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INTERESSE AD AGIRE E LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DIRITTO PROCESSUALE CIVILE



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INTERESSE AD AGIRE E LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

L'art.100 c.p.c. stabilisce che per proporre una condanna o per contraddire alla stessa è necessario avere un interesse. L'interesse ad agire assume rilievo nelle azioni di accertamento, mentre non è rilevante nelle azioni di condanna (perché è compreso nel presupposto dell'inadempimento del convenuto) e nelle azioni costitutive (perché sono tipiche, cioè previste dalla legge). Per quanto riguarda il problema della legittimazione ad agire è necessario dire che esso coincide col problema dei destinatari del provvedimento giudiziale. Il problema dei destinatari del provvedimento giudiziale non va confuso con il merito della causa perché può aversi una pronuncia del giudice che neghi l'esistenza della legittimazione ad agire indipendentemente dall'esame del merito della causa; ma in realtà è difficile distinguere la legittimazione ad agire e la titolarità della situazione giuridica (infatti chi agisce in giudizio dice sempre di essere il titolare di quella situazione giuridica). La distinzione tra legittimazione ad agire e l'esistenza del diritto (ovvero titolarità della situazione giuridica) è meglio comprensibile nell'ipotesi in cui il legislatore prevede la possibilità che ad agire sia un soggetto diverso da colui che è titolare della situazione giuridica (è l'ipotesi del p.m. nel caso della c.d. legittimazione straordinaria in quanto l'art.81 c.p.c. stabilisce che nessuno può agire in giudizio per far valere un diritto che non è proprio). La legittimazione ad agire o contraddire indica il destinatario del provvedimento del giudice; questo è un problema che il giudice deve affrontare ancor prima del merito della causa, cioè dell'esistenza del diritto; quindi il giudice prima di decidere deve verificare che il soggetto che agisce abbia la legittimazione  ad agire o rientri in uno dei casi in cui la legge prevede la possibilità di agire anche ad un soggetto che non è titolare della situazione giuridica ed inoltre il giudice deve anche verificare dal lato passivo che vi sia la legittimazione a contraddire e che siano presenti tutti i soggetti titolari del diritto (che poi saranno i destinatari del provvedimento).










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