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LA COMMISSIONE

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LA COMMISSIONE


E' un organo di individui, nel senso che i suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.  ART.213


E' l'istituzione che ha sostituito nel Luglio 1967 l'Alta Autorità della CECA ed EURATOM.


NOMINA E COMPOSIZIONE :


Il numero di membri della Commissione è 20 ( con l'allargamento cambierà fino ad un massimo di 27 ).


Il mandato dei commissari è rinnovabile ed è di 5 anni ( allineato alla durata di una legislatura del Parlamento ).




È un organo a tempo pieno che si riunisce almeno una volta alla settimana

Questo giustifica l'incompatibilità prevista per i membri della Commissione con qls altra carica.


È nominata ai sensi dell'ART. 241:


La responsabilità di nomina del Presidente e dei Membri della Commissione spetta al Consiglio ( nella composizione di Capi di Stato e di Governo ) il quale designa a maggioranza qualificata innanzi tutto la persona che intende nominare Presidente e che dovrà subito essere approvata dal Parlamento Europeo, poi tutte le altre persone.

La Commissione poi nel suo insieme sarà sottoposta al voto del Parlamento Europeo.

Ad approvazione ricevuta il Consiglio nomina formalmente il Presidente ed i Commissari.


COMPITI DEL PRESIDENTE (ART. 217) :

fissare gli orientamenti politici della Commissione ; l'organizzazione interna ed il 

coordinamento dell'attività della Commissione ;

la rappresentanza esterna della Commissione ;

struttura e ripartisce le competenze ai singoli commissari;

nomina i vicepresidenti e può se necessario far rassegnare le dimissioni ad un membro.


Ciascun commissario ha la responsabilità di un settore di attività.


E' definita comunemente L'ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.

Questo perché il suo compito principale è quello di far applicare i Trattati e gli atti comunitari, oltre alla gestione delle varie politiche comuni


ART. 218 -> la Commissione fissa il proprio regolamento interno in piena autonomia e provvede alla sua pubblicazione


ART. 218 -> le delibere sono prese a >  assoluta dei membri che la compongono ma la prassi non da conto dei voti e questo manifesta la responsabilità collettiva che essa sempre si assume.


COMPITI E POTERI DELLA COMMISSIONE :

Partecipa in modo sostanziale al processo di formazione delle norme e ne controlla

l'esecuzione;

rappresenta la Comunità nei rapporti esterni ;

ha un potere autonomo di decisione in settori specificatamente definiti dal Trattato ;

qualora il Consiglio lo preveda nei suoi atti, ha un potere delegato ;

ha un quasi esclusivo potere di iniziativa rispetto all'adozione da parte del Consiglio di

regolamenti, direttive e decisioni ( è quasi sempre su proposta della Commissione che i 

diversi atti normativi vengono adottati ) .

La proposta della commissione è il frutto di valutazioni tecniche, economiche ed in parte

anche politiche ecco perché il progetto di proposta viene prima esaminato dal servizio

giuridico, da una commissione di esperti anche esterni alla struttura, e dagli organismi di

categoria e poi sottoposto all' approvazione collegiale.

Il potere di iniziativa è oggi condiviso in parte con altre istituzioni : la Banca centrale

Europea ed il Parlamento ;

le spetta l'esecuzione del Trattato e degli atti derivati ( e cioè controllo sull'osservanza

del diritto comunitario e dell'esecuzione in senso proprio ) ;

verifica l'osservanza degli obblighi comunitari da parte degli Stati Membri ;

ha il potere generale nei limiti ed alle condizioni fissate dal Consiglio, di raccogliere tutte

le informazioni e di procedere a tutte le verifiche necessarie per l'esecuzione dei compiti

affidatile ( > in materia di concorrenza e dumping ) ;

ha un autonomo potere di decisione in alcune ipotesi tassativamente fissate dal Trattato:

ART. 81.3 esenzioni individuali in materia di concorrenza

ART. 86:3 imprese pubbliche

ART. 88.2 aiuti di Stato

ART.104 politica commerciale


Per quanto riguarda il potere di dare esecuzione agli atti del consiglio, l'esercizio di tale potere può essere limitato dal Consiglio stesso mediante l'utilizzo della procedura dei COMITATI CONSULTIVI .

Essi sono formati da esperti degli Stati Membri e da rappresentanti della Commissione.

La Commissione nei casi stabiliti deve consultare il Comitato prima di adottare delle misure;

Se il parere non è favorevole la commissione può adottare misure urgenti ma le deve trasmettere al Consiglio che può revocarle o modificarle entro 3 mesi.


MOZIONE DI CENSURA  ART. 201 :

Atto che costringe i commissari a dimettersi

Provvedimento che può essere preso solo dal Parlamento e non prima di 3 gg dal deposito della mozione che si considera approvata se votata a > di 2/3 dei voti espressi


L'ART.215 -> è un elenco tassativo dei casi in cui un membro della commissione cessa definitivamente le sue funzioni

Es. fine mandato, dimissioni volontarie, dimissioni d'ufficio, colpa grave








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