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Il rimborso - Il procedimento -



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Il rimborso - Il procedimento -


Articolazione generale.

Esiste tutto un complesso di regole, intese a disciplinare il procedimento di rimborso: ossia il complesso di attività che verificano ed attuano il credito di rimborso. La disciplina  generale, applicabile nei casi in cui non vi siano norme specifiche è così riassumibile: - atto iniziale del procedimento di rimborso è una istanza dell'interessato;

l'istanza è proponibile in caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati atti impugnabili;



l'istanza è proponibile nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro 2 anni dal amento, ovvero se posteriore, da quando sia sorto il diritto alla restituzione;

all'istanza segue l'accoglimento (atto di rimborso), o il rigetto della stessa ( provvedimento di diniego), ovvero l'inerzia dell'ufficio;

in caso di provvedimento di diniego l'interessato può proporre ricorso alla commissione entro 60 gg.; se il ricorso è omesso non può essere riproposta l'istanza;

in caso di silenzio, l'interessato può ricorrere quando siano trascorsi almeno 90 gg. dalla presentazione dell'istanza e fino a quando il rimborso non è prescritto.



Imposte sui redditi.

In materia di rimborso di imposte sui redditi, la disciplina del procedimento varia in funzione della modalità con cui è stata riscossa la somma di cui si chiede il rimborso.

A)    Per le ritenute dirette, è previsto che il contribuente possa chiederne il rimborso con ricorso rivolto all Direzione regionale competente per il luogo in cui ha il domicilio fiscale, entro il termine decennale di prescrizione previsto dal codice civile.

B)    Per il rimborso dei versamenti diretti, il soggetto che li ha effettuati può presentare, alla Direzione regionale, istanza di rimborso entro 18 mesi dalla data del versamento. Il rimborso può essere chiesto anche dal soggetto che sia stato indebitamente assoggettato a ritenuta, o che sia stato assoggettato a ritenuta superiore a quella dovuta, entro 18 mesi, dalla data in cui è stata operata la ritenuta. Tale soggetto può tutelarsi in due modi: può esporre, in sede di dichiarazione, le ritenute subite, e può inoltre presentare domanda di rimborso, in base alla norma in esame. Secondo la giurisprudenza, tale soggetto non può rivolgersi contro il sostituto, che ha operato una ritenuta indebita, ma può agire solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

C)   Per le somme corrisposte in base ad iscrizione a ruolo, la legge non disciplina espressamente l'istanza di rimborso; la ragione sta nel fatto che, in tale ipotesi, la procedura muove, non tanto da un'istanza di rimborso rivolta all'autorità amministrativa, ma dal ricorso contro il ruolo; il rimborso, infatti, presuppone l'annullamento del ruolo; annullato il ruolo il rimborso deve essere disposto d'ufficio. Vanno ora indicate le norme concernenti l'esercizio dei crediti d'imposta; dei crediti, cioè da far valere mediante dichiarazione. Conclusivamente può dirsi che, in sede di dichiarazione, il contribuente deve indicare l'imposta netta ( ossia l'imposta lorda meno le detrazioni); l'imposta netta si compensa con i crediti d'imposta, con le ritenute e con i versamenti d'acconto. Quando l'ammontare dei crediti d'imposta, delle ritenute e degli acconti è superiore all'imposta netta, il dichiarante ha un diritto di opzione sull'eccedenza; può domandarne il rimborso oppure compensarla con l'imposta dovuta per il periodo successivo.


Imposte indirette.

Esaminiamo ora, le norme che disciplinano l'istanza di rimborso di imposte indirette. In tale settore, ha un certo carattere di generalità la regola per cui il rimborso deve essere richiesto, a pena decadenza, entro 3 anni dal amento. Tale termine vale per l'imposta di registro, per l'INVIM, per l'imposta sulle successioni e donazioni, per le imposte ipotecarie e catastali, per l'imposta sugli spettacoli, per le tasse sulle concessioni governative e per il bollo ato in modo virtuale. Per quel che concerne l'imposta sul valore aggiunto, occorre distinguere il rimborso di somme indebitamente versate dal credito d'imposta derivante dall'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa. La legge regola minutamente l'esercizio del credito d'imposta, stabilendo: a) che le detrazioni vanno computate nel mese di competenza e che quelle non computate tempestivamente non possono essere computate nei mesi successivi ma solo nella dichiarazione annuale; b) che il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza ne in sede di dichiarazione annuale.




Il rimborso d'ufficio.

E' importante distinguere i casi in cui il procedimento di rimborso inizia per impulso dell'interessato, dai casi di rimborso d'ufficio. In caso di rimborso d'ufficio non essendo previsto alcun termine, opera solo quello prescrizionale previsto dal codice civile.

A)    Un primo ordine di fattispecie, in cui il rimborso deve essere disposto d'ufficio, riguarda i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi ( per i quali il dichiarante non abbia optato per il riporto a nuovo, nella dichiarazione d'imposta dell'anno successivo).

B)    Un secondo ordine di casi riguarda i rimborsi da effettuare a seguito di decisioni delle commissioni; se l'imposta iscrivibile a ruolo in base ad una decisione è inferiore a quella iscritta, l'ufficio deve disporre lo sgravio.

C)    Infine, tutti i casi in cui la riscossione indebita dipende da errori materiali o duplicazioni imputabili allo stesso ufficio (es. Iscrizione a ruolo di una somma superiore a quella accertata), il rimborso deve essere disposto d'ufficio.


Il diniego.

Le norme che prevedono istanze di rimborso o che il fisco provveda al rimborso di sua iniziativa, non sono norme che fondano il credito di rimborso, ma norme che disciplinano l'attuazione: sono, cioè, norme di natura procedimentale, non norme sostanziali. Bisogna dunque distinguere il rapporto sostanziale di rimborso dal fenomeno procedimentale che serve ad attuarlo; le norme passate in rassegna non sono una duplicazione o una esplicitazione del principio generale dell'indebito, ma norme regolatrici delle attività preordinate a verificare ed attuare il diritto al rimborso. Dall'istanza di rimborso non nasce il diritto al rimborso, ed il debito di rimborso, ma una situazione giuridica procedimentale; l'istanza obbliga l'amministrazione ad attivarsi, per verificare la fondatezza della domanda, ed a pronunciarsi su di essa, accogliendola o rigettandola. Dall'istanza, cioè, sorge l'obbligo di procedere e l'obbligo di pronuncia. Il provvedimento di diniego dispone il rigetto dell'istanza, ed estingue il dovere di pronuncia.


Il silenzio.

Quando l'amministrazione rimane inerte e non provvede sull'istanza, l'interessato può presentare ricorso alla commissione, purché siano decorsi 90 gg. dalla precedente istanza, e fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto. E' invece da ritenere che il silenzio non abbia valore di provvedimento e che, in particolare, non equivalga ad un provvedimento di diniego. E' dunque un silenzio privo di effetti sul piano sostanziale ( esso non estingue il credito, come il diniego) ed ha valore solo processuale, come presupposto del ricorso. Quando viene presentato ricorso a seguito di silenzio, non viene proposta un'azione di impugnazione, ma un'azione di accertamento; insieme con l'accertamento del credito, l'interessato può altresì chiedere la condanna dell'amministrazione al rimborso.


L'atto di rimborso.

La competenza a disporre il rimborso spetta, in materia di imposte dirette, alla Direzione regionale. E' invece l'ufficio delle entrate che dispone il rimborso dei versamenti diretti e delle ritenute non computati nel ruolo, delle imposte riscosse in via provvisoria. Nel settore delle imposte indirette, i rimborsi sono disposti dagli stessi uffici, che sono competenti ad accertare e riscuotere le imposte.







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