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Il Collocamento

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Il Collocamento 

Il diritto al lavoro è sancito dal primo comma dell'art.4 della Costituzione, ed è una situazione soggettiva della quale sono titolari i singoli cittadini, e quindi i lavoratori. Di fronte al fenomeno della disoccupazione l'intervento + antico è diffuso è stato rappresentato dall'istituto di collocamento, con il quale il legislatore mirava a regolamentare l'incontro sociale tra DD e OFF di lavoro.

Le forme speciali di collocamento tutelano i disabili (L.68 del 1999 riforma x disabili) e gli extracomunitari. La ratio dell'assunzione obbligatoria è venire incontro a persone con connotazioni psico-fisiche indipendenti dalla loro volontà, e caratterizzate da una + intensa situazione di debolezza contrattuale. Il Legislatore ha creato un privilegio x colmare questo loro disagio, ovvero l'obbligo di assunzione x le imprese, sia pubbliche sia private, che hanno un certo numero di dipendenti: dipendenze obbligatorie (15 disabili x le imprese con + di 60 dipendenti). Sono escluse dall'obbligo di assumere i lavoratori appartenenti alle categorie protette le agenzie di somministrazione del lavoro (partiti politici/sindacati). Inizialmente si dovevano assumere i primi disabili in graduatoria, iscritti negli appositi elenchi presso i centri x l'impiego, ma la L. 68 mutò questo metodo e propose un inserimento lavorativo mirato nel lavoro al posto giusto x il soggetto e le sue capacità lavorative attraverso un valutazione sanitaria. Ciò al fine di soddisfare le esigenze del lavoratore e farlo sentire utile nel suo lavoro. il legislatore interviene a tutela del lavoratore disabile, qualora sia oggetto di discriminazione durante lo svolgimento del rapporto(trattamento economico previsto da apposite norme). Il disabile può essere licenziato x giusta causa, e x giustificato motivo oggettivo (che non attenga alla sua condizione).



Per gli extracomunitari ci sono da osservare 2 tipi di esigenze:

esigenze di ordine pubblico, ovvero controllo dei flussi degli migratori dei paesi extra comunitari(quote-flussi);

esigenze di garanzie di assunzioni regolari: il lavoratore può regolarmente entrare in Italia, e se vi è richiesta da parte di un'impresa può avere anche il permesso di soggiorno(contratto di soggiorno). Bisogna far riferimento alla DD e all'Off di lavoro attraverso il collocamento.

La L.264/1949 obbliga a controllare i contratti di lavoro e a salvaguardare le regole di stipulazione al fine di garantire un equa ripartizione del lavoro tra gli aspiranti lavoratori. Le tre regole di questa Legge sono:

Monopolio pubblico del collocamento, ovvero l'attività di collocamento può essere svolta solo da Enti pubblici al fine dell'equa distribuzione delle occasioni di lavoro, poiché si presume che l'Ente pubblico non faccia favoritismi.

Collocamento accentrato nelle mani delle amministrazioni centrali;

Obbligo di chiamata numerica. Il datore di lavoro privato che aveva bisogno di un lavoratore non poteva chiamarlo direttamente ma doveva rivolgersi all'ufficio di collocamento, specificando il numero e la categoria di lavoratori di cui aveva bisogno. Nelle liste di collocamento vi era la chiamata numerica e poi le chiamate di tutti coloro che avevano maggiore anzianità. Il d.l. poteva anche rifiutarsi di accettarli ma doveva ricontattare il collocamento. Questa era attività molto noiosa che favorì il lavoro nero. Nel 1991 la chiamata numerica fu sostituita dalla chiamata nominativa. Questa volta pur chiamando il collocamento il d.l. poteva nominare precisi soggetti mantenendo sempre il passaggio finale attraverso il collocamento. Nel 1996 arriva la chiamata diretta, oggi non bisogna + rivolgersi al collocamento ma con l'assunzione diretta il d.l. può stipulare liberamente il contratto di lavoro, ma dopo deve comunicare questa stipula all'attuale centro x l'impiego. (ex collocamento) obbligo di comunicazione successiva.

Il monopolio pubblico del collocamento è stato eliminato. Oggi anche Enti privati possono svolgere attività di intermediazione tra DD e OFF.  Chiedendo un'autorizzazione al Ministero del Lavoro. I servizi x l'impiego sono stati decentrati . Le Provincie sostituiscono le amministrazioni centrali e cambiata la filosofia di fondo del collocamento oggi è un'attività di intermediazione tra lavoratori e d.l. non + funzione pubblica ma servizio pubblico (agenzie x il lavoro).

Soggetti pubblici e privati erogano servizi al cittadino al fine di favorire l'incontro tra DD e OFF di lavoro. Per lo spettacolo e x l'agricoltura si è mantenuto invariato il sistema di collocamento.





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