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INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONE :RESPONSABILITA'

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INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONE :RESPONSABILITA'

il debitore deve eseguire la sua prestazione in modo preciso e puntuale se ciò non avviene egli viene considerato inadempiente e responsabile degli effetti negativi del mancato adempimento nei confronti del creditore.

art.2704 del c.c. dice che il debitore inadempiente risponde dell'adempimento(totale o parziale) dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri.egli è tenuto al risarcimento se non prova che l'inadempienza è avvenuta per causa a lui non imputabile.

si distingue solitamente la responsabilità contrattuale( o per inadempimento) e la responsabilità extracontrattuale (o per colpa).

il debitore può liberarsi dalla responsabilità dell'inadempimento solo se dimostra che la prestazione è derivante da causa a lui non imputabile (art.1218) il debitore ha l'onere di prova del fatto che la prestazione è diventata oggettivamente impossibile e le cause erano imprevedibili(terremoti, alluvioni)o di forza maggiore tra i quali rientrano anche il fatto del terzo(terzo soggetto impedisce al debitore di adempiere) e l'ordine delle autorità( disposizioni del governo o parlamento).

non sempre il debitore può dimostrare l'oggettiva impossibilità:

-per le prestazioni di dare:

quando si tratta di cose di genere(denaro) il debitore non può mai provare l'impossibilità oggettiva.

quando si tratta di cose di specie l'oggettiva impossibilità si può dimostrare facilmente

-per le prestazioni di fare:

obbligazioni di mezzi



è considerata immpossibilità oggettiva la malattia e l'infortunio che impediscono al debitore di adempiere.

impossibilità della prestazioni in obbligazioni di mezzi, nel caso in cui si stato indetto uno sciopero(generale --> causa a lui non imputabile. Aziendale--> l'imprenditore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per venire incontro alle richieste dei lavoratori)

-per le prestazioni di non fare:

ogni attività positiva da parte del debitore è considerata inadempimento.


Il debitore volontariamente inadempiente è in dolo, egli è in colpa quando l'inadempimento deriva da causa a lui imputabile anche senza volontarietà.

si può parlare di mancata diligenza nel dare la prestazione con caratteristiche di Imprudenza(-->comportamento attivo senza la necessaria accortezza) Negligenza(atto passivo, non ci si comporta come la situazione richiede) e Imperizia(--> si agisce senza la necessaria abilità e perizia)

la legge riconosce 3 gradi di colpa:

1)colpa lievissima: non usare la diligenza delle person edotate di eccezzionale prudenza e attenzione.

2)colpa lieve:non usare la diligenza di una persona di medià capacità.

3)colpa grave:non usare la diligenza propria di ogni individuo.

La responsabilità può essere limitata attraverso la pattuizione dei soggetti(art.1229) è considerato nullo l'accordo che esclude o limita la responsabilità del debitore x dolo o colpa grave.





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