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Influenza del tempo sulle vicende giuridiche (in particolare: la prescrizione e la decadenza), La prescrizione estintiva



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Influenza del tempo sulle vicende giuridiche (in particolare: la prescrizione e la decadenza), La prescrizione estintiva

Definizione e fondamento

La prescrizione estintiva produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita o che non lo usa per il tempo determinato dalla legge. Il fondamento dell'istituto consiste nel fatto che se un diritto soggettivo non viene esercitato, si forma nella generalità delle persone la convinzione che esso non esista o sia stato abbandonato.

Operatività della prescrizione

Le parti non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione né prolungare né abbreviare i termini stabiliti dalla legge. Diversa è invece la situazione rispetto alla rinunzia successiva al decorso del termine di prescrizione. La disposizione dell'articolo 2937, consente la rinuncia successiva alla prescrizione, la rinuncia, cioè, attuata dopo che la prescrizione si è compiuta. Come ogni manifestazione di volontà questa rinunzia può essere tanto espressa che tacita. Sempre in virtù del principio che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto sia opposta, il debitore che a spontaneamente il debito medesimo non può farsi restituire quanto ha ato.



Oggetto della prescrizione

La regola è che tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva; ne sono esclusi i diritti indisponibili (diritti imprescrittibili). La ragione dell'esclusione è che questi diritti sono attribuiti al titolare nell'interesse generale e costituiscono, spesso, oltre che un potere, anche un dovere. Anche il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva, perché anche il non uso è un'espressione della libertà riconosciuta al proprietario. Non sono prescrittibili nemmeno le singole facoltà (o diritti facoltativi) che formano il contenuto di un diritto soggettivo: essere si estinguono se e in quanto si estingua il diritto soggettivo o il potere, di cui costituiscono le manifestazioni.

Inizio della prescrizione

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe dovuto essere esercitato. Il termine generico per la prescrizione è di dieci anni; vi sono tuttavia casi, come per il risarcimento di un danno, in cui il termine è ridotto a cinque anni.

Sospensione e interruzione della prescrizione

La prescrizione presuppone l'inerzia ingiustificata del titolare del diritto: essa, quindi, non opera, allorché sopraggiunga una causa che giustifichi l'inerzia stessa, oppure nel caso in cui l'inerzia stessa venga meno. Entrano quindi in gioco i due istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione. La sospensione è determinata o da particolari rapporti fra le parti, o dalla condizione del titolare. L'interruzione ha luogo o perché il titolare compie un atto con il quale esercita il diritto o perché il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo delle rapporto. Nella sospensione l'inerzia del titolare del diritto continua a durare, ma è giustificata; nell'interruzione è l'inerzia stessa che viene a mancare. La sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificativa dell'inerzia, ma non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in precedenza. L'interruzione, facendo venir meno l'inerzia, toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.



Durata della prescrizione

Rispetto alla durata, si distinguono la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi. La prima è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e dura dieci anni. Termini più brevi giustificati dalle peculiarità dei relativi casi sono, invece, previsti per altri tipi di rapporto e danno luogo alle cosiddette prescrizioni brevi. Deve, peraltro, avvertirsi che, se il titolare del diritto abbia proposto azione nel termine di prescrizione breve previsto dalla legge e sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, l'azione diretta all'esecuzione del giudicato è soggetta al termine di dieci anni previsto per la prescrizione ordinaria.

Le prescrizioni presuntive

Le prescrizioni presuntive si basano sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito può avvenire senza che il debitore abbia cura di richiedere e conservare una quietanza, che gli garantisca la possibilità di provare, anche a distanza di tempo, di avere già provveduto ad estinguere il debito. A sua tutela, perciò, la legge, trascorso un breve periodo, presume che il debito si sia già estinto. Come vedremo, le presunzioni sono di due specie: presunzioni iuris tantum, che ammettono la prova contraria e presunzioni iuris et iure che non la ammettono. Non è tuttavia ammesso, contro la presunzione di estinzione, qualsiasi mezzo di prova; il creditore, ove la prescrizione presuntiva gli sia stata opposta in giudizio, può cercare di vincerla soltanto ottenendo dal debitore la confessione; altrimenti occorre deferire all'altra parte il giuramento decisorio, ossia l'invito ad assumere tutte le responsabilità inerenti ad una dichiarazione solenne davanti al giudice con la quale il debitore confermi che l'obbligazione sia davvero estinta. Il creditore, qualora abbia elementi da cui risulti la falsità del giuramento, può denunciarlo per il reato di falso giuramento. La presunzione ha luogo anche se, per esempio, il debitore, pur riconoscendo di non aver ato, afferma che il debito gli è stato rimesso.







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