soggetto a limitazioni derivanti dal dritto interno di detto stato.


Le conseguenze della violazione di una norma imperativa di diritto internazionale generale.

Ci sono precise conseguenze nel caso in cui uno Stato sia venuto a meno al rispetto di una norma imperativa di diritto internazionale (es. divieto d'aggressione) e la violazione sia seria. In questo caso c'è un interesse per l'intera Comunità internazionale al rispetto della norma violata (art. 40-41 Progetto). Infatti bisogna distinguere:

obbligazioni di uno Stato nei confronti dell'intera Comunità: queste toccano tutti gli stati e vista l'importanza dei diritti coinvolti tutti gli Stati possono essere ritenuti avere un interesse giuridico alla protezione; esse sono obbligazioni erga omnes.

obbligazioni di uno Stato nei confronti di altro Stato

Le caratteristiche di tali norme influiscono sulla responsabilità di quello Stato che ha violato: in questo caso, tutti gli stati sono obbligati di cooperare allo scopo di mettere fine alla violazione, e inoltre il divieto di riconoscere come legittima la situazione che si è venuta  a creare per effetto della violazione.


La legittimazione ad invocare la responsabilità dello Stato.

Ormai fissate le condizioni, alle quali sorge la responsabilità internazionale e il contenuto degli obblighi di riparazione che sono a carico dello Stato responsabile, si tratta di individuare lo Stato nei cui confronti tale obblighi sono dovuti che è legittimato a invocare il rispetto (in altre parole, lo Stato che ha subito l'illecito da parte di un altro Stato).

L'art. 42 del Progetto riconosce come parte richiedente il rispetto, lo Stato leso, cioè lo Stato nei confronti del quale era dovuto il comportamento prescritto dalla norma primaria violata. Ciò riguarda per i casi di trattato bilaterale o che prevede uno Stato in particolare.

Più complessa è la situazione nella quale lo Stato leso non sia uno, ma un gruppo di stati o l'intera Comunità internazionale. Ciò riguarda i casi di trattati multilaterali. In questi casi: uno Stato potrà essere considerato "leso" purché la violazione lo tocchi in modo particolare (es. caso di inquinamento che danneggia parte dello Stato), o perché la natura del danno sia tale da modificare radicalmente la posizione di tutti gli altri stati (es. trattati in materia di disarmo: in cui l'adempimento di ogni contraente è condizionato all'adempimento di tutti gli altri).

La messa in opera della responsabilità non è automatica: è condizionata da una effettiva "reazione" da parte dello Stato legittimato ad invocarla (lo Stato leso). Ma, una semplice protesta non è sufficiente. L'art. 43 del Progetto prevede che lo Stato leso debba dare comunicazione, in forma scritto o orale, allo Stato responsabile e deve essere specificata la condotta da seguire per far cessare l'atto illecito e in quale forma di riparazione deve aver luogo.


La responsabilità nei confronti del privato.

Non vi è responsabilità internazionale dello Stato verso gli individui. Gli inadempimenti relativi ad eventuali violazioni da parte degli Stati dei diritti umani riconosciuti agli individui, deve ritenersi che non esiste una responsabilità nei confronti del privato e che quindi i singoli non hanno il potere di invocare la responsabilità internazionale dello Stato responsabile dell'illecito.


La reazione all'illecito: le contromisure.

La commissione di un atto illecito dà diritto allo Stato danneggiato di adottare contromisure nei confronti dello stato responsabile per ottenere la cessazione dell'illecito e la riparazione. Essa comporta la possibilità che lo Stato leso violi a sua volta un diritto soggettivo dello Stato autore dell'illecito.

Come devono essere le contromisure:

  1. sono legittime se adottate in risposta ad un precedente atto illecito internazionale di un altro Stato e dirette nei confronti di quello Stato.
  2. non possono avere come oggetto l'obbligo di astenersi da:
    1. minaccia
    2. uso della forza stabilita dalla Carta ONU
    3. obblighi di protezione dei diritti umani fondamentali
    4. obblighi di carattere umanitario che evitano le rappresaglie
    5. ogni obbligo nascente da norme imperative di diritto internazionale
  3. sono legittime se proporzionate al danno sofferto dallo Stato leso tenuto conto della gravità dell'atto illecito e dei diritti coinvolti
  4. devono avere durata limitata perché devono terminare non appena lo Stato responsabile ha adempiuto all'obbligo di riparazione.

I regimi speciali di responsabilità internazionale.

I sistemi giuridici speciali d diritto internazionale sono quei sistemi nei qual le norme primarie sono collegate a speciali regole secondarie relative alla responsabilità che deriva dalla loro violazione. Sono sistemi chiamati: sottosistemi, sistemi oggettivi, autonomi, "self-contained" di diritto internazionale.


Il sistema comunitario come esempio di regime speciale di responsabilità internazionale.

Il sistema comunitario è un esempio di regime speciale di responsabilità internazionale. Il sistema comunitario costituisce nel suo ambito un sistema autonomo e chiuso: dalle violazioni del diritto comunitario derivano le conseguenze da questo stabilite e solo esse.


Il problema della responsabilità senza illecito.

Si discute da tempo se esita una responsabilità ricollegabile allo svolgimento di una attività che, per quanto non costituiscano violazione di norme internazionali e quindi non ritenute illecite, siano idonee a provocare un danno ad altro soggetto. Per la Commissione del diritto internazionale questo regime appare da escludere.





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