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Il Contratto di lavoro a termine - Quando è vietato il contratto a termine - Proroga



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Il Contratto di lavoro a termine



II rapporto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato, tuttavia il datore di lavoro al momento dell'assunzione può decidere di fissare una scadenza alla durata del contratto. 

Fino al 2001 il ricorso al contratto a termine era ammesso solo in alcune situazioni imprevedibili e straordinarie specificamente elencate dai contratti collettivi nazionali e dalla Legge 230/62. 


Quando si può assumere a termine 

Una recente riforma (D.Lgs. 368/01) ha profondamente modificato questa tipologia contrattuale. Al momento di recepire la direttiva comunitaria sul lavoro a termine (Dir. CE 70/99) si è di fatto liberalizzata la possibilità di applicare un termine ai rapporti di lavoro.



Oggi infatti la scadenza del contratto può essere fissata per ragioni tecniche, organizzative, produttive, sostitutive. 

Non è inoltre richiesta alcuna specifica ragione per assumere con un termine se il rapporto di lavoro, puramente occasionale, non è superiore a 12 giorni o se riguarda particolari categorie di lavoratori: 

dirigenti;  

lavoratori in mobilità - solo con contratto al massimo di un anno per il quale il datore di lavoro beneficia di agevolazioni contributive - lavoratori disabili (art. 11 L. 68/1999), soggetti che hanno ritardato il pensionamento ( art. 75 L 388/00);  

nel settore dei servizi e del turismo per un periodo non superiore a tre giorni; 

per l'assunzione di personale addetto all'assistenza o ai servizi operativi nel settore del trasporto aereo. 


Quando è vietato il contratto a termine 

per sostituire lavoratori in sciopero; 

se nei sei mesi precedenti l'azienda ha licenziato lavoratori addetti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di assunzione; 

se nell'azienda è in atto una sospensione dei rapporti di lavoro (cassa integrazione) o una riduzione dell'orario con diritto all'integrazione salariale, che coinvolge lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce il contratto a termine; 

se ('impresa non ha effettuato la valutazione dei rischi prescritta dalle norme di legge sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 4 D Lgs 626/94). 


La forma del contratto 

L'assunzione a termine deve risultare da un atto scritto. Qualora la data di scadenza del contratto non risulti chiaramente si ha come conseguenza la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato.  


Nel contratto vanno specificate le concrete ragioni che giustificano la sua scadenza. Non è sufficiente un'indicazione generica quale ad esempio 'ragioni organizzative '. 

Entro cinque giorni dall'assunzione il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore la copia del contratto sottoscritto. 



Limiti quantitativi 

II numero massimo dei contratti a termine stipulabili in luogo di lavoro è una materia affidata dalla legge ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in tal senso fa testo il contratto collettivo applicato in azienda. 

Esistono una serie di eccezioni all'applicazione dei limiti quantitativi:  

se il contratto dura non più di sette mesi;  

se il contratto è stipulato nella fase di avvio di nuove attività;  



per esigenze di sostituzione o di stagionalità;  

per ragioni collegate ai picchi produttivi:  

per specifici spettacoli: radiofonici o televisivi;  

per assunzioni a conclusione di un tirocinio formativo; 

per assumere un lavoratore di età superiore ai cinquancinque anni; 

per attività o servizi straordinari o occasionali definiti nel tempo. 


Durata del contratto a temine 

La durata non può essere superiore a tre anni. L'unica eccezione ammessa riguarda il lavoratore in mobilità 


Proroga 

Con il consenso del lavoratore è possibile prorogare il contratto se la durata iniziale è inferiore a tre anni. La proroga è consentita una sola volta a condizione che sia giustificata da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il precedente contratto. 


Successione di contratti a termine 

Il lavoratore con contratto a termine può essere riassunto se tra la fine del primo contratto e l'inizio del successivo sono trascorsi 10 giorni (o 20 giorni se il contratto è scaduto aveva una durata inferiore a sei mesi.) Se l'intervallo tra i due contratti è inferiore a 10 giorni, può essere richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato. 


Prosecuzione oltre la data di scadenza 

Se l'attività lavorativa prosegue oltre la data di scadenza del contratto per un periodo di 20 giorni (o 30 per contratti di durata pari o superiore a sei mesi) il datore di lavoro deve are al lavoratore una maggiorazione retributiva del 20% fino al decimo giorno e una maggiorazione del 40% per ciascuno dei seguenti giorni. Alla scadenza del ventesimo giorno il rapporto di lavoro si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.


Retribuzione e diritti 

Al lavoratore a termine spettano gli stessi diritti economici e normativi del lavoratore a tempo indeterminato: le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il  trattamento fine rapporto (TFR) e ogni altro trattamento contrattuale  in atto nell'impresa per i lavoratori inquadrati allo stesso livello - ovviamente in modo proporzionale al periodo di lavoro prestato. 


In caso di  malattia egli beneficia delle indennità degli istituti di previdenza per un periodo pari a quello dell'attività svolta nei dodici mesi precedenti. 



Per raggiungere la dimensione d'impresa dell'articolo 18 della legge 300/70 sono computabili solo coloro che hanno un contratto a termine superiore a nove mesi.  







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