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LA TUTELA GIURISDIZIONALE - DIRITTO COMUNITARIO

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LA TUTELA GIURISDIZIONALE - DIRITTO COMUNITARIO


il sistema di tutela giurisdizionale si articola in 2 piani procedurali distinti ma collegati :

il controllo diretto della Corte di Giustizia e/o del Tribunale (la decisione della causa spetta al giudice comunitario)

il controllo indiretto della Corte di Giustizia (la decisione della causa spetta al giudice nazionale)


IL CONTROLLO DIRETTO SULLA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI COMUNITARI


È attribuito alla competenza esclusiva del giudice comunitario e si realizza attraverso più procedure e con effetti diversi :


Azione di annullamento regolata dall'ART. 230



consiste nell'impugnazione mediante ricorso di un atto adottato dalle istituzioni comunitarie che si pretende viziato o pregiudizievole.

Gli atti impugnabili in questo caso:

sono quelli adottati congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento, gli atti posti in essere dal Consiglio o dalla Commissione o dalla Banca Centrale che non siano pareri o raccomandazioni, nonché gli atti del Parlamento Europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di Terzi.

Quindi sono impugnabili unicamente gli atti vincolanti

Quindi in via di principio solo le direttive, i regolamenti e le decisioni;

ma nel corso degli anni la categoria si è allargata, infatti la Corte ha aggiunto tutti gli atti posti in essere da istituzioni comunitarie che producano, o mirino a farlo, effetti vincolanti per i destinatari; quindi indipendentemente dal "nomen iuris" dell'atto.

Sono cmq gli atti definitivi ( non i preparatori come le comunicazioni al denunciante che non ci sono elementi per un'apertura di procedura di violazione di qlc norma o le comunicazioni ad un'impresa dell'apertura una procedura d'inchiesta)

Chi è legittimato ad impugnare:

ART.230 ->gli Stati Membri, il Consiglio, la Commissione, il Parlamento, le persone fisiche e giuridiche( queste ultime solo contro decisioni prese nei loro confronti direttamente e individualmente ed in primo grado non dinanzi alla Corte ma al Tribunale)

la Corte dei Conti e la BCE solo per la salvaguardia delle proprie prerogative

Termine per l'impugnazione:

2 mesi dalla pubblicazione dell'atto; non c'è decadenza quando si parla di invalidità ed inesistenza dell'atto

I vizi che possono essere fatti valere:

incompetenza quando l'istituzione che aveva emanato l'atto non aveva il potere per farlo

violazione delle forme sostanziali cioè mancanza di un requisito di forma essenziale per la formulazione dell'atto come il difetto di motivazione o la mancata consultazione di un'altra istituzione ( Consiglio-Parlamento)

violazione di legge , il più frequente,violazione di norme del trattato o di diritto derivato o di principi generali o di norme consuetudinarie

sviamento di potere quando l'amministrazione esercita un potere con lo scopo di raggiungere fini diversi da quelli per cui il potere le è stato conferito

sviamento di procedura vedi sopra


il ricorso al giudice non a effetto sospensivo per l'atto mal'ART. 242 prevede la possibilità di chiedere alla Corte la "sospensione in via cautelare"; la Corte può poi adottare misure diverse dalla sospensione ma che ritiene necessarie.

La misura viene decisa dal Presidente della Corte

Esito del giudizio :

in caso di accoglimento del ricorso si ha l'annullamento dell'atto impugnato con efficacia dal giorno della pronuncia, in caso contrario l'atto esce indenne dalla procedura

Azione in carenza o ricorso in carenza ART. 232

Constatazione da parte della Corte di Giustizia della omissione di atti dovuti da parte di istituzioni che a ciò erano tenute = illegittima inattività

Soggetti legittimati a ricorrere:

Stati membri, istituzioni diverse da quelle imputate ( ricorrenti privilegiati) persone fisiche o giuridiche (ricorrenti secondari).

Procedura:

l'istituzione a cui è rimproverata l'inerzia deve essere formalmente invitata a prendere posizione ( cioè adottare le misure richieste) ; dalla messa in mora ha 2 mesi per farlo in caso contrario il ricorso può avvenire nei 2 mesi successivi.

Se la Corte ordinerà l'osservanza dell'atto l'istituzione sarà obbligata a porlo in essere.

Eccezione di invalidità ART. 241

In particolare si rivolge al regolamento, ed è un'eccezione che si può sollevare durante un procedimento già aperto per altri motivi davanti alla Corte per richiedere l'inapplicabilità del regolamento per gli stessi motivi dell'ART. 230

Azione di responsabilità extracontrattuale ART. 235

Dispone che la Corte è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di danni (art. 288) causati dalle istituzioni o dagli agenti della Comunità nell'esercizio delle loro funzioni.

La Comunità è tenuta a risarcire il danno ( anche per quelli provocati dalla BCE pur non essendo istituzione comunitaria)

Questa è una competenza esclusiva

La responsabilità della Comunità avviene anche con l'emanazione di atti illegittimi.

Si deve cmq verificare un danno certo e reale ed un rapporto di causalità diretto

È risarcibile sia il danno morale che il materiale

Contenzioso in materia di personale ART. 236

Tra la Comunità ed i suoi agenti, in primo grado passa attraverso il Tribunale.

Obbligatoria ed esclusiva è la competenza

Deve essere fatto entro 3 mesi dalla decisione che porta al reclamo.

Il tutto è regolato dallo statuto del personale art. 90-91

IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE E LA REVOCAZIONE

l'impugnazione della sentenza di primo grado deve essere proposta entro 2 mesi dalle parti principali ed intervenute e deve essere diretta a rimediare ad errori in diritto della prima sentenza.

Deve indicare i punti della sentenza impugnata di cui si chiede l'annullamento perché viziati.

I vizi censurabili possono essere:

incompetenza del Tribunale

vizi di procedura

violazione del diritto comunitario


e quindi vizi che sono suscettibili di pregiudicare l'uniforme applicazione del diritto comunitario.

In base all'ART. 119 del regolamento di procedura la Corte può dichiarare il ricorso irricevibile ed infondato;

se invece l'impugnazione si accoglie questo comporta l'annullamento della pronuncia del Tribunale, inoltre la Corte se lo stato degli atti lo consente può decidere essa stessa la controversia.

Nel caso la Corte non possa decidere, la causa viene nuovamente rinviata al Tribunale, in tal caso però il giudice di primo grado è vincolato alla decisione della Corte sui punti di diritto.


L'ART.44 prevede l'istituto della revocazione della sentenza applicabile alle pronunce sia del Tribunale che della Corte.

Non si tratta di un'impugnazione bensì di un mezzo straordinario di ricorso.

Condizione necessaria è la scoperta dopo la sentenza di elementi di fatto nuovi anteriori alla sentenza e tali che avrebbero potuto far dare diversa soluzione.

Si dice che si fa opposizione, il tutto deve avvenire entro un mese dalla sentenza.





LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO NEGLI STATI MEMBRI : LA PROCEDURA D'INFRAZIONE


Essa si ricollega al ruolo attribuito alla Commissione, dall'ART 211 del Trattato, di custode della corretta applicazione da parte degli Stati membri del Trattato e degli atti comunitari.


È attivata dalla Commissione, ed è diretta a porre termine alla violazione del diritto comunitario e pertanto a far sì, che il comportamento di uno Stato membro si modifichi e sia coerente con il dettato delle norme.


La procedura d'infrazione è prevista dall'ART. 226 del trattato ed ha in primo luogo una fase pre-contenziosa sotto responsabilità ed impulso della Commissione tramite un'indagine, un controllo.

Se all'esito della verifica la Commissione ritiene che un'infrazione sia stata commessa, la stessa invia allo Stato membro una lettera di messa in mora che consiste in un'indicazione delle ipotesi di inosservanza del diritto comunitario che gli vengono imputate.

Lo Stato ha l'onere e la possibilità di rispondere, ma se la risposta non risulta adeguata alla Commissione, essa invierà allo Stato membro un parere motivato nel quale sono specificate le infrazioni che ancora si ritengono commesse e nel quale sono anche specificati i termini entro cui lo Stato è tenuto a mettere fine all'inadempimento.

La funzione di questa fase è stimolare per quanto possibile una soluzione non giudiziaria.

Con il parere motivato, la Commissione delimita definitivamente l'inadempimento imputato allo Stato membro.

Nel ricorso, i motivi di doglianza devono corrispondere perfettamente a quelli indicati nella fase pre-contenziosa nel parere motivato.

L'inadempimento deve essere rigorosamente provato e non deve essere fondato su presunzioni.

Non è previsto un termine per la presentazione del ricorso da parte della Commissione; essa, è da sottolineare, non ha l'obbligo di proseguire con la procedura d'infrazione, ma ne ha la facoltà; quindi ha ampio potere discrezionale.

La Corte se le si porta il caso davanti deve giudicare.

Sul proseguimento del procedimento non hanno influenza né l'adempimento tardivo, né il riconoscimento del proprio inadempimento da parte dello Stato.

La procedura è condotta contro tutto lo Stato.

La procedura può essere attivata anche da un altro Stato ART. 227 che investe la Commissione della sua doglianza, poi il procedimento è identico.


Particolarità :

procedura accelerata per alcune ipotesi ( si va dritti davanti alla Corte) :

ART. 88 materia di aiuti ; uno Stato eroga aiuti prima della pronuncia della Commissione

ART. 95 Stato abusa di potere concessogli applicando misure nazionali più rigorose




EFFETTI DELLA SENTENZA DI INADEMPIMENTO E SANZIONE PECUNIARIA


ART. 288 -> effetti della procedura di infrazione

Se lo Stato viene riconosciuto inadempiente, esso deve seguire le prescrizioni della sentenza e anche se essa non fissa alcun termine per l'esecuzione, è evidente che essa deve avvenire in tempi brevi, se non essere immediata.

Il Trattato di Maastricht ha aggiunto anche una sanzione pecuniaria per determinati casi come per es. la mancata abrogazione o adozione di norme.

La pena pecuniaria non è ben accetta anche perché molte volte l'infrazione non è voluta.


COOPERAZIONE TRA GIUDICE NAZIONALE E COMUNITARIO : FUNZIONE ED OGGETTO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE.


RINVIO PREGIUDIZIALE ART. 234

Dà al giudice nazionale, la facoltà di chiedere alla Corte una pronuncia sull'interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria quando essa sia necessaria per risolvere la controversia che si sta trattando.


Come succede?

Una volta accertata la rilevanza di una norma per la risoluzione di un caso, il giudice nazionale deve chiedersi prima di decidere :

quale sia la corretta interpretazione della norma ( rinvio pregiudiziale di interpretazione)

se la norma sia valida ed efficace ( rinvio pregiudiziale di validità).


La funzione essenziale del rinvio pregiudiziale è di realizzare un' interpretazione e quindi un' applicazione del diritto comunitario, uniforme in tutti i Paesi membri in modo che esso abbia ovunque uguale efficacia.


La seconda funzione è quella di verificare così, anche se indirettamente, la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto comunitario.


La terza funzione è quella di completare il sistema di controllo sulla legittimità degli atti comunitari (competenza esclusiva della Corte).


L'oggetto del rinvio pregiudiziale, è quanto mai ampio;

per il rinvio d'interpretazione si tratta di tutto il sistema giuridico comunitario ( dai trattati istitutivi agli accordi con Stati Terzi

per il rinvio di validità si tratta degli atti posti in essere dalle istituzioni comunitarie ( sono quindi esclusi per es. le sentenze della Corte), e quindi gli atti vincolanti.


Ulteriori competenze al giudice comunitario sono arrivate con il Trattato di Amsterdam e riguardano :

circolazione di persone

cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.



CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE


Il rinvio pregiudiziale può essere deciso da qlc giudice nazionale purchè si tratti della giurisdizione di un Membro



FACOLTA' ED OBBLIGO DI RINVIO


il giudice nazionale che non sia di ultima istanza ( Cassazione in Italia ) ha la facoltà di sottoporre alla Corte un quesito pregiudiziale ogni volta che la risposta è indispensabile per la risoluzione di una controversia.

Il giudice che ha rivolto il quesito deve essere lo stesso che riceverà la risposta.

Se il giudice è di ultima istanza esso ha l'obbligo di sottoporre il quesito alla Corte.

Ci sono delle rare eccezioni :

quando la questione sia materialmente identica ad una già sollevata e decisa

quando la risposta al quesito non alimenta dubbio interpretativo se vista da altri giudici

la decisione di rinvio è solo del giudice.


GIUDIZIO CAUTELARE NAZIONALE E RINVIO PREGIUDIZIALE


Diritto vantato sulla base di una norma comunitaria e negato da una legge nazionale:

Caso Factortame;

la società inglese, deducendo l'incompatibilità comunitaria di una norma nazionale e dunque la necessità di non applicarla, chiedeva che, in attesa della pronuncia definitiva, la sua applicazione fosse sospesa -> chiedeva tutela cautelare del diritto che pretendeva essergli conferito da una norma comunitaria.

La Corte ha dato risposta positiva.


Potere del giudice nazionale di sospendere in via cautelare l'applicazione di una normativa nazionale a ragione di una pretesa illegittimità dell'atto comunitario di cui l'atto impugnato è applicazione interna -> può il giudice nazionale sospendere l'applicazione di un atto comunitario?

Si ma solo in via eccezionale e se si rinvia alla Corte per una pronuncia sulla validità



EFFETTI DELLA SENTENZA PREGIUDIZIALE


La sentenza interpretativa vincola il giudice a quo che dunque è tenuto a fare applicazione della norma comunitaria così come viene interpretata dalla Corte.

Tale interpretazione può e deve all'occorrenza essere considerata anche fuori del contesto che l' ha provocata e quindi per altri casi.

Ciò non esclude un ulteriore rinvio a giudizio sulla base di nuovi elementi o per avere chiarimenti.


La sentenza di validità ha effetto strettamente limitato al caso.


Gli effetti nel tempo:

normalmente l'efficacia è ex tunc ( dal momento dell'entrata in vigore )

l'efficacia ex nunc però può essere applicata alle sentenze di annullamento ( ART. 231 ), quindi tutti coloro che fatto precedentemente un reclamo equivalente potevano avvalersene.

Sono limitate nel tempo le interpretative



I PARERI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA


ART. 300 essa è competente a rendere pareri in ordine alla compatibilità di accordi previsti tra Comunità e Paesi terzi o Organizzazioni internazionali.


I pareri possono essere chiesti :

dal Consiglio

dalla Commissione

da uno Stato membro

quindi non dal Parlamento.


Sono pareri preventivi.

Più che competenza consultiva servono come controllo della legittimità degli atti comunitari da applicare; scopo quindi è evitare dubbi di compatibilità con il Trattato o di competenza a stipulare che potrebbero dare luogo ad un contenzioso successivo.


SANZIONI PER VIOLAZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO E OBBLIGO DI RISARCIMENTO PER LO STATO INADEMPIENTE NEI CONFRONTI DEL SINGOLO.


Le misure sanzionatorie si devono alla prassi e non a norme scritte.


Possono essere di carattere pecuniario




FRANCOVICH NELL'ORDINAMENTO ITALIANO


Questa sentenza riguarda una violazione del legislatore italiano, che poi ha provveduto a realizzare il risultato voluto dalla direttiva e dalla sentenza

Per la soddisfazione patrimoniale dei lavoratori relativa ai crediti anteriori e successivi alla normativa, il lavoratore può far valere in giudizio il suo diritto contro l'INPS, il quale è soggetto obbligato se le procedure relative all'insolvenza dell'imprenditore sono cominciate dopo l'entrata in vigore della disciplina, ma nel caso in cui siano cominciate prima il soggetto obbligato è l'INPS o lo Stato?

Boh 349-353


CENNI SULLA PROCEDURA


Il procedimento davanti alla Corte ed al Tribunale è regolato oltre che dal Trattato anche dai rispettivi regolamenti di procedura.

Il procedimento prevede una fase scritta, e una orale, prima della decisione della causa.


Nelle azioni dirette la procedura è attivata da un ricorso che deve avvenire in un dato tempo ( es. azione di annullamento = 2 mesi dalla pubblicazione) più un lasco oggi di 10 gg che una volta era a seconda della distanza del Paese da Lussemburgo;

il ricorso è redatto nella lingua del ricorrente e inviato a mezzo raccomandata alla cancelleria della Corte che provvede alla pubblicazione in gazzetta ed alla notifica alla controparte, la quale entro un mese può presentare contro-ricorso.


La procedura pregiudiziale inizia invece presso il giudice nazionale con la sospensione del procedimento e la rimessione di una ordinanza, contente un quadro essenziale,chiaro ed esauriente della causa e dei motivi, alla Corte.

La cancelleria provvede alla traduzione dell'ordinanza nelle lingue ufficiali e la trasmette alle parti, agli Stati membri ed alla Commissione.

Tutti questi soggetti possono partecipare all'udienza o entro 2 mesi esprimere osservazioni scritte se lo ritengono opportuno.

La lingua della procedura è quella del giudice del rinvio.

Vi è un giudice relatore che nella fase orale presenta una relazione sul caso; sempre in questa fase si ascoltano testimoni e periti, e le conclusioni dell'avvocato generale.

Al termine il giudice relatore deposita una relazione d'udienza che riassume la causa.

La sentenza viene poi letta pubblicamente e poi pubblicata in Gazzetta


C'è la possibilità di una procedura accelerata se richiesta urgentemente dalle parti



L'Italia nell'Ue



Negli ultimi cinquant'anni l'Italia è stata tra i grandi protagonisti del lungo e non sempre facile cammino percorso insieme agli altri Paesi fondatori della Comunità per costruire un'Europa senza frontiere e barriere doganali. In molti casi, il nostro Paese ha ospitato eventi chiave per la storia comunitaria: questo è avvenuto, ad esempio, a Roma nel 1957, quando furono firmati i Trattati Cee ed Euratom, ma ancor prima a Ventotene, quando nell'autunno del 1941, confinati dal fascismo, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi fissarono i principi in un Manifesto per il federalismo europeo.

Ecco una sintesi delle principali tappe italiane della storia comunitaria degli ultimi cinquant'anni.

MESSINA (1-3 GIUGNO 1955). A poco meno di un anno dalla ssa di Alcide De Gasperi - che con Jean Monnet, Robert Schumann e Konrad Adenauer è da considerare tra i padri fondatori dell'Europa comunitaria - si svolge a Messina una Conferenza che getta le basi del Trattato di Roma. I sei ministri degli Esteri della Ceca (Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vale a dire Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo) decidono di tentare la via dell'integrazione economica come strumento per realizzare l'unione politica. I ministri accolgono l'idea di un Mercato comune e approvano la creazione di una Comunità europea dell'energia atomica.

VENEZIA (29-30 MAGGIO 1956). Un Comitato intergovernativo, che dà vita a una sorta di prima Conferenza intergovernativa, presenta il Rapporto Spaak, dal nome del ministro degli Esteri belga Paul Henri Spaak che presiede il Comitato. Il Rapporto autorizza la preparazione dei due trattati, uno sulla Comunità economica europea e uno sulla Comunità europea dell'energia atomica.

ROMA (25 MARZO 1957). In Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi, i rappresentati dei sei Paesi fondatori firmano i due trattati che istituiscono la Comunità economica europea (Cee), che all'inizio s'identifica nella sigla del Mercato comune europeo (Mec), e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). I due trattati entrano in vigore nel gennaio 1958 dopo la ratifica dei sei Parlamenti.

STRESA (3-l1 LUGLIO 1958). La Conferenza agricola dei sei Paesi fondatori, presenti i ministri dell'Agricoltura, getta le basi per la prima effettiva politica agricola europea che entra in vigore nel gennaio 1962. La Conferenza definisce la politica comunitaria in questo settore che prevede, tra l'altro, la libera circolazione dei prodotti agricoli.

ROMA (1-2 DICEMBRE 1975). Il Consiglio europeo, formato dai leader dei nove Paesi membri (dopo l'adesione nel 1973 di Regno Unito, Danimarca e Irlanda) decide per la primavera del 1978 l'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo. Questa elezione slitterà poi di un anno. Decisa anche l'adozione di un passaporto unico.

ROMA (25-26 MARZO 1977). Il Consiglio europeo affida al presidente della Commissione europea il compito di rappresentare la Comunità ai vertici dei Sette Paesi più industrializzati (G7).

VENEZIA (12-l3 GIUGNO 1980). Il Consiglio europeo approva alcune dichiarazioni politiche ed in particolare quella, più nota come dichiarazione di Venezia sul Medio Oriente, nella quale si riconosce, tra l'altro, ai palestinesi il diritto all'autodeterminazione. Inoltre come conseguenza della seconda crisi energetica che colpisce l'Occidente, i Nove invitano al dialogo euro-arabo sui problemi energetici.

MILANO (28-29 GIUGNO 1985). Il Consiglio europeo a dieci, dopo l'ingresso della Grecia nel 1981, decide di realizzare entro la fine del 1992 il mercato unico europeo e a tal fine approva la Convocazione di una Conferenza intergovernativa che porterà all'Atto unico europeo (17 febbraio 1986), la prima riforma istituzionale Cee dopo il trattato di Roma.

ROMA (27-28 OTTOBRE 1990). Il Consiglio straordinario europeo a dodici, con l'ingresso di Sna e Portogallo nel 1986, si conclude con l'approvazione di due documenti, uno sull'Unione politica europea (Upe) e l'altro sull'Unione monetaria europea (Ume). Sull'Upe il Consiglio esprime la volontà di trasformare gradualmente la Comunità in Unione. Si decide inoltre la creazione di una cittadinanza europea da aggiungersi a quelle nazionali. Il Consiglio approva la seconda fase dell'Ume, la cui data di inizio è fissata all'1 gennaio 1994, per la creazione dell'Istituto monetario europeo.

ROMA (14-l5 DICEMBRE 1990). Il vertice dei capi di Stato e di governo dei Dodici dà il via alle due Conferenze intergovernative (Cig) sull'Unione politica e sull'Unione economica e monetaria. Le due Cig porteranno alla firma del Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) che segna la nascita dell'Unione europea. Tra gli artefici di Maastricht, Guido Carli, all'epoca ministro del Tesoro.

TORINO (29-30 MARZO 1996). Un vertice straordinario dei Quindici (nel 1995 aderiscono all'Ue Austria, Finlandia e Sa) inaugura la Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht. La presidenza italiana porta al vertice la formula della flessibilità: in pratica i Paesi che vorranno andare avanti più in fretta sulla strada dell'integrazione potranno farlo, ma in un ambito comunitario e con l'impegno di aiutare gli altri a raggiungerli.

FIRENZE (21-22 GIUGNO 1996). Il semestre di presidenza italiano si chiude con l'unanime riconoscimento per la prima tappa dei lavori svolti dalla Cig, lavori che porteranno alla firma del trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997). Il Consiglio europeo raggiunge un accordo sulla crisi della "mucca pazza" e vara Europol, l'agenzia di polizia europea.

MARZO 1999. Il Parlamento Europeo approva la nomina di Romano Prodi alla Presidenza della Commissione.

LUGLIO-DICEMBRE 2003. L'Italia assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea.

ROMA (29 ottobre 2003). Si tiene a Roma la sessione inaugurale della CIG, il cui compito principale consiste nella stesura e nell'adozione della versione definitiva della prima Costituzione Europea.

ROMA (29 ottobre 2004). I Capi di Stato e di Governo ed i Ministri degli Affari Esteri di 25 Paesi membri e di due Paesi in via di adesione hanno partecipato alla cerimonia della firma del Trattato e dell'Atto finale che stabiliscono una Costituzione per l'Europa.

PARMA (21 giugno 2005). Viene inaugurata a Parma la sede centrale dell'EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare, in attuazione della Decisione del Consiglio del 12 e 13 dicembre 2003.

Dal giugno 2005, Parma ospita la sede centrale dell'EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare. L'Agenzia è un ente completamente indipendente che fornisce consulenza scientifica, informazione e sostegno alla Commissione, al Parlamento Europeo e agli Stati membri in merito ai rischi legati alla sicurezza di alimenti e mangimi.

Una presenza ampia e consolidata

La presenza in Italia di istituzioni e altre strutture comunitarie ha radici profonde che si sono sviluppate nel corso degli ultimi cinquant'anni, cioè a partire dalla fondazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

Le rappresentanze istituzionali

Il primo ufficio di rappresentanza di un'istituzione comunitaria ad essere aperto in Italia è stato quello della Commissione europea, all'epoca Alta Autorità, istituito a Roma poco dopo la fondazione della Ceca nel 1952. Da qualche anno, l'ufficio romano è stata trasferito dalla sede storica di via Poli, a via IV Novembre, dove si trovano altri uffici europei. Nel 1981 è stata inaugurata anche una sede a Milano. La rappresentanza della Commissione promuove il dibattito sulle grandi scelte dell'integrazione a livello nazionale, cura l'informazione e la distribuzione della documentazione sulle materie comunitarie, recepisce gli orientamenti nazionali e fornisce assistenza, collaborazione e coordinamento per le iniziative della Commissione in Italia.

La rappresentanza italiana del Parlamento europeo - presente a Roma dal 1979 e a Milano dal 1999 - ha soprattutto il compito di promuovere presso i cittadini la conoscenza delle tematiche europee. Ha inoltre la funzione di rappresentare il Parlamento presso le istituzioni italiane e riportare a Bruxelles le opinioni italiane su temi di interesse comunitario.

La BEI, il CCR e le altre strutture comunitarie

L'ufficio della Banca europea per gli investimenti (BEI) di Roma è il più grande al di fuori di Lussemburgo, dove si trova il suo quartier generale ed è competente anche per le attività di finanziamento verso Grecia, Cipro e Malta. La BEI è presente in Italia dal 1958. L'Istituzione finanziaria dell'Ue sostiene progetti che promuovono l'integrazione europea in settori quali lo sviluppo regionale, il trasporto transeuropeo, le reti energetiche e per le telecomunicazioni, la competitività e l'integrazione industriale. Nel 2002 i finanziamenti destinati all'Italia hanno raggiunto quota 6 miliardi di euro, il livello più alto mai realizzato.

A Ispra (Varese) si trovano la Direzione per le Risorse e tre Istituti del Centro comune di ricerca (CCR) che ha sede a Bruxelles (altri quattro Istituti sono in Belgio, Paesi Bassi, Germania e Sna). La Direzione per le risorse ha il compito di assicurare a tutti gli Istituti il supporto logistico necessario per le loro attività. I tre istituti presenti a Ispra - Institute for Environment and Sustainability (IES), Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) e Institute for the Protection and the Security of the Citizen (IPSC) - operano in diversi campi. L'IES dà sostegno scientifico e tecnico alle politiche per la protezione dell'ambiente e per uno sviluppo sostenibile in Europa; l'IHCP ha il compito di portare avanti la ricerca per individuare i potenziali rischi per la salute derivanti da agenti biochimici nocivi e da organismi geneticamente modificati e garantire così la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari; l'IPSC fornisce sostegno alle politiche europee per la protezione dei cittadini da rischi economici e tecnologici.

Nel 1962, per soddisfare le esigenze dei dipendenti del ramo italiano del CCR, è stata aperta, a Varese, una Scuola europea, con classi dalla scuola materna fino alla licenza liceale, che prevede cinque sezioni linguistiche ed è frequentata da 1350 allievi. Il sistema pedagogico è stato definito dal Consiglio superiore delle scuole europee.

L'Antenna culturale europea, istituita a Torino nel 1998 presso l'Istituto Universitario degli studi europei, è lo sportello italiano per il programma Cultura 2000 della Commissione europea. Obiettivo dell'attività dell'Antenna è quello di informare e promuovere a livello nazionale presso gli enti e gli operatori del settore le opportunità presentate dal programma Cultura 2000 per la cooperazione culturale nell'ambito dei beni culturali, della letteratura, della musica, degli spettacoli e delle nuove forme di espressione culturale.

Dal 1995 Torino ospita anche la Fondazione Europea per la Formazione, un'agenzia dell'Ue impegnata in oltre 40 paesi non Ue, compresi i Paesi candidati. La missione della Fondazione è quella di assistere e sostenere i Paesi partner nella riforma e nell'ammodernamento dei sistemi di preparazione professionale. La Fondazione lavora a stretto contatto con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) e fornisce assistenza tecnica al programma di cooperazione Tempus per l'istruzione superiore tra Stati membri dell'Ue e Paesi partner.

L'Istituto universitario europeo

L'Istituto universitario europeo, aperto nel 1976 sulle colline di Fiesole (Firenze), svolge una prestigiosa attività scientifica di ricerca. Ogni anno vengono ammessi all'Istituto circa 120 neolaureati con il massimo dei voti ai quali viene assegnata una borsa di studio.

Gli studenti possono ottenere un dottorato di ricerca in storia e civiltà, scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche e sociali alla fine di un ciclo di studi di quattro anni oppure seguire un master in diritto della durata di un anno. Il titolo accademico è riconosciuto in tutti gli Stati dell'Unione.

La rete informativa

Il Centro nazionale di informazione sull'Europa si trova a Roma ed è situato nello stesso palazzo che ospita le rappresentanze della Commissione e del Parlamento europeo. Il Centro ha il compito di informare i cittadini, rispondere alle richieste di informazione da parte del pubblico specializzato e creare un centro di incontri, formazione e animazione permanente sulle tematiche europee.

Presso la rappresentanza di Roma della Commissione europea è anche attivo un punto della rete Eurojus che offre un servizio di informazione e consulenza gratuita sulle questioni relative alla cittadinanza dell'Unione e ai suoi rapporti con quelle nazionali e alla sua concreta attuazione a livello nazionale.

Sul territorio nazionale operano poi molti altri Centri di documentazione europea (CDE) che mettono a disposizione, a livello locale, biblioteche ed altro materiale allo scopo di aiutare le Università nel loro compito di ricerca e promozione del dibattito in materia comunitaria.

Della rete informativa comunitaria fanno parte anche gli Info Point Europa (IPE) dislocati per lo più presso strutture pubbliche regionali e locali per permettere al grande pubblico l'accesso alle informazioni sull'Ue.

L'attività di informazione e orientamento per le piccole e medie imprese è invece svolta dagli Euro info centre (o Eurosportelli) dislocati quasi sempre presso Camere di commercio e associazioni imprenditoriali. Qui è possibile avere indicazioni e chiarimenti sulla legislazione Ue, le iniziative e i programmi per le imprese e i finanziamenti comunitari.

I Carrefour rurali europei (CAR) si occupano della promozione, presso le collettività rurali, delle azioni e delle politiche comunitarie che interessano il mondo agricolo.

Il panorama delle strutture informative si è poi arricchito, in questi ultimi anni, di strutture destinate a far conoscere le opportunità offerte dall'Unione ai giovani italiani attraverso il programma gioventù. In questo contesto è stata istituita presso il ministero del Lavoro l'Agenzia Nazionale Italiana Gioventù e si è sviluppata la rete Eurodesk che conta oggi 85 punti informativi in 18 regioni.






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