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Il soggetto del rapporto giuridico: la persona fisica



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Il soggetto del rapporto giuridico: la persona fisica

La capacità giuridica

Tutti gli uomini sono 'persone', idonee in tutto, ed in modo eguale fra loro, ad essere titolari di diritti e di doveri, ed anzi necessariamente titolari, per il solo fatto di nascere. La capacità giuridica è l'idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri e nel nostro ordinamento, per le persone fisiche, è attribuita dal legislatore per il fatto solo della nascita. ½ è dunque l'attribuzione al concepito sia della capacità di succedere, sia della capacità di ricevere donazioni; giuridicamente, dunque, la capacità di diventare titolare di diritti si può acquistare soltanto a partire dalla nascita.

Inammissibilità di limitazioni della capacità giuridica individuale

L'articolo 3 della costituzione esclude tassativamente che possano giustificarsi discriminazioni, per ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Nondimeno, sono tuttora individuabili ure di limitazione della capacità giuridica, come nel caso dello straniero, che come ricordato è ammesso a godere dei diritti civili 'a condizione di reciprocità', cioè nei limiti in cui lo Stato di appartenenza dello straniero riconoscerebbe gli stessi diritti ad un cittadino italiano.



La capacità di agire

Per capacità di agire s'intende l'idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentano al soggetto di acquisire ed esercitare diritti o di assumere e adempiere obblighi. Se la persona fisica è incapace di agire, occorre che altri provvedano per lui alla cura dei suoi interessi (il padre e la madre, ovvero un tutore). Ricorre in tal caso il fenomeno della rappresentanza legale. Peraltro numerosi atti, definiti personalissimi, non possono essere compiuti tramite rappresentanti: così, ad esempio, il testamento ed il matrimonio.

La minore età

La legge fissa con criterio generale un'età, uguale per tutti, al cui il raggiungimento si reputa che ciascuno sia capace di assumere validamente ogni decisione che lo riguarda. Gli atti posti in essere da un minorenne sono, di regola, annullabili, a meno che il minore abbia, non soltanto dichiarato falsamente di essere maggiorenne, ma addirittura abbia con raggiri occultato la sua minore età. L'atto annullabile può essere impugnato dal rappresentante legale del minore o dallo stesso minorenne quando sia divenuto maggiorenne. Non può mai , viceversa, essere impugnato dalla controparte maggiorenne (si parla perciò di negozi claudicanti).

Interdizione giudiziale

Sebbene legalmente capace, una persona può ben essere di fatto in una situazione di incapacità di rendersi adeguatamente conto del valore degli atti che compie. Si parla in tal caso di incapacità naturale. Se un maggiorenne si trova in condizioni di abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, possono richiederne l'interdizione. L'interdizione determina una situazione di incapacità legale identica a quella in cui si trova il minore, cosicché gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto sono annullabili. L'incapacità derivante da interdizione cessa per effetto della sentenza di revoca dell'interdizione, pronunziata quando sia cessata la causa che vi ha dato luogo. Da ciò che precede si comprende la ragione per cui, per designare l'incapacità di cui si parla, si utilizza l'espressione 'interdizione giudiziale'.

Interdizione legale

Il codice penale prevede un altro caso di incapacità di agire, come pena accessoria di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni: per indicare questa ipotesi si parla di interdizione legale.

L'incapacità naturale

Sebbene le persone legalmente capaci siano normalmente in grado di provvedere a se stesse, tuttavia può talvolta accadere che la persona, in realtà, non sia in grado di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che compie. Si dice che, in tal caso, il soggetto è affetto da incapacità naturale o di fatto. Come si vede, l'incapacità naturale può consistere sia in una condizione permanente sia in una situazione puramente transitoria: ciò che conta, affinché l'incapacità naturale assuma rilevanza, è il momento in cui un atto giuridico sia stato posto in essere. Per gli atti unilaterali, per l'invalidità dell'atto occorre, oltre all'incapacità di intendere o di volere, 'un grave pregiudizio' a danno dell'incapace; per i contratti, per l'invalidità dell'atto occorre, oltre all'incapacità di intendere o di volere, la 'mala fede' dell'altro contraente.

Incapacità relativa - Emancipazione, inabilitazione

Le incapacità legali finora esaminate si dicono assolute: ma il minore può essere talvolta emancipato o l'infermità non essere così grave da farsi luogo all'interdizione. In questa ipotesi si ha la cosiddetta incapacità relativa o parziale: il soggetto non può compiere da solo gli atti che possono incidere più sensibilmente sul suo patrimonio, ma può compiere validamente atti di ordinaria amministrazione che sono quelli che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che il bene dà. L'emancipazione può oggi essere conseguita soltanto dal minore che venga ammesso dal tribunale a contrarre matrimonio prima del compimento del diciottesimo anno. In tal caso con il matrimonio il minore risulta emancipato di diritto, ossia senza bisogno di altri provvedimenti. L'inabilitazione può essere pronunciata dal giudice nei confronti dell'infermo di mente lo stato del quale non sia talmente grave da far luogo all'interdizione. La revoca dell'inabilitazione è disposta quando cessa la causa che vi ha dato luogo.



Assistenza

All'incapacità relativa o parziale si ovvia, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, facendo ricorso ad una ura diversa dalla rappresentanza: l'assistenza, che è affidata al curatore. Questi non si sostituisce all'emancipato o all'inabilitato, che esprimono anch'essi la loro volontà, ma integra la dichiarazione di volontà dell'uno o dell'altro.

La sede della persona

Il luogo in cui la persona vive e svolge la propria attività ha importanza per l'ordinamento giuridico. In relazione alle persone fisiche l'ordinamento giuridico prende in considerazione il domicilio (luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, anche morali e familiari), la residenza (luogo in cui la persona ha la dimora abituale) e la dimora (luogo in cui la persona attualmente si trova). Inoltre, per determinati atti od affari si può stabilire un luogo diverso (domicilio speciale) da quello in cui vi è la sede principale dei propri affari ed interessi (domicilio generale). Mentre è unico il domicilio generale, si possono avere più domicili speciali. La residenza è una situazione di fatto che può essere provata con qualunque mezzo e non soltanto con i certificati anagrafici. Il trasferimento di residenza si trova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello in cui la persona si trasferisce.

Cessazione della persona fisica

La personalità giuridica dell'individuo si estingue con la morte. La letteratura medico - legale tende a considerare decisiva la morte cerebrale, consistente nell'irreversibile cessazione di ogni attività del sistema nervoso centrale. Se due persone muoiono nello stesso sinistro può avere talora rilevanza stabilire con precisione quale delle due sia morta prima.

La ssa e l'assenza

La persona ssa è la persona rispetto alla quale concorrono l'allontanamento dal luogo del suo ultimo domicilio o la sua ultima residenza, oppure la mancanza di notizie. Accertati  questi requisiti, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza può nominare un curatore, il quale rappresenterà lo sso negli atti che siano necessari per la conservazione del suo patrimonio. L'assenza è la situazione che si verifica quando la ssa della persona si protrae per più tempo. Essa è dichiarata con sentenza, trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia della persona. Il tribunale ordina l'apertura dei testamenti, se vi sono, ed i presunti eredi, legittimi o testamentari, sono immessi nel possesso temporaneo dei beni. La dichiarazione di assenza, non essendo equiparata alla morte, non scioglie il matrimonio dell'assente.

La dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta, che viene pronunciata con sentenza del tribunale quando la ssa si protrae per un periodo di tempo maggiore o si riconnette ad avvenimenti che fanno apparire probabile la morte, produce effetti analoghi a quelli prodotti dalla morte: gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni; il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio. Essa, tuttavia, da luogo soltanto ad una presunzione di morte, quindi se la persona ritorna o se ne prova l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano ed ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, il nuovo matrimonio contratto dal suo coniuge è invalido. Per la dichiarazione di morte presunta occorre che siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente.







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